Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0601

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

/* COM/2011/0601 definitivo - 2011/0259 (NLE) */

52011PC0601

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia /* COM/2011/0601 definitivo - 2011/0259 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 che impone misure restrittive in considerazione della situazione in Libia per attuare la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(2) Il 15 settembre 2011 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2009 (2011) per favorire la ripresa della Libia dopo il recente conflitto e cominciare ad abolire alcune delle sanzioni imposte ai sensi dell'UNSCR 1970 e delle risoluzioni successive. L'UNSCR 2009 introduce nuove deroghe all'embargo sulle armi, abolisce le restrizioni ai voli gestiti dalla Libia e dispone lo sblocco trasparente e responsabile di determinati fondi congelati ai sensi dell'UNSCR 1970 onde favorire la ripresa dell'attività economica. Il Consiglio sta preparando una decisione PESC per attuare l'UNSCR 2009.

(3) Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

2011/0259 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […], che modifica la decisione 2011/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia[1],

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia[2].

(2) A seguito della risoluzione 2009 (2011) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la decisione 2011/[…]/PESC dispone, in particolare, nuove deroghe all'embargo sulle armi, adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche e la ripresa di alcuni voli libici onde sostenere la ripresa economica del paese.

(3) Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

(1) all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

“6.     In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, a fini di sicurezza o per un'assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo, purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi da tale notifica."

(2) L'articolo 4 bis è soppresso.

(3) All'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

“4.     Tutti i fondi e le risorse economiche che il [.../ … / 2011] appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:

(a) Banca centrale della Libia;

(b) Libyan Arab Foreign Bank;

(c) Libyan Investment Authority;

(d) Libyan Africa Investment Portfolio

e che il [.../ … / 2011] si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.

(4) È inserito il seguente articolo 8 ter:

“Articolo 8 ter

1.           In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

(a) i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:

i)        copertura del fabbisogno umanitario;

ii)       fornitura di combustibile, elettricità e acqua per uso strettamente civile;

iii)      ripresa della produzione e vendita di idrocarburi in Libia;

iv)      creazione, gestione o potenziamento di istituzioni del governo civile e di infrastrutture pubbliche civili o

v)       agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o agevolare il commercio internazionale con la Libia;

(b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica,

(c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati II e III né utilizzati a loro beneficio;

(d) lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione e

(e) lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche la notifica presentata a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo sblocco dei fondi o delle risorse economiche in questione.

2.           In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)      l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non è destinato a una delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, né effettuato a loro beneficio;

(b)     lo Stato membro interessato abbia informato con dieci giorni lavorativi di anticipo il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione."

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles […]

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                        […]

ALLEGATO

Le persone giuridiche, le entità e gli organismi seguenti sono depennati dall'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011:

1.           Banca centrale della Libia

2.           Libyan Investment Authority

3.           Libyan Foreign Bank

4.           Libya Africa Investment Portfolio

[1]               GU L […] del […].2011, pag. […].

[2]               GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

Top