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Document 52011PC0559

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen

    /* COM/2011/0559 definitivo - 2010/0312 (COD) */

    52011PC0559

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen /* COM/2011/0559 definitivo - 2010/0312 (COD) */


    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne

    Per quanto riguarda il contesto e la logica delle modifiche contenute nella presente proposta, e la spiegazione dettagliata di come debbano funzionare nella pratica, si rinvia alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata " Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne ", adottata unitamente alla presente proposta.

    Modifiche legislative

    Il 16 novembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen[1]. La presente proposta potenzia il meccanismo di valutazione Schengen: in particolare, rende più efficace il follow-up chiedendo allo Stato membro valutato di presentare un piano d'azione per rimediare ai punti deboli riscontrati e di riferire regolarmente in merito all'attuazione di tale piano d'azione fino alla correzione di tutte le debolezze. In caso di gravi carenze che incidano sul livello generale di sicurezza di uno o più Stati membri, è previsto che ne siano informati il Consiglio e il Parlamento europeo, esercitando così una pressione fra pari al più alto livello politico sullo Stato membro inadempiente affinché si conformi alle norme.

    Uno Stato membro è valutato almeno una volta ogni quinquennio. Questa pianificazione può comunque venire adattata in funzione delle esigenze e delle situazioni riscontrate sul posto. Possono anche essere svolte visite senza preavviso per controllare la corretta attuazione di tutte le misure d'accompagnamento.

    Per fornire il necessario quadro giuridico atto a rispondere all'invito del Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011 – cioè rafforzare ulteriormente il sistema di valutazione Schengen e introdurre una clausola di salvaguardia per rispondere a situazioni realmente critiche in cui uno Stato membro non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi nell'ambito delle regole Schengen, come dettagliatamente spiegato nella comunicazione di cui al punto 1.1 -, la Commissione modifica così la propria proposta prevedendo un sostegno supplementare a livello di Unione e nazionale, potenziando il supporto dato da Frontex e introducendo la possibilità di predisporre un meccanismo a livello di Unione per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nel caso in cui uno Stato membro persistentemente trascuri l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, e nella misura in cui le circostanze siano tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. L'introduzione di un tale meccanismo implica anche una modifica del codice frontiere Schengen, presentata contestualmente alla presente proposta.

    L'esigenza di modificare l'attuale meccanismo di valutazione Schengen è stata spiegata nella sopra menzionata comunicazione del 16 novembre 2010. Benché quest'ultima proposta venga sostituita dalla presente, le ragioni che hanno portato alla sua presentazione rimangono invariate; la Commissione si astiene quindi dal ripetere la motivazione dettagliata nella presente proposta modificata. Poiché i legislatori non hanno ancora adottato la proposta iniziale (il Parlamento europeo non ha ancora adottato in merito la sua posizione in prima lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 3, del TFUE), la modifica è inclusa nel testo globale della proposta iniziale[2], che rimane invariata eccezion fatta per le modifiche relative al sostegno da dare a uno Stato membro e l'eventuale ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne (articoli 14 e 15, così come il riferimento al "monitoraggio" in tutto il testo), e per certi adattamenti relativi alle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (articoli 5, 8, 13 e 17). Tali adattamenti sono necessari poiché le rilevanti norme orizzontali di "comitatologia" sono state modificate, dopo la presentazione della proposta iniziale, dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3]. Il testo contiene poi altre modifiche, fra cui quelle relative al ruolo di Frontex (articolo 6), Europol (articolo 8) e alla relazione al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 19).

    2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Le prime discussioni in merito alla proposta di valutazione di Schengen in seno al Consiglio e al Parlamento europeo, così come la risoluzione di quest'ultimo del 7 luglio 2011[4], mostrano che vi è un ampio sostegno politico all'idea che un meccanismo funzionante debba essere accompagnato da strumenti che consentano di rimediare efficacemente a una grave carenza nell'applicazione dell'acquis da parte di uno Stato membro.

    Nella sua comunicazione sulla migrazione[5], la Commissione ha suggerito la possibilità di introdurre un meccanismo per consentire di adottare a livello europeo una decisione che definisca per quali Stati membri si possa reintrodurre eccezionalmente il controllo di frontiera alle frontiere interne e per quanto tempo. Questo meccanismo si applicherebbe solo come misura estrema, dopo che altre misure (di emergenza) sono state adottate per stabilizzare la situazione nella sezione interessata della frontiera esterna, a livello europeo, in spirito di solidarietà, e/o a livello nazionale, per garantire una migliore osservanza delle norme comuni.

    Quest'idea è stata accolta positivamente dal Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 12 maggio 2011 e dal Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011, che ha invocato l'introduzione di "un meccanismo per far fronte a situazioni eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale della cooperazione Schengen, senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone."

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La presente proposta costituisce uno sviluppo della politica relativa alle frontiere interne conformemente all'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 77 prevede l'abolizione del controllo di frontiera alle frontiere interne quale obiettivo ultimo dello spazio di libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea previsto all'articolo 26 del TFUE. L'abolizione del controllo di frontiera alle frontiere interne deve essere accompagnata da misure in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale. La corretta applicazione di tali misure rende possibile il mantenimento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. La valutazione e il monitoraggio della corretta applicazione di tali misure serve quindi all'obiettivo finale del mantenimento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. Analogamente, servono a rafforzare la realizzazione di questo obiettivo finale le misure volte a ridurre gli effetti negativi di persistenti e gravi carenze da parte di uno Stato membro nell'applicazione dell'acquis di Schengen, inclusa la possibilità di ricorrere all'eccezionale e temporaneo ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne come misura di extrema ratio in circostanze in cui le carenze siano tali da costituire una minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna a livello di Unione o nazionale.

    La proposta di istituire un meccanismo di valutazione Schengen presentata nel novembre 2010 contiene tutte le informazioni necessarie sull'incidenza sul bilancio, che rimane invariata.

    2010/0312 (COD)

    Proposta modificata di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e),

    vista la proposta della Commissione europea ,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato legislativa ordinaria ,

    (1) Lo spazio Schengen senza controlli controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d’accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, compresa la protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e lotta contro la droga.

    (2) La decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998[6] ha istituito una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, assegnandole il duplice mandato di constatare che tutte le condizioni richieste per l’abolizione dei controlli del controllo di frontiera alle frontiere interne con uno Stato candidato siano adempiute e di vigilare sulla corretta applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati che già lo attuano integralmente.

    (3) È necessario uno specifico meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen data la necessità, da un lato, di garantire norme elevate e uniformi nell’applicazione pratica dell’acquis di Schengen e, dall’altro, di mantenere un livello elevato di fiducia reciproca fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio senza controlli controllo di frontiera alle frontiere interne. Un tale meccanismo dovrebbe basarsi su una stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in questione.

    (4) Il programma dell’Aia[7] ha invitato la Commissione "a presentare, una volta completata l'abolizione dei controlli delle frontiere interne, una proposta intesa a integrare l'attuale meccanismo di valutazione di Schengen con un meccanismo di controllo, che garantisca il pieno impegno degli esperti degli Stati membri, compresi i controlli senza preavviso".

    (5) Il programma di Stoccolma[8] "ritiene che la valutazione dello spazio Schengen continuerà a essere di fondamentale importanza e che occorra pertanto migliorarla potenziando il ruolo di Frontex in questo campo".

    (6) Sarebbe quindi opportuno rivedere il meccanismo di valutazione istituito nel 1998 per quanto riguarda il secondo aspetto del mandato conferito alla Commissione permanente, mentre il primo aspetto dovrebbe continuare ad applicarsi come stabilito nella parte I della decisione del 16 settembre 1998.

    (7) L’esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte mostra la necessità di mantenere un meccanismo di valutazione e monitoraggio coerente che riguardi tutti i settori dell'acquis di Schengen, ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione.

    (8) Gli Stati membri dovrebbero essere strettamente associati al processo di valutazione e monitoraggio . Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate con la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[9]. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, lettera b), punto iii), si applica la procedura d'esame.

    (9) È opportuno che il meccanismo di valutazione e monitoraggio instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto al metodo da applicare nelle valutazioni, il ricorso a esperti altamente qualificati per le visite sul posto e il seguito da dare ai risultati delle valutazioni. Il metodo dovrebbe in particolare prevedere visite sul posto senza preavviso, a complemento di quelle con preavviso, specialmente per quanto riguarda i controlli alle frontiere e i visti.

    (10) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe comportare anche l'esame della legislazione rilevante sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e sulle verifiche nel territorio nazionale. Data la specifica natura di queste disposizioni, che non incidono sulla sicurezza interna degli Stati membri, le corrispondenti visite sul posto andrebbero affidate esclusivamente alla Commissione.

    (11) La valutazione e il monitoraggio dovrebbe ro prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

    (12) La valutazione dovrebbe servire a garantire che gli Stati membri applichino effettivamente le norme Schengen conformemente ai principi e alle norme fondamentali. Essa abbraccia pertanto tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento dello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne.

    ( 12 13) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea[10] (in appresso “Frontex”) dovrebbe sostenere l'attuazione del meccanismo, principalmente nel settore dell'analisi dei rischi legati alle frontiere esterne. Il meccanismo dovrebbe inoltre poter contare sulla competenza ed esperienza dell'Agenzia per le visite sul posto alle frontiere esterne su base ad hoc.

    (14) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe inoltre permettere di rimediare alle carenze gravi nell'applicazione dell'acquis garantendo un adeguato sostegno da parte della Commissione con l'assistenza tecnica di Frontex, Europol o di altre agenzie competenti dell'Unione europea. Come provvedimento estremo, e nella misura in cui le circostanze siano tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne nella misura e per la durata necessarie ad attenuare le conseguenze negative di tali carenze.

    ( 13 15) Occorre che gli Stati membri garantiscano che gli esperti messi a disposizione per le viste sul posto posseggano la necessaria esperienza e abbiano seguito una specifica formazione. Gli organismi interessati (ad esempio, Frontex) dovrebbero dispensare appropriati corsi di formazione, e dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri fondi per iniziative di formazione specifica nel campo della valutazione dell’acquis di Schengen, attraverso gli strumenti finanziari esistenti e il loro sviluppo.

    ( 14 16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

    ( 15 17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[11]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

    ( 16 18) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[12]; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    ( 17 19) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[13].

    ( 18 20) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[14] .

    ( 19 21) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[15].

    ( 20 23) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull' acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

    ( 21 24) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull' acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

    ( 22 25) Gli esperti nazionali di Cipro, Bulgaria e Romania dovrebbero tuttavia partecipare alla valutazione di tutte le parti dell' acquis di Schengen ,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo d'applicazione

    Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri che lo applicano integralmente.

    Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi del pertinente atto di adesione, non applicano ancora integralmente l’acquis partecipano ciononostante alla valutazione e al monitoraggio di tutte le parti dell'acquis.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    "acquis di Schengen": le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi.

    Articolo 3

    Responsabilità

    1. La Commissione è responsabile dell’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio in stretta cooperazione con gli Stati membri e con il sostegno degli organismi europei, come specificato nel presente regolamento.

    2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché quest’ultima possa svolgere i compiti a essa conferiti dal presente regolamento. Gli Stati membri cooperano con la Commissione anche durante la fase preparatoria e della visita sul posto, e durante la fase della stesura della relazione e del follow-up delle valutazioni.

    Articolo 4

    Valutazioni

    Le valutazioni possono essere effettuate tramite questionari e visite sul posto. Oltre a ciò, lo Stato membro valutato può aggiungere presentazioni sul settore su cui verte la valutazione. Le visite sul posto e i questionari possono essere utilizzati separatamente o in combinazione, a seconda degli Stati membri e/o dei settori specifici. Le visite sul posto possono avvenire con o senza preavviso.

    Articolo 5

    Programma pluriennale

    1. La Commissione stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, al massimo sei mesi prima dell’inizio del quinquennio interessato. Questi atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    2. Nel programma pluriennale figura l’elenco degli Stati membri che ogni anno devono essere valutati. Ogni Stato membro è valutato almeno una volta ogni quinquennio. L’ordine in cui gli Stati membri devono essere valutati è basato su un'analisi dei rischi che tiene conto della pressione migratoria, della sicurezza interna, del tempo trascorso dall’ultima valutazione e dell’equilibrio fra le diverse parti dell’acquis di Schengen da valutare.

    3. Se necessario, il programma pluriennale può essere adattato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Analisi dei rischi

    1. Entro il 30 settembre di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi che tiene conto della pressione migratoria, raccomandando le priorità per le valutazioni dell'anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare nell'anno successivo, nell'ambito del programma pluriennale. La Commissione mette tale analisi dei rischi a disposizione degli Stati membri.

    2. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 1, Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi distinta, raccomandando priorità per valutazioni da svolgersi nell'anno successivo sotto forma di visite sul posto senza preavviso. Tali raccomandazioni possono riguardare ogni regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno dieci specifiche sezioni delle frontiere esterne e dieci specifici valichi di frontiera. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere a Frontex di presentarle un'analisi dei rischi contenente raccomandazioni quanto a valutazioni da svolgersi sotto forma di visite sul posto senza preavviso.

    Artic olo 7

    Questionario

    1. La Commissione trasmette un questionario standard agli Stati membri da valutare nell'anno successivo entro il 15 agosto dell’anno precedente. I questionari standard vertono sulla legislazione rilevante, sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l'attuazione dell'acquis di Schengen e sui dati statistici relativi a ciascun settore della valutazione.

    2. Gli Stati membri dispongono di un termine di sei settimane dalla trasmissione del questionario per inviare le loro risposte alla Commissione. La Commissione mette le risposte a disposizione degli Stati membri.

    Artic olo 8

    Programma annuale

    1. In base all'analisi dei rischi fornita da Frontex conformemente all'articolo 6, alle risposte al questionario di cui all'articolo 7 e, se del caso, alle informazioni provenienti da Europol o ad da altre fonti pertinenti, la Commissione stabilisce un programma di valutazione annuale entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il programma può prevedere:

    - la valutazione dell’applicazione dell’acquis o di sue parti in un dato Stato membro, come indicato nel programma pluriennale;

    inoltre, ove necessario:

    - la valutazione dell’applicazione di specifiche parti dell’acquis in diversi Stati membri (valutazioni tematiche);

    - la valutazione dell’applicazione dell’acquis in un gruppo di Stati membri (valutazioni regionali).

    2. La prima parte del programma , adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, elenca gli Stati membri da valutare l’anno successivo conformemente al programma pluriennale. Tale parte del programma elenca i settori da valutare e le visite sul posto da effettuare. Questa parte è adottata dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    3. La Commissione prepara una seconda parte del programma che elenca le visite sul posto senza preavviso da effettuare l'anno successivo. Tale parte del programma è considerata riservata e non è comunicata agli Stati membri.

    4. Ove necessario il programma annuale può essere adattato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

    Artic olo 9

    Elenco di esperti

    1. La Commissione stila un elenco di esperti designati dagli Stati membri per partecipare alle visite sul posto. L'elenco è comunicato agli Stati membri.

    2. Gli Stati membri indicano i settori di specializzazione di ciascun esperto facendo riferimento a quelli indicati nell'allegato del presente regolamento . Comunicano senza indugio alla Commissione ogni eventuale cambiamento.

    3. Gli Stati membri indicano quali esperti possono essere messi a disposizione per le visite sul posto senza preavviso conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

    4. Gli esperti devono possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto della valutazione nonché una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e devono saper comunicare efficacemente in una lingua comune.

    5. Gli Stati membri assicurano che gli esperti designati soddisfino i requisiti specificati nel precedente paragrafo, indicando in particolare la formazione da questi seguita. Provvedono inoltre affinché detti esperti ricevano una formazione continua per soddisfare sempre tali requisiti.

    Artic olo 10

    Equipe responsabili delle visite sul posto

    1. Le visite sul posto sono effettuate da equipe designate dalla Commissione. Le equipe sono composte da esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 9 e da uno o più funzionari rappresentanti della Commissione. La Commissione si sforza di garantire garantisce l'equilibrio geografico e la competenza degli esperti di ciascuna equipe. Gli esperti nazionali non possono partecipare a visite nello Stato membro in cui lavorano.

    2. La Commissione può invita re Frontex e, se del caso , Europol, Eurojust o altri organismi europei pertinenti a designare un rappresentante che partecipi, in qualità di osservatore, a una visita relativa a un settore rientrante nel loro mandato.

    3. Il numero di esperti (compresi gli osservatori) partecipanti alle visite di valutazione non può essere superiore a otto per le visite sul posto con preavviso, e a sei per le visite sul posto senza preavviso.

    4. Per quanto riguarda le visite con preavviso, al massimo quattro settimane prima della data in cui è programmata la visita, la Commissione ne informa gli Stati membri i cui esperti sono stati designati conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri confermano la disponibilità degli esperti entro una settimana.

    5. Nel caso delle visite senza preavviso, al massimo una settimana prima della data in cui è programmata la visita, la Commissione ne informa gli Stati membri i cui esperti sono stati designati conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri confermano la disponibilità degli esperti entro 48 ore.

    6. La direzione delle visite sul posto è garantita da un funzionario rappresentante della Commissione e da un esperto di uno Stato membro, designati congiuntamente dai membri dell’equipe di esperti prima della visita sul posto.

    Artic olo 11

    Svolgimento delle visite sul posto

    1. Le equipe incaricate delle visite sul posto intraprendono tutti i preparativi necessari per garantirne l'efficacia, l'accuratezza e la coerenza.

    2. Lo Stato membro interessato è informato:

    - almeno due mesi prima della data stabilita, nel caso delle visite con preavviso;

    - almeno 48 ore prima della data stabilita, nel caso delle visite senza preavviso.

    3. Tutti i membri delle equipe incaricate delle visite sul posto sono muniti di un documento di identificazione che li autorizza a svolgere tali visite a nome dell'Unione europea.

    4. Lo Stato membro interessato provvede affinché l'equipe di esperti possa rivolgersi direttamente alle persone competenti. Assicura l'accesso dell'equipe a tutte le aree, a tutti i locali e documenti necessari per la valutazione. Garantisce che l'equipe possa svolgere il suo mandato di verifica delle attività rientranti nei settori da valutare.

    5. Lo Stato membro interessato, con ogni mezzo nei limiti dei poteri conferitigli, assiste l'equipe nello svolgimento dei suoi compiti.

    6. Nel caso delle visite sul posto con preavviso, la Commissione comunica in anticipo, allo Stato membro interessato, i nomi degli esperti che compongono l'equipe. Lo Stato membro interessato nomina un referente per gli aspetti pratici della visita.

    7. Spetta agli Stati membri provvedere all'organizzazione pratica del viaggio e dell'alloggio dei loro esperti. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite.

    Artic olo 12

    Controllo della libera circolazione delle persone alle frontiere interne

    In deroga all'articolo 10, le equipe incaricate di svolgere visite sul posto senza preavviso per verificare l'assenza di controlli alle frontiere interne sono composte solo da rappresentanti funzionari della Commissione.

    Articolo 13

    Relazioni di valutazione

    1. Al termine di ogni valutazione è redatta una relazione. La relazione di valutazione si basa sui risultati della visita sul posto e del questionario, a seconda dei casi.

    1. Se la valutazione si basa solo sul questionario o su una visita senza preavviso, la stesura della relazione spetta alla Commissione.

    2. Nel caso di una visita sul posto con preavviso, la relazione è redatta durante la visita stessa dall'equipe incaricata. Il rappresentante funzionario della Commissione ha la responsabilità generale della stesura della relazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo l'equipe cerca di raggiungere un compromesso. Le opinioni discordanti possono essere incluse nella relazione.

    2. La relazione esamina ogni aspetto qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo pertinente ed elenca le eventuali carenze o i punti deboli riscontrati durante la valutazione. Contiene raccomandazioni sui provvedimenti correttivi da adottare e i termini per la loro attuazione.

    3. Ad ognuno dei risultati della relazione viene applicata una delle seguenti classificazioni:

    3. conforme;

    4. conforme ma richiede miglioramenti;

    5. non conforme.

    4. La Commissione trasmette la il progetto di relazione allo Stato membro interessato entro sei settimane dalla visita sul posto o dal ricevimento delle risposte al questionario, a seconda dei casi. Lo Stato membro interessato esprime le proprie osservazioni sulla relazione entro un termine di due settimane.

    5. L 'esperto dell a Commissione presenta la il progetto di relazione e la risposta dello Stato membro al comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 17 . Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sulle risposte al questionario, sulla sul progetto di relazione e sulle osservazioni dello Stato membro interessato.

    Su questa base, la Commissione decide in merito alla relazione di valutazione e alle Le raccomandazioni relative alla classificazione dei risultati di cui al paragrafo 3 sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 15, paragrafo 2. Questi atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    Entro un mese dall'adozione della relazione lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli riscontrati.

    La Commissione, consultata l'equipe di esperti, presenta una valutazione dell'adeguatezza del piano d'azione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 17 entro un mese dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro . Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d'azione.

    6. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito all'attuazione del piano d'azione entro sei mesi dal ricevimento della relazione di valutazione , e continua a farlo ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano. A seconda della gravità delle carenze riscontrate e in funzione dei provvedimenti correttivi adottati la Commissione può programmare visite sul posto con preavviso conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per verificare l'attuazione del piano d'azione. decide in merito allo svolgimento di visite sul posto con preavviso per verificare l'attuazione del piano d'azione. Questi atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La Commissione può programmare anche visite sul posto senza preavviso.

    La Commissione informa regolarmente il comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 17 in merito all'attuazione del piano d'azione.

    7. Se una visita sul posto rileva una grave carenza che si ritiene possa incidere significativamente sul livello generale di sicurezza di uno o più Stati membri, la Commissione ne informa al più presto il Consiglio e il Parlamento europeo, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

    Articolo 14

    Misure alle frontiere esterne e sostegno di Frontex

    1. Qualora la relazione di valutazione individui gravi carenze nello svolgimento del controllo delle frontiere esterne o delle procedure di rimpatrio, e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, la Commissione può decidere di chiedere allo Stato membro valutato di adottare provvedimenti specifici, che possono includere una o più delle seguenti misure:

    - inizio dell'invio di squadre di guardie di frontiera europee conformemente alle disposizioni del regolamento Frontex;

    - presentazione a Frontex, per approvazione, delle sue decisioni strategiche in materia di valutazione dei rischi e dei piani per l'invio delle attrezzature;

    - c hiusura di uno specifico valico di frontiera per un limitato periodo di tempo, fino a correzione delle carenze.

    Questi atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    2. La Commissione informa regolarmente il comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 in merito ai progressi nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.

    Articolo 15

    Gravi carenze nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio

    1. Nonostante il periodo di sei mesi previsto per riferire in merito all'attuazione del piano d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 6, se la relazione di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, conclude che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando l'obbligo di svolgere controlli alle frontiere esterne o procedure di rimpatrio, detto Stato membro deve riferire in merito all'attuazione del piano d'azione entro tre mesi dal ricevimento della relazione di valutazione.

    2. Se, allo scadere del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione constata che la situazione persiste, si applicano gli articoli 23, 23 bis e 26 del codice frontiere Schengen.

    Articolo 14 16

    Informazioni sensibili

    Le equipe considerano riservata ogni informazione acquista nello svolgimento dei propri compiti. Le relazioni redatte dopo le visite sul posto sono classificate RESTRICTED. La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione possono essere rese pubbliche.

    Articolo 15

    Com itato

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4, 7 e 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

    Articolo 17

    Com itato

    1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 16 18

    Disposizioni transitorie

    1. Il primo programma pluriennale a norma dell'articolo 5 e il primo programma annuale a norma dell'articolo 8 sono stabiliti sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Entrambi i programmi cominciano un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Frontex presenta alla Commissione la prima analisi dei rischi di cui all'articolo 6 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    3. Gli Stati membri designano i propri esperti a norma dell'articolo 9 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 17 19

    Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

    La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle raccomandazioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5.

    Articolo 18 20

    Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

    Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. La relazione è pubblica e contiene informazioni riguardanti:

    - le valutazioni dell’anno precedente, e

    - le conclusioni tratte da ciascuna valutazione e lo stato d'avanzamento dei provvedimenti correttivi.

    Articolo 19 21

    Abrogazione

    La parte II della decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.), intitolata "Commissione di applicazione per gli Stati che applicano già la Convenzione", è abrogata un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 20 22

    Il Consiglio può decidere di effettuare le valutazioni Schengen di cui agli atti di adesione conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in conformità del presente regolamento.

    Articolo 21 23

    Entr ata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai trattati .

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    [1] COM(2010) 624 del 16.11.2010.

    [2] Le modifiche sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate .

    [3] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [4] P7_TA(2011)0336.

    [5] COM(2011) 248 del 4.5.2011.

    [6] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

    [7] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1 (punto 1.7.1).

    [8] Documento del Consiglio n.17024/09, adottato dal Consiglio europeo il 10/11 dicembre 2009.

    [9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [10] Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

    [11] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

    [12] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    [13] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    [14] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    [15] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

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