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Document 52011PC0402
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on roaming on public mobile communications networks within the Union
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
/* COM/2011/0402 definitivo - 2011/0187 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione /* COM/2011/0402 definitivo - 2011/0187 (COD) */
ê 717/2007
(adattato) 2011/0187 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al roaming sulle reti pubbliche di
comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea Ö trattato sul
funzionamento dell’Unione europea Õ , in particolare
l’articolo 95 Ö 114 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ò nuovo (1)
Il regolamento (CE) n.
717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno
della Comunità[3] ha subito modificazioni
sostanziali. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno
provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. ê 717/2007
considerando 1 (adattato) (2)
I prezzi elevati Ö del roaming
vocale, di SMS e di dati Õ che devono pagare
gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad esempio studenti,
viaggiatori d’affari e turisti, per utilizzare i telefoni cellulari quando
viaggiano in altri paesi della Comunità Ö dell’Unione Õ costituiscono una
fonte di preoccupazione per Ö i
consumatori, Õ le autorità
nazionali di regolamentazione, come pure per i consumatori e le istituzioni comunitarie
Ö dell’Unione Õ. I prezzi al
dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati all’ingrosso
dall’operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai
forti ricarichi applicati al dettaglio dall’operatore di rete dell’utente.
Spesso le riduzioni nei prezzi all’ingrosso non vengono trasferite al cliente
al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto sistemi
tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi Ö leggermente Õ più bassi, è
evidente che il rapporto tra costi e prezzi non è Ö ben diverso
da Õ quello che
prevarrebbe in mercati pienamente
competitivi. ê 717/2007
considerando 2 (3)
La creazione di uno spazio sociale, dell’istruzione
e culturale europeo basato sulla mobilità delle persone dovrebbe agevolare
la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria
«Europa per i cittadini». ê 717/2007
considerando 3 (adattato) (4)
La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione
delle medesime (direttiva accesso)[4], la direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni)[5], la
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[6],
la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in
materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale)[7], e la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata
e alle comunicazioni elettroniche)[8], (in seguito denominate
complessivamente «il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del
2002»), perseguono l’obiettivo di creare un mercato unico delle comunicazioni
elettroniche all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ garantendo al tempo
stesso un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza
più intensa. ê 717/2007
considerando 4 (adattato) (5)
Il presente
regolamento Ö (CE) n.
717/2007 Õ non è un
provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal
quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per quanto concerne
il roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ. Tale quadro non ha
dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per
adottare un’azione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi
di roaming all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e non assicura
pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming.
Il presente regolamento Ö (CE) n.
717/2007 Õ costituisce uno
strumento idoneo a correggere tale situazione. ê 717/2007 considerando
5 (adattato) (6)
Il quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche del 2002 è basato sul principio secondo cui si dovrebbero imporre
obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in cui non esista
un’effettiva concorrenza. Esso contempla una procedura per l’esecuzione di
analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle
autorità nazionali di regolamentazione, che sfocia nell’imposizione di obblighi
ex ante agli operatori designati come detentori di un significativo potere di
mercato. Gli elementi costitutivi di tale procedura comprendono la definizione
dei mercati rilevanti in conformità alla raccomandazione della Commissione[9] relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante in
virtù della direttiva 2002/21/CE[10] (in seguito denominata «la raccomandazione»), l’analisi dei mercati
definiti in conformità alle linee direttrici della Commissione per l’analisi
del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato a norma del
quadro normativo comunitario
Ö dell’Unione Õ per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica[11], la designazione di
operatori che detengono un significativo potere di mercato e l’imposizione di
obblighi ex ante agli operatori così designati. ê 717/2007
considerando 6 (adattato) ð nuovo (7)
La raccomandazione individua Ö individuava Õ nel mercato
nazionale all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale per le reti
pubbliche di telefonia mobile un mercato rilevante suscettibile di una
regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di
regolamentazione, (sia singolarmente sia con il gruppo dei regolatori europei) Ö e con il suo
successore, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(BEREC), istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio[12], Õ per analizzare i
mercati nazionali all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale ha
dimostrato tuttavia che le singole autorità nazionali di regolamentazione non
sono finora riuscite a risolvere efficacemente il problema dei prezzi
all’ingrosso elevati dei servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ perché è difficile
individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le
caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua
natura transfrontaliera. ÖA seguito
dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, il mercato del roaming
è stato ritirato dal campo di applicazione della raccomandazione riveduta[13]. Õ ê 717/2007
considerando 7 Per quanto
riguarda la fornitura al dettaglio di servizi internazionali di roaming, la
raccomandazione non individua alcun mercato come mercato rilevante, tra l’altro
perché i servizi internazionali di roaming al dettaglio non sono venduti
separatamente, ma fanno parte di un pacchetto più ampio di servizi che i clienti acquistano dal loro
fornitore del paese d’origine. ê 717/2007
considerando 8 (8)
Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione
responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle
reti mobili che risiedono abitualmente all’interno del loro territorio non sono
in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante
situata in altri Stati membri, dalla quale però dipendono gli stessi clienti
quando utilizzano i servizi internazionali di roaming. Tale ostacolo potrebbe
ridurre inoltre l’efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero
adottare in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a
tutela dei consumatori. ê 717/2007 considerando
9 (9)
Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati
ad adottare misure per far scendere i prezzi dei servizi di roaming
internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo ex ante da parte delle
autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro normativo per le
comunicazioni elettroniche del 2002, si è dimostrato insufficiente poiché non
permette a tali autorità di tutelare efficacemente l’interesse dei consumatori
in questo settore specifico. ê 717/2007
considerando 10 (adattato) (10)
Inoltre, nella risoluzione del Parlamento europeo
relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni
elettroniche 2004[14] si invitava la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i
costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero; parallelamente, il
Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per
conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata per la di crescita economica e la produttività è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci
e integrate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC)
a livello sia europeo sia nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto,
l’importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività. ê 717/2007
considerando 11 (adattato) ð nuovo (11)
Il quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni evidenti in quel momento, si
prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri
nel settore che armonizza, anche per quanto attiene alle misure che riguardano
le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò non dovrebbe escludere l’adeguamento di
norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i
mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei
consumatori migliorando al tempo stesso le condizioni di funzionamento del ð promuovere la concorrenza nel ï mercato interno Ö per i servizi
di roaming e conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori Õ. ê 717/2007
considerando 12 (adattato) (12)
È pertanto opportuno modificare il quadro normativo
per le comunicazioni elettroniche del 2002, in particolare la direttiva quadro,
per permettere di derogare alle norme altrimenti applicabili, in particolare al
principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero
essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di
mercato, e consentire in tal modo l’introduzione di obblighi normativi
complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di
roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ. ê 717/2007
considerando 13 (13)
I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio
presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure
eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del
2002 per le comunicazioni elettroniche. ê 717/2007
considerando 14 Per tutelare gli
interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di
regolamentazione sia all’ingrosso sia al dettaglio, in quanto l’esperienza
ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming
intracomunitario non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più
bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al
dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso
della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto
funzionamento del mercato del roaming intracomunitario. ê 717/2007
considerando 15 È opportuno che
tali obblighi di regolamentazione si applichino direttamente in tutti gli Stati
membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli
operatori interessati un periodo ragionevole per adattare i prezzi e le
offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi. ê 717/2007
considerando 16 (adattato) ð nuovo (14)
È opportuno utilizzare un approccio comune per
garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia Ö comunicazioni Õ mobilie terrestrie che viaggiano
all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ non debbano pagare
prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ quando effettuano o
ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di
tutela dei consumatori e di salvaguardare ð promuovere ï la concorrenza Ö dei servizi di
roaming Õ tra gli operatori di
telefonia mobile, Ö di conseguire
un elevato livello di tutela dei consumatori Õ nonché di preservare
gli incentivi all’innovazione e la scelta per il consumatore. Tenuto conto
della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto
approccio comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano
rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in
modo obiettivo. ê 717/2007
considerando 17 L’approccio più
efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per l’effettuazione
e la ricezione di chiamate in roaming intracomunitario consiste nello
stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all’ingrosso al minuto
e nel limitare le tariffe al dettaglio, introducendo un’eurotariffa. La
tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra una qualsiasi coppia di
operatori all’interno della Comunità su un periodo di tempo determinato. ê 544/2009
considerando 2 (adattato) ð nuovo (15)
ÖIl regolamento (CE)
n. 717/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, è valido fino al 30
giugno 2012. Prima della sua scadenza, Õ Ccome previsto dall’articolo 11 del
regolamento (CE) n. 717/2007, la
Commissione ha svolto un’analisi per valutare se gli obiettivi di tale
regolamento fossero stati raggiunti ed esaminare l’andamento dei prezzi
all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in Ö del Õ roaming, di servizi
di chiamate vocali Ö , di SMS Õ e di trasmissione di
dati, tra cui SMS ed MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla
necessità di regolamentare tali servizi.
Nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, contenuta
nella comunicazione del 23
settembre 2008 Ö [XX giugno
2011,] Õ sull’esito della
verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming
sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che
modifica la direttiva 2002/21/CE, la
Commissione ha ritenuto conveniente estendere la validità del Ö prorogare
il Õ regolamento (CE) n.
717/2007 oltre il 30 giugno 2010 Ö 2012 Õ. ê 544/2009
considerando 6 (adattato) ð nuovo (16)
I dati relativi all’andamento delle tariffe per i
servizi di roaming vocale Ö , di SMS e di
dati Õ nel territorio della
Comunità Ö dell’Unione Õ dall’entrata in
vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 Ö e del
regolamento (CE) n. 544/2009 che lo modifica Õ, compresi in
particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e
comunicati ogni trimestre tramite il gruppo dei regolatori europei Ö BEREC Õ, non fanno prevedere
che a partire dal giugno 2010 Ö 2012 Õ , in assenza di
regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso ð si sia ragionevolmente sviluppata
e ï possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio
e all’ingrosso quasi non si discostano Ö continuano a
non discostarsi, o a discostarsi molto poco, Õ dai limiti fissati
dal regolamento (CE) n. 717/2007, Ö modificato dal
regolamento (CE) n. 544/2009, Õ al di sotto dei
quali la concorrenza è minima. ê 544/2009
considerando 7 (adattato) (17)
Vi sono rischi notevoli che nel giugno 2010 Ö 2012 Õ, con il venire meno
delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming vocale intracomunitari Ö intraunionale, Õ all’ingrosso e al
dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, Ö modificato dal
regolamento (CE) n. 544/2009, Õ in mancanza di
pressione concorrenziale nel mercato del roaming vocale e dato l’interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti
derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ all’ingrosso e al
dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi
effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi
del Ö presente Õ regolamento (CE)
n. 717/2007. Pertanto, è opportuno estendere
la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 Ö prorogare l’intervento
regolamentare sul mercato dei servizi mobili in roaming Õ di due anni oltre il
30 giugno 2010 Ö 2012 Õ, onde garantire il
buon funzionamento del mercato interno Ö consentendo lo
sviluppo della concorrenza e, nel contempo, Õ continuando a far sì
che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle
competitive nazionali per i servizi di invio e ricezione di chiamate in
roaming regolamentate e lasciando nel contempo tempo sufficiente per lo
sviluppo della concorrenza. ò nuovo (18)
Per consentire lo
sviluppo di un mercato dei servizi di roaming più efficiente e competitivo non
dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare in
modo efficace l’accesso all’ingrosso al fine di fornire servizi di roaming. Al
momento esistono tuttavia ostacoli all’accesso a tali servizi di roaming
all’ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di
proprietà dell’infrastruttura da parte delle imprese. L’eliminazione di tali
ostacoli faciliterebbe lo sviluppo di servizi di roaming alternativi e
innovativi e di offerte a favore dei clienti, in particolare da parte di
operatori di reti virtuali. Essa agevolerebbe inoltre lo sviluppo di servizi paneuropei. (19)
È pertanto necessario
introdurre norme che istituiscano l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli
di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di
fornire servizi di roaming. Tali richieste possono essere rifiutate solo sulla
base di criteri obiettivi e debitamente fondati, che devono essere determinati
caso per caso dalle autorità nazionali di regolamentazione a seguito della
procedura di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 17. Per
garantire condizioni eque è necessario che l’accesso all’ingrosso per la
fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità agli obblighi
regolamentari stabiliti nel presente regolamento applicabili all’ingrosso e
tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale
accesso. Un approccio regolamentare coerente all’accesso all’ingrosso per la
fornitura di servizi di roaming eviterebbe distorsioni tra gli Stati membri. (20)
Un obbligo di accesso
all’ingrosso ai servizi di roaming deve comprendere tutti gli elementi e tutte
le infrastrutture necessarie per consentire la fornitura di servizi di roaming,
ovvero: l’accesso a elementi della rete e alle infrastrutture correlate;
l’accesso ai pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
l’accesso a sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli
ordinativi, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di conversione del numero o
a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti mobili e
l’accesso ai servizi di rete virtuale. (21)
I servizi di
comunicazioni mobili sono venduti in pacchetti che comprendono servizi
nazionali e di roaming, limitando la scelta dei clienti sui servizi di roaming.
Tali pacchetti riducono la trasparenza per quanto riguarda i servizi di roaming
in quanto è difficile paragonare i singoli elementi inclusi nei pacchetti. Di
conseguenza, la concorrenza fra gli operatori sulla base del servizio di
roaming incluso nel pacchetto di comunicazioni mobili non è ancora evidente.
Agevolare la disponibilità del roaming come servizio a se stante
rappresenterebbe una soluzione ai problemi strutturali in quanto
sensibilizzerebbe i consumatori sui prezzi del roaming e consentirebbe loro di
effettuare una scelta distinta dei servizi di roaming, facendo in tal modo
aumentare la pressione concorrenziale a livello della domanda. Si contribuirà
così al buon funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming europei. (22)
I consumatori devono avere
il diritto di optare per la vendita di servizi di roaming separata dal loro
pacchetto di comunicazioni mobili nazionali. È necessario stabilire i principi
di base relativi all’offerta separata di servizi di roaming, che devono essere
introdotti in modo coordinato in tutta l’Unione. Occorre che i consumatori
possano scegliere un fornitore diverso dei servizi di roaming senza dover
cambiare numero e con modalità tali da assicurare l’interoperabilità dei
servizi, così che i servizi di roaming siano forniti in qualunque luogo
dell’Unione e con lo stesso livello di qualità. (23)
È necessario prevedere
una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra gli operatori di reti
mobili per rendere tecnicamente possibile la fornitura di servizi di roaming a
se stanti e per garantire un’evoluzione tecnica coordinata e adeguata della
vendita separata dei servizi di roaming nell’Unione. Si dovrebbero pertanto
elaborare orientamenti che illustrino in modo più dettagliato i principi e le
metodologie di base al fine di consentire un rapido adattamento al mutare delle
situazioni e agli sviluppi tecnologici. Occorre che il BEREC, in coordinamento
con la Commissione e in collaborazione con le parti interessate, metta a punto
orientamenti intesi a definire gli elementi tecnici di un dispositivo che
consenta la vendita separata dei servizi di roaming. La Commissione potrà
affidare a un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le norme
pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata di tale dispositivo. (24)
Affinché la vendita
separata dei servizi di roaming sia pienamente efficace, si ritiene che debba
essere combinata con l’obbligo di accesso all’ingrosso per la fornitura dei
servizi di roaming, allo scopo di facilitare l’ingresso sul mercato di
operatori nuovi o esistenti, tra cui i fornitori di servizi di roaming
transfrontalieri. Tale soluzione eviterà distorsioni tra gli Stati membri
garantendo un approccio regolamentare coerente e contribuendo così allo
sviluppo del mercato unico. Questa soluzione per quanto riguarda i servizi di
roaming richiederà tuttavia un periodo di tempo ragionevole per consentire
l’adeguamento tecnico degli operatori e darà pertanto luogo ad un autentico
mercato interno con sufficiente concorrenza dopo un certo lasso di tempo. Per
questo motivo dovrebbero essere mantenuti temporaneamente e a un livello
adeguato i massimali tariffari all’ingrosso dei servizi di roaming vocale, SMS
e dati nonché i massimali di salvaguardia per tali servizi al dettaglio allo
scopo di assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati
durante un periodo transitorio di attuazione di tali soluzioni strutturali, al
termine del quale potranno essere eliminati. (25)
Con riguardo al
proseguimento della regolamentazione temporanea dei prezzi, per tutelare gli
interessi dei clienti del roaming è opportuno imporre obblighi di
regolamentazione sia all’ingrosso sia al dettaglio, in quanto l’esperienza ha
dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming
nell’Unione non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi
in quanto mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a
ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela
riduzione dei costi all’ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe
di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming nell’Unione e
non permetterebbe un rafforzamento della concorrenza. (26)
Fino a quando le
soluzioni strutturali non avranno portato a un livello sufficiente la
concorrenza sul mercato del roaming, l’approccio più efficace e proporzionato
per regolamentare il livello dei prezzi per l’effettuazione e la ricezione di
chiamate in roaming nell’Unione consiste nello stabilire, a livello
dell’Unione, tariffe medie massime all’ingrosso per minuto e nel limitare le
tariffe al dettaglio mediante l’eurotariffa introdotta dal regolamento (CE) n.
717/2007. La tariffa media all’ingrosso si deve applicare tra una qualsiasi
coppia di operatori all’interno dell’Unione per un periodo di tempo
determinato. ê 717/2007
considerando 18 (adattato) ð nuovo (27)
L’eurotariffa Ö transitoria Õ dovrebbe essere
fissata a un livello Ö di
salvaguardia Õ che ð , mentre assicura che i benefici
esistenti per i consumatori siano mantenuti durante un periodo transitorio di
attuazione delle soluzioni strutturali, ï garantisca un margine sufficiente agli operatori e che incoraggi
offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. ð In tale periodo ï Ggli
operatori dovrebbero offrire attivamente un’eurotariffa a tutti i loro clienti in Ö del Õ roaming,
gratuitamente e in modo chiaro e trasparente. ê 717/2007
considerando 19 (adattato) ð nuovo (28)
Tale approccio regolamentare
dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming intracomunitario
riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi
alla fornitura del servizio.
L’eurotariffa massima Ö transitoria Õ che può ð deve ï essere offerta ai clienti in Ö del Õ roaming dovrebbe pertanto comportare un margine ragionevole rispetto ai costi all’ingrosso
sostenuti per la fornitura di un servizio di roaming, garantendo al tempo
stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e
adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle
preferenze dei consumatori. ðTali massimali di salvaguardia dovrebbero
essere fissati a livelli tali da non distorcere i benefici concorrenziali delle
soluzioni strutturali e potranno essere eliminati una volta che le soluzioni
strutturali abbiano comportato vantaggi effettivi per i clienti. ï Questo approccio regolamentare non dovrebbe applicarsi ai servizi a
valore aggiunto. ê 717/2007
considerando 20 (adattato) (29)
Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di
facile attuazione e controllo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi
a carico sia degli operatori, che ne devono rispettare le prescrizioni, sia
delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono controllarlo ed
applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere trasparente e immediatamente
comprensibile per tutti gli utenti di telefonia mobile all’interno della
Comunità Ö dell’Unione Õ. Inoltre dovrebbe
assicurare certezza e prevedibilità agli operatori che forniscono servizi di
roaming all’ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno specificare nel
presente regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime al
minuto all’ingrosso e al dettaglio. ê 717/2007
considerando 21 (adattato) (30)
È opportuno che la tariffa media massima
all’ingrosso al minuto così specificata tenga conto dei vari elementi che
entrano in gioco nell’effettuazione di una chiamata in roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ, in particolare il
costo dell’effettuazione di chiamate da e verso reti mobili, inclusi costi
generali, segnalazione e transito. Il parametro più adeguato per la raccolta e
la terminazione delle chiamate è la tariffa media di terminazione delle
chiamate mobili per gli operatori di reti mobili nella Comunità Ö nell’Unione Õ, basata sulle
informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate
dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto fissate dal presente
regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo conto della tariffa
media di terminazione delle chiamate mobili, che costituisce un parametro per i
relativi costi. La tariffa media massima all’ingrosso al minuto dovrebbe
diminuire annualmente per tener conto delle riduzioni delle tariffe di
terminazione delle chiamate mobili imposte periodicamente dalle autorità
nazionali di regolamentazione. ê 717/2007
considerando 22 (adattato) (31)
L’eurotariffa Ö transitoria Õ applicabile al
dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di roaming che non verrà
loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano o ricevono una chiamata
in roaming regolamentata, assicurando agli operatori del paese di origine un
margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori. ê 717/2007
considerando 23 (adattato) ð nuovo (32)
ð Nel periodo transitorio di imposizione
di massimali di salvaguardia ï Ttutti
i consumatori dovrebbero avere la possibilità di scegliere una tariffa di
roaming semplice che non superi le tariffe regolamentate, senza oneri
supplementari o precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all’ingrosso
e i prezzi al dettaglio dovrebbe garantire agli operatori la copertura di
tutti i loro costi di roaming specifici Ö al
dettaglio Õ, incluse debite
quote dei costi di commercializzazione e delle sovvenzioni per i telefoni cellulari,
lasciando loro un margine sufficiente per produrre un profitto ragionevole.
Un’eurotariffa Ö transitoria Õ costituisce uno
strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e flessibilità
all’operatore. Conformemente al livello all’ingrosso, i livelli massimi
dell’eurotariffa dovrebbero essere diminuiti annualmente. ê 717/2007
considerando 24 (adattato) ð nuovo (33)
ðNel periodo transitorio di imposizione di
massimali di salvaguardia ï Ii
nuovi clienti in Ö del Õ roaming dovrebbero
essere informati in maniera esaustiva sulla gamma di tariffe di roaming
esistenti all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ, incluse quelle
conformi all’eurotariffa Ö transitoria Õ. I clienti in Ö del Õ roaming esistenti
dovrebbero avere l’opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme
all’eurotariffa Ö transitoria Õ o qualsiasi altra
tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i
clienti in Ö del Õ roaming esistenti
che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è
opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica
tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale opzione.
A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme
al presente regolamento. I clienti in Ö del Õ roaming che
beneficiano già di una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming che
soddisfa le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base
dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza
se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni
tariffarie, non comunicano una scelta entro il periodo di tempo previsto. Tali
tariffe o pacchetti tariffari di roaming potrebbero includere, ad esempio,
tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con
costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore
all’eurotariffa massima o tariffe con scatto alla risposta. ê 717/2007
considerando 25 È opportuno che i
fornitori di servizi di roaming intracomunitario al dettaglio beneficino di
un periodo di tempo che consenta loro di adeguare le tariffe per conformarsi ai
limiti previsti dal presente regolamento. ê 717/2007
considerando 26 Analogamente, i
fornitori di servizi di roaming intracomunitario all’ingrosso dovrebbero
disporre di un periodo di adattamento per conformarsi ai limiti previsti dal
presente regolamento. ê 717/2007
considerando 27 (adattato) (34)
Poiché il presente regolamento stabilisce che le
direttive che costituiscono il quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche del 2002 non pregiudicano le misure specifiche adottate per la
regolamentazione delle tariffe di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ per le chiamate di
telefonia vocale mobile e poiché i fornitori di servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ possono essere
tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe
di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento,
tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per
gli utenti di telefonia mobile nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento
del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002. ê 717/2007
considerando 28 (adattato) ð nuovo (35)
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare
la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più vantaggiose
dell’eurotariffa massima Ö transitoria Õ quale definita dal
medesimo, ma dovrebbero anzi incoraggiare offerte innovative ai clienti in Ö del Õ roaming a tariffe
inferiori ð , in particolare in risposta alla
pressione concorrenziale aggiuntiva creata dalle disposizioni strutturali del
presente regolamento ï. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe
di roaming nei casi in cui esse siano state abolite completamente, né esige
l’aumento delle tariffe di roaming esistenti al livello dei limiti Ö transitori di
salvaguardia ivi Õ fissati nel
regolamento. ê 544/2009
considerando 12 (adattato) (36)
Ove i limiti tariffari non siano espressi in euro,
i limiti tariffari iniziali applicabili e i loro valori rivisti dovrebbero
essere determinati nella pertinente valuta, applicando i tassi di cambio di
riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alle date
precisate Ö alla data
precisata Õ nel presente
regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi
di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella
prima Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successiva a tale data
contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento. ê 544/2009
considerando 14 (adattato) (37)
Il fatto che alcuni operatori di reti mobili
fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso sulla base di intervalli minimi
di durata che vanno fino a sessanta secondi, e non al secondo, come normalmente
avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una distorsione della
concorrenza tra questi operatori e gli operatori che applicano metodi di
fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente dei limiti ai prezzi
all’ingrosso introdotti dal Ö presente Õ regolamento (CE) n.
717/2007. Ciò comporta inoltre spese
aggiuntive che, incidendo sui costi all’ingrosso, influiscono negativamente
sulle tariffe per i servizi di roaming vocale al dettaglio. È quindi opportuno
esigere che gli operatori mobili applichino le tariffe per i servizi di roaming
vocale regolamentato all’ingrosso secondo una fatturazione al secondo. ê 544/2009
considerando 18 (adattato) (38)
Il GRE Ö , predecessore
del BEREC, Õ ha riscontrato che
l’adozione di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di
roaming al dettaglio ha causato l’aumento di una fattura tipo in eurotariffa
del 24% circa per le chiamate effettuate e del 19% circa per le chiamate
ricevute. Il GRE ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo
occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per
questo motivo, il GRE ha raccomandato di agire tempestivamente affrontando il
problema delle diverse prassi di fatturazione dell’eurotariffa al dettaglio. ê 544/2009
considerando 19 (adattato) (39)
Sebbene il regolamento (CE) n. 717/2007,
introducendo nella Comunità Ö nell’Unione Õ l’eurotariffa, abbia
istituito un approccio comune per assicurare che ai clienti in Ö del Õ roaming non siano
imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, le diverse
unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili pregiudicano gravemente
la sua applicazione uniforme. Ne consegue che, nonostante la natura comunitaria transfrontaliera Ö e l’estensione
a tutta l’Unione Õ dei servizi di
roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ, la fatturazione
delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che
distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato unico. ê 544/2009
considerando 20 (adattato) (40)
È quindi opportuno introdurre una serie di norme
comuni relative alle unità di fatturazione dell’eurotariffa al dettaglio, al
fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire attraverso in tutta la Comunità Ö l’Unione Õ una protezione
comune a tutti i consumatori dei servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ. ê 544/2009
considerando 21 (41)
I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al
dettaglio dovrebbero pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in
eurotariffa al secondo, con l’unica possibilità di fatturare un periodo
iniziale minimo pari a non oltre trenta secondi per chiamata effettuata. In
questo modo gli operatori copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti
per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo
ai clienti costi minimi inferiori. Non è tuttavia giustificata la fatturazione
di un periodo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa ricevute, poiché
il costo effettivo all’ingrosso è fatturato al secondo ed eventuali costi di
connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate
mobili. ê 544/2009
considerando 22 (42)
Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi
per la ricezione di messaggi vocali in una rete ospitante, dato che essi non
hanno la possibilità di controllare la durata di tali messaggi. Ciò non
dovrebbe però impedire l’applicabilità di altri addebiti per la messaggeria
vocale, ad esempio l’addebito dei costi per l’ascolto di tali messaggi. ê 544/2009
considerando 24 (adattato) (43)
ÖQuanto ai servizi di
SMS in roaming, Õ Ccosì come per il roaming vocale, vi è
un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all’ingrosso non
si ottengano automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al
dettaglio. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al
dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi
all’ingrosso potrebbe compromettere la situazione di taluni operatori, in
particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei
prezzi. ê 544/2009
considerando 25 (adattato) (44)
Inoltre, per via della particolare struttura del
mercato del roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo
del 2002 non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli
strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da
cui derivano i prezzi elevati, all’ingrosso come al dettaglio, per i servizi di
SMS in roaming Ö regolamentati Õ. Questa situazione
non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed occorre perciò
modificarla. ê 544/2009
considerando 27 (adattato) ð nuovo (45)
È opportuno perciò imporre obblighi relativi ai
servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso affinché le tariffe
all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura
del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, ð per un periodo transitorio, ï per proteggere gli interessi dei clienti in Ö del Õ roaming ð fino a quando la soluzione strutturale
produca effetti ï. ê 544/2009
considerando 29 (adattato) ð nuovo (46)
ðFino a quando la soluzione strutturale avrà
portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato del roaming, ïLl’approccio più efficace e
proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming
regolamentati all’ingrosso consiste nello stabilire, a livello comunitario Ö dell’Unione Õ, tariffe medie
massime all’ingrosso per ogni SMS inviato
da una rete ospitante. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra
due operatori mobili all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ per un periodo di
tempo determinato. ê 544/2009
considerando 30 (47)
Il limite tariffario all’ingrosso per gli SMS in
roaming regolamentati dovrebbe comprendere tutti i costi sostenuti dal
fornitore del servizio all’ingrosso, compresi, tra l’altro, i costi per la
raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in
roaming sulla rete ospitante. Occorre pertanto proibire ai fornitori di servizi
di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso di introdurre tariffe separate per
la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare
un’applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento. ò nuovo (48)
Per garantire che i
massimali regolamentati dei servizi di SMS in roaming all’ingrosso si
avvicinino maggiormente ai livelli che riflettono i costi effettivi della
fornitura del servizio e che la concorrenza possa svilupparsi al dettaglio, i
limiti delle tariffe all’ingrosso per gli SMS regolamentati dovrebbero essere
oggetto di riduzioni successive. ê 544/2009
considerando 31 (adattato) ð nuovo (49)
ÖSecondo il
regolamento (CE) n. 544/2009, in assenza di elementi strutturali che
introducano la concorrenza nel mercato del roaming, Õ Ll’approccio più efficace e
proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe al dettaglio per gli SMS
in roaming sul territorio comunitario
Ö dell’Unione Õ è Ö era Õ prevedere l’obbligo,
per gli operatori mobili, di offrire ai clienti in Ö del Õ roaming
un’eurotariffa SMS che non superiasse
un limite massimo prestabilito. (50)
ðFino a quando le soluzioni strutturali
produrranno effetti, ï Ll’eurotariffa
SMS Ö transitoria Õ dovrebbe essere fissata Ö mantenuta Õ ad un livello Ö di
salvaguardia Õ tale da ð assicurare che i benefici esistenti per
i consumatori siano conservati e ï da garantire all’operatore un margine sufficiente, rispecchiando nel
contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura del servizio
al dettaglio. ê 544/2009
considerando 32 (adattato) ð nuovo (51)
Questo approccio regolamentare
dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming
regolamentati rispecchino in maniera più adeguata i costi effettivi di
fornitura del servizio rispetto al passato. L’eurotariffa SMS massima Ö transitoria Õ che può essere
offerta ai clienti in Ö del Õ roaming dovrebbe
quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la
fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la
concorrenza tra gli operatori che potrebbero differenziare le offerte e
adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle
preferenze dei consumatori. ðTale massimale di salvaguardia dovrebbe
essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici concorrenziali
apportati dalle soluzioni strutturali e potrà essere eliminato una volta che le
soluzioni strutturali abbiano prodotto effetti.ï Questo approccio regolamentare non si dovrebbe applicare ai servizi di
SMS a valore aggiunto. ê 544/2009
considerando 33 (adattato) (52)
I clienti in Ö del Õ roaming non
dovrebbero essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS o
di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming
ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla
tariffa al dettaglio applicata all’invio di un SMS o di un messaggio vocale in
roaming. ê 544/2009
considerando 34 (adattato) (53)
È opportuno che l’eurotariffa SMS si applichi
automaticamente ad ogni cliente in Ö del Õ roaming, nuovo o
esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di SMS
in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi
di SMS in roaming regolamentati. ê 544/2009
considerando 36 (54)
Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message
Service) e si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o
messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l’efficacia del
regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario
vietare modifiche ai parametri tecnici degli SMS in roaming che li differenzino
dagli SMS nazionali. ê 544/2009
considerando 37 (adattato) (55)
I dati raccolti dalle autorità nazionali di
regolamentazione indicano che le tariffe medie all’ingrosso per i servizi di
dati in roaming imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle
reti d’origine dei clienti in Ö del Õ roaming Ö si mantengono
su livelli elevati, anche se tali tariffe all’ingrosso Õ sembrano diminuire
progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati. ê 544/2009
considerando 45 (adattato) ð nuovo (56)
Il persistere di tariffe elevate all’ingrosso per i
servizi di dati in roaming è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate
applicate all’ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono
a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano
gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all’ingrosso perché
il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne
risulta una grande variabilità dei costi all’ingrosso. In alcuni casi i prezzi
deli
dati in roaming all’ingrosso applicabili alle reti non preferite sono trenta Ö sei Õ volte superiori
rispetto a quelli applicati alla rete preferita. Queste eccessive tariffe
all’ingrosso per i servizi di dati in roaming comportano una notevole
distorsione della concorrenza tra operatori mobili all’interno della
Comunità Ö dell’Unione Õ, che pregiudica il
buon funzionamento del mercato interno. Esse inoltre impediscono ai fornitori
nazionali di prevedere i propri costi all’ingrosso ed offrire quindi ai clienti
pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità
nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi
in modo efficace a livello nazionale, è opportuno fissare un limite per i
prezzi all’ingrosso dei servizi di dati in roaming. Tale limite dovrebbe essere posto ad un livello di
tutela ben al di sopra dei prezzi all’ingrosso più bassi attualmente
disponibili sul mercato, per incoraggiare condizioni competitive e
consentire lo sviluppo di un andamento concorrenziale del mercato, assicurando
nel contempo un migliore funzionamento del mercato interno a vantaggio dei
consumatori. Eliminando le tariffe eccessive di dati in roaming all’ingrosso
che in taluni casi persistono sul mercato,
tale livello di garanzia dovrebbe evitare, per l’intero periodo di applicazione
del regolamento (CE) n. 717/2007, l’insorgere di distorsioni e limitazioni
della concorrenza tra operatori mobili. ðÈ perciò necessario imporre obblighi
regolamentari relativi ai servizi di dati in roaming regolamentati, sia
all’ingrosso, per far sì che le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più
realistico i costi effettivi di fornitura del servizio, sia al dettaglio, per
proteggere gli interessi dei clienti del roaming.ï ê 544/2009
considerando 39 (adattato) (57)
Il fornitore del paese d’origine Ö dei servizi di
roaming Õ non dovrebbe
addebitare al cliente in Ö del Õ roaming i servizi di
dati in roaming regolamentati, a meno che e fino a quando detto cliente accetti
l’erogazione del servizio in questione. ê 544/2009
considerando 3 (adattato) ð nuovo (58)
La Commissione ha inoltre rilevato l’opportunità di ampliare lL’ambito
di applicazione del Ö presente Õ regolamento (CE)
n. 717/2007 Ö deve essere
ampliato Õ per includervi la
fornitura di servizi di SMS e dati
in roaming ð al dettaglio ï all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ. Le caratteristiche
specifiche dei mercati del roaming internazionale, che hanno reso necessaria
l’adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l’imposizione di obblighi
agli operatori mobili relativamente alla fornitura di roaming vocale Ö e di SMS Õ in tutta la Comunità Ö l’Unione Õ, valgono anche per
la fornitura di servizi di SMS e
dati in roaming ð al dettaglio ï sul territorio comunitario Ö dell’Unione Õ. Come per i servizi
di roaming vocale Ö e di SMS Õ, i servizi di SMS e dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale,
ma fanno parte di pacchetti più ampi acquistati dal consumatore presso i
fornitori del paese d’origine, il che limita il gioco della concorrenza.
Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le
autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione
degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel territorio di loro
competenza non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori
della rete ospitante, situati in altri Stati membri. ò nuovo (59)
Analogamente alle misure
regolamentari già attuate per i servizi vocali e di SMS, fino a quando la
soluzione strutturale non avrà portato la concorrenza a un livello sufficiente,
l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare, durante un periodo
transitorio, il livello delle tariffe al dettaglio per i servizi di dati in
roaming nell’Unione è prevedere l’obbligo, per gli operatori mobili, di offrire
ai clienti del roaming un’eurotariffa transitoria per i dati che non superi un
limite massimo prestabilito. L’eurotariffa per i dati deve essere fissata ad un
livello di salvaguardia tale da assicurare la protezione dei consumatori fino a
quando la soluzione strutturale produrrà effetti e da garantire all’operatore
un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i
costi connessi alla fornitura del servizio al dettaglio. (60)
L’eurotariffa transitoria
per i dati che può essere offerta ai clienti del roaming deve quindi consentire
un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di un
servizio di dati in roaming regolamentato, stimolando al tempo stesso la
concorrenza tra gli operatori, che potrebbero differenziare le offerte e
adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle
preferenze dei consumatori. Tale massimale di salvaguardia dovrebbe essere
fissato a livelli tali da non distorcere i benefici concorrenziali apportati
dalle soluzioni strutturali e potrà essere eliminato una volta che le soluzioni
strutturali abbiano apportato benefici concreti per i clienti. Analogamente all’approccio seguito per i
servizi vocali e di SMS in roaming, considerate le riduzioni previste dei costi
effettivi di fornitura dei servizi di dati in roaming al dettaglio, i massimali
regolamentati dell’eurotariffa transitoria per i dati dovrebbero ridursi
gradualmente. (61)
È opportuno che
l’eurotariffa transitoria per i dati si applichi automaticamente ad ogni
cliente del roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga
deliberatamente una tariffa di dati in roaming speciale o un pacchetto di
servizi di roaming comprendente servizi di dati in roaming regolamentati. (62)
Per garantire che i
consumatori paghino per i servizi di dati effettivamente consumati e per
evitare il ripetersi del problema, osservato con i servizi vocali dopo
l’introduzione del regolamento (CE) n. 717/2007, dei costi occulti addebitati
ai consumatori attraverso i meccanismi di tariffazione applicati dagli
operatori, occorre che l’eurotariffa transitoria per i dati sia fatturata al
kylobite. In questo modo si mantiene la coerenza con il meccanismo di
tariffazione già applicato all’ingrosso. ê 717/2007
considerando 29 (adattato) (63)
Gli operatori del paese d’origine possono offrire
un’equa tariffa forfettaria mensile tutto compreso, alla quale non si applicano
limiti tariffari., La tariffa
forfettaria Ö che Õ potrebbe coprire Ö tutti Õ i servizi vocali di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ e/o i
servizi di trasmissione di dati (inclusi SMS, o Short Message Service, e MMS, o
Multimedia Messaging Service) all’interno della Comunità. ê 717/2007
considerando 30 (adattato) (64)
Per garantire che tutti gli utenti della telefonia
vocale mobile possano beneficiare delle disposizioni del presente regolamento,
le prescrizioni Ö transitorie Õ in materia di prezzi
al dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i
clienti del roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento presso il
loro operatore del paese d’origine e a prescindere dal fatto che tale operatore
disponga di una rete propria, sia un operatore virtuale di rete mobile Ö virtuale Õ oppure un
rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile. ò nuovo (65)
Per assicurare che gli
obblighi regolamentari relativi alle tariffe all’ingrosso e al dettaglio per i
servizi vocali, di SMS e di dati in roaming non siano mantenuti più a lungo del
necessario una volta che le soluzioni strutturali siano pienamente attuate e
che la concorrenza abbia raggiunto un livello sufficiente, è necessario
stabilire condizioni che prevedano la cessazione delle tariffe massime
all’ingrosso e al dettaglio prima delle scadenze fissate. Tali condizioni
dovrebbero basarsi sulla constatazione di una differenza significativa tra i
massimali tariffari e i prezzi reali. Una differenza è ritenuta significativa
se i prezzi hanno raggiunto in media nell’Unione il 75% del massimale
tariffario. Per i massimali tariffari all’ingrosso il criterio del 75% è basato
sulla differenza di traffico tra operatori che non appartengono allo stesso
gruppo. Per limitare le distorsioni fra Stati membri, il criterio del 75% per i
massimali tariffari al dettaglio è calcolato facendo la media a livello
dell’Unione dei valori medi nazionali per ciascun servizio in roaming preso
separatamente (voce, SMS o dati). ê 717/2007
considerando 31 (adattato) (66)
Qualora gli operatori di servizi di telefonia
mobile Ö dell’Unione Õ ritengano che i
vantaggi dell’interoperabilità e dell’interconnettibilità da punto a punto per
i loro clienti siano pregiudicati dall’interruzione, o dal rischio di
interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili
in altri Stati membri, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi
in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un
operatore di rete all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5 della
direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati, al
fine di garantire l’interconnettibilità da punto a punto e l’interoperabilità
dei servizi, tenendo conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva
quadro, in particolare la creazione di un mercato unico pienamente funzionante
per i servizi di comunicazione elettronica. ê 717/2007
considerando 32 (adattato) ð nuovo (67)
Per migliorare la trasparenza delle tariffe al
dettaglio per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming
regolamentate all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e per aiutare i
clienti in Ö del Õ roaming a decidere
come usare i cellulari mentre si trovano all’estero, è opportuno che gli
operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in Ö del Õ roaming di ottenere
facilmente informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate quando
effettuano o ricevono chiamate vocali in uno Stato membro visitato. Inoltre,
gli operatori dovrebbero fornire ai loro clienti, su richiesta e gratuitamente,
informazioni supplementari sulle tariffe al minuto o per unità di dati (IVA
inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e
ricevere SMS, MMS e altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro
visitato. ðDato che alcuni gruppi di clienti potrebbero
essere ben informati sulle tariffe di roaming, è opportuno che gli operatori
prevedano la possibilità di disattivare facilmente questo servizio
automatico di messaggi. ï ê 717/2007
considerando 33 (adattato) ð nuovo (68)
Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che
gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare
sull’eurotariffa e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano
una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di
abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. Gli
operatori del paese d’origine dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di
roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità
televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Gli operatori del paese
d’origine dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti in Ö del Õ roaming siano a
conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate ð per il periodo interessato ï e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione chiara
e imparziale in cui illustrano le condizioni dell’eurotariffa e il diritto
di passare o di rinunciare a tale tariffa. ê 544/2009
considerando 40 (adattato) (69)
È tuttavia Ö inoltre Õ opportuno introdurre
misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i
servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema delle
bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del
mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare
e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero
esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di
sostituire o di costituire un’alternativa ai servizi di roaming, quali la
tecnologia WiFi (wireless fidelity), i servizi Voice over Internet
Protocol (VoIP) e Instant Messaging (messaggistica istantanea). È opportuno che i consumatori ricevano tali informazioni affinché
possano compiere una scelta con cognizione di causa. ê 544/2009
considerando 41 (adattato) (70)
In particolare, è opportuno che gli operatori
mobili offrano ai clienti in Ö del Õ roaming informazioni
personalizzate in merito alle tariffe applicate a tali clienti per servizi di
dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo
all’ingresso in un altro Stato membro. L’informazione dovrebbe essere inviata
al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più
facilmente ricevibile e comprensibile. ê 544/2009
considerando 42 (71)
Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze
pecuniarie dell’uso di servizi di dati in roaming regolamentati, consentendo
loro di controllare e contenere la spesa legata al loro uso, è opportuno che il
fornitore del paese di origine presenti esempi di applicazioni di dati in
roaming, quali posta elettronica, trasmissione di immagini e navigazione in
rete, indicandone il volume di dati approssimativo. ê 544/2009
considerando 43 (adattato) (72)
Inoltre, per evitare bollette esorbitanti, gli
operatori mobili dovrebbero definire uno o più tetti di spesa e/o di consumo
per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta
in cui il cliente in Ö del Õ roaming paga le
tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in Ö del Õ roaming, tramite
apposita notifica, quando stanno per raggiungere tale tetto. Una volta
raggiunto il limite prefissato, i clienti non dovrebbero più ricevere tali
servizi, né pertanto detti servizi dovrebbero essere loro addebitati, a meno
che i clienti in questione ne richiedano esplicitamente la continuazione alle
condizioni indicate nella suddetta notifica. Ai clienti in Ö del Õ roaming dovrebbe
essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati tetti
di spesa o di consumo entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di
non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere
applicato loro un regime standard di tetto massimo. ê 544/2009
considerando 44 (adattato) (73)
Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero
essere considerate la tutela minima per i clienti in Ö del Õ roaming e non
dovrebbero precludere agli operatori mobili di offrire una vasta gamma di altri
strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i
servizi di dati in roaming. Numerosi operatori, ad esempio, hanno cominciato a
proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di
utilizzare servizi di dati in roaming ad un prezzo specifico e per un dato
periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri
operatori stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in
tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per i dati in roaming. Per
garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate
dovrebbero rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali. ò nuovo (74)
Tuttavia, dall’entrata in
vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 544/2009 si è
osservato che è meno probabile che i clienti con schede ricaricabili ricevano
bollette esorbitanti per l’utilizzo di servizi di dati in roaming, in quanto
l’importo del credito disponibile è scelto preventivamente. Inoltre, grazie
all’eurotariffa transitoria per i dati, che presenta prezzi regolamentati per i
servizi di dati in roaming, tali consumatori beneficeranno di una protezione
aggiuntiva nei confronti di prezzi elevati per questi servizi. Per questi
motivi è opportuno non applicare ai clienti con schede ricaricabili le
disposizioni relative al limite d’interruzione del servizio. ê 717/2007
considerando 34 (adattato) (75)
È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione
a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le
comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per
sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento
nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l’andamento dei prezzi
delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti
di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità Ö dell’Unione Õ, inclusi, se del
caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute
nelle regioni ultraperiferiche della Comunità Ö dell’Unione Õ e la necessità di
garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del
mercato all’ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano
utilizzate per limitare la scelta a svantaggio degli utenti. Tali autorità
dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni
aggiornate sull’applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati
di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite
separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti
con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili. ê 717/2007
considerando 35 (adattato) (76)
Il roaming all’interno di un paese nelle regioni
ultraperiferiche della Comunità Ö dell’Unione Õ, in cui le licenze
di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio
nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle
praticate sul mercato del roaming comunitario Ö nell’Unione Õ. L’applicazione del
presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole,
in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming
all’interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ. A tal fine, le
autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il
diritto comunitario Ö dell’Unione Õ. ê 717/2007
considerando 36 Dal momento che,
oltre alla telefonia vocale, i nuovi servizi di trasmissione mobile di dati
stanno guadagnando sempre più terreno, il presente regolamento dovrebbe
consentire di monitorare gli sviluppi di mercato anche per questi servizi. La
Commissione dovrebbe pertanto monitorare
anche il mercato dei servizi di trasmissione di dati in roaming, inclusi i
messaggi SMS e MMS. ê 717/2007
considerando 37 (77)
Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di
sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. ê 717/2007
considerando 38 (adattato) ð nuovo (78)
Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a
dire l’istituzione di un approccio comune che assicuri che gli utenti delle
reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all’interno della
Comunità Ö dell’Unione Õ non debbano pagare
prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ quando
effettuano o ricevono chiamate vocali,
conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare ð tramite la promozione del ïla concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro,
armonizzato e tempestivo e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario Ö dell’Unione Õ, la Comunità Ö l’Unione Õ può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato Ö sull’Unione
europea Õ. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ò nuovo (79)
È opportuno mantenere gli
obblighi di regolamentazione sulle tariffe all’ingrosso per i servizi vocali,
di SMS e di dati in roaming fino a quando le soluzioni strutturali abbiano
prodotto effetti e la concorrenza sui mercati all’ingrosso abbia raggiunto un
livello sufficiente. Inoltre le tendenze di mercato evidenziano attualmente che
i servizi di dati diventeranno gradualmente il segmento più importante dei
servizi mobili e che i servizi di dati in roaming all’ingrosso mostrano al
momento il maggior dinamismo, con prezzi ragionevolmente inferiori alle attuali
tariffe regolamentate. (80)
I massimali di
salvaguardia al dettaglio dovrebbero essere fissati a valori sufficientemente
elevati da non distorcere i potenziali benefici concorrenziali apportati dalle
soluzioni strutturali e potranno essere eliminati completamente una volta che
le soluzioni strutturali abbiano prodotto effetti e abbiano consentito lo
sviluppo di un mercato interno autentico. Occorre pertanto che i massimali di
salvaguardia al dettaglio diminuiscano gradualmente e siano successivamente
soppressi. ê 717/2007
considerando 39 (adattato) Tale approccio comune dovrebbe essere istituito
per un periodo di tempo limitato. Il presente regolamento può, alla luce di un
riesame che deve essere effettuato dalla Commissione, essere prorogato o
modificato. La Commissione dovrebbe esaminare l’efficacia del presente
regolamento e il contributo che esso fornisce all’applicazione del quadro
normativo e al buon funzionamento del mercato interno, ed esaminare altresì l’impatto del presente regolamento sui piccoli
operatori di telefonia mobile nella Comunità e sulla loro posizione nel mercato
del roaming intracomunitario, ê 544/2009
considerando 49 (adattato) (81)
È opportuno che la Commissione riesamini l’efficacia
del Ö presente Õ regolamento (CE) n.
717/2007 modificato dal presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce
all’applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato
interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l’impatto sulla
posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie
dimensioni e provenienti da diverse parti della Comunità Ö dell’Unione Õ, l’andamento, le
tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso, il loro
rapporto ai costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi
formulate nella valutazione d’impatto che accompagna il presente regolamento,
nonché i costi di conformità degli operatori e l’impatto sugli investimenti. La
Commissione dovrebbe altresì, alla luce degli sviluppi tecnologici, esaminare
la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad
esempio il VoIP Ö l’accesso
tramite WIFI Õ). ê 544/2009
considerando 50 (adattato) ð nuovo (82)
Prima di procedere al suddetto riesame e onde
garantire un monitoraggio costante dei servizi di roaming nella
Comunità Ö nell’Unione Õ, la Commissione
dovrebbe redigere ð ogni due anni ï una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al
Consiglio, recante una sintesi generale delle ultime tendenze in materia di
servizi di roaming e una valutazione intermedia dei progressi compiuti verso il
conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007
modificato dal presente regolamento e
delle eventuali opzioni alternative per realizzarli, ê 717/2007 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto
e ambito di applicazione ê 544/2009
articolo 1, punto 2, lettera a) (adattato) ð nuovo 1. Il presente regolamento istituisce un
approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di
comunicazioni mobili che viaggiano all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ non paghino prezzi
eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi vocali di
roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ quando effettuano e
ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione
di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto
funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello
di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul
mercato e offrendo incentivi all’innovazione e possibilità di scelta ai
consumatori. ðEsso stabilisce le norme per garantire la
vendita di servizi di roaming separata da quella di servizi di comunicazioni
mobili nazionali, nonché le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti
pubbliche di telefonia mobile al fine di fornire servizi di roaming. ï Il regolamento fissa Ö altresì Õ le norme Ö transitorie Õ relative alle
tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi
di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ per chiamate vocali
e SMS a partire da e verso destinazioni all’interno della
Comunità Ö dell’Unione Õ e per servizi di
trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti
che si collegano alla rete di comunicazioni mobili di un altro Stato membro.
Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso tra operatori di rete
che, ove del caso, alle tariffe
praticate al dettaglio dai fornitori del paese d’origine. ê 717/2007
(adattato) 2. Il presente regolamento stabilisce altresì
norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l’erogazione
di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ. ê 717/2007 3. Il presente regolamento costituisce una
misura specifica a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, della
direttiva quadro. ê 544/2009
articolo 1, punto 2, lettera b) ð nuovo 4. I limiti tariffari di cui al presente
regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 3, 4, 4 bis e 4 ter e all’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4, 6, 7, 8, 9, ð 11 e 12 ï siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi
di tali articoli sono determinati in tali valute applicando, nel caso degli articoli 3 e 4, i tassi
di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007 e, nel caso degli
articoli 4 bis e 4 ter e dell’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4, applicando
i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 6 maggio 2009 ð 30 maggio 2012 ï dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Ai fini delle successive riduzioni dei limiti
tariffari di cui all’articolo 36,
paragrafo 2, all’articolo 47,
paragrafo 2, e all’articolo 6 bis, paragrafo 4,
ð , all’articolo 8, paragrafo 1,
all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 2, ï i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di
riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si
applicano tali valori. Gli stessi tassi di cambio di
riferimento si applicano per rivedere annualmente il valore delle tariffe di
cui agli articoli 4 bis e 4 ter e
all’articolo 6 bis, paragrafo 3, laddove dette tariffe siano
espresse in valute diverse dall’euro. ê 717/2007 Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si
applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva accesso,
all’articolo 2 della direttiva quadro e all’articolo 2 della direttiva
servizio universale. 2. In aggiunta alle definizioni di cui al
paragrafo 1, s’intende per: a) “eurotariffa”, qualsiasi tariffa non
superiore alla tariffa massima di cui all’articolo 47, che un operatore del paese d’origine
può applicare per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, in
conformità al predetto articolo; ê 544/2009
articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato) ð nuovo b) “fornitore del paese d’origine”,
un’impresa che fornisce a un cliente in roaming ð servizi di roaming nell’Unione ï i servizi di comunicazioni mobili pubbliche
terrestri attraverso la sua propria rete o in qualità
di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore; c) “rete d’origine”, una rete pubblica
di comunicazioni mobili pubbliche
terrestri situata in uno Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese
d’origine per la fornitura di servizi Ö pubblici Õ di comunicazioni
mobili pubbliche terrestri ad un cliente in Ö del Õ roaming; ê 544/2009
articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato) d) “roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ”, l’utilizzo di un
telefono mobile o di un’altra apparecchiatura da parte di un cliente in Ö del Õ roaming per
effettuare o ricevere telefonate intracomunitarie Ö nell’Unione Õ, inviare o ricevere
SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si
trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete d’origine
di tale cliente in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e
l’operatore della rete ospitante; e) “chiamata in roaming regolamentata”,
una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in Ö del Õ roaming, a partire
da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno della
Comunità Ö dell’Unione Õ, o ricevuta da un
cliente in Ö del Õ roaming, a partire
da una rete pubblica di comunicazioni all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e destinata a una
rete ospitante; f) “cliente in Ö del Õ roaming”, il cliente
di un fornitore di servizi Ö pubblici Õ di comunicazioni
mobili pubbliche terrestri attraverso una
rete pubblica mobile terrestre situata nella Comunità Ö nell’Unione Õ, il cui contratto o
accordo con il fornitore del paese d’origine gli consenta di utilizzare un’ telefono
mobile o un’altra apparecchiatura Ö mobile Õ per effettuare o
ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a
commutazione di pacchetto Ö su una rete
ospitante Õ in virtù di accordi
tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante; ê 544/2009
articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato) g) “rete ospitante”, la rete pubblica
di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello
della rete d’origine e che consente a un cliente in Ö del Õ roaming di
effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere SMS o utilizzare
trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto in virtù di accordi con
l’operatore della rete d’origine; ê 544/2009
articolo 1, punto 3, lettera b) h) “eurotariffa SMS”, qualsiasi tariffa
non superiore alla tariffa massima di cui all’articolo 4 ter9 che
un operatore del paese d’origine può applicare per la fornitura di SMS in
roaming regolamentati in conformità del predetto articolo; i) “SMS”, un breve messaggio di testo
composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e
ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un
piano di numerazione nazionale; ê 544/2009
articolo 1, punto 3, lettera b) (adattato) j) “SMS in roaming regolamentato”, un
SMS inviato da un cliente in Ö del Õ roaming a partire da
una rete ospitante verso una rete Ö pubblica Õ di comunicazioni pubbliche all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ o ricevuto da un
cliente in Ö del Õ roaming a partire da
una rete Ö pubblica Õ di comunicazioni pubbliche all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e destinato a una
rete ospitante; ê 544/2009
articolo 1, punto 3, lettera b) (adattato) k) “servizio di dati in roaming
regolamentato”, un servizio di roaming che consente a un cliente in Ö del Õ roaming connesso
alla rete ospitante tramite un telefono mobile o un’altra apparecchiatura
mobile di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto. Un
servizio di dati in roaming regolamentato non include la trasmissione o la
ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, ma
comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS.; ò nuovo l) “eurotariffa
per i dati”, qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui
all’articolo 12 che un fornitore del paese d’origine può applicare per la
fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati in conformità del
predetto articolo; m) “fornitore
alternativo di roaming”, un fornitore del paese di origine, diverso
dall’operatore che fornisce i servizi di comunicazioni mobili nazionali, che
fornisce ad un cliente del roaming servizi di roaming tramite la propria rete o
in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore; n) “accesso
all’ingrosso al roaming”, la messa a disposizione di infrastrutture e/o servizi
a favore di un’altra impresa, a condizioni definite, al fine di fornire servizi
di roaming a clienti al dettaglio; o) “profilo
di roaming dell’Unione europea (UE)”, un profilo preconfigurato per la
prestazione di servizi di roaming separati che è fornito in aggiunta ad un
profilo per la fornitura di servizi mobili nazionali sulla stessa carta SIM. Articolo 3 Accesso all’ingrosso al roaming 1. Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste
ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming, comprese quelle provenienti da
operatori di reti mobili virtuali e rivenditori. Le norme relative alle tariffe
di roaming all’ingrosso regolamentate di cui agli articoli 6, 8 e 11 si
applicano alla fornitura di accesso all’ingrosso al roaming. 2. L’accesso
all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e
alle infrastrutture correlate, ai relativi servizi, al software e ai sistemi di
informazione necessari per la fornitura dei servizi di roaming ai clienti. 3. La richiesta di
accesso all’ingrosso al roaming è accolta entro due mesi dal ricevimento della
stessa da parte dell’operatore di rete. 4. Allo scopo di
garantire un approccio regolamentare coerente all’accesso all’ingrosso per la
fornitura di servizi di roaming, il BEREC, in stretta cooperazione con la
Commissione, elabora orientamenti per le condizioni di accesso all’ingrosso
finalizzato alla fornitura di servizi di roaming. Articolo 4 Vendita separata di servizi di roaming 1. I fornitori del
paese di origine consentono ai loro abbonati di accedere a servizi vocali, di
SMS e di dati in roaming di qualsiasi fornitore alternativo di roaming
interconnesso. 2. A decorrere dal
1° luglio 2014 i fornitori del paese di origine informano tutti i loro clienti
del roaming della possibilità di annullare l’abbonamento ai servizi di roaming
esistenti e di scegliere un fornitore alternativo di roaming. I clienti del
servizio di roaming hanno due mesi per comunicare la loro scelta al proprio
fornitore del paese di origine. I clienti del roaming che non hanno comunicato
la loro scelta entro detto periodo hanno il diritto di optare per un fornitore
alternativo di roaming in qualsiasi momento, in conformità ai paragrafi 3 e 4. 3. La scelta, da
parte di un cliente, di un fornitore alternativo di roaming non comporta alcun
abbonamento associato né altri costi fissi o ricorrenti imposti dal fornitore
del paese di origine ed è possibile con qualunque piano tariffario al
dettaglio. 4. Il passaggio
verso o da un fornitore alternativo di roaming è gratuito, non comporta alcuna
condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal
roaming ed è effettuato entro cinque giorni lavorativi, tranne qualora il
cliente del roaming abbia sottoscritto un abbonamento ad un pacchetto nazionale
comprendente tariffe di roaming diverse dall’eurotariffa, dall’eurotariffa SMS
e dall’eurotariffa per i dati, nel qual caso il fornitore del paese di origine
può ritardare il passaggio dal vecchio al nuovo abbonamento, per quanto riguarda
i servizi di roaming, per un periodo determinato non superiore a tre mesi. 5. All’atto della
stipula o del rinnovo di un contratto di servizi di comunicazioni mobili il
fornitore del paese di origine fornisce a tutti i clienti individualmente
informazioni esaustive sulla possibilità di scegliere un fornitore alternativo
di roaming e agevola la conclusione di un contratto con un fornitore
alternativo. I clienti che stipulano un contratto con un fornitore del paese di
origine per i servizi di roaming confermano esplicitamente di essere stati
informati di tale possibilità. I fornitori di servizi di comunicazioni mobili
non impediscono ai dettaglianti che fungono da loro punto vendita di offrire
contratti aventi ad oggetto servizi di roaming separati con fornitori
alternativi di roaming. 6. Il fornitore del paese di origine o l’operatore di una rete
ospitante non modificano le caratteristiche tecniche dei servizi di roaming
prestati da un fornitore alternativo in modo da renderle differenti dalle
caratteristiche tecniche, compresi i parametri di qualità, dei servizi di
roaming prestati dall’operatore che fornisce i servizi di comunicazioni mobili
nazionali. Articolo 5 Dispositivo per la vendita separata di
servizi di roaming Per assicurare lo
sviluppo del mercato unico, l’attuazione delle soluzioni tecniche per il
dispositivo di vendita separata di servizi di roaming ha luogo
contemporaneamente in tutta l’Unione. Per consentire la
vendita separata di servizi di roaming, gli operatori provvedono affinché i
dispositivi siano attuati entro il 1° luglio 2014, in modo che i clienti
possano utilizzare servizi mobili nazionali e servizi di roaming separati
offerti da un fornitore alternativo di roaming conservando il loro numero di
telefono mobile. Ai fini della vendita separata di servizi di roaming gli
operatori possono in particolare consentire l’utilizzo di un “profilo di
roaming dell’UE” sulla stessa carta SIM e l’utilizzo dello stesso terminale
usato per i servizi mobili nazionali. I prezzi dell’interconnessione relativa
alla fornitura di tale dispositivo sono orientati ai costi e non comportano
oneri diretti a carico dei consumatori per l’utilizzo dello stesso. Entro un termine
ragionevole, non superiore a tre mesi dall’adozione del presente regolamento,
il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta
cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti in materia di soluzioni
tecniche armonizzate relative al dispositivo per i servizi di roaming separati
e di procedure armonizzate per cambiare il fornitore dei servizi di roaming. Su
richiesta motivata del BEREC, la Commissione può prorogare tale termine. Se necessario, la
Commissione potrà affidare a un organismo di normazione europeo il mandato di
modificare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata del
dispositivo. ê 717/2007
(adattato) ð nuovo Articolo 36 Tariffe all’ingrosso per
l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate 1. ð A decorrere dal 1° luglio 2012 ï la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante
può applicare all’operatore di una rete d’origine Ö al fornitore
del paese di origine Õ del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da
quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il
transito e la terminazione, non può superare l’importo di 0,30 ð 0,14 ï EUR al minuto. ê 544/2009
articolo 1, punto 4, lettera a) (adattato) ð nuovo 2. La tariffa media all’ingrosso di cui al
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su
un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata
inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media Ö massima Õ all’ingrosso di cui
al presente paragrafo o della scadenza del presente regolamento. La tariffa
media massima all’ingrosso scende a 0,28 EUR e 0,26 EUR rispettivamente il 30 agosto
2008 e il 1° luglio 2009 e scende ulteriormente a 0,22 ð 0,10 ï EUR e 0,18 ð 0,06 ï EUR rispettivamente il 1° luglio 2010 ð 2013 ï e il 1° luglio 2011 ð 2014 ï. ðFatto salvo l’articolo 13, la tariffa media
massima all’ingrosso rimane fissata a 0,06 EUR per la durata del presente
regolamento. ï ê 717/2007
(adattato) 3. La tariffa media all’ingrosso di cui al
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti
dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming venduti per
la fornitura di chiamate intracomunitarie all’ingrosso
in roaming Ö nell’Unione Õ dal relativo
operatore durante il periodo in questione. L’operatore della rete ospitante è
autorizzato a operare una distinzione tra le tariffe di punta e le tariffe
fuori punta. ê 544/2009
articolo 1, punto 4, lettera b) (adattato) Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2009 lLa
tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i
ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti
all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate intracomunitarie all’ingrosso in roaming Ö nell’Unione Õ dal relativo
operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per
tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare
un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi. ê 717/2007
(adattato) Articolo 47 Tariffe al dettaglio per le chiamate
in roaming regolamentate 1. Il fornitore del paese di origine rende
disponibile e offre attivamente a tutti i suoi clienti in Ö del Õ roaming, secondo
modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa di cui al paragrafo 2. Tale
eurotariffa non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o
ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio. Nel formulare tale offerta, detto fornitore
rammenta a tutti i suoi clienti in Ö del Õ roaming che abbiano
scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming anteriormente a 30 giugno 2007,
le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto. ê 544/2009
articolo 1, punto 5, lettera a) (adattato) ð nuovo 2. ð A decorrere dal 1° luglio 2012 ïLl’importo al dettaglio (al netto
dell’IVA) dell’eurotariffa che un fornitore del paese d’origine può applicare
ai suoi clienti in Ö del Õ roaming per la
fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in
roaming ma non supera 0,49 ð 0,32 ï EUR al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 ð 0,11 ï EUR Ö al minuto Õ per quelle in
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46
ð 0,28 ï EUR e a 0,43 ð 0,24 ï EUR per le chiamate in uscita ð a decorrere, rispettivamente, dal 1°
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 ï e a 0,22 EUR e 0,19 EUR
per le chiamate in entrata, rispettivamente
il 30 agosto 2008 e il 1o luglio 2009. Il tetto massimo diminuisce
ulteriormente a 0,39 EUR e 0,35 EUR per le chiamate in uscita e a
0,15 EUR e 0,11 ð a 0,10 ï EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il
ð a decorrere dal ï 1° luglio 2010 e il 1° luglio 2011
ð 2013 ï. ðFatti salvi gli articoli 13 e 19, tali
importi al dettaglio massimi regolamentati dell’eurotariffa rimangono validi
fino al 30 giugno 2016. ï ê 544/2009
articolo 1, punto 5, lettera a) (adattato) Con effetto dal 1° luglio 2010 iIl
fornitore del paese di origine non addebita ai propri clienti in Ö del Õ roaming alcun costo
per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi
applicabili, come quelli addebitati per l’ascolto di tali messaggi. A decorrere dal 1° luglio 2009 pPer
la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate a cui si applica
l’eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d’origine
impone ai clienti in Ö del Õ roaming una tariffa
calcolata al secondo. ê 544/2009
articolo 1, punto 5, lettera a) In deroga al terzo comma, il fornitore del
paese d’origine può applicare alle chiamate in uscita soggette a eurotariffa un
periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. ê 717/2007 3. A tutti i
clienti in roaming è offerta una tariffa di cui al paragrafo 2. ê 717/2007
(adattato) 3. Tutti i clienti in Ö del Õ roaming già
esistenti devono avere Ö hanno Õ la possibilità, entro
30 luglio 2007, di optare
deliberatamente per un’eurotariffa o per qualsiasi altra tariffa di roaming e dev’essere
concesso Ö dispongono
di Õ un periodo di due
mesi entro cui comunicare la scelta effettuata al fornitore del paese
d’origine. La tariffa richiesta va attivata entro un mese dal ricevimento della
domanda del cliente da parte del fornitore del paese di origine. ê 717/2007
(adattato) ð nuovo ð Il fornitore del paese di origine
applica automaticamente un’eurotariffa a tutti ï Ai clienti in Ö del Õ roaming ð esistenti ï che non abbiano comunicato alcuna scelta entro il
precitato bimestre si applica automaticamente un’eurotariffa di cui al
paragrafo 2. ê 717/2007
(adattato) ð nuovo Tuttavia, Ö ad eccezione
dei Õ ai clienti in Ö del Õ roaming che, anteriormente a 30 giugno 2007,
avessero ð hanno ï già scelto deliberatamente una specifica tariffa o pacchetto
tariffario di roaming diversi dalla tariffa di roaming Ö in virtù dei
quali usufruiscono per le chiamate in roaming regolamentate di una tariffa
diversa da quella Õ che verrebbe loro
assegnata in assenza della suddetta scelta , e che non
esprimono la loro scelta ai sensi del presente paragrafo, continua ad
applicarsi la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza. ò nuovo 4. Il fornitore del
paese d’origine applica un’eurotariffa a tutti i nuovi clienti del roaming che
non scelgono espressamente una tariffa di roaming diversa o un pacchetto
tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per le
chiamate in roaming regolamentate. ê 544/2009
articolo 1, punto 5, lettera b) (adattato) 54. Ogni cliente in Ö del Õ roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine
del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a
una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un
giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza
comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento,
ad eccezione che il cliente in Ö del Õ roaming che desidera
passare ad un’eurotariffa abbia sottoscritto l’abbonamento ad un pacchetto
roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale,
SMS e/o dati), nel qual caso il fornitore del paese d’origine può chiedere al
cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto. Un
fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la
precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato
periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi. ê 544/2009
articolo 1, punto 6 (adattato) ð nuovo Articolo 4 bis8 Tariffe all’ingrosso per gli SMS in
roaming regolamentati 1. A decorrere dal 1° luglio 2009 ð 2012 ï la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante
può applicare all’operatore di una rete d’origine Ö al fornitore
del paese di origine Õ del cliente in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da
quella rete ospitante non può superare l’importo di 0,04 ð 0,03 ï EUR per SMS. ðLa tariffa media massima all’ingrosso per la
fornitura di un SMS in roaming regolamentato scende a 0,02 EUR dal 1° luglio
2014. Fatto salvo l’articolo 13, la tariffa all’ingrosso regolamentata per la
fornitura di SMS in roaming regolamentati rimane fissata a 0,02 EUR per la durata
del presente regolamento.ï ê 544/2009
articolo 1, punto 6 2. La tariffa media all’ingrosso di cui al
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su
un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata
inferiore prima della scadenza del presente regolamento. ê 544/2009
articolo 1, punto 6 (adattato) 3. La tariffa media all’ingrosso di cui al
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti
dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore di rete d’origine per la
raccolta e l’invio di SMS in roaming regolamentati intracomunitari Ö nell’Unione Õ nel periodo di
riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del
relativo operatore di rete d’origine durante il periodo in questione. ê 544/2009
articolo 1, punto 6 (adattato) ð nuovo 4. L’operatore di una rete ospitante non
applica all’operatore di una rete d’origine del cliente in Ö del Õ roaming alcun altro
costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS
in roaming regolamentato inviato ad un cliente in Ö del Õ roaming sulla
propria rete ospitante. Articolo 4 ter9 Tariffe al dettaglio per gli SMS in
roaming regolamentati 1. Il fornitore del paese di origine rende
disponibile a tutti i suoi clienti in Ö del Õ roaming, secondo
modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2.
L’eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi
o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte
salve le altre disposizioni del presente articolo. 2. A decorrere dal 1° luglio 2009 ð 2012 ï l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di un’eurotariffa SMS che
un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in Ö del Õ roaming per la
fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può
variare per ogni messaggio in roaming ma non supera 0,11 ð 0,10 ï EUR. ðFatti salvi gli articoli 13 e 19, l’importo
al dettaglio massimo regolamentato dell’eurotariffa SMS rimane fissato a 0,10
EUR fino al 30 giugno 2016.ï 3. Il fornitore del paese di origine non può
imporre ai propri clienti in Ö del Õ roaming costi per la
ricezione di un SMS in roaming regolamentato. ê 544/2009
articolo 1, punto 6 (adattato) 4. Dal 1° luglio 2009 iIl
fornitore del paese di origine applica automaticamente un’eurotariffa SMS a
tutti i clienti in Ö del Õ roaming esistenti,
fatta eccezione per i clienti in Ö del Õ roaming che abbiano
già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù
dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa
diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. 5. Dal 1° luglio 2009 iIl
fornitore del paese d’origine applica un’eurotariffa SMS a tutti i nuovi
clienti in Ö del Õ roaming che non hanno già
scelto Ö scelgono Õ espressamente una
tariffa di SMS in roaming diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che
comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati. ê 544/2009
articolo 1, punto 6 (adattato) 6. Ogni cliente in Ö del Õ roaming può chiedere
in qualsiasi momento di passare a un’eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni
cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della
richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione
rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Un fornitore del
paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo
minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo
che non può comunque superare i tre mesi. Un’eurotariffa SMS può sempre essere
combinata con un’eurotariffa. 7. Non oltre il 30
giugno 2009, il fornitore del paese d’origine informa individualmente tutti i
clienti in roaming esistenti in merito all’eurotariffa SMS, comunicando loro
che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2009 al più tardi a tutti i
clienti in roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un
pacchetto speciali per gli SMS regolamentati, mettendoli al corrente del loro diritto di passare all’eurotariffa SMS, o di
rinunciarvi, ai sensi del paragrafo 6. Articolo 4 quater10 Caratteristiche tecniche degli SMS in
roaming regolamentati Nessun fornitore Ö del paese
d’origine Õ o operatore di una
rete ospitante può alterare le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming
regolamentati in modo da differenziarle rispetto alle caratteristiche tecniche
degli SMS forniti all’interno del proprio mercato nazionale. ò nuovo Articolo 11 Tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming
regolamentati 1. La tariffa media
all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore
del paese di origine del cliente del roaming per la fornitura di servizi di
dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non supera il
massimale di salvaguardia di 0,30 EUR dal 1° luglio 2012, di
0,20 EUR dal 1° luglio 2013 e di 0,10 EUR
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati trasmessi. Fatto salvo
l’articolo 13, la tariffa media massima all’ingrosso per la fornitura di
servizi di dati in roaming regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR per megabyte
di dati trasmessi per la durata del presente regolamento. 2. La tariffa media
all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di
operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro
periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente
regolamento. 3. La tariffa media
all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali
all’ingrosso che l’operatore della rete ospitante percepisce da ogni fornitore
di servizi in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming
regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di
dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il
periodo in questione, aggregati per kilobyte. Articolo 12 Tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming
regolamentati 1. I fornitori di
servizi in roaming mettono a disposizione di tutti i loro clienti del roaming,
secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa per i dati di cui al
paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non comporta alcun abbonamento
associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque
tariffa al dettaglio. Nel formulare tale
offerta, il fornitore del paese di origine rammenta a tutti i suoi clienti del
roaming le condizioni vigenti per la tariffa o il pacchetto tariffario
specifico di roaming che essi abbiano eventualmente scelto anteriormente al 30
giugno 2012. 2. A decorrere dal
1° luglio 2012 l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di un’eurotariffa per
i dati che un fornitore del paese di origine può applicare ai suoi clienti del
roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera
0,90 EUR per megabyte. Il tetto massimo per i dati utilizzati scende,
rispettivamente, a 0,70 EUR e 0,50 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio
2013 e il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, la tariffa al
dettaglio massima regolamentata rimane fissata al 0,50 EUR per megabyte
utilizzato fino al 30 giugno 2016. I fornitori di
servizi di roaming addebitano ai loro clienti del roaming, sulla base dei
kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati a cui si applica
un’eurotariffa. 3. Dal
1° luglio 2012 i fornitori del paese d’origine applicano
automaticamente un’eurotariffa per i dati a tutti i clienti del roaming
esistenti, fatta eccezione per i clienti del roaming che abbiano già scelto una
tariffa o un pacchetto di roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono,
per i servizi di dati in roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto
a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. 4. Dal
1° luglio 2012 i fornitori del paese d’origine applicano un’eurotariffa
per i dati a tutti i nuovi clienti del roaming che non scelgono espressamente
una tariffa per i dati in roaming diversa, o un pacchetto tariffario per
servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per i servizi di dati in
roaming regolamentati. 5. Ogni cliente del
roaming può chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, di passare a una eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni
cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta,
gratuitamente e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle
clausole di abbonamento diverse dal roaming. Il fornitore del paese di origine
può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di
effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può
comunque superare i tre mesi. Un’eurotariffa per i dati può sempre essere
combinata con un’eurotariffa SMS e con un’eurotariffa. 6. Non oltre il
30 giugno 2012 i fornitori del paese d’origine informano individualmente
tutti i loro clienti del roaming sull’eurotariffa per i dati, comunicando loro
che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2012 a tutti i clienti del
roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali
per i servizi di dati regolamentati e mettendoli al corrente del loro diritto
di passare all’eurotariffa o di rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5. Articolo 13 Condizioni per la cessazione anticipata
dell’applicazione delle tariffe massime all’ingrosso e al dettaglio 1. Al fine di
valutare lo sviluppo della concorrenza sui mercati del roaming, il BEREC
raccoglie periodicamente dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e
all’ingrosso per i servizi vocali, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono
trasmessi almeno due volte all’anno alla Commissione, che li rende pubblici. 2. Se, dopo il 30 giugno 2018, la tariffa all’ingrosso media di uno dei
servizi di roaming (voce, SMS o dati) scende al 75% o meno delle tariffe
all’ingrosso massime previste all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8,
paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, a causa della differenza di
traffico tra operatori non appartenenti allo stesso gruppo, le tariffe
all’ingrosso massime per il servizio in roaming interessato non si applicano
più. La Commissione verifica periodicamente, sulla base dei dati di mercato
raccolti dal BEREC, se tale condizione si verifica e, in caso affermativo,
pubblica immediatamente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea i dati attestanti che le tariffe all’ingrosso massime non sono più
applicabili al servizio interessato. 3. Se, a seguito
dell’attuazione della vendita separata dei servizi di roaming di cui
all’articolo 5 e anteriormente al 1° luglio 2016, la tariffa al dettaglio
media a livello dell’Unione scende al 75% o meno delle tariffe al dettaglio
massime di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, e
all’articolo 12, paragrafo 2, le tariffe al dettaglio massime per tali servizi
di roaming non si applicano più. La Commissione verifica periodicamente, sulla
base dei dati di mercato raccolti dal BEREC, se tale condizione si verifica e,
in caso affermativo, pubblica immediatamente nella serie C della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea i dati attestanti che le tariffe al dettaglio
massime non sono più applicabili al servizio interessato. 4. Le tariffe
massime pertinenti cessano di essere applicate il primo giorno del mese
successivo alla pubblicazione dei dati attestanti che le condizioni di cui ai
paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte. ê 544/2009
articolo 1, punto 8 ð nuovo Articolo 614 Trasparenza delle tariffe al dettaglio
per le chiamate e gli SMS in roaming regolamentati 1. Onde avvertire il cliente in roaming del
fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o
ricevere una chiamata o all’invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di
origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di
origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente,
automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e
gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da
quello della rete d’origine, informazioni essenziali personalizzate sulle
tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per
l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro
visitato. Tali informazioni essenziali personalizzate
sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al
cliente, in base al suo piano tariffario, per: a) effettuare chiamate all’interno del
paese visitato e da quest’ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete
d’origine e per riceverne, nonché b) inviare SMS in roaming regolamentati
mentre si trova nello Stato membro visitato. Le informazioni in oggetto includono anche il
numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più
dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai
servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112. ðCon ciascun messaggio il cliente ha la
possibilità di informare il fornitore del paese d’origine, gratuitamente e in
modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. ï Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi
automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al
fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio. Il fornitore del paese di origine fornisce
automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti
e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali
personalizzate sulle tariffe. ê 544/2009
articolo 1, punto 8 (adattato) ð nuovo 2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo
1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a
prescindere da dove si trovino nella Comunità Ö nell’Unione Õ, informazioni
personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, nella rete
ospitante, alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di
trasmissione di dati, nonché informazioni sulle misure di trasparenza
applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata
vocale dal cellulare o l’invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito
dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine. ðGli obblighi di cui al paragrafo 1 non si
applicano ai dispositivi di tipo da macchina a macchina (M2M) che utilizzano
comunicazioni mobili. ï 3. Al momento della sottoscrizione del
servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti
informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare
sull’eurotariffa, e l’eurotariffa SMS ð e l’eurotariffa per i dati ï. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in Ö del Õ roaming sulle
tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse. Il fornitore del paese d’origine adotta le
misure necessarie a garantire che tutti i clienti in Ö del Õ roaming siano al
corrente della disponibilità dell’eurotariffa, e dell’eurotariffa SMS ð e dell’eurotariffa per i dati ï. In particolare detto fornitore comunica, in termini chiari e
obiettivi, a tutti i clienti in Ö del Õ roaming, entro il
30 luglio 2007, le condizioni
relative all’eurotariffa, ed entro il 30 giugno 2009 le condizioni relative all’eurotariffa SMS ð e, entro il 30 giugno 2012, le
condizioni relative all’eurotariffa per i dati previste all’articolo 12ï. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso
a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa. ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) Articolo 6 bis15 Trasparenza e meccanismi di
salvaguardia per i servizi di dati in roaming regolamentati Ö al dettaglio Õ ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) ð nuovo 1. Il fornitore del paese d’origine provvede
affinché i clienti in Ö del Õ roaming, sia prima
che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati
in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming
regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di
tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai
servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.ðI meccanismi di salvaguardia di cui al
paragrafo 3 non si applicano ai clienti che utilizzano schede
ricaricabili. ï Se del caso, il fornitore del paese di origine
informa i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e
successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download
automatici e incontrollati di dati in roaming. Esso spiega inoltre ai propri
clienti, in modo chiaro e facilmente comprensibile, come disattivare siffatte
connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo
incontrollato di servizi di dati in roaming. ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) 2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 uUn
messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il
cliente del fatto che sta utilizzando servizi di roaming e contiene
informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe applicabili alla
fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro
interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del
paese di origine di non desiderare tali informazioni. ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) Tali informazioni personalizzate essenziali
sulle tariffe vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del
cliente in Ö del Õ roaming, ad esempio
mediante SMS, messaggi di posta elettronica o una finestra pop-up sul suo
computer, ogni volta che detto cliente entra in uno Stato membro diverso dalla
sua rete d’origine e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di
dati in roaming regolamentato in dato Stato membro. Le informazioni vengono
fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in Ö del Õ roaming inizia ad
utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a
facilitarne la ricezione e la comprensione. Un cliente che abbia comunicato al fornitore
del paese d’origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche
ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore
del paese d’origine di ripristinare tale servizio. ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) 3. Entro il 1° marzo 2010 oOgni
fornitore del paese di origine offre a tutti i suoi clienti in Ö del Õ roaming la
possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che
fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta
in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming
regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la
spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo
periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario. ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) A tal fine, il fornitore del paese di origine
mette a disposizione uno o più limiti pecuniari massimi per determinati periodi
di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi quantitativi
di volume. Uno di tali limiti (limite standard di spesa) si avvicina, ma non
supera, l’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di
fatturazione (IVA esclusa). In alternativa, il fornitore del paese di
origine può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato
in anticipo dei rispettivi importi pecuniari. Uno di tali limiti (limite
standard di consumo) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR
di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa). Inoltre, il fornitore del paese di origine può
offrire ai suoi clienti in Ö del Õ roaming altri limiti
con tetti massimi mensili di spesa differenti, ossia superiori o inferiori. ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) Entro il 1° luglio 2010 iIl
limite standard di cui al secondo e al terzo comma si applica a tutti i clienti
che non hanno optato per un limite diverso. ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) Ciascun fornitore del paese d’origine provvede
inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica al telefono mobile o altra
apparecchiatura del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta
elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, allorché i servizi di
dati in roaming hanno raggiunto l’80% del limite di spesa o di consumo
concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori
interrompano l’invio di tali comunicazioni e di chiedere, al fornitore del
paese d’origine in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare
l’erogazione del servizio. Qualora questo tetto di spesa o di consumo
dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica sul telefono mobile
o su un altro dispositivo del cliente in Ö del Õ roaming. Detta
notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare
a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da
consumare. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate
nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d’origine cessa immediatamente
di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di
addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di
continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi. ê 544/2009
articolo 1, punto 9 (adattato) A decorrere dal 1° novembre 2010, sSe un
cliente in Ö del Õ roaming chiede di
optare per il limite di spesa o di consumo o di sopprimerlo, il cambiamento
deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e
gratuitamente, senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre
clausole di abbonamento. 4. A decorrere dal 1° luglio 2009: ê 544/2009
articolo 1, punto 9 a) la tariffa media
all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore
di una rete d’origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di
dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare
l’importo di 1,00 EUR il 1° luglio 2009, di 0,80 EUR il 1° luglio
2010 e di 0,50 EUR il 1° luglio 2011 per megabyte di dati trasmessi.
L’applicazione di questo limite di garanzia non deve comportare distorsioni o restrizioni della concorrenza nel mercato
all’ingrosso di dati in roaming, ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva quadro; b) tale tariffa
media all’ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è
calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo
residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento; c) la tariffa media
all’ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali
all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore
di una rete d’origine per la fornitura di servizi di dati in roaming
regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di
dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati in base ai kilobyte. ê 717/2007 Articolo 716 Vigilanza e applicazione 1. Le autorità nazionali di regolamentazione
verificano e vigilano sull’applicazione del presente regolamento
all’interno del loro territorio. ê 544/2009
articolo 1, punto 10, lettera a) ð nuovo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione
garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente
regolamento, in particolare degli articoli 3 da 6 a , 47, 4bis8, 4ter9, ð 11 ï e 6bis ð 12 ï, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi
agevolmente. ê 717/2007
(adattato) 3. Le autorità nazionali di regolamentazione,
in vista del riesame di cui all’articolo 11, assicurano il monitoraggio
dell’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai
clienti in Ö del Õ roaming, di servizi
di chiamate vocali e di trasmissione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS,
anche nelle regioni di confine Ö ultraperiferiche Õ di cui
all’articolo 299, paragrafo 2 349 del trattato. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di
roaming involontario nelle regioni di confine degli Stati membri limitrofi
e controllano l’eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a
scapito dei consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano
alla Commissione, con cadenza semestrale, i risultati di tale verifica, tra cui
informazioni a parte sui clienti con contratto aziendale, i clienti con
abbonamento e i clienti con schede ricaricabili. 4. Le autorità nazionali di regolamentazione
hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al
presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per
l’attuazione e il rispetto del presente regolamento. Su richiesta, tali
imprese forniscono le informazioni prontamente, attenendosi al calendario e al
livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione. ê 544/2009
articolo 1, punto 10, lettera b) 5. Le autorità nazionali di regolamentazione
possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del
presente regolamento. In particolare si avvalgono, se del caso, dei poteri di
cui all’articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e
un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a
punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui
gli abbonati non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con
abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro a causa della
mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi. ê 717/2007 6. Nel caso in cui riscontri una violazione
degli obblighi previsti dal presente regolamento, l’autorità nazionale di
regolamentazione ha la facoltà di esigere l’immediata cessazione della
violazione. Articolo 817 Risoluzione
di controversie 1. Eventuali controversie che dovessero
insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal
presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione
di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva quadro. 2. In caso di controversie irrisolte in cui
siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che
rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati
membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure
extragiudiziali per la risoluzione di controversie di cui all’articolo 34
della direttiva servizio universale. ê 544/2009
articolo 1, punto 11 ð nuovo Articolo 918 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da
applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e
prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni
previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il
30 marzo 2008 oppure, nel caso delle prescrizioni supplementari introdotte
all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, all’articolo 4,
paragrafi 2 e 4, e agli articoli 4 bis, 4 ter,
4 quater, 6, 6 bis e 7, dal regolamento (CE) n. 544/2009[15], non oltre il
30 marzo 2010, ð 2012 ï e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche. ê 717/2007
(adattato) Articolo 10 Modifica della direttiva 2002/21/CE (direttiva
quadro) All’articolo 1 della direttiva 2002/21/CE
(direttiva quadro) è aggiunto il paragrafo seguente: ‘5. La presente direttiva e le direttive
particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate
per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti
pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità.”. ê 544/2009
articolo 1, punto 12 (adattato) ð nuovo Articolo 1119 Verifica 1. La Commissione verifica il funzionamento
del presente regolamento entro il 30 giugno 2011 ð 2015 ï e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione in proposito
al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se
sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la
Commissione esamina, tra l’altro: –
l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio
per la fornitura, ai clienti in Ö del Õ roaming, di servizi
di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione di dati e il corrispondente
andamento dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari
Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con
schede ricaricabili, la qualità e la velocità dei servizi in questione; –
la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui
quelli che rappresentano un’alternativa al roaming (voce, SMS e dati),
segnatamente alla luce degli sviluppi tecnologici; –
la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di
effettive riduzioni delle tariffe di servizi di roaming o di altre riduzioni
tariffarie per la fornitura di servizi di roaming, nonché la gamma delle
tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata; –
il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio
e all’ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di
minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività,
tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di
interconnessione tra gli operatori.; ò nuovo - la
misura in cui le soluzioni strutturali previste agli articoli 3 e 4 hanno
prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza sul mercato del roaming. ê 544/2009
articolo 1, punto 12 La Commissione
valuta altresì metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi che
potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il
roaming e, in tale contesto, tiene conto di un’analisi effettuata
autonomamente da un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche. La Commissione formula opportune proposte sulla base di una
siffatta valutazione. ò nuovo 2. Se dalla
relazione emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento
non sono sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato del roaming a
beneficio dei consumatori europei, la Commissione presenta opportune proposte
al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione. Essa
valuta in particolare se sia necessario modificare le misure strutturali o
prorogare la validità di alcune delle tariffe massime al dettaglio di cui agli
articoli 7, 9 e 12. ê 544/2009
articolo 1, paragrafo 12 (adattato) ð nuovo 3. Inoltre, entro il 30 giugno 2010 Ö ogni due anni
dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, Õ la Commissione
prepara una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio Ö sul
funzionamento del presente regolamentoÕ. Ö Tale
relazione Õ , recante una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi
di roaming nella Comunità Ö nell’Unione Õ , nonché una
valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del
presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui al paragrafo 1. ê 717/2007 Articolo 1220 Comunicazioni Gli Stati membri comunicano alla Commissione
l’identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili
dell’adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento. ê Articolo 21 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 717/2007 è
abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato II. ê 717/2007 è1 544/2009
articolo 1, punto 14 ð nuovo Articolo 1322 Entrata in vigore e scadenza Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso scade il 30 giugno è1 2012 ç ð 2022 ï. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a […] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente é ALLEGATO I Regolamento abrogato e sua
modificazione
(di cui all’articolo 22) Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32) || || Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12) _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 717/2007 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva || Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a k) || Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a k) - || Articolo 2, paragrafo 2, lettere da l) a o) - || Articoli 3, 4 e 5 Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3, primo comma || - Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma || Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3, primo comma || - Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma || Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 4 || Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 4 bis || Articolo 8 Articolo 4 ter || Articolo 9 Articolo 4 ter, paragrafo 7 || - Articolo 4 quater || Articolo 10 - || Articolo 11 - || Articolo 12 - || Articolo 13 Articolo 6 || Articolo 14 Articolo 6 bis || Articolo 15 Articolo 6 bis, paragrafo 4 || - Articolo 7 || Articolo 16 Articolo 8 || Articolo 17 Articolo 9 || Articolo 18 Articolo 10 || - Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva || Articolo 19, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, dal primo al quarto trattino || Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, dal primo al quarto trattino - || Articolo 19, paragrafo 1, quinto trattino Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma || - Articolo 11, paragrafo 2 || Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 12 || Articolo 20 - || Articolo 21 Articolo 13 || Articolo 22 _____________ [1] GU C […], […], pag. […]. [2] GU C […], […], pag. […]. [3] GU L 171
del 29.6.2007, pag. 32. [4] GU L 108
del 24.4.2002, pag. 7. [5] GU L 108
del 24.4.2002, pag. 21. [6] GU L 108
del 24.4.2002, pag. 33. [7] GU L 108 del 24.4.2002,
pag. 51. [8] GU L 201 del 31.7.2002,
pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva
2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54). [9] GU L 114
dell’8.5.2003, pag. 45. [10] GU L 114
dell’8.5.2003, pag. 45. [11] GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6. [12] GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1. [13] GU L 344/65 del 28.12.2007 [riferimento erroneo da
correggere]. [14] GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 143. [15] GU L 167, 29.6.2009, pag. 12.