This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52011PC0601
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
/* COM/2011/0601 definitivo - 2011/0259 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia /* COM/2011/0601 definitivo - 2011/0259 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 204/2011 che impone misure restrittive in considerazione
della situazione in Libia per attuare la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio
di sicurezza dell'ONU. (2)
Il 15 settembre 2011 il Consiglio di sicurezza
dell'ONU ha adottato la risoluzione 2009 (2011) per favorire la ripresa della
Libia dopo il recente conflitto e cominciare ad abolire alcune delle sanzioni
imposte ai sensi dell'UNSCR 1970 e delle risoluzioni successive. L'UNSCR 2009
introduce nuove deroghe all'embargo sulle armi, abolisce le restrizioni ai voli
gestiti dalla Libia e dispone lo sblocco trasparente e responsabile di
determinati fondi congelati ai sensi dell'UNSCR 1970 onde favorire la ripresa
dell'attività economica. Il Consiglio sta preparando una decisione PESC per
attuare l'UNSCR 2009. (3)
Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello
dell'Unione. 2011/0259 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n.
204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in
Libia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/[…]/PESC del
Consiglio, del […], che modifica la decisione 2011/137/PESC del Consiglio
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia[1], vista la proposta congiunta dell'Alto
Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Libia[2]. (2)
A seguito della risoluzione 2009 (2011) del
Consiglio di sicurezza dell'ONU, la decisione 2011/[…]/PESC dispone, in
particolare, nuove deroghe all'embargo sulle armi, adeguamenti al congelamento
delle attività di determinate entità libiche e la ripresa di alcuni voli libici
onde sostenere la ripresa economica del paese. (3)
Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione. (4)
Il presente regolamento deve entrare in vigore
immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così
modificato: (1)
all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: “6. In deroga al paragrafo 1, le autorità
competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV,
possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di
assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni e
alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o ad
attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, a fini di
sicurezza o per un'assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo,
purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato
delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il
comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni
lavorativi da tale notifica." (2)
L'articolo 4 bis è soppresso. (3)
All'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente: “4. Tutti i fondi e le risorse economiche che
il [.../ … / 2011] appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati
da: (a)
Banca centrale della Libia; (b)
Libyan Arab Foreign Bank; (c)
Libyan Investment Authority; (d)
Libyan Africa Investment Portfolio e che il [.../ … / 2011] si trovavano al di fuori
della Libia rimangono congelati. (4)
È inserito il seguente articolo 8 ter: “Articolo
8 ter 1. In deroga all'articolo 5,
paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web
elencati nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o
risorse economiche congelati a condizione che: (a)
i fondi o le risorse economiche siano destinati a
uno o più dei seguenti scopi: i) copertura del fabbisogno umanitario; ii) fornitura di combustibile, elettricità
e acqua per uso strettamente civile; iii) ripresa della produzione e vendita di
idrocarburi in Libia; iv) creazione, gestione o potenziamento di
istituzioni del governo civile e di infrastrutture pubbliche civili o v) agevolazione della ripresa delle
operazioni del settore bancario, anche per sostenere o agevolare il commercio
internazionale con la Libia; (b)
lo Stato membro interessato abbia notificato al
comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o
alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato
obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica, (c)
lo Stato membro interessato abbia notificato al
comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non
saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli
organismi di cui agli allegati II e III né utilizzati a loro beneficio; (d)
lo Stato membro interessato si sia consultato
preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse
economiche in questione e (e)
lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle
autorità libiche la notifica presentata a norma del presente paragrafo e le
autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi,
obiezioni allo sblocco dei fondi o delle risorse economiche in questione. 2. In deroga all'articolo 5,
paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un
accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo
in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o
organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle
sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web
elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono
appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a
condizione che: a) l'autorità competente interessata abbia
stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non è
destinato a una delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 5,
paragrafo 4, né effettuato a loro beneficio; (b) lo Stato membro interessato abbia
informato con dieci giorni lavorativi di anticipo il comitato delle sanzioni
della sua intenzione di concedere un’autorizzazione." Articolo 2 L'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011
del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles […] Per
il Consiglio Il
presidente
[…] ALLEGATO Le persone giuridiche, le entità e gli
organismi seguenti sono depennati dall'elenco dell'allegato II del regolamento
(UE) n. 204/2011: 1. Banca centrale della Libia 2. Libyan Investment Authority 3. Libyan Foreign Bank 4. Libya Africa Investment
Portfolio [1] GU L […] del […].2011, pag. […]. [2] GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.