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Document 52011PC0518
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community system for registration of carriers of radioactive materials
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi
/* COM/2011/0518 definitivo - 2011/0225 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi /* COM/2011/0518 definitivo - 2011/0225 (NLE) */
RELAZIONE
1.
GIUSTIFICAZIONE E OBIETTIVO
A livello europeo, il trasporto di materiali
radioattivi è disciplinato dalla normativa sui trasporti ai sensi del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla legislazione riguardante
aspetti specifici collegati alle radiazioni tra cui la protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori ai sensi del trattato che istituisce la
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). La normativa basata sul TFUE è stata
semplificata dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, che
regolamenta tutte le modalità di trasporto interno. La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del
13 maggio 1996, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Ai sensi dell’articolo 30 del trattato
Euratom, per norme fondamentali s’intendono: (a)
le dosi massime ammissibili con un sufficiente
margine di sicurezza; (b)
le esposizioni e contaminazioni massime
ammissibili; (c)
i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria
dei lavoratori. Conformemente all’articolo 33, ciascuno Stato
membro stabilisce disposizioni appropriate per garantire l’osservanza delle
norme fondamentali. Al fine di proteggere la salute della
popolazione e dei lavoratori e di concentrarsi al meglio sulle proprie
attività, le autorità degli Stati membri devono sapere quali persone,
organizzazioni o imprese sottoporre a controlli. A tale scopo, gli articoli 3
e 4 della direttiva prescrivono che gli Stati membri assoggettino
determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un
sistema di dichiarazione (notifica) e di previa autorizzazione, ovvero che le
proibiscano. La direttiva 96/29/Euratom si applica a tutte
le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti
da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso
il trasporto. Poiché il trasporto è l’unica pratica “mobile”,
e considerando che spesso le operazioni di trasporto comportano l’attraversamento
delle frontiere, un vettore potrebbe essere tenuto ad attenersi a tali
procedure di dichiarazione e autorizzazione in svariati Stati membri. Inoltre,
gli Stati membri hanno messo in atto queste procedure nell’ambito di sistemi
diversi, complicando ulteriormente le operazioni di trasporto, di per sé già
complesse. La sostituzione di tali procedure nazionali di
dichiarazione e autorizzazione con un regime di registrazione unico per la
pratica dei trasporti contribuirebbe a semplificare la procedura, a ridurre l’onere
amministrativo e ad abbattere le barriere all’ingresso, mantenendo al tempo
stesso invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni. Il presente regolamento sostituisce con un’unica
registrazione i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati
membri in attuazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio. Il
regolamento stabilisce un regime europeo per la registrazione dei vettori. I
vettori devono presentare la richiesta di registrazione tramite un’interfaccia
web centrale. Queste richieste di registrazione saranno esaminate dall’autorità
nazionale competente del rispettivo paese, che confermerà la registrazione se
il richiedente soddisfa le norme fondamentali di sicurezza. Il nuovo sistema
permette altresì alle autorità competenti di avere una panoramica migliore dei
vettori che risultano attivi nei loro paesi. Esso dovrà essere pronto, testato
e operativo alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento. Il regolamento adotta un approccio graduato,
escludendo dalla procedura di registrazione i vettori che trasportano
esclusivamente “colli esentati”. D’altro canto, il regolamento lascia agli
Stati membri la facoltà di applicare ulteriori requisiti di registrazione nel
caso di vettori di materiali fissili e altamente radioattivi. Le altre disposizioni comunitarie e norme
internazionali in materia di protezione fisica, salvaguardie e responsabilità
di terzi rimarranno applicabili. Ciò vale, in particolare, per la direttiva
2008/68/CE.
2.
BASE GIURIDICA
Le disposizioni del presente regolamento
riguardano le norme fondamentali per la protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori. Di conseguenza, la base giuridica prescelta è il trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli
articoli 31 e 32.
3.
SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
Il principio di sussidiarietà si applica nella
misura in cui una proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva
della Comunità. Poiché la competenza legislativa della Comunità a norma del
titolo II, capo 3, del trattato Euratom è esclusiva, essa non è soggetta al
principio di sussidiarietà. Anche la proporzionalità è garantita. Il
meccanismo proposto, in base alla valutazione di impatto eseguita nel corso
della preparazione, assicura un attento equilibrio tra un’effettiva protezione
dei lavoratori e della popolazione durante le operazioni di trasporto, gli
interessi legittimi delle parti interessate coinvolte e gli interessi degli
Stati membri. In particolare, l’opzione prescelta è quella minima necessaria
per assicurare l’effettivo conseguimento degli obiettivi fissati, al tempo
stesso tenendo i costi entro limiti ragionevoli. 2011/0225 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime comunitario per la
registrazione dei vettori di materiali radioattivi Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 31, secondo paragrafo,
e l’articolo 32, vista la proposta della Commissione, elaborata
sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato
scientifico e tecnico, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1)
L’articolo 33 del trattato prescrive che gli Stati
membri stabiliscano appropriate disposizioni per garantire l’osservanza delle
norme fondamentali in materia di sicurezza per la protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti. (2)
Le norme fondamentali in materia di sicurezza sono
enunciate dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996[3]. La
direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a
radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente
di radiazione naturale, compreso il trasporto. (3)
Al fine di garantire l’osservanza delle norme
fondamentali, è necessario specificare quali persone, organizzazioni o imprese
devono essere sottoposte a controlli da parte delle autorità degli Stati
membri. A tale scopo la direttiva 96/29/Euratom prescrive che gli Stati membri
assoggettino determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni
ionizzanti ad un sistema di dichiarazione (notifica) e di previa
autorizzazione, ovvero che le proibiscano. (4)
Essendo il trasporto l’unica pratica che può
comportare un attraversamento delle frontiere, i vettori di materiali
radioattivi potrebbero essere tenuti a soddisfare requisiti collegati ai
sistemi di dichiarazione e autorizzazione in svariati Stati membri. Il presente
regolamento sostituisce tali sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti
negli Stati membri con un sistema di registrazione unico valido in tutta la
Comunità europea dell’energia atomica (in appresso la “Comunità”). (5)
Questi sistemi di registrazione e certificazione
sono già in uso per le imprese di trasporto aereo e marittimo. Il regolamento
(CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione
di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione
civile[4]
stabilisce che, per poter trasportare merci pericolose, i vettori aerei devono
ottenere uno specifico certificato di operatore aereo. Per quanto concerne il
trasporto via mare, la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, istituisce un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d’informazione[5]. Si
ritiene che i certificati rilasciati dalle autorità dell’aviazione civile e il
sistema di rapportazione per le imbarcazioni marittime mettano in atto in
maniera soddisfacente i requisiti di dichiarazione e autorizzazione della
direttiva 96/29/Euratom. Pertanto, per consentire agli Stati membri di
garantire l’osservanza delle norme fondamentali per queste modalità di
trasporto, non occorre una registrazione delle imprese di trasporto aereo e
marittimo a norma del presente regolamento. (6)
I vettori di materiali radioattivi sono tenuti al
rispetto di alcune disposizioni della normativa dell’Unione europea e dell’Euratom
oltre che di strumenti giuridici internazionali. La regolamentazione in materia
di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive (TS-R-1) dell’Agenzia
internazionale dell’energia atomica (AIEA) e i regolamenti relativi al
trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto saranno ancora
direttamente applicabili o saranno attuati dagli Stati membri nell’ambito della
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre
2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose[6] per il
trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile. Le disposizioni di tale
direttiva, tuttavia, non pregiudicano l’applicazione di altre disposizioni in
materia di sicurezza e salute sul lavoro e di protezione dell’ambiente; HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione (1)
Il presente regolamento istituisce un regime
comunitario di registrazione di vettori di materiali radioattivi che favorisce
il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme
fondamentali in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite
dalla direttiva 96/29/Euratom. (2)
Il presente regolamento si applica a qualsiasi
vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi nella Comunità, da
paesi terzi nella Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. Non trova
applicazione nel caso di vettori che si occupano del trasporto aereo e
marittimo di materiali radioattivi. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento, s’intende
per (1)
“vettore” qualsiasi soggetto, organizzazione o
impresa pubblica che svolga la pratica del trasporto di materiale radioattivo
con qualsiasi mezzo di trasporto all’interno della Comunità, compresi i vettori
che operano sulla base di accordi di trasporto per conto terzi; (2)
“autorità competente” qualsiasi autorità designata
dallo Stato membro per eseguire prestazioni conformemente al presente
regolamento; (3)
“trasporto” tutte le operazioni di trasporto dal
luogo di origine al luogo di destinazione, compreso il carico, il deposito in
transito e lo scarico di materiali radioattivi; (4)
“materiale radioattivo” qualsiasi materiale
contenente radionuclidi nel quale l’attività specifica e l’attività totale
della spedizione superano i valori specificati ai paragrafi 402–407 della
regolamentazione dell’AIEA in materia di sicurezza dei trasporti delle materie
radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, 2009, Vienna; (5)
“merci pericolose ad alto rischio – materiali
radioattivi” i materiali radioattivi che possono essere utilizzati in maniera
illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi
conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo
la definizione di cui all’appendice A.9. della serie n. 9 dell’AIEA sulla
sicurezza nucleare “Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive”, Vienna,
2008; (6)
“colli esentati” un qualsiasi collo in cui il
contenuto radioattivo consentito non supera i livelli di attività stabiliti
nella tabella V, sezione IV, della regolamentazione in materia di sicurezza dei
trasporti delle materie radioattive n. TS-R-1 o un decimo di tali limiti nel
caso del trasporto tramite posta e recanti il codice ONU n. 2908, 2909, 2910 o
2911; (7)
“materiali fissili” uranio-233, uranio-235,
plutonio-239 e plutonio-241 o qualsiasi combinazione di tali radionuclidi. Articolo 3
Disposizioni generali (1)
I vettori di materiali radioattivi sono in possesso
di una registrazione valida ottenuta conformemente all’articolo 5. La
registrazione consente al vettore di svolgere la pratica del trasporto in tutto
il territorio dell’Unione europea. (2)
Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate
da una copia del certificato di registrazione del vettore o da una licenza o
registrazione ottenuta in conformità della procedura nazionale applicabile nel
caso delle tipologie di trasporto descritte al paragrafo 3. (3)
Un titolare di licenze o registrazioni valide
rilasciate in conformità con la direttiva 96/29/Euratom per la movimentazione
di materiali radioattivi o per l’utilizzo di apparecchiature contenenti
materiali radioattivi o fonti radioattive può trasportare tali materiali o
fonti anche senza una registrazione ai sensi del presente regolamento purché l’attività
di trasporto sia menzionata nelle licenze o registrazioni per tutti gli Stati
membri in cui si svolge. (4)
I requisiti nazionali di dichiarazione e
autorizzazione in aggiunta rispetto alle disposizioni del presente regolamento
si applicano soltanto ai vettori dei seguenti materiali: –
materiali fissili, tranne che l’uranio naturale o l’uranio
impoverito che sia stato irradiato soltanto in un reattore termico; –
merci pericolose ad alto rischio – materiali
radioattivi. Articolo 4
Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg) (1)
Ai fini della supervisione e del controllo del
trasporto di materiali radioattivi, la Commissione istituisce e gestisce un
sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). La Commissione stabilisce
informazioni aggiuntive e definisce le specifiche tecniche e i requisiti dell’ESCReg. (2)
L’ESCReg consente alle autorità competenti degli
Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai
richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, in particolare stabilite dalla direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le autorità competenti possono accedere a
tutti i dati disponibili. (3)
La Commissione non è responsabile dei contenuti e
dell’accuratezza delle informazioni fornite tramite l’ESCReg. Articolo 5
Procedura di registrazione (1)
Un vettore deve richiedere la registrazione al
sistema ESCReg. (2)
Il vettore richiedente trasmette il modulo
elettronico completo riportato nell’allegato I. (3)
Una volta completato e inviato il modulo di
domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente
a un numero di domanda. (4)
Se il richiedente è stabilito in uno o più Stati
membri, la domanda è elaborata dall’autorità competente dello Stato membro in
cui si trova la sede principale del richiedente. (5)
Se il richiedente è stabilito in un paese terzo, la
domanda è elaborata dall’autorità competente dello Stato membro attraverso cui
il vettore intende entrare nel territorio dell’Unione. (6)
L’autorità competente dello Stato membro che
rilascia il primo certificato di registrazione del vettore è tenuta a
rilasciare anche un nuovo certificato in caso di variazione dei dati ai sensi
dell’articolo 6. (7)
Entro otto settimane dalla trasmissione della
conferma di ricevimento l’autorità competente rilascia un certificato di
registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete
e conformi alle disposizioni applicabili del presente regolamento, oltre che
alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE. (8)
Il certificato di registrazione del vettore contiene
le informazioni specificate nell’allegato II ed è rilasciato sotto forma di un
certificato di registrazione standard tramite il sistema ESCReg. (9)
Una copia del certificato di registrazione del
vettore è trasmessa automaticamente tramite l’ESCReg a tutte le autorità
competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare. (10)
Se l’autorità competente si rifiuta di rilasciare il
certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è
completa o non è conforme ai requisiti applicabili, essa risponde per iscritto
al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento.
L’autorità competente fornisce una motivazione del rigetto. (11)
Una copia del rigetto e della motivazione del
rigetto è fornita automaticamente tramite l’ESCReg a tutte le autorità
competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare. (12)
In caso di rigetto della domanda di rilascio del
certificato di registrazione del vettore, il richiedente può presentare ricorso
in conformità con le disposizioni di legge nazionali applicabili. (13)
Un certificato di registrazione valido è
riconosciuto in tutti gli Stati membri. (14)
Il certificato di registrazione del vettore è
valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su richiesta del
vettore stesso. Articolo 6
Variazione dei dati (1)
Il vettore ha la responsabilità di garantire l’accuratezza
continua dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione
all’ESCReg per le operazioni di trasporto nella Comunità. (2)
In caso di variazione dei dati contenuti nella
parte A della domanda di registrazione dei vettori nella Comunità, il vettore richiede
un nuovo certificato. Articolo 7
Assicurazione della conformità (1)
Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente
regolamento, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata
la non conformità attua le procedure appropriate previste dal quadro giuridico
di quello Stato membro, tra cui avvisi scritti, misure di formazione e istruzione,
sospensione, revoca o modifica della registrazione o un’azione penale, in
funzione dell’incidenza della non conformità sulla sicurezza e dei dati relativi
al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore. (2)
L’autorità competente comunica al vettore e alle autorità
competenti degli Stati membri in cui il vettore intende trasportare i materiali
radioattivi le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi
che hanno portato a tali misure. Se il vettore non si adegua alle misure
applicate conformemente al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato
membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo,
l’autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva
entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione. (3)
L’autorità competente informa il vettore e le altre
autorità competenti interessate in merito alla revoca, illustrandone le
ragioni. Articolo 8
Autorità competenti e punto di contatto nazionale (1)
Gli Stati membri designano un’autorità competente e
un punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi. (2)
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al
più tardi entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, il
nome o nomi, l’indirizzo o gli indirizzi e tutte le informazioni necessarie per
una rapida comunicazione con le autorità competenti e con il punto di contatto
nazionale per il trasporto di materiali radioattivi, oltre che eventuali
variazioni successive di tali dati. (3)
La Commissione trasmette tali informazioni ed
eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità
tramite l’ESCReg. Articolo 9
Collaborazione tra autorità competenti Le autorità competenti degli Stati membri
collaborano al fine di armonizzare le proprie disposizioni in relazione al
rilascio di una registrazione e di garantire l’applicazione e l’esecuzione
armonizzate del presente regolamento. Nel caso in cui vi siano più autorità
competenti in uno Stato membro, queste si mettono in contatto e avviano una
stretta collaborazione in conformità agli accordi giuridici o formali in essere
tra le stesse in materia di reciproca competenza. Dovrebbero inoltre
trasmettersi e fornirsi informazioni, nonché trasmettere e fornire informazioni
al punto di contatto nazionale e ad altre organizzazioni governative e non
governative con responsabilità correlate. Articolo 10
Gruppo di esperti La Commissione istituisce un gruppo di esperti
mediante una decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 135 del
trattato Euratom. Il gruppo presta consulenza e assistenza alla
Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente
regolamento. Il gruppo è composto da esperti nominati dagli
Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un
rappresentante della Commissione. Articolo 11
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. È applicabile dopo sei mesi dalla sua entrata
in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, […] Per
il Consiglio Il
presidente
[…] ALLEGATO I
MODULO DI DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI NELLA COMUNITÀ SI PREGA DI INVIARE LA DOMANDA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SITO INTERNET DEL SISTEMA ELETTRONICO SICURO PER LA
REGISTRAZIONE DEI VETTORI (ESCReg) DELLA COMMISSIONE EUROPEA UN’EVENTUALE VARIAZIONE DELLE INFORMAZIONI
RIPORTATE NELLA PARTE A COMPORTA L’OBBLIGO DI RICHIESTA DI UNA NUOVA
REGISTRAZIONE. Le informazioni fornite nel presente modulo di
domanda saranno trattate dalla Commissione europea nel rispetto del regolamento
(Euratom) n. xxxxx NUOVO CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE VARIAZIONE DI UNA
REGISTRAZIONE GIÀ IN ESSERE RINNOVO DI UNA REGISTRAZIONE
GIÀ IN ESSERE Numero(i) del certificato di registrazione: Specificare i motivi per cui si richiede la
variazione di una registrazione già in essere. 1. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE: PARTE A || PARTE B DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ: INDIRIZZO COMPLETO: NUMERO DI REGISTRAZIONE NAZIONALE: || 1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell’organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l’organizzazione di trasporti): 2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società di trasporti): 3. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2): 4. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del responsabile dell’attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3: 2. TIPO DI TRASPORTO: PARTE A || PARTE B SU STRADA PER FERROVIA PER VIA NAVIGABILE || 1 Personale impegnato e formato per le attività di trasporto (informazioni) da 1 a 5 da 5 a 10 da 10 a 20 >20 2 Settori di attività: descrizione generale della tipologia di attività di trasporto da intraprendere (informazioni) uso medico uso industriale, attività di collaudo non distruttive, ricerca attività legate al ciclo del combustibile nucleare rifiuti merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi 3. AREA GEOGRAFICA INTERESSATA Nell’elenco seguente contrassegnare gli Stati
membri nei quali si prevede di trasportare materiali radioattivi e selezionare
il tipo di attività Se le attività si svolgono anche in Stati membri diversi dallo Stato membro per il quale è presentata una domanda di registrazione, fornire informazioni più specifiche per ciascun paese (vale a dire solo transito, o principali luoghi di carico/scarico nel paese in questione; frequenza): PARTE A || PARTE B Austria Belgio Bulgaria Cipro Repubblica ceca Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia || transito scarico carico principali luoghi di carico: principali luoghi di scarico: frequenza: giornaliera settimanale mensile meno frequente 4. TIPO DI PARTITE La registrazione è richiesta per: PARTE A TIPO DI COLLO – Classificazione secondo TS-R-1 || PARTE B: Stima del numero di colli/anno UN 2908 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — IMBALLAGGI VUOTI UN 2909 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE O URANIO IMPOVERITO O TORIO NATURALE UN 2910 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — QUANTITÀ LIMITATE UN 2911 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — STRUMENTI O ARTICOLI UN 2912 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-I), non fissili o fissili esenti UN 2913 MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), non fissili o fissili esenti UN 2915 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti UN 2916 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti UN 2917 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti UN 2919 MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti UN 2977 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE UN 2978 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente UN 3321 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), non fissili o fissili esenti UN 3322 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), non fissili o fissili esenti UN 3323 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, non fissili o fissili esenti UN 3324 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), FISSILI UN 3325 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), FISSILI UN 3326 MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), FISSILI UN 3327 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FISSILI, non in forma speciale UN 3328 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), FISSILI UN 3329 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), FISSILI UN 3330 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, FISSILI UN 3331 MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, FISSILI UN 3332 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissili o fissili esenti UN 3333 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, FISSILI || 5. PROGRAMMA DI
PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI (RPP) PARTE A: Contrassegnando questo riquadro dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un RPP al quale si attiene rigorosamente || PARTE B: Riferimento e data del documento che descrive l’RPP Upload dell’RPP 6. PROGRAMMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (QAP) Il presente QAP è disponibile ai fini di un’ispezione
da parte di un’autorità competente (ai sensi dell’articolo 1.7.3 dell’ADR) PARTE A: Contrassegnando questo riquadro dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un QAP al quale si attiene rigorosamente || PARTE B: Riferimento e data del documento ISO 9002 7.
dichiarazione Il sottoscritto vettore dichiara di essere
in regola con tutte le disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali
pertinenti in materia di trasporto di materiali radioattivi. Dichiara altresì che le informazioni
contenute nel presente modulo sono veritiere. Data ……….. Nome ………..…….. Firma……… ALLEGATO II
CERTIFICATO ELETTRONICO DI REGISTRAZIONE AI FINI DEL TRASPORTO DI MATERIALI
RADIOATTIVI NOTA: UNA COPIA DEL PRESENTE CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE DEVE ACCOMPAGNARE CIASCUNA OPERAZIONE DI TRASPORTO CHE RIENTRA
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO Il presente certificato di registrazione è
rilasciato in conformità al regolamento (Euratom) n. xxxxx del Consiglio Il presente certificato non solleva il vettore dall’obbligo
di osservanza di altre disposizioni applicabili in materia di trasporti. 1) NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE: BE/
xxxx / gg‑mm‑aaaa 2) NOME DELL’AUTORITÀ / PAESE: 3) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ: 4) TIPO DI TRASPORTO: SU STRADA
PER FERROVIA
PER VIA NAVIGABILE INTERNA 7) STATI MEMBRI in cui il certificato è valido 8) TIPO DI COLLO – NUMERO ONU (cfr. l’allegato
1- stesso formato) 9) DATA FIRMA ELETTRONICA PERIODO DI VALIDITÀ: DATA + 5 anni SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
le PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE
ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Regolamento del Consiglio che istituisce un regime
comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi 2. LINEE DI BILANCIO: Capitolo e articolo: 320102110005 - (E)- Sviluppo
sistema informatico Importo iscritto a bilancio per l’esercizio in
questione: EUR 350 000 3. INCIDENZA FINANZIARIA ¨ Nessuna ¨ Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza
finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente: milioni di euro (al primo decimale) || || Linea di bilancio || Entrate || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno n] Articolo 4 || || || 0,35 Situazione a seguito dell’azione || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5] Articolo 4 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 4. MISURE ANTIFRODE 5. ULTERIORI
OSSERVAZIONI [1] GU C, pag. [2] GU C, pag. [3] GU L
159 del 29.6.1996, pag. 1. [4] GU L
373 del 31.12.1991, pag. 4. [5] GU L
208 del 5.8.2002, pag. 10. [6] GU L
260 del 30.9.2008, pag. 13. [7] GU L
281 del 23.11.1995, pag. 31.