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Document 52011PC0522
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on administrative cooperation through the Internal Market Information System(‘the IMI Regulation’)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”)
/* COM/2011/0522 definitivo - 2011/0226 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) /* COM/2011/0522 definitivo - 2011/0226 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta Le amministrazioni pubbliche degli Stati membri
incaricate dell’applicazione della normativa dell’Unione europea sono chiamate in
misura sempre crescente, in base a questa stessa normativa, a cooperare con le loro
omologhe di altri Stati membri. Per sostenerle nello svolgimento dei loro
compiti, la Commissione europea ha ideato e messo a punto il sistema di
informazione del mercato interno (“IMI”) come piattaforma generica adattabile
per la cooperazione amministrativa, offrendolo come servizio gratuito agli
Stati membri dal 2008. L’IMI costituisce per più di 6 000 autorità registrate
dei 27 Stati membri e di tre paesi del SEE un canale di comunicazione veloce e
sicuro per gli scambi di informazioni transnazionali con le loro omologhe,
consentendo di superare in maniera efficace gli ostacoli dovuti alla diversità
di lingue e di strutture amministrative. Attualmente l’IMI viene utilizzato per
lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali[1] (“la direttiva
sulle qualifiche professionali”) e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno[2] (“la direttiva sui
servizi”). Nel 2010 sono state scambiate attraverso l’IMI circa 2 000 richieste di
informazioni. Spesso la cooperazione amministrativa
transfrontaliera comporta il trattamento e lo scambio dei dati personali di
cittadini dell’UE, come accade nell’ambito della direttiva sui servizi e della
direttiva sulle qualifiche professionali. Da un punto di vista giuridico, l’IMI
funziona sulla base di una decisione della Commissione, una decisione di “comitatologia”
e una raccomandazione della Commissione[3]. La mancanza di uno
strumento giuridico unico adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che
ne disciplini il funzionamento è stata ritenuta un ostacolo all’ulteriore
espansione dell’IMI. Nella pratica, l’IMI garantisce un livello elevato di
protezione dei dati sia dal punto di vista tecnico che procedurale. Grazie ai
molti elementi tecnici e procedurali di rafforzamento della tutela della vita
privata integrati nel sistema in base al principio della “privacy by design”,
ossia del rispetto della vita privata insito nella concezione stessa del
sistema, il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’IMI offre un
livello di protezione e di sicurezza molto più elevato rispetto ad altri metodi
per lo scambio di informazioni come la corrispondenza, il telefono, il fax o la
posta elettronica. Inoltre, la protezione dei dati è un aspetto preso in
considerazione nell’uso quotidiano del sistema e trattato nei materiali
destinati alla formazione degli utenti del sistema IMI. Secondo la comunicazione della Commissione
intitolata “Verso un atto per il mercato unico”, l’estensione del sistema IMI
ad altri settori “con l’obiettivo di creare una vera rete elettronica ‘faccia a
faccia’ delle amministrazioni europee” è uno degli strumenti di promozione di
una governance del mercato unico più adeguata[4]. La comunicazione
della Commissione[5] “Migliorare la governance
del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una
strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato
interno (IMI)” (“comunicazione su una strategia per l’IMI”) adottata il 21 febbraio
2011 stabilisce piani per la futura estensione dell’IMI ad altri settori della
normativa dell’Unione europea. La comunicazione della Commissione intitolata “L’Atto
unico per il mercato” ha sottolineato l’importanza dell’IMI per il
rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate, anche a livello
locale, contribuendo al miglioramento della governance del mercato unico[6]. Gli obiettivi della presente proposta sono i
seguenti: (1)
stabilire un solido quadro giuridico per l’IMI e
una serie di norme comuni per garantirne l’efficace funzionamento; (2)
fornire un quadro completo per la protezione dei
dati fissando le norme per il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’IMI; (3)
favorire la possibile estensione futura dell’IMI a
nuovi settori della normativa dell’Unione europea; (4)
chiarire i ruoli delle varie parti coinvolte nell’IMI. ·
Contesto generale Nelle sue decisioni C/2006/3606 del 14 agosto 2006,
C/2007/3514 del 25 luglio 2007 e C/2008/1881 del 14 maggio 2008, la Commissione
ha deciso di finanziare e di istituire il sistema di informazione del mercato
interno come progetto di interesse comune nell’ambito del programma relativo
all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle
amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC). Un ulteriore
finanziamento è stato previsto dalla decisione C/2007/3514 della
Commissione del 25 luglio 2007 relativa alla quarta revisione del programma di
lavoro IDABC. La decisione 2008/49/CE della Commissione ha
fissato le funzioni, i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli utenti
IMI, tenendo conto del parere del gruppo di lavoro di cui all’articolo 29[7].
In seguito all’adozione della decisione, il garante europeo della protezione
dei dati (GEPD) ha emesso un parere[8] in cui si richiede l’adozione
di uno strumento giuridico da parte del Parlamento europeo e del Consiglio
nella prospettiva della prevista estensione dell’IMI ad altri settori della legislazione
sul mercato interno. In attesa dell’adozione dello strumento giuridico
in questione, è stato deciso di procedere in maniera graduale, iniziando con l’adozione
di orientamenti per l’applicazione di norme relative alla protezione dei dati
nell’ambito dell’IMI stabilite in stretta consultazione con il GEPD[9].
La Commissione ha ritenuto che tale gradualità potesse essere efficace per
garantire un livello elevato di protezione dei dati tecnici e procedurali nell’ambito
dell’IMI[10]. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’IMI
è oggetto delle decisioni e della raccomandazione della Commissione menzionate
nella nota n. 3 a piè di pagina. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL’IMPATTO ·
Consultazione delle parti interessate Nel corso dell’ultimo anno la Commissione ha
informato i soggetti partecipanti all’IMI, tra cui i coordinatori nazionali IMI
e le autorità che utilizzano il sistema, attraverso vari fori, riguardo ai suoi
piani di future estensioni dell’IMI. Dalle reazioni ricevute è emerso un
sostegno generale a favore dell’intenzione della Commissione di proporre uno
strumento giuridico orizzontale che eliminerebbe qualsiasi dubbio riguardo al
carattere vincolante delle norme relative al trattamento dei dati personali
nell’ambito del sistema. Il GEPD è stato consultato informalmente nelle fasi
iniziali di preparazione della proposta, e formalmente durante la consultazione
interservizi, e ha fornito un contributo fondamentale. ·
Valutazione dell’impatto Come già menzionato, la presente proposta
consolida le norme attuali che disciplinano l’IMI in un unico strumento
orizzontale giuridicamente vincolante. Ne consegue che in questa fase non è
necessario prendere in considerazione opzioni politiche alternative. Inoltre, la
presente proposta non anticipa né preclude future decisioni su una possibile
estensione dell’IMI a nuovi settori della normativa dell’Unione europea, ma si
limita a facilitare tale possibile estensione fornendo un solido quadro
giuridico per il funzionamento dell’IMI e una procedura flessibile per future
decisioni di estensione, che saranno basate sui criteri fissati nella
comunicazione su una strategia per l’IMI menzionata in precedenza. Per questi
motivi, la proposta non è stata oggetto di un’analisi della valutazione dell’impatto.
Qualsiasi decisione successiva riguardante l’estensione dell’uso dell’IMI al di
là dei settori della normativa dell’Unione europea per i quali viene
attualmente utilizzato renderà necessarie adeguate valutazioni dell’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte La presente proposta ha lo scopo di migliorare le
condizioni per il funzionamento del mercato interno fornendo un efficace
strumento di facile utilizzo che favorisca l’applicazione concreta delle
disposizioni della normativa dell’Unione europea relative all’obbligo di
cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni. Il regolamento proposto stabilisce inoltre i
principi fondamentali della protezione dei dati nell’ambito dell’IMI, fra cui i
diritti degli interessati, in un unico strumento giuridico, contribuendo quindi
a rafforzare la trasparenza e la certezza giuridica. Nell’allegato I sono riportati
i settori della normativa dell’Unione europea attualmente contemplati dall’IMI,
mentre nell’allegato II sono indicati i settori ai quali in futuro l’IMI potrà
essere esteso. Gli aspetti procedurali e finanziari intesi a favorire la futura
estensione dell’IMI sono in linea con la comunicazione su una strategia per l’IMI
menzionata in precedenza. ·
Base giuridica Articolo 114 del TFUE ·
Principi di sussidiarietà e di proporzionalità Tenuto conto del carattere dell’IMI quale strumento
di comunicazione centralizzato messo a punto e gestito dalla Commissione, è
necessario stabilire una serie di norme comuni applicabili al sistema e attuarle
in maniera centralizzata. Gli obiettivi dell’IMI, ossia l’eliminazione degli
ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, come le barriere linguistiche, la
diversità delle culture amministrative e lavorative e la mancanza di procedure
consolidate per lo scambio di informazioni, non possono essere conseguiti dagli
Stati membri e richiedono un’azione a livello dell’Unione europea. La
presente proposta si limita a quanto necessario per realizzare tali obiettivi. ·
Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento Tenuto conto degli obiettivi menzionati in
precedenza, è fondamentale stabilire una serie di norme comuni per il
funzionamento dell’IMI. Non è possibile farlo con una direttiva che, per sua
stessa natura, è vincolante soltanto per quanto riguarda il risultato da
ottenere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi.
Eppure, nel caso della presente proposta, è necessario definire con precisione
la forma e i metodi della cooperazione amministrativa attraverso l’IMI. In
termini di precedenti utili, va sottolineato che sono stati impiegati regolamenti
anche per altri sistemi informatici di grandi dimensioni a livello UE per
affrontare la questione della protezione dei dati e altri aspetti[11].
Inoltre, proporre un atto che debba essere adottato dalla Commissione e non dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, come una decisione della Commissione, significherebbe
unicamente replicare lo status quo e non risponderebbe alle
preoccupazioni espresse in passato dal GEPD riguardo alla certezza giuridica
nei confronti dei cittadini. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Poiché l’uso dell’IMI è obbligatorio per gli Stati
membri in base alla direttiva sui servizi e alla direttiva concernente l’applicazione
dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera
adottata di recente[12], è necessario garantire
che l’IMI possa continuare a funzionare in maniera permanente. Per questo
motivo, e per consentire una gestione più efficace e un controllo più adeguato
del bilancio, si propone di raggruppare le spese legate all’IMI inserendo tutti
i costi nella stessa linea di bilancio gestita dalla DG MARKT (12.2.01 Attuazione
e sviluppo del mercato interno), come indicato nella scheda finanziaria legislativa
di accompagnamento. La presente proposta non incide sul bilancio in
misura superiore a quanto già previsto per gli anni futuri nella programmazione
ufficiale della Commissione e non pregiudica le decisioni relative al quadro
finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI ·
Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una questione rilevante
ai fini del SEE e pertanto dovrebbe essere esteso allo spazio economico europeo. ·
Illustrazione dettagliata della proposta Scelta della base giuridica L’obiettivo principale della proposta è migliorare
le condizioni per il funzionamento del mercato interno fornendo un efficace
strumento di facile utilizzo che favorisca l’applicazione concreta delle
disposizioni degli atti dell’Unione europea che richiedono agli Stati membri di
cooperare gli uni con gli altri e con la Commissione e di scambiarsi
informazioni (fra cui, in molti casi, dati personali). Per garantire l’efficace
funzionamento dell’IMI, è necessario stabilire alcune norme comuni relative
alla sua governance e al suo utilizzo, fra cui l’obbligo di nominare un
coordinatore nazionale IMI per ogni Stato membro (articolo 7), l’obbligo per le
autorità competenti di fornire una risposta adeguata in maniera tempestiva (articolo 8,
paragrafo 1) e la disposizione secondo cui le informazioni scambiate attraverso
l’IMI possono essere utilizzate quali mezzi di prova, come avviene nel caso di
informazioni simili ottenute nello stesso Stato membro (articolo 8, paragrafo 2). Nel contempo, deve essere garantito un elevato
livello di protezione dei dati nell’ambito dell’attuazione dell’IMI. Capo I (disposizioni generali) Diverse disposizioni degli atti dell’Unione
prevedono che gli Stati membri cooperino gli uni con gli altri e con la
Commissione scambiandosi informazioni. Ad esempio, la direttiva sulle
qualifiche professionali impone la cooperazione amministrativa e lo scambio di
determinate informazioni, fra cui dati personali, tra le amministrazioni degli
Stati membri. Dal 2008 gli Stati membri hanno deciso di utilizzare l’IMI per la
cooperazione e gli scambi per una serie di professioni, gradualmente estesa
allo scopo di comprendere tutte le professioni regolamentate. La direttiva sui
servizi impone agli Stati membri obblighi di mutua assistenza, fra cui l’obbligo
di fornire informazioni per via elettronica (articolo 28, paragrafo 6). La
decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, stabilisce le
modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai sensi
della direttiva sui servizi. Dal 16 maggio 2011 le autorità dell’Unione europea
che si occupano di lavoratori distaccati possono scambiarsi informazioni attraverso
l’IMI in via sperimentale[13]. Inoltre, la direttiva
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera adottata di recente rende l’uso dell’IMI
obbligatorio per lo scambio di informazioni sul diritto di esercizio della
professione da parte dei prestatori sanitari[14]. Il documento di
accompagnamento della “comunicazione su una strategia per l’IMI” indica altri
settori che potrebbero trarre vantaggio dall’IMI. Dovrebbero inoltre essere
valutate le sinergie tra l’IMI e altri strumenti informatici utilizzati dalla
Commissione, anche nel settore della risoluzione dei problemi. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 hanno lo
scopo di stabilire la finalità e il campo di applicazione dell’IMI. Il meccanismo proposto
per estendere l’IMI a nuovi atti dell’Unione europea (articolo 4) è inteso a fornire
la flessibilità necessaria per il futuro assicurando al contempo un elevato
livello di certezza giuridica e di trasparenza, in particolare per i soggetti
interessati. A tale scopo, nell’allegato I sono riportati gli atti dell’Unione europea
attualmente contemplati dall’IMI, mentre nell’allegato II sono indicati i
settori ai quali in futuro l’IMI potrà essere esteso. In seguito a una
valutazione della fattibilità tecnica, dell’efficacia rispetto ai costi, della
facilità d’uso e dell’incidenza complessiva sul sistema, nonché dei risultati
di una possibile fase di prova, se opportuna, la Commissione sarà incaricata di
aggiornare di conseguenza l’elenco dei settori di cui all’allegato I, adottando
un atto delegato. Capo II (funzioni e compiti in relazione all’IMI) Le disposizioni di questo capo sono fondamentali
per l’efficace funzionamento del sistema (ad esempio, l’articolo 7 relativo al
ruolo del coordinatore nazionale IMI e l’articolo 8 relativo al ruolo delle
autorità competenti). In particolare, le autorità competenti non dovrebbero mettere
in discussione il valore probatorio di un documento ricevuto da un altro Stato
membro per il solo motivo che è stato trasmesso tramite l’IMI e dovrebbero
trattarlo allo stesso modo di documenti simili provenienti dal proprio Stato
membro. Le disposizioni tengono anche conto della flessibilità offerta dall’IMI
agli Stati membri attribuendo i vari ruoli nell’ambito del sistema in linea con
la loro struttura amministrativa nazionale. L’articolo 9 chiarisce il ruolo della Commissione.
Per i tipi di cooperazione amministrativa attualmente rientranti nell’IMI, tale
ruolo resta limitato alla garanzia della sicurezza, della disponibilità, della
gestione e dello sviluppo del software e dell’infrastruttura informatica per l’IMI.
La Commissione potrebbe tuttavia anche partecipare attivamente alle procedure
dell’IMI, per esempio a quelle di notifica, sulla base delle disposizioni giuridiche
o di altre misure relative all’utilizzo dell’IMI in un determinato settore del
mercato interno. L’articolo 10 sui diritti di accesso è essenziale
per garantire l’efficace protezione dei dati personali trattati nell’ambito del
sistema. Tale articolo specifica in particolare che l’accesso ai dati personali
trattati nell’ambito dell’IMI deve essere limitato agli utenti dell’IMI che
prendono parte alla procedura in questione. Capo III (trattamento dei dati e sicurezza) Il trattamento dei dati personali tramite l’IMI
continuerà a essere basato su procedure predefinite, serie di domande e altre
procedure (articolo 12). Ciò costituisce un’ulteriore garanzia della
trasparenza per i soggetti interessati. I dati personali trattati tramite l’IMI non devono
restare accessibili per un periodo di tempo superiore a quello necessario. È
pertanto importante stabilire periodi massimi di conservazione al termine dei
quali i dati devono essere bloccati, ossia resi inaccessibili agli utenti dell’IMI
attraverso la normale interfaccia e quindi automaticamente cancellati dal
sistema dopo cinque anni dalla chiusura di una procedura di cooperazione amministrativa
(articolo 13). L’opzione del blocco dei dati dopo 18 mesi (anziché la
cancellazione immediata) è preferibile per garantire che i soggetti interessati
possano esercitare effettivamente i loro diritti, per esempio ottenendo la
prova che si è svolto uno scambio di informazioni tramite l’IMI per contestare
una decisione basata su tale scambio. Questo modo di procedere è anche in linea
con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-553/07, Rijkeboer. Il trattamento dei dati personali degli utenti
dell’IMI (ad esempio i dipendenti delle amministrazioni nazionali che
utilizzano l’IMI) deve essere possibile per i fini legati al funzionamento dell’IMI,
come ad esempio garantire il corretto funzionamento del sistema da parte dei
coordinatori IMI e della Commissione o raccogliere informazioni relative alla
cooperazione amministrativa nel mercato interno tramite sondaggi (articolo 14). L’articolo 15 tiene conto del fatto che
attualmente, ai sensi della direttiva sulle qualifiche professionali e della
direttiva sui servizi, l’IMI viene già utilizzato per lo scambio di dati
sensibili, fra cui, ad esempio, le informazioni relative a sanzioni
disciplinari o penali. È importante chiarire che, poiché l’IMI viene
sviluppato, gestito e ospitato dalla Commissione a livello centrale, le norme
in materia di sicurezza dei dati applicabili sono quelle stabilite dal
regolamento (CE) n. 45/2001 (articolo 16). Capo IV (diritti degli interessati e sorveglianza) Tenuto conto della diversità delle autorità
competenti che utilizzano l’IMI (più di 6 000 a marzo 2011) e della varietà di
situazioni e contesti in cui l’IMI potrà essere utilizzato in futuro, nel
regolamento proposto non è possibile stabilire una soluzione uguale per tutti
per l’esercizio dei diritti degli interessati. Gli obblighi delle autorità
competenti sono in linea di principio previsti dalla normativa nazionale in
materia di protezione dei dati, mentre gli articoli 15 e 16 riguardano aspetti
specifici dell’IMI, come ad esempio il blocco dei dati, e gli obblighi della
Commissione. È anche importante garantire la trasparenza per gli interessati in
tutti i casi in cui l’esercizio dei loro diritti nel contesto dell’IMI è
limitato dalla normativa nazionale (articolo 19). Le disposizioni relative alla sorveglianza
coordinata seguono il modello stabilito nel regolamento VIS e nel regolamento SIS
II[15]
(articolo 20). Capo V (ambito geografico dell’IMI) Lo strumento giuridico per l’IMI deve fornire una
flessibilità sufficiente per tenere conto di futuri sviluppi riguardo all’uso
del sistema, fra cui il possibile coinvolgimento di paesi terzi negli scambi di
informazioni in alcuni settori (articolo 22), o l’utilizzo del sistema in
un contesto puramente nazionale (articolo 21), per i quali alcuni Stati
membri hanno già espresso il loro interesse. In tutti questi casi, devono
continuare a essere applicate le garanzie per la protezione dei dati personali. Capo VI (disposizioni finali) Per consentire l’estensione dell’IMI ad
altri atti dell’Unione europea, la Commissione sarà incaricata di aggiornare l’elenco
delle disposizioni già rientranti nell’ambito dell’IMI, riportato nell’allegato
I, con altre disposizioni incluse nell’allegato II. La Commissione si impegna a redigere relazioni
periodiche sul funzionamento dell’IMI, basate, fra l’altro, su informazioni
statistiche provenienti dal sistema e fornite dagli Stati membri su richiesta, a
seconda dei casi (articolo 26). 2011/0226 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[16], visto il parere del garante europeo della
protezione dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L’applicazione di taluni atti dell’Unione europea
che disciplinano la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali
nel mercato interno richiede agli Stati membri di cooperare e di
scambiarsi informazioni gli uni con gli altri e con la Commissione. Poiché
spesso in tali atti non sono specificati i mezzi pratici per attuare lo scambio
di informazioni, devono essere adottate adeguate disposizioni pratiche in
materia. (2)
Il sistema di informazione del mercato interno (in
appresso “l’IMI”) è un’applicazione software accessibile tramite Internet, messa
a punto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, il
cui scopo è assistere gli Stati membri nell’attuazione concreta dei requisiti
relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell’Unione europea fornendo
un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di
informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza. In particolare, l’IMI aiuta
le autorità competenti a individuare le loro omologhe in un altro Stato membro,
a gestire lo scambio di informazioni, fra cui dati personali, sulla base di
procedure semplici e unificate, nonché a superare le barriere linguistiche
sulla base di procedure predefinite e pretradotte. (3)
Scopo dell’IMI è migliorare il funzionamento del
mercato interno fornendo un efficace strumento di facile utilizzo per l’attuazione
della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione, facilitando
quindi l’applicazione degli atti dell’Unione europea riportati negli allegati
del presente regolamento. (4)
La comunicazione della Commissione[17]
“Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta
cooperazione amministrativa: una strategia per estendere e sviluppare il
sistema di informazione del mercato interno (“IMI”)” definisce piani per la
possibile estensione dell’IMI ad altri atti dell’Unione europea. La
comunicazione della Commissione “L’Atto per il mercato unico” ha sottolineato l’importanza
dell’IMI per il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate, anche
a livello locale, contribuendo a migliorare la governance del mercato unico[18].
È pertanto necessario stabilire un solido quadro giuridico per l’IMI e una
serie di norme comuni per garantire l’efficace funzionamento del sistema. (5)
Qualora una disposizione di un atto dell’Unione europea
richieda agli Stati membri di scambiare dati personali e preveda la finalità di
tale azione, la disposizione in questione dovrebbe essere considerata una base
giuridica adeguata per il trattamento dei dati personali, ferme restando le
condizioni di cui agli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. L’IMI deve essere considerato principalmente come uno
strumento utilizzato per uno scambio di informazioni (compresi i dati personali)
che altrimenti si svolgerebbe attraverso altri mezzi, fra cui la
corrispondenza, il fax o la posta elettronica, sulla base di un obbligo
giuridico imposto alle autorità e agli organismi degli Stati membri da atti
dell’Unione europea. (6)
In base al principio della “privacy by design” (rispetto
della vita privata insito nella concezione stessa del sistema), l’IMI è stato
messo a punto tenendo conto delle disposizioni della normativa in materia di
protezione dei dati fin dall’inizio, in particolare considerando le restrizioni
imposte riguardo all’accesso ai dati personali scambiati nel sistema. L’IMI
offre pertanto un livello di protezione e di sicurezza molto più elevato
rispetto ad altri mezzi per lo scambio di informazioni come la corrispondenza,
il telefono, il fax o la posta elettronica. (7)
È necessario che la cooperazione amministrativa per
via elettronica tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione sia
conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[19]
e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[20]. (8)
Per garantire la trasparenza, in particolare per
gli interessati, gli atti dell’Unione europea per i quali deve essere
utilizzato l’IMI devono essere riportati nell’allegato I del presente
regolamento. I settori ai quali il sistema potrà essere esteso devono essere
indicati nell’allegato II. È opportuno individuare nell’allegato II una serie
di atti dell’Unione europea per i quali è necessario valutare la fattibilità
tecnica, l’efficacia rispetto ai costi, la facilità d’uso e l’incidenza
complessiva sul sistema prima di decidere di utilizzare l’IMI per tali atti. (9)
È necessario che nessuna parte del presente
regolamento precluda agli Stati membri e alla Commissione la possibilità di
decidere di utilizzare l’IMI per gli scambi di informazioni che non comportano
il trattamento di dati personali. (10)
Occorre che il presente regolamento fissi le norme
per l’utilizzo dell’IMI ai fini della cooperazione amministrativa, che possono comprendere,
tra gli altri, lo scambio biunivoco di informazioni, le procedure di notifica,
i meccanismi di allerta, le disposizioni in materia di mutua assistenza e la
risoluzione dei problemi. (11)
È opportuno che gli Stati membri devono adattino
funzioni e compiti in relazione all’IMI alle loro strutture amministrative
interne o tenere conto di particolari esigenze di una procedura specifica dell’IMI.
I compiti dei coordinatori IMI possono essere svolti da uno o più coordinatori IMI
delegati, da soli o insieme ad altri, per un particolare settore del mercato
interno, una divisione dell’amministrazione, una regione geografica o in base a
un altro criterio. (12)
Sebbene l’IMI sia in sostanza uno strumento di
comunicazione per le autorità pubbliche, non aperto al pubblico in generale,
può essere necessario istituire mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni
quali cittadini, imprese e organizzazioni di interagire con le autorità
competenti per fornire informazioni e reperire dati o per esercitare i loro
diritti in qualità di soggetti interessati. Occorre che tali mezzi tecnici
includano garanzie adeguate per la protezione dei dati. (13)
Lo scambio di informazioni attraverso l’IMI deriva
dall’obbligo giuridico di fornire mutua assistenza imposto alle autorità degli
Stati membri. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è
necessario che le informazioni ricevute da un’autorità competente attraverso l’IMI
da un altro Stato membro non siano private del loro valore probatorio nei
procedimenti amministrativi per il solo motivo che provengono da un altro Stato
membro o sono state ricevute per via elettronica, e occorre che siano trattate
dall’autorità allo stesso modo di documenti simili provenienti dal proprio
Stato membro. (14)
Per garantire un elevato livello di protezione dei
dati, è necessario stabilire periodi massimi di conservazione per i dati
personali nell’ambito dell’IMI. La durata di tali periodi dovrebbe tuttavia
essere tale da consentire agli interessati di esercitare pienamente i loro
diritti, per esempio ottenendo la prova dello svolgimento di uno scambio di
informazioni per contestare una decisione. (15)
Dovrebbe essere possibile trattare il nome e i dati
di contatto degli utenti dell’IMI per fini compatibili con gli obiettivi del
presente regolamento, fra cui il controllo dell’uso del sistema da parte dei
coordinatori IMI e della Commissione, iniziative di comunicazione, formazione e
sensibilizzazione e la raccolta di informazioni sulla cooperazione
amministrativa o la mutua assistenza nel mercato interno. (16)
Occorre che il garante europeo della protezione dei
dati controlli e garantisca l’applicazione delle disposizioni del presente
regolamento, fra cui le disposizioni pertinenti sulla sicurezza dei dati. (17)
È necessario che gli interessati siano informati in
merito al trattamento dei loro dati personali nell’ambito dell’IMI, al diritto
di accedere ai dati che li riguardano e al diritto alla rettifica dei dati
errati e alla cancellazione dei dati trattati illegalmente, ai sensi della
legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE. (18)
È opportuno che la cooperazione amministrativa
prevista nell’ambito dell’IMI sia facilitata da procedure predefinite, da serie
di domande e moduli predisposti a tale scopo dalla Commissione, integrati se
opportuno da file allegati e dalla possibilità di inserimento di testo libero. Per
garantire una trasparenza sufficiente per gli interessati, è necessario che le
procedure e i moduli predefiniti e altre disposizioni riguardanti le procedure
di cooperazione amministrativa nell’ambito dell’IMI siano resi pubblici. (19)
Qualora gli Stati membri applichino, in base all’articolo
13 della direttiva 95/46/CE, limitazioni o deroghe ai diritti degli interessati,
occorre che le informazioni relative a tali limitazioni o deroghe siano rese
pubbliche per garantire la piena trasparenza per gli interessati. Le deroghe e
le limitazioni devono essere necessarie e proporzionate per lo scopo previsto e
subordinate a garanzie appropriate. (20)
È opportuno che la decisione 2008/49/CE della
Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali
nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) sia abrogata[21]
e che la decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che
stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via
elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno[22]
continui a essere applicata alle questioni legate allo scambio di informazioni
ai sensi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno[23]. (21)
È necessario che la Commissione sia autorizzata ad
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato per quanto
riguarda atti dell’Unione europea, tra cui quelli riportati nell’allegato II,
le cui disposizioni sulla cooperazione amministrativa e sullo scambio di
informazioni possono essere attuate attraverso l’IMI. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i requisiti
per l’uso di un sistema di informazione del mercato interno (in appresso “l’IMI”)
per la cooperazione amministrativa, compreso il trattamento di dati personali,
tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione. Articolo 2 Istituzione
del sistema di informazione del mercato interno Viene istituito un sistema di informazione del
mercato interno. Articolo 3 Campo
di applicazione L’IMI viene utilizzato per lo scambio di
informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e la
Commissione, necessario per l’attuazione degli atti relativi al mercato interno
che prevedono una cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di dati
personali, tra gli Stati membri o tra questi ultimi e la Commissione. Gli atti
relativi al mercato interno sono riportati nell’allegato I. Articolo 4 Sviluppo
dell’IMI 1.
Per gli atti di cui all’allegato II del presente
regolamento, la Commissione può decidere che venga utilizzato l’IMI, tenendo
conto della fattibilità tecnica, dell’efficacia rispetto ai costi, della
facilità d’uso e dell’incidenza complessiva sul sistema. In questi casi, la
Commissione è autorizzata a includere tali atti nell’allegato I in base
alla procedura di cui all’articolo 23. 2.
L’adozione dell’atto delegato può essere preceduta
da una fase di prova (progetto pilota) di durata limitata con il coinvolgimento
di alcuni o tutti gli Stati membri. Articolo 5 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano
le definizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (a)
“sistema di informazione del mercato interno” (“IMI”):
strumento elettronico fornito dalla Commissione europea per favorire la
cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali e la Commissione; (b)
“cooperazione amministrativa”: stretta
collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione attraverso
lo scambio di informazioni, anche mediante notifiche, o la mutua assistenza,
anche ai fini della risoluzione dei problemi, allo scopo di migliorare l’applicazione
della normativa dell’Unione europea; (c)
“settore del mercato interno”: campo giuridico o
funzionale del mercato interno ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del
trattato in cui l’IMI viene utilizzato conformemente al precedente articolo 3; (d)
“procedura di cooperazione amministrativa”: un
dispositivo predefinito previsto nell’ambito dell’IMI che consente ai
partecipanti all’IMI di comunicare e di interagire tra loro in maniera
strutturata; (e)
“autorità competente”: qualsiasi organismo a
livello nazionale, regionale o locale con compiti specifici inerenti all’applicazione
di normative nazionali o dell’Unione europea in uno o più settori del
mercato interno la cui registrazione nell’IMI è stata convalidata da un
coordinatore IMI; (f)
“coordinatore IMI”: un organismo nominato dagli
Stati membri per svolgere compiti di sostegno necessari per l’efficace
funzionamento dell’IMI ai sensi del presente regolamento; (g)
“utente dell’IMI”: persona fisica che lavora sotto
il controllo di un’autorità competente, di un coordinatore IMI o della
Commissione e registrata nell’IMI per loro conto; (h)
“partecipanti all’IMI”: le autorità competenti, i
coordinatori IMI e la Commissione; (i)
“soggetti esterni”: persone fisiche o giuridiche
diverse dagli utenti dell’IMI che possono utilizzare l’IMI con mezzi tecnici e
conformemente a una specifica procedura predefinita prevista a tale scopo; (j)
“blocco”: applicazione di mezzi tecnici con i quali
i dati personali diventano inaccessibili agli utenti dell’IMI attraverso la
normale interfaccia dell’applicazione. Capo II FUNZIONI
E COMPITI IN RELAZIONE ALL’IMI Articolo 6 Scopo
generale I partecipanti all’IMI scambiano e trattano
dati personali soltanto per i fini definiti nella base giuridica pertinente di
cui all’allegato I. Articolo 7 Coordinatori
IMI 1.
Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale
IMI tra i cui compiti è compreso quanto segue: (a)
registrare o convalidare la registrazione dei
coordinatori IMI e delle autorità competenti; (b)
agire come principale punto di contatto per le
questioni legate all’IMI e come interlocutore della Commissione, anche per
quanto riguarda aspetti legati alla protezione dei dati personali; (c)
fornire conoscenze, formazione e sostegno, compreso
sostegno tecnico, alle autorità competenti e agli utenti dell’IMI; (d)
garantire l’efficace funzionamento del sistema, che
comprende risposte tempestive e adeguate da parte delle autorità competenti
alle richieste di cooperazione amministrativa. 2.
Ogni Stato membro può inoltre nominare uno o più
coordinatori IMI per svolgere uno o più dei compiti menzionati in precedenza,
in base alla propria struttura amministrativa interna. 3.
Gli Stati membri informano la Commissione dei
coordinatori IMI nominati in base ai paragrafi 1 e 2 e dei compiti che sono
loro affidati. La Commissione condivide queste informazioni con altri Stati
membri. 4.
Gli Stati membri garantiscono che i coordinatori
IMI dispongano di risorse adeguate per svolgere i loro compiti ai sensi del
presente regolamento. 5.
Tutti i coordinatori IMI possono agire in qualità
di autorità competenti. In tali casi, un coordinatore IMI ha gli stessi diritti
di accesso di un’autorità competente. Ogni coordinatore IMI è responsabile del
trattamento per quanto riguarda le proprie attività di trattamento dei dati in
qualità di partecipante all’IMI. Articolo 8 Autorità
competenti 1.
Quando cooperano mediante l’IMI, le autorità
competenti garantiscono che venga fornita una risposta adeguata entro il
termine più breve possibile o entro la scadenza fissata dall’atto dell’Unione
europea applicabile, agendo tramite gli utenti dell’IMI conformemente alle
procedure di cooperazione amministrativa. 2.
Le autorità competenti possono invocare come prova
qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione, copia autentica
certificata o informazione di intelligence comunicati mediante l’IMI, sulla
stessa base di documenti simili ottenuti nel proprio paese, per fini
compatibili con quelli per i quali i dati sono stati inizialmente raccolti. 3.
Ogni autorità competente è responsabile delle
attività di trattamento dei dati svolte da un utente dell’IMI sotto la sua
autorità e garantisce che gli interessati possano esercitare i loro diritti nel
rispetto di quanto disposto dai capi III e IV, ove opportuno. 4.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità
competenti dispongano di risorse adeguate per svolgere i loro compiti ai sensi
del presente regolamento. Articolo 9 Commissione 1.
La Commissione garantisce la sicurezza, la
disponibilità, la gestione e lo sviluppo del software e dell’infrastruttura
informatica necessari per l’IMI. Fornisce un sistema multilingue, corsi di
formazione in collaborazione con gli Stati membri e un helpdesk per aiutare gli
Stati membri nell’uso dell’IMI. 2.
La Commissione può partecipare alle procedure di
cooperazione amministrativa che comportano il trattamento di dati personali
qualora sia previsto da un atto dell’Unione europea di cui all’allegato I. 3.
La Commissione registra i coordinatori nazionali IMI
e accorda loro l’accesso all’IMI. 4.
La Commissione effettua operazioni di trattamento
sui dati personali nell’ambito dell’IMI nei casi in cui ciò sia previsto dal
presente regolamento. 5.
Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo e della redazione di relazioni e statistiche, la Commissione
ha accesso alle informazioni necessarie relative alle operazioni di trattamento
eseguite nell’ambito dell’IMI. Articolo 10 Diritti di accesso dei partecipanti e degli utenti dell’IMI 1.
Hanno accesso all’IMI soltanto gli utenti dell’IMI
debitamente autorizzati da un partecipante all’IMI e che agiscono per conto di
quest’ultimo. 2.
Gli Stati membri, d’intesa con la Commissione, designano
i coordinatori IMI e le autorità competenti e i settori del mercato interno in
cui hanno competenza. 3.
Ogni partecipante all’IMI concede e revoca, a
seconda dei casi, adeguati diritti di accesso ai propri utenti dell’IMI nel
settore del mercato interno per il quale è competente. 4.
Vengono istituiti adeguati strumenti tecnici per
garantire che gli utenti dell’IMI possano avere accesso ai dati personali
trattati nell’ambito dell’IMI soltanto nei casi di effettiva necessità e nell’ambito
del settore o dei settori del mercato interno per i quali hanno ottenuto i
diritti di accesso conformemente al paragrafo 3. 5.
È vietato l’uso di dati personali trattati mediante
l’IMI per uno scopo specifico in un modo incompatibile con tale scopo originale,
salvo che sia esplicitamente previsto dalla legge. 6.
Qualora una procedura di cooperazione
amministrativa comporti il trattamento di dati personali, hanno accesso ai dati
personali in questione soltanto gli utenti dell’IMI che partecipano a tale
procedura. 7.
I partecipanti esterni possono utilizzare l’IMI con
i mezzi tecnici previsti a tale scopo, se necessario per favorire la
cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri o per
esercitare i loro diritti in qualità di interessati, o qualora sia altrimenti
previsto da un atto dell’Unione europea. Articolo 11 Riservatezza 1.
Ogni Stato membro applica le proprie norme in
materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti ai
propri partecipanti all’IMI e agli utenti dell’IMI, conformemente alla
normativa nazionale. 2.
I partecipanti all’IMI garantiscono che le
richieste di altri partecipanti all’IMI di trattamento riservato delle
informazioni scambiate mediante l’IMI siano rispettate dagli utenti dell’IMI
che lavorano sotto la loro autorità. Articolo 12 Procedure
di cooperazione amministrativa L’IMI è basato su
procedure di cooperazione amministrativa definite e aggiornate a tale scopo
dalla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri. Capo
III TRATTAMENTO
E SICUREZZA DEI DATI Articolo 13 Conservazione
dei dati personali 1.
I dati personali trattati nell’ambito dell’IMI
vengono bloccati al massimo diciotto mesi dopo la chiusura formale di una
procedura di cooperazione amministrativa, salvo che un’autorità competente ne richieda
espressamente il blocco prima di tale termine, a seconda dei casi. 2.
Qualora una procedura di cooperazione
amministrativa nell’ambito dell’IMI preveda la costituzione di un repertorio di
informazioni per futuro riferimento da parte dei partecipanti all’IMI, i dati
personali inclusi nel repertorio possono essere trattati per tutto il tempo
necessario a tale scopo con il consenso dell’interessato o se necessario per
ottemperare a un atto dell’Unione europea. 3.
I dati personali bloccati ai sensi del presente
articolo possono essere trattati, ma non memorizzati, soltanto a fini di prova
di uno scambio di informazioni mediante l’IMI o con il consenso dell’interessato. 4.
I dati bloccati vengono automaticamente cancellati
dopo cinque anni dalla chiusura della procedura di cooperazione amministrativa. 5.
La Commissione garantisce con mezzi tecnici il
blocco e la cancellazione di dati personali e il loro recupero conformemente al
paragrafo 3. Articolo 14 Conservazione
dei dati personali degli utenti dell’IMI 1.
In deroga all’articolo 13, i paragrafi 2 e 3 si
applicano alla conservazione dei dati personali degli utenti dell’IMI. 2.
I dati personali relativi agli utenti dell’IMI
vengono memorizzati nell’IMI per tutto il tempo in cui gli utenti dell’IMI
continuano a essere tali e possono essere trattati per fini compatibili con gli
obiettivi del presente regolamento. I dati personali includono il nome completo e
tutti i mezzi di contatto elettronici e di altro tipo necessari ai fini del
presente regolamento. 3.
Quando una persona fisica cessa di essere un utente
dell’IMI, i dati personali che la riguardano vengono bloccati con mezzi tecnici
per un periodo di cinque anni e possono essere trattati, ma non memorizzati, soltanto
a fini di prova di uno scambio di informazioni mediante l’IMI e vengono
cancellati al termine del periodo di cinque anni. Articolo 15 Trattamento
riguardante categorie particolari di dati 1.
Il trattamento riguardante categorie particolari di
dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e all’articolo
10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 mediante l’IMI è
consentito soltanto sulla base di un motivo specifico di cui all’articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva e all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento e
con garanzie adeguate per tutelare i diritti dei soggetti di cui vengono
trattati i dati personali. 2.
L’IMI può essere utilizzato per il trattamento di
dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza
di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e all’articolo 10,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001, comprese le informazioni relative
a sanzioni disciplinari, amministrative o penali o altre informazioni
necessarie per stabilire l’onorabilità di una persona fisica o giuridica, qualora
il trattamento di tali dati sia previsto da un atto dell’Unione europea
che costituisce la base per il trattamento o avvenga con il consenso esplicito dell’interessato,
a condizione che esistano adeguate garanzie specifiche. Articolo 16 Sicurezza 1.
Il trattamento dei dati personali ai sensi del
presente regolamento è conforme alle norme in materia di sicurezza dei dati
adottate dalla Commissione in applicazione dell’articolo 22 del regolamento (CE)
n. 45/2001. 2.
La Commissione istituisce le misure necessarie per
garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell’ambito dell’IMI, fra
cui un adeguato controllo dell’accesso ai dati e un piano di sicurezza che
viene tenuto aggiornato. 3.
La Commissione garantisce che, in caso di problemi
di sicurezza, sia possibile verificare quali dati personali sono stati trattati
nell’ambito dell’IMI, quando, da chi e per quale scopo. Capo IV DIRITTI
DEGLI INTERESSATI E CONTROLLO Articolo 17 Informazione
degli interessati e trasparenza 1.
I partecipanti all’IMI garantiscono che gli
interessati siano informati riguardo al trattamento dei loro dati personali
nell’ambito dell’IMI e che abbiano accesso a un’avvertenza sulla tutela della
sfera privata che spieghi i loro diritti e il modo di esercitarli, ai sensi
dell’articolo 10 o 11 della direttiva 1995/46/CE e della normativa nazionale che
risulti conforme a tale direttiva. 2.
La Commissione pubblica quanto segue: (a)
un’avvertenza sulla tutela della sfera privata per
quanto riguarda l’IMI conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
45/2001, in una forma chiara e comprensibile; (b)
informazioni sugli aspetti inerenti alla protezione
dei dati delle procedure di cooperazione amministrativa nell’ambito dell’IMI di
cui all’articolo 12; (c)
informazioni su deroghe o limitazioni ai diritti degli
interessati di cui all’articolo 19. Articolo 18 Diritto
di accesso, rettifica e cancellazione 1.
I partecipanti all’IMI garantiscono che gli interessati
possano esercitare effettivamente il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, il diritto di rettifica dei dati errati o incompleti e di
cancellazione dei dati trattati illegalmente, in conformità della normativa
nazionale. La rettifica e la cancellazione vengono
effettuate entro 60 giorni dal partecipante all’IMI competente. 2.
I dati personali bloccati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 non vengono rettificati o cancellati salvo che possa
essere chiaramente dimostrato che la rettifica o la cancellazione è necessaria
per tutelare i diritti degli interessati e non ne mette in discussione il
valore come prova di uno scambio di informazioni mediante l’IMI. 3.
Qualora il soggetto contesti l’esattezza o la
legittimità dei dati bloccati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, vengono
registrati questo fatto e le informazioni esatte rettificate. Articolo 19 Deroghe
e limitazioni Qualora gli Stati membri prevedano nella
normativa nazionale deroghe o limitazioni riguardo ai diritti degli interessati
illustrati nel presente capo conformemente all’articolo 13
della direttiva 95/46/CE, ne devono informare la Commissione. Articolo 20 Controllo 1.
L’autorità o le autorità nazionali di controllo
designate in ogni Stato membro e dotate dei poteri di cui all’articolo 28 della
direttiva 95/46/CE (“l’autorità nazionale di controllo”) verificano la
legittimità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti nel loro territorio e in particolare garantiscono il rispetto dei
diritti degli interessati illustrati nel presente capo. 2.
Il garante europeo della protezione dei dati assicura
che le attività di trattamento dei dati personali della Commissione nella sua veste
di partecipante all’IMI si svolgano nel rispetto del presente regolamento. Ne
consegue che si applicano le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e
47 del regolamento (CE) n. 45/2001. 3.
Le autorità nazionali di controllo e il garante
europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle proprie
competenze, assicurano il coordinamento del controllo del sistema IMI e del suo
uso da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Il garante europeo
della protezione dei dati può invitare le autorità nazionali di controllo a
riunirsi a tale scopo nei casi in cui sia necessario. I costi delle riunioni
sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Se necessario,
possono essere definiti congiuntamente altri metodi di lavoro a tale scopo,
comprese norme procedurali. Una relazione congiunta delle attività viene
inviata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione almeno ogni
tre anni. Capo V AMBITO
GEOGRAFICO DELL’IMI Articolo 21 Uso
nazionale dell’IMI 1.
Uno Stato membro può utilizzare l’IMI ai fini della
cooperazione amministrativa tra autorità competenti nel suo territorio in
conformità della normativa nazionale a condizione che: (a)
non sia necessario apportare modifiche sostanziali
alle procedure di cooperazione amministrativa esistenti; (b)
sia stata trasmessa una notifica dell’uso previsto
dell’IMI all’autorità nazionale di controllo; (c)
non vi siano ripercussioni sostanziali sull’efficace
funzionamento dell’IMI. 2.
Qualora l’uso nazionale dell’IMI possa avere
considerevoli ripercussioni sull’efficace funzionamento dell’IMI, lo Stato
membro notifica tale uso alla Commissione richiedendone l’approvazione
preventiva. Laddove necessario, tra gli Stati membri e la Commissione viene
concluso un accordo che stabilisca, tra gli altri, le disposizioni tecniche,
finanziarie e organizzative, anche per quanto riguarda le responsabilità dei
partecipanti all’IMI. Articolo 22 Scambio
di informazioni con paesi terzi 1.
I dati personali possono essere scambiati nell’ambito
dell’IMI ai sensi del presente regolamento tra i partecipanti all’IMI nell’Unione
europea e in un paese terzo soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
i dati sono trattati in base a una delle
disposizioni di cui all’allegato I e a una disposizione legislativa equivalente
del paese terzo; (b)
i dati sono scambiati o resi disponibili conformemente
a un accordo internazionale che preveda l’applicazione di una delle
disposizioni di cui all’allegato I da parte del paese terzo; (c)
la Commissione ha adottato una decisione da cui
risulta che il paese terzo in questione garantisce un’adeguata protezione dei
dati personali ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE,
o si applica la disposizione dell’articolo 26 della direttiva 95/46/CE, che
comprende adeguate garanzie che i dati trattati nell’ambito dell’IMI vengano
usati unicamente per il fine per il quale sono stati inizialmente scambiati. 2.
Qualora la Commissione sia un partecipante all’IMI,
si applicano l’articolo 9, paragrafo 1 e l’articolo 9, paragrafo 7 del
regolamento (CE) n. 45/2001 a qualsiasi scambio di dati personali trattati nell’ambito
dell’IMI con partecipanti all’IMI di un paese terzo. 3.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea un elenco aggiornato dei paesi terzi interessati dagli
scambi di informazioni ai sensi del presente articolo. Capo VI DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 23 Esercizio
della delega 1.
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo
4 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo determinato. 2.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.
Il potere conferito alla Commissione di adottare
atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 e 25. Articolo 24 Revoca
della delega 1.
La delega dei poteri di cui all’articolo 3 può essere revocata dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.
L’istituzione che ha avviato una procedura interna
per decidere se revocare la delega dei poteri informa l’altro legislatore e la
Commissione almeno un mese prima che la decisione definitiva sia adottata, indicando
i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative
motivazioni. 3.
La decisione di revoca pone fine alla delega dei
poteri specificati nella decisione stessa. Essa ha effetto immediatamente o a
una data successive ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. Viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 25 Obiezioni
agli atti delegati 1.
Il Parlamento europeo e il Consiglio possono
sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di
notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto
termine è prorogato di un mese. 2.
Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1
né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto
delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni
riguardo all’atto delegato, esso entra in vigore alla data indicata nelle sue
disposizioni. 3.
Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano
obiezioni riguardo all’atto delegato adottato, esso non entra in vigore. L’istituzione
che muove obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni. Articolo 26 Monitoraggio
e relazioni da presentare 1.
La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento
europeo e al Consiglio in merito al funzionamento dell’IMI. 2.
Ogni tre anni, la Commissione riferisce al garante
europeo della protezione dei dati in merito agli aspetti relativi alla
protezione dei dati personali nell’ambito dell’IMI, anche per quanto riguarda
la sicurezza dei dati. 3.
Ai fini della redazione delle relazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, le
informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, compresa l’applicazione
concreta delle disposizioni sulla protezione dei dati stabilite dal presente
regolamento. Articolo 27 Costi 1.
I costi connessi allo sviluppo, alla gestione e
alla manutenzione dell’IMI sono a carico del bilancio generale dell’Unione
europea, fatte salve le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2. 2.
Salvo disposizione contraria di un atto dell’Unione
europea, i costi per le operazioni nell’ambito dell’IMI a livello di Stati
membri, compresi quelli per le risorse umane necessarie per le attività di
formazione, promozione e assistenza tecnica (helpdesk), nonché per la gestione
del sistema a livello nazionale, sono a carico di ciascuno Stato membro. Articolo 28 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il […]
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli
Stati membri. Fatto a […], Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente Allegato I di cui all’articolo 3 che riporta
le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa di atti dell’Unione europea
applicate mediante l’IMI 1. Direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno: capo VI. 2. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali: articoli 8, 50, 51 e 56. 3. Direttiva 2011/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera: articolo 10[24]. Allegato II di cui all’articolo 4 sui
possibili settori in cui le disposizioni sulla cooperazione amministrativa
possono essere applicate mediante l’IMI I. Mercato interno e libera
circolazione delle merci (1)
Raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 2001
relativa ai principi per l’utilizzo di “SOLVIT” - la rete per la soluzione dei
problemi nel mercato interno: capi I e II[25]. II. Libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi (1)
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno: articolo
15, paragrafo 7 e articolo 39, paragrafo 5. (2)
Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito
di una prestazione di servizi: articolo 4[26]. (3)
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”): articolo 3[27]. [4. Proposta di DIRETTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE
e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali
e delle imprese (COD/2011/0038)]. III. Libera circolazione delle
persone (1)
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera: articolo 6 IV. Libertà dei capitali e dei
pagamenti [1. Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul trasporto transfrontaliero professionale
su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (COD/2010/0204)] SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA PER PROPOSTE [che
accompagna ogni proposta o iniziativa presentata all’autorità legislativa (articolo
28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione)] 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell’azione e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Denominazione della proposta/iniziativa
Regolamento
(CE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“il
regolamento sull’IMI”)
1.2.
Settori interessati nella struttura ABM/ABB[28]
Mercato
interno – Servizi
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
þ La proposta/iniziativa riguarda l’estensione di un’azione esistente
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della Commissione
oggetto della proposta/iniziativa
Nella
sua comunicazione “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva” (COM(2010) 2020), per eliminare le strozzature
esistenti nel mercato unico la Commissione propone, tra gli altri, di “rafforzare
le strutture affinché le misure del mercato unico, tra cui […] la direttiva sui
servizi […], siano attuate in modo tempestivo e corretto, garantirne un’applicazione
efficace e risolvere rapidamente gli eventuali problemi”. Il
sistema di informazione del mercato interno (“IMI”) è uno strumento di
comunicazione online messo a punto dalla Commissione europea e offerto come
servizio gratuito agli Stati membri dal 2008. Attualmente viene utilizzato
per lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali[29] (“la direttiva
sulle qualifiche professionali”) e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno [30] (“la direttiva sui
servizi”). L’IMI
permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente
e facilmente con le corrispondenti autorità di un altro paese, secondo metodi
di lavoro uniformi concordati da tutti gli Stati membri. L’IMI aiuta gli utenti
a (i) trovare l’autorità giusta da contattare, (ii) comunicare con essa
servendosi di un repertorio di domande e risposte pretradotte e (iii) seguire l’iter
della richiesta di informazioni grazie a un meccanismo di tracciabilità. Per
esempio, un’autorità irlandese che ha bisogno di informazioni da un’autorità
ungherese può scegliere una domanda in lingua inglese. L’autorità ungherese
legge la domanda in ungherese e può scegliere tra le diverse risposte possibili
sempre in ungherese; l’autorità irlandese riceverà la risposta in inglese. Secondo
la comunicazione della Commissione “Verso un atto per il mercato unico”, l’estensione
dell’IMI ad altri settori “con l’obiettivo di creare una vera rete elettronica
‘faccia a faccia’ delle amministrazioni europee” è uno degli strumenti per
promuovere una migliore governance del mercato unico[31].
La comunicazione della Commissione “L’Atto per il mercato unico” ha
sottolineato l’importanza dell’IMI per il rafforzamento della cooperazione tra
le parti interessate, anche a livello locale, contribuendo al miglioramento
della governance del mercato unico[32].
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n. 12: sviluppare
pienamente il potenziale del sistema di informazione del mercato interno (IMI)
per contribuire al miglioramento dell’applicazione della normativa in materia
di mercato unico. L’utilizzo
dell’IMI è obbligatorio in base alla direttiva sui servizi. La
Commissione ha stabilito piani per la futura estensione dell’IMI ad altri
settori della normativa dell’Unione europea nella sua comunicazione “Migliorare
la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione
amministrativa. Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di
informazione del mercato interno” (COM(2011) 75 definitivo) (“comunicazione su
una strategia per l’IMI”). Gli
obiettivi della presente proposta sono: - stabilire
un solido quadro giuridico per l’IMI e una serie di norme comuni per garantirne
l’efficace funzionamento; - fornire
un quadro completo per la protezione dei dati fissando le norme per la
protezione dei dati personali applicabili all’IMI in un unico strumento
giuridico orizzontale; - favorire
la possibile estensione futura dell’IMI a nuovi settori della normativa
europea; - chiarire
i ruoli delle varie parti coinvolte nel sistema IMI. Per
conseguire questi obiettivi, saranno portate avanti le seguenti attività: 1. manutenzione,
ossia prevenzione e correzione degli errori, miglioramenti di lieve entità
delle funzioni esistenti, garanzia della continuità operativa del sistema; 2. hosting
dell’infrastruttura del sistema; 3. sviluppo,
ossia attuazione di nuovi requisiti del sistema; 4. attività
di comunicazione e di sensibilizzazione, comprese conferenze, corsi di
formazione e preparazione di materiale promozionale e formativo. Attività ABM/ABB interessate 12/03
4: mercato interno per i servizi Con
l’estensione del sistema ad altri settori della normativa dell’Unione europea,
possono essere interessate altre attività ABM/ABB.
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi destinatari. 1. Un
elevato livello di certezza giuridica riguardo al trattamento dei dati personali
di cittadini dell’Unione europea mediante l’IMI e pertanto l’eliminazione degli
ostacoli giuridici all’estensione dell’IMI a nuovi settori della normativa dell’Unione
europea. 2. Un
quadro flessibile per la futura possibile estensione dell’IMI a nuovi settori
della normativa dell’Unione europea. 3. Chiarimento
dei rispettivi ruoli e obblighi della Commissione, degli Stati membri, delle
autorità nazionali e del garante europeo della protezione dei dati riguardo
agli scambi di informazioni mediante l’IMI. 4. Contenimento
dei costi grazie al riutilizzo in nuovi settori di uno strumento informatico già
esistente anziché istituire nuovi strumenti che rispondono a una sola finalità. 5. Garanzia
della futura sostenibilità del finanziamento dell’IMI, tenuto conto dell’obbligatorietà
del suo uso in base alla direttiva sui servizi e della sua possibile estensione
in futuro, in linea con la comunicazione su una strategia per l’IMI.
1.4.4.
Indicatori dei risultati e degli effetti
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. La
proposta contribuirà a garantire un’applicazione più efficace della normativa
dell’Unione europea in settori per i quali si utilizza l’IMI e consentirà di contenere
i costi di sviluppo e di manutenzione dei sistemi informatici. I
suoi effetti diretti possono essere misurati con i seguenti indicatori: - il
numero di settori legislativi rientranti nell’ambito dell’IMI (aumento rispetto
ai due settori esistenti nel 2011); - il
numero di scambi di informazioni che si svolgono ogni anno attraverso l’IMI; - il
numero di autorità competenti che utilizzano attivamente il sistema, ossia che
non sono semplicemente registrate come utenti; - contenimento
previsto dei costi per i nuovi settori aggiunti.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
La
proposta garantirà un elevato livello di certezza giuridica riguardo al
trattamento dei dati personali nell’ambito dell’IMI, in linea con le
indicazioni del garante europeo della protezione dei dati. Nel lungo termine,
favorirà la possibile estensione futura dell’IMI a nuovi settori della
normativa dell’Unione europea fornendo un quadro flessibile per tale estensione.
1.5.2.
Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea
Tenuto
conto del carattere dell’IMI quale strumento di comunicazione centralizzato
messo a punto e gestito dalla Commissione, è necessario stabilire una serie di
norme comuni applicabili al sistema e attuarle in maniera centralizzata. La
Commissione offre l’IMI come servizio gratuito agli Stati membri, fornendo
servizi di manutenzione e sviluppo, un helpdesk e la collocazione dell’infrastruttura
del sistema. Questi compiti non potrebbero essere svolti in maniera decentrata. L’IMI
consente di superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, come le
barriere linguistiche, culture amministrative e lavorative diverse e la
mancanza di procedure consolidate per lo scambio di informazioni. Poiché gli
Stati membri sono stati coinvolti nella progettazione del sistema, l’IMI offre
metodi di lavoro uniformi concordati da tutti gli Stati membri.
1.5.3.
Principali insegnamenti tratti da esperienze simili
L’IMI
è stato avviato nel 2008. Attualmente nel sistema sono registrati più di 5 700
autorità competenti e 11 000 utenti. Nel 2010 si sono svolti circa 2 000
scambi di informazioni. Da
un punto di vista giuridico, l’IMI funziona sulla base di una decisione della
Commissione, una decisione di “comitatologia” e una raccomandazione della
Commissione[33]. La mancanza di uno
strumento giuridico unico adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio è
stata considerata un ostacolo all’estensione del sistema. I
costi iniziali di sviluppo dell’IMI sono stati finanziati dal programma IDABC
(erogazione interoperabile di servizi paneuropei di “eGovernment” alle
pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini) fino alla scadenza di
quest’ultimo nel 2009. Fino a luglio 2010 la DG MARKT si è fatta carico
dei costi di manutenzione, sostegno di secondo livello, amministrazione del
sistema, collocazione, formazione, comunicazione e sensibilizzazione. A luglio 2010
si è convenuto che il funzionamento e il miglioramento dell’applicazione sarebbero
stati finanziati, per il 2010, nel quadro del programma ISA 2010-2015
(soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee)[34].
Si prevede che il programma ISA continuerà a finanziare l’IMI fino al 2012. La
DG MARKT continua a farsi carico dei costi di collocazione, formazione,
comunicazione e sensibilizzazione. Poiché
l’utilizzo del sistema è obbligatorio ai sensi della direttiva sui servizi e
tenuto conto dei piani per la futura estensione dell’IMI a nuovi settori del
diritto dell’Unione europea, dovranno essere chiariti gli aspetti finanziari e
dovrà essere garantito un finanziamento stabile e sostenibile per il periodo
successivo al 2012.
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
La
comunicazione della Commissione “Migliorare la governance del mercato interno
attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per
estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno (“IMI”)”
(COM(2011) 75 definitivo) stabilisce piani per la futura estensione dell’IMI ad
altri settori della normativa dell’Unione europea. La
comunicazione della Commissione “L’Atto unico per il mercato” ha sottolineato l’importanza
dell’IMI per il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate,
anche a livello locale, contribuendo al miglioramento della governance del
mercato unico[35].
1.6.
Durata dell’azione e incidenza finanziaria
þ Proposta/iniziativa di durata limitata La proposta dovrebbe entrare in vigore nel 2013.
1.7.
Modalità di gestione previste[36]
þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni da presentare
Precisare frequenza e
condizioni. La
Commissione presenterà una relazione annuale sullo sviluppo e le prestazioni
dell’IMI. Inoltre, sarà periodicamente trasmessa al garante europeo della
protezione dei dati una relazione sulle questioni legate alla protezione dei
dati nell’ambito dell’IMI, compresa quella della sicurezza.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
La
Commissione è il “proprietario del sistema” IMI ed è responsabile del suo
funzionamento quotidiano, della manutenzione e dello sviluppo. Lo sviluppo e la
collocazione del sistema sono affidati a un fornitore interno, in particolare
una DG della Commissione (DIGIT), il che garantisce un elevato livello di
continuità delle attività. Con
l’estensione dell’IMI a nuovi settori legislativi, la governance può diventare
più complessa tenuto conto dell’aumento del gruppo di parti interessate e della
necessità di conciliare varie richieste. Tale processo va gestito con estrema
attenzione.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
La
manutenzione e lo sviluppo dell’IMI sono disciplinati da un memorandum d’intesa
tra la DG MARKT e la DG DIGIT che stabilisce le norme, le procedure, le
rispettive responsabilità e gli obblighi del proprietario del sistema (DG
MARKT) e del fornitore del sistema (DG DIGIT). Riunioni periodiche e
strumenti di comunicazione facilitano uno stretto controllo delle attività di
manutenzione e di sviluppo del sistema. Il
comitato direttivo dell’IMI, che comprende rappresentanti di tutte le parti
interessate al progetto IMI (proprietario del sistema, fornitore del sistema,
comitato consultivo per il mercato interno e utenti dell’IMI) ha il compito,
tra gli altri, di garantire una sorveglianza e un controllo di alto livello. Il
gruppo di lavoro IMI del comitato consultivo per il mercato interno è stato
costituito come sottogruppo del comitato allo scopo di fornire alla Commissione
consulenza sugli aspetti trasversali riguardanti lo sviluppo del sistema IMI. Inoltre,
ai sensi dell’articolo 19 della proposta, il garante europeo della protezione
dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’IMI da
parte della Commissione si svolga conformemente alle norme applicabili. Le
autorità nazionali per la protezione dei dati controlleranno il trattamento dei
dati personali da parte delle autorità competenti a livello di Stati membri.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e
protezione esistenti e previste. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e
altre attività illegali, le disposizioni normalmente applicabili alle attività
della Commissione, fra cui il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio
per la lotta antifrode (OLAF), si applicano nel contesto dell’IMI senza alcuna
limitazione.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee
di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Contributo Numero [Descrizione………………………...……….] || SD/SND ([37]) || di paesi EFTA[38] || di paesi candidati[39] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1A || 12.02.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno || SD || SÌ || NO || NO || NO 1A || 12.01.04 Attuazione e sviluppo del mercato interno – Spese di gestione amministrativa || SND || SÌ || NO || NO || NO 1A || 26.03.01.01 Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) || SD || SÌ || SÌ || NO || NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
milioni di EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1B || Attuazione e sviluppo del mercato interno DG: MARKT || || || Anno 2013 || || || || || || || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 12.02.01 || Impegni || (1) || 1,440 || || || || || || || 1,440 Pagamenti || (2) || 1,440 || || || || || || || 1,440 || || || || || || || || TOTALE stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 1,440 || || || || || || || 1,440 Pagamenti || =2+2a +3 || 1,440 || || || || || || || 1,440 La presente proposta dovrebbe entrare in
vigore nel 2013 e non ha un’incidenza sul bilancio superiore a quella già
prevista per gli anni futuri nella programmazione ufficiale della Commissione.
Inoltre, la proposta lascia impregiudicate le decisioni relative al quadro
finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013. Nel 2010 il finanziamento dell’IMI è stato
garantito dalle seguenti fonti: programma ISA (500 000 EUR – linea di
bilancio 26.03.01.01) e linee di bilancio relative al mercato interno (925 000
EUR). Per il periodo 2011-2012 il finanziamento previsto dell’ISA sarà pari a
circa 1 150 000 EUR all’anno. Tuttavia, il finanziamento fornito dal
programma ISA è subordinato alla revisione annuale delle priorità del programma
generale e al bilancio disponibile. Si prevede che il programma ISA continuerà
a finanziare l’IMI fino al 2012. Per garantire che l’IMI possa continuare a
essere offerto agli Stati membri in maniera permanente, e per consentire una
gestione più efficace e un controllo più adeguato del bilancio, la Commissione
esaminerà la possibilità di riunire tutti i costi in un’unica linea di bilancio
gestita dalla DG MARKT (12.02.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno). In
questo modo si otterrebbe un aumento netto di questa linea di bilancio nel 2013
riassegnando le risorse di altre linee di bilancio. In ogni caso, si prevede che il costo totale
dell’IMI inizierà a diminuire a partire dal 2012, grazie alla prevista
riduzione delle esigenze di sviluppo di nuove funzionalità, che entro tale data
dovrebbero in generale essere disponibili. TOTALE stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 1,440 || || || || || || || 1,440 Pagamenti || (5) || 1,440 || || || || || || || 1,440 TOTALE stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal bilancio di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1,440 || || || || || || || 1,440 Pagamenti || =5+ 6 || 1,440 || || || || || || || 1,440 Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” milioni di EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013 || || || || || || || TOTALE DG: MARKT || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG MARKT || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || milioni di EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013[40] || || || || || || || TOTALE TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || 1,440 Pagamenti || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
þ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo
decimale) Indicare obiettivi e risultati ò || || || Anno 2013 || || || || || || || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[41] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || || || || || || || || || || || || || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1[42]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Manutenzione A || 0,4 || || 0,4 || || || || || || || || || || || || || || 0,4 - Hosting B || 0,24 || || 0,24 || || || || || || || || || || || || || || 0,24 - Sviluppo C || 0,3 || || 0,6 || || || || || || || || || || || || || || 0,6 - Comunicazione e sensibilizzazione D || 0,2 || || 0,2 || || || || || || || || || || || || || || 0,2 Subtotale per l’obiettivo specifico n. 1 || || 1,440 || || || || || || || || || || || || || || 1,440 OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Subtotale per l’obiettivo specifico n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 1,440 || || || || || || || || || || || || || || 1,440
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
þ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito:
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
þ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Compatibilità con l’attuale quadro finanziario
pluriennale –
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro
finanziario pluriennale
3.2.4.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate [1] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. [2] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. [3] Decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007,
relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di
informazione del mercato interno (IMI) (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18),
decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le
modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli
Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 263 del 7.10.2009,
pag. 32), raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2009, relativa a
orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di informazione
del mercato interno (IMI) (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12). [4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Verso
un atto per il mercato unico. Per un’economia sociale di mercato altamente
competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in
modo più adeguato”, COM(2010) 608 definitivo, proposta n. 45 a pagina 31. [5] COM(2011) 75. [6] COM(2011) 206. [7] Parere 01911/07/IT, WP 140. [8] Parere del garante europeo della protezione dei dati del
22 febbraio 2008 sulla decisione della Commissione del 12 dicembre 2007
relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di
informazione del mercato interno (IMI), GU C 270 del 25.10.2008, pag. 1. [9] Raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2009 ,relativa
a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di
informazione del mercato interno (IMI) (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12). [10] Relazione della Commissione, del 22 aprile 2010, sullo
stato della protezione dei dati nell’ambito del sistema di informazione del
mercato interno, COM(2010) 170 definitivo. [11] Cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4) e il regolamento (CE) n. 767/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri
sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008,
pag. 60). [12] Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011,
pag. 45). [13] Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una
prestazione di servizi (GU L 018 del 21.1.1997, pag. 1). Cfr. anche le
conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 disponibili al seguente indirizzo:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119621.pdf [14] Cfr. nota a piè di pagina n. 12, articolo 10, paragrafo 4. [15] Conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010. [16] GU C, pag. . [17] COM (2011) 75. [18] COM(2011) 206. [19] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [20] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [21] GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18. [22] GU L 263 del 7.10.2009, pag. 32. [23] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. [24] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45. [25] GU L 331 del 15.12.2001, pag. 79. [26] GU L 018 del 21.1.1997, pag. 1. [27] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. [28] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [29] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. [30] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. [31] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Verso
un atto per il mercato unico. Per un’economia sociale di mercato altamente
competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in
modo più adeguato”, COM(2010) 608 definitivo, proposta n. 45 a pagina 31. [32] Cfr. nota n. 6 a piè di pagina. [33] Decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007,
relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di
informazione del mercato interno (IMI) (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18),
decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le
modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli
Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 263 del 7.10.2009,
pag. 32), raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2009, relativa a
orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di informazione
del mercato interno (IMI) (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12). [34] Decisione n. 922/2009/CE, GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20. [35] Cfr. nota n. 6 a piè di pagina. [36] Informazioni sulle modalità di gestione e sui riferimenti
al regolamento finanziario sono reperibili sul sito Internet http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [37] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [38] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [39] Paesi candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati
dei Balcani occidentali. [40] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [41] I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che
saranno forniti (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di
chilometri di strade costruiti e così via). [42] Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici…”.