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Document 52011PC0402

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

/* COM/2011/0402 definitivo - 2011/0187 (COD) */

52011PC0402

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione /* COM/2011/0402 definitivo - 2011/0187 (COD) */


ê 717/2007 (adattato)

2011/0187 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

(Rifusione)  (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö trattato sul funzionamento dell’Unione europea Õ , in particolare l’articolo 95 Ö 114 Õ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1) Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità[3] ha subito modificazioni sostanziali. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

ê 717/2007 considerando 1 (adattato)

(2) I prezzi elevati Ö del roaming vocale, di SMS e di dati Õ che devono pagare gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad esempio studenti, viaggiatori d’affari e turisti, per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità Ö dell’Unione Õ costituiscono una fonte di preoccupazione per Ö i consumatori, Õ le autorità nazionali di regolamentazione, come pure per i consumatori e le istituzioni comunitarie Ö dell’Unione Õ. I prezzi al dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati all’ingrosso dall’operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall’operatore di rete dell’utente. Spesso le riduzioni nei prezzi all’ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi Ö leggermente Õ più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi non è Ö ben diverso da Õ quello che prevarrebbe in mercati pienamente competitivi.

ê 717/2007 considerando 2

(3) La creazione di uno spazio sociale, dell’istruzione e culturale europeo basato sulla mobilità delle persone dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria «Europa per i cittadini».

ê 717/2007 considerando 3 (adattato)

(4) La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[4], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[5], la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[6], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[7], e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[8], (in seguito denominate complessivamente «il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002»), perseguono l’obiettivo di creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ garantendo al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa.

ê 717/2007 considerando 4 (adattato)

(5) Il presente regolamento Ö (CE) n. 717/2007 Õ non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per quanto concerne il roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ. Tale quadro non ha dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare un’azione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il presente regolamento Ö (CE) n. 717/2007 Õ costituisce uno strumento idoneo a correggere tale situazione.

ê 717/2007 considerando 5 (adattato)

(6) Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 è basato sul principio secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in cui non esista un’effettiva concorrenza. Esso contempla una procedura per l’esecuzione di analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che sfocia nell’imposizione di obblighi ex ante agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi costitutivi di tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in conformità alla raccomandazione della Commissione[9] relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante in virtù della direttiva 2002/21/CE[10] (in seguito denominata «la raccomandazione»), l’analisi dei mercati definiti in conformità alle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato a norma del quadro normativo comunitario Ö dell’Unione Õ per le reti e i servizi di comunicazione elettronica[11], la designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e l’imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.

ê 717/2007 considerando 6 (adattato)

ð nuovo

(7) La raccomandazione individua Ö individuava Õ nel mercato nazionale all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione, (sia singolarmente sia con il gruppo dei regolatori europei) Ö e con il suo successore, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], Õ per analizzare i mercati nazionali all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale ha dimostrato tuttavia che le singole autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere efficacemente il problema dei prezzi all’ingrosso elevati dei servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ perché è difficile individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera. ÖA seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, il mercato del roaming è stato ritirato dal campo di applicazione della raccomandazione riveduta[13]. Õ

ê 717/2007 considerando 7

Per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di servizi internazionali di roaming, la raccomandazione non individua alcun mercato come mercato rilevante, tra l’altro perché i servizi internazionali di roaming al dettaglio non sono venduti separatamente, ma fanno parte di un pacchetto più ampio di servizi che i clienti acquistano dal loro fornitore del paese d’origine.

ê 717/2007 considerando 8

(8) Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all’interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situata in altri Stati membri, dalla quale però dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi internazionali di roaming. Tale ostacolo potrebbe ridurre inoltre l’efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.

ê 717/2007 considerando 9

(9) Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far scendere i prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, si è dimostrato insufficiente poiché non permette a tali autorità di tutelare efficacemente l’interesse dei consumatori in questo settore specifico.

ê 717/2007 considerando 10 (adattato)

(10) Inoltre, nella risoluzione del Parlamento europeo relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2004[14] si invitava la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero; parallelamente, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata per la di crescita economica e la produttività è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci e integrate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) a livello sia europeo sia nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto, l’importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.

ê 717/2007 considerando 11 (adattato)

ð nuovo

(11) Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni evidenti in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizza, anche per quanto attiene alle misure che riguardano le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò non dovrebbe escludere l’adeguamento di norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori migliorando al tempo stesso le condizioni di funzionamento del ð promuovere la concorrenza nel ï mercato interno Ö per i servizi di roaming e conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori Õ.

ê 717/2007 considerando 12 (adattato)

(12) È pertanto opportuno modificare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, in particolare la direttiva quadro, per permettere di derogare alle norme altrimenti applicabili, in particolare al principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo l’introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ.

ê 717/2007 considerando 13

(13) I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.

ê 717/2007 considerando 14

Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all’ingrosso sia al dettaglio, in quanto l’esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming intracomunitario non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming intracomunitario.

ê 717/2007 considerando 15

È opportuno che tali obblighi di regolamentazione si applichino direttamente in tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per adattare i prezzi e le offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi.

ê 717/2007 considerando 16 (adattato)

ð nuovo

(14) È opportuno utilizzare un approccio comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia Ö comunicazioni Õ mobilie terrestrie che viaggiano all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ quando effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare ð promuovere ï la concorrenza Ö dei servizi di roaming Õ tra gli operatori di telefonia mobile, Ö di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori Õ nonché di preservare gli incentivi all’innovazione e la scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.

ê 717/2007 considerando 17

L’approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming intracomunitario consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all’ingrosso al minuto e nel limitare le tariffe al dettaglio, introducendo un’eurotariffa. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra una qualsiasi coppia di operatori all’interno della Comunità su un periodo di tempo determinato.

ê 544/2009 considerando 2 (adattato)

ð nuovo

(15) ÖIl regolamento (CE) n. 717/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, è valido fino al 30 giugno 2012. Prima della sua scadenza, Õ Ccome previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha svolto un’analisi per valutare se gli obiettivi di tale regolamento fossero stati raggiunti ed esaminare l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in Ö del Õ roaming, di servizi di chiamate vocali Ö , di SMS Õ e di trasmissione di dati, tra cui SMS ed MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. Nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, contenuta nella comunicazione del 23 settembre 2008 Ö [XX giugno 2011,] Õ sull’esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE, la Commissione ha ritenuto conveniente estendere la validità del Ö prorogare il Õ regolamento (CE) n. 717/2007 oltre il 30 giugno 2010 Ö 2012 Õ.

ê 544/2009 considerando 6 (adattato)

ð nuovo

(16) I dati relativi all’andamento delle tariffe per i servizi di roaming vocale Ö , di SMS e di dati Õ nel territorio della Comunità Ö dell’Unione Õ dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 Ö e del regolamento (CE) n. 544/2009 che lo modifica Õ, compresi in particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ogni trimestre tramite il gruppo dei regolatori europei Ö BEREC Õ, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2010 Ö 2012 Õ , in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso ð si sia ragionevolmente sviluppata e ï possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio e all’ingrosso quasi non si discostano Ö continuano a non discostarsi, o a discostarsi molto poco, Õ dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, Ö modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, Õ al di sotto dei quali la concorrenza è minima.

ê 544/2009 considerando 7 (adattato)

(17) Vi sono rischi notevoli che nel giugno 2010 Ö 2012 Õ, con il venire meno delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming vocale intracomunitari Ö intraunionale, Õ all’ingrosso e al dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, Ö modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, Õ in mancanza di pressione concorrenziale nel mercato del roaming vocale e dato l’interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ all’ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi del Ö presente Õ regolamento (CE) n. 717/2007. Pertanto, è opportuno estendere la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 Ö prorogare l’intervento regolamentare sul mercato dei servizi mobili in roaming Õ di due anni oltre il 30 giugno 2010 Ö 2012 Õ, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno Ö consentendo lo sviluppo della concorrenza e, nel contempo, Õ continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle competitive nazionali per i servizi di invio e ricezione di chiamate in roaming regolamentate e lasciando nel contempo tempo sufficiente per lo sviluppo della concorrenza.

ò nuovo

(18) Per consentire lo sviluppo di un mercato dei servizi di roaming più efficiente e competitivo non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare in modo efficace l’accesso all’ingrosso al fine di fornire servizi di roaming. Al momento esistono tuttavia ostacoli all’accesso a tali servizi di roaming all’ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di proprietà dell’infrastruttura da parte delle imprese. L’eliminazione di tali ostacoli faciliterebbe lo sviluppo di servizi di roaming alternativi e innovativi e di offerte a favore dei clienti, in particolare da parte di operatori di reti virtuali. Essa agevolerebbe inoltre lo sviluppo di servizi paneuropei.

(19) È pertanto necessario introdurre norme che istituiscano l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming. Tali richieste possono essere rifiutate solo sulla base di criteri obiettivi e debitamente fondati, che devono essere determinati caso per caso dalle autorità nazionali di regolamentazione a seguito della procedura di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 17. Per garantire condizioni eque è necessario che l’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità agli obblighi regolamentari stabiliti nel presente regolamento applicabili all’ingrosso e tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio regolamentare coerente all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming eviterebbe distorsioni tra gli Stati membri.

(20) Un obbligo di accesso all’ingrosso ai servizi di roaming deve comprendere tutti gli elementi e tutte le infrastrutture necessarie per consentire la fornitura di servizi di roaming, ovvero: l’accesso a elementi della rete e alle infrastrutture correlate; l’accesso ai pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli ordinativi, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di conversione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti mobili e l’accesso ai servizi di rete virtuale.

(21) I servizi di comunicazioni mobili sono venduti in pacchetti che comprendono servizi nazionali e di roaming, limitando la scelta dei clienti sui servizi di roaming. Tali pacchetti riducono la trasparenza per quanto riguarda i servizi di roaming in quanto è difficile paragonare i singoli elementi inclusi nei pacchetti. Di conseguenza, la concorrenza fra gli operatori sulla base del servizio di roaming incluso nel pacchetto di comunicazioni mobili non è ancora evidente. Agevolare la disponibilità del roaming come servizio a se stante rappresenterebbe una soluzione ai problemi strutturali in quanto sensibilizzerebbe i consumatori sui prezzi del roaming e consentirebbe loro di effettuare una scelta distinta dei servizi di roaming, facendo in tal modo aumentare la pressione concorrenziale a livello della domanda. Si contribuirà così al buon funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming europei.

(22) I consumatori devono avere il diritto di optare per la vendita di servizi di roaming separata dal loro pacchetto di comunicazioni mobili nazionali. È necessario stabilire i principi di base relativi all’offerta separata di servizi di roaming, che devono essere introdotti in modo coordinato in tutta l’Unione. Occorre che i consumatori possano scegliere un fornitore diverso dei servizi di roaming senza dover cambiare numero e con modalità tali da assicurare l’interoperabilità dei servizi, così che i servizi di roaming siano forniti in qualunque luogo dell’Unione e con lo stesso livello di qualità.

(23) È necessario prevedere una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra gli operatori di reti mobili per rendere tecnicamente possibile la fornitura di servizi di roaming a se stanti e per garantire un’evoluzione tecnica coordinata e adeguata della vendita separata dei servizi di roaming nell’Unione. Si dovrebbero pertanto elaborare orientamenti che illustrino in modo più dettagliato i principi e le metodologie di base al fine di consentire un rapido adattamento al mutare delle situazioni e agli sviluppi tecnologici. Occorre che il BEREC, in coordinamento con la Commissione e in collaborazione con le parti interessate, metta a punto orientamenti intesi a definire gli elementi tecnici di un dispositivo che consenta la vendita separata dei servizi di roaming. La Commissione potrà affidare a un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata di tale dispositivo.

(24) Affinché la vendita separata dei servizi di roaming sia pienamente efficace, si ritiene che debba essere combinata con l’obbligo di accesso all’ingrosso per la fornitura dei servizi di roaming, allo scopo di facilitare l’ingresso sul mercato di operatori nuovi o esistenti, tra cui i fornitori di servizi di roaming transfrontalieri. Tale soluzione eviterà distorsioni tra gli Stati membri garantendo un approccio regolamentare coerente e contribuendo così allo sviluppo del mercato unico. Questa soluzione per quanto riguarda i servizi di roaming richiederà tuttavia un periodo di tempo ragionevole per consentire l’adeguamento tecnico degli operatori e darà pertanto luogo ad un autentico mercato interno con sufficiente concorrenza dopo un certo lasso di tempo. Per questo motivo dovrebbero essere mantenuti temporaneamente e a un livello adeguato i massimali tariffari all’ingrosso dei servizi di roaming vocale, SMS e dati nonché i massimali di salvaguardia per tali servizi al dettaglio allo scopo di assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati durante un periodo transitorio di attuazione di tali soluzioni strutturali, al termine del quale potranno essere eliminati.

(25) Con riguardo al proseguimento della regolamentazione temporanea dei prezzi, per tutelare gli interessi dei clienti del roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all’ingrosso sia al dettaglio, in quanto l’esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming nell’Unione non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi in quanto mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming nell’Unione e non permetterebbe un rafforzamento della concorrenza.

(26) Fino a quando le soluzioni strutturali non avranno portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato del roaming, l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello dei prezzi per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming nell’Unione consiste nello stabilire, a livello dell’Unione, tariffe medie massime all’ingrosso per minuto e nel limitare le tariffe al dettaglio mediante l’eurotariffa introdotta dal regolamento (CE) n. 717/2007. La tariffa media all’ingrosso si deve applicare tra una qualsiasi coppia di operatori all’interno dell’Unione per un periodo di tempo determinato.

ê 717/2007 considerando 18 (adattato)

ð nuovo

(27) L’eurotariffa Ö transitoria Õ dovrebbe essere fissata a un livello Ö di salvaguardia Õ che ð , mentre assicura che i benefici esistenti per i consumatori siano mantenuti durante un periodo transitorio di attuazione delle soluzioni strutturali, ï garantisca un margine sufficiente agli operatori e che incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. ð In tale periodo ï Ggli operatori dovrebbero offrire attivamente un’eurotariffa a tutti i loro clienti in Ö del Õ roaming, gratuitamente e in modo chiaro e trasparente.

ê 717/2007 considerando 19 (adattato)

ð nuovo

(28) Tale approccio regolamentare dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming intracomunitario riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio. L’eurotariffa massima Ö transitoria Õ che può ð deve ï essere offerta ai clienti in Ö del Õ roaming dovrebbe pertanto comportare un margine ragionevole rispetto ai costi all’ingrosso sostenuti per la fornitura di un servizio di roaming, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. ðTali massimali di salvaguardia dovrebbero essere fissati a livelli tali da non distorcere i benefici concorrenziali delle soluzioni strutturali e potranno essere eliminati una volta che le soluzioni strutturali abbiano comportato vantaggi effettivi per i clienti. ï Questo approccio regolamentare non dovrebbe applicarsi ai servizi a valore aggiunto.

ê 717/2007 considerando 20 (adattato)

(29) Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di facile attuazione e controllo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia degli operatori, che ne devono rispettare le prescrizioni, sia delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono controllarlo ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere trasparente e immediatamente comprensibile per tutti gli utenti di telefonia mobile all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ. Inoltre dovrebbe assicurare certezza e prevedibilità agli operatori che forniscono servizi di roaming all’ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno specificare nel presente regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime al minuto all’ingrosso e al dettaglio.

ê 717/2007 considerando 21 (adattato)

(30) È opportuno che la tariffa media massima all’ingrosso al minuto così specificata tenga conto dei vari elementi che entrano in gioco nell’effettuazione di una chiamata in roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ, in particolare il costo dell’effettuazione di chiamate da e verso reti mobili, inclusi costi generali, segnalazione e transito. Il parametro più adeguato per la raccolta e la terminazione delle chiamate è la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili per gli operatori di reti mobili nella Comunità Ö nell’Unione Õ, basata sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto fissate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo conto della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili, che costituisce un parametro per i relativi costi. La tariffa media massima all’ingrosso al minuto dovrebbe diminuire annualmente per tener conto delle riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione.

ê 717/2007 considerando 22 (adattato)

(31) L’eurotariffa Ö transitoria Õ applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano o ricevono una chiamata in roaming regolamentata, assicurando agli operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori.

ê 717/2007 considerando 23 (adattato)

ð nuovo

(32) ð Nel periodo transitorio di imposizione di massimali di salvaguardia ï Ttutti i consumatori dovrebbero avere la possibilità di scegliere una tariffa di roaming semplice che non superi le tariffe regolamentate, senza oneri supplementari o precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio dovrebbe garantire agli operatori la copertura di tutti i loro costi di roaming specifici Ö al dettaglio Õ, incluse debite quote dei costi di commercializzazione e delle sovvenzioni per i telefoni cellulari, lasciando loro un margine sufficiente per produrre un profitto ragionevole. Un’eurotariffa Ö transitoria Õ costituisce uno strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e flessibilità all’operatore. Conformemente al livello all’ingrosso, i livelli massimi dell’eurotariffa dovrebbero essere diminuiti annualmente.

ê 717/2007 considerando 24 (adattato)

ð nuovo

(33) ðNel periodo transitorio di imposizione di massimali di salvaguardia ï Ii nuovi clienti in Ö del Õ roaming dovrebbero essere informati in maniera esaustiva sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ, incluse quelle conformi all’eurotariffa Ö transitoria Õ. I clienti in Ö del Õ roaming esistenti dovrebbero avere l’opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme all’eurotariffa Ö transitoria Õ o qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti in Ö del Õ roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale opzione. A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti in Ö del Õ roaming che beneficiano già di una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming che soddisfa le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie, non comunicano una scelta entro il periodo di tempo previsto. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore all’eurotariffa massima o tariffe con scatto alla risposta.

ê 717/2007 considerando 25

È opportuno che i fornitori di servizi di roaming intracomunitario al dettaglio beneficino di un periodo di tempo che consenta loro di adeguare le tariffe per conformarsi ai limiti previsti dal presente regolamento.

ê 717/2007 considerando 26

Analogamente, i fornitori di servizi di roaming intracomunitario all’ingrosso dovrebbero disporre di un periodo di adattamento per conformarsi ai limiti previsti dal presente regolamento.

ê 717/2007 considerando 27 (adattato)

(34) Poiché il presente regolamento stabilisce che le direttive che costituiscono il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 non pregiudicano le misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ per le chiamate di telefonia vocale mobile e poiché i fornitori di servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per gli utenti di telefonia mobile nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002.

ê 717/2007 considerando 28 (adattato)

ð nuovo

(35) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più vantaggiose dell’eurotariffa massima Ö transitoria Õ quale definita dal medesimo, ma dovrebbero anzi incoraggiare offerte innovative ai clienti in Ö del Õ roaming a tariffe inferiori ð , in particolare in risposta alla pressione concorrenziale aggiuntiva creata dalle disposizioni strutturali del presente regolamento ï. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse siano state abolite completamente, né esige l’aumento delle tariffe di roaming esistenti al livello dei limiti Ö transitori di salvaguardia ivi Õ fissati nel regolamento.

ê 544/2009 considerando 12 (adattato)

(36) Ove i limiti tariffari non siano espressi in euro, i limiti tariffari iniziali applicabili e i loro valori rivisti dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alle date precisate Ö alla data precisata Õ nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successiva a tale data contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento.

ê 544/2009 considerando 14 (adattato)

(37) Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a sessanta secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra questi operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente dei limiti ai prezzi all’ingrosso introdotti dal Ö presente Õ regolamento (CE) n. 717/2007. Ciò comporta inoltre spese aggiuntive che, incidendo sui costi all’ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di roaming vocale al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori mobili applichino le tariffe per i servizi di roaming vocale regolamentato all’ingrosso secondo una fatturazione al secondo.

ê 544/2009 considerando 18 (adattato)

(38) Il GRE Ö , predecessore del BEREC, Õ ha riscontrato che l’adozione di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l’aumento di una fattura tipo in eurotariffa del 24% circa per le chiamate effettuate e del 19% circa per le chiamate ricevute. Il GRE ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, il GRE ha raccomandato di agire tempestivamente affrontando il problema delle diverse prassi di fatturazione dell’eurotariffa al dettaglio.

ê 544/2009 considerando 19 (adattato)

(39) Sebbene il regolamento (CE) n. 717/2007, introducendo nella Comunità Ö nell’Unione Õ l’eurotariffa, abbia istituito un approccio comune per assicurare che ai clienti in Ö del Õ roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili pregiudicano gravemente la sua applicazione uniforme. Ne consegue che, nonostante la natura comunitaria transfrontaliera Ö e l’estensione a tutta l’Unione Õ dei servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato unico.

ê 544/2009 considerando 20 (adattato)

(40) È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell’eurotariffa al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire attraverso in tutta la Comunità Ö l’Unione Õ una protezione comune a tutti i consumatori dei servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ.

ê 544/2009 considerando 21

(41) I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al dettaglio dovrebbero pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa al secondo, con l’unica possibilità di fatturare un periodo iniziale minimo pari a non oltre trenta secondi per chiamata effettuata. In questo modo gli operatori copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è tuttavia giustificata la fatturazione di un periodo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa ricevute, poiché il costo effettivo all’ingrosso è fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.

ê 544/2009 considerando 22

(42) Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi per la ricezione di messaggi vocali in una rete ospitante, dato che essi non hanno la possibilità di controllare la durata di tali messaggi. Ciò non dovrebbe però impedire l’applicabilità di altri addebiti per la messaggeria vocale, ad esempio l’addebito dei costi per l’ascolto di tali messaggi.

ê 544/2009 considerando 24 (adattato)

(43) ÖQuanto ai servizi di SMS in roaming, Õ Ccosì come per il roaming vocale, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all’ingrosso non si ottengano automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso potrebbe compromettere la situazione di taluni operatori, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi.

ê 544/2009 considerando 25 (adattato)

(44) Inoltre, per via della particolare struttura del mercato del roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all’ingrosso come al dettaglio, per i servizi di SMS in roaming Ö regolamentati Õ. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed occorre perciò modificarla.

ê 544/2009 considerando 27 (adattato)

ð nuovo

(45) È opportuno perciò imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso affinché le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, ð per un periodo transitorio, ï per proteggere gli interessi dei clienti in Ö del Õ roaming ð fino a quando la soluzione strutturale produca effetti ï.

ê 544/2009 considerando 29 (adattato)

ð nuovo

(46) ðFino a quando la soluzione strutturale avrà portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato del roaming, ïLl’approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all’ingrosso consiste nello stabilire, a livello comunitario Ö dell’Unione Õ, tariffe medie massime all’ingrosso per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori mobili all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ per un periodo di tempo determinato.

ê 544/2009 considerando 30

(47) Il limite tariffario all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati dovrebbe comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all’ingrosso, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. Occorre pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un’applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento.

ò nuovo

(48) Per garantire che i massimali regolamentati dei servizi di SMS in roaming all’ingrosso si avvicinino maggiormente ai livelli che riflettono i costi effettivi della fornitura del servizio e che la concorrenza possa svilupparsi al dettaglio, i limiti delle tariffe all’ingrosso per gli SMS regolamentati dovrebbero essere oggetto di riduzioni successive.

ê 544/2009 considerando 31 (adattato)

ð nuovo

(49) ÖSecondo il regolamento (CE) n. 544/2009, in assenza di elementi strutturali che introducano la concorrenza nel mercato del roaming, Õ Ll’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming sul territorio comunitario Ö dell’Unione Õ è Ö era Õ prevedere l’obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti in Ö del Õ roaming un’eurotariffa SMS che non superiasse un limite massimo prestabilito.

(50) ðFino a quando le soluzioni strutturali produrranno effetti, ï Ll’eurotariffa SMS Ö transitoria Õ dovrebbe essere fissata Ö mantenuta Õ ad un livello Ö di salvaguardia Õ tale da ð assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati e ï da garantire all’operatore un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura del servizio al dettaglio.

ê 544/2009 considerando 32 (adattato)

ð nuovo

(51) Questo approccio regolamentare dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati rispecchino in maniera più adeguata i costi effettivi di fornitura del servizio rispetto al passato. L’eurotariffa SMS massima Ö transitoria Õ che può essere offerta ai clienti in Ö del Õ roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra gli operatori che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. ðTale massimale di salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici concorrenziali apportati dalle soluzioni strutturali e potrà essere eliminato una volta che le soluzioni strutturali abbiano prodotto effetti.ï Questo approccio regolamentare non si dovrebbe applicare ai servizi di SMS a valore aggiunto.

ê 544/2009 considerando 33 (adattato)

(52) I clienti in Ö del Õ roaming non dovrebbero essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all’invio di un SMS o di un messaggio vocale in roaming.

ê 544/2009 considerando 34 (adattato)

(53) È opportuno che l’eurotariffa SMS si applichi automaticamente ad ogni cliente in Ö del Õ roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di SMS in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di SMS in roaming regolamentati.

ê 544/2009 considerando 36

(54) Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service) e si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l’efficacia del regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche ai parametri tecnici degli SMS in roaming che li differenzino dagli SMS nazionali.

ê 544/2009 considerando 37 (adattato)

(55) I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all’ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d’origine dei clienti in Ö del Õ roaming Ö si mantengono su livelli elevati, anche se tali tariffe all’ingrosso Õ sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati.

ê 544/2009 considerando 45 (adattato)

ð nuovo

(56) Il persistere di tariffe elevate all’ingrosso per i servizi di dati in roaming è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all’ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all’ingrosso perché il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all’ingrosso. In alcuni casi i prezzi deli dati in roaming all’ingrosso applicabili alle reti non preferite sono trenta Ö sei Õ volte superiori rispetto a quelli applicati alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori mobili all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse inoltre impediscono ai fornitori nazionali di prevedere i propri costi all’ingrosso ed offrire quindi ai clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno fissare un limite per i prezzi all’ingrosso dei servizi di dati in roaming. Tale limite dovrebbe essere posto ad un livello di tutela ben al di sopra dei prezzi all’ingrosso più bassi attualmente disponibili sul mercato, per incoraggiare condizioni competitive e consentire lo sviluppo di un andamento concorrenziale del mercato, assicurando nel contempo un migliore funzionamento del mercato interno a vantaggio dei consumatori. Eliminando le tariffe eccessive di dati in roaming all’ingrosso che in taluni casi persistono sul mercato, tale livello di garanzia dovrebbe evitare, per l’intero periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007, l’insorgere di distorsioni e limitazioni della concorrenza tra operatori mobili. ðÈ perciò necessario imporre obblighi regolamentari relativi ai servizi di dati in roaming regolamentati, sia all’ingrosso, per far sì che le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio, sia al dettaglio, per proteggere gli interessi dei clienti del roaming.ï

ê 544/2009 considerando 39 (adattato)

(57) Il fornitore del paese d’origine Ö dei servizi di roaming Õ non dovrebbe addebitare al cliente in Ö del Õ roaming i servizi di dati in roaming regolamentati, a meno che e fino a quando detto cliente accetti l’erogazione del servizio in questione.

ê 544/2009 considerando 3 (adattato)

ð nuovo

(58) La Commissione ha inoltre rilevato l’opportunità di ampliare lL’ambito di applicazione del Ö presente Õ regolamento (CE) n. 717/2007 Ö deve essere ampliato Õ per includervi la fornitura di servizi di SMS e dati in roaming ð al dettaglio ï all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ. Le caratteristiche specifiche dei mercati del roaming internazionale, che hanno reso necessaria l’adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l’imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di roaming vocale Ö e di SMS Õ in tutta la Comunità Ö l’Unione Õ, valgono anche per la fornitura di servizi di SMS e dati in roaming ð al dettaglio ï sul territorio comunitario Ö dell’Unione Õ. Come per i servizi di roaming vocale Ö e di SMS Õ, i servizi di SMS e dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale, ma fanno parte di pacchetti più ampi acquistati dal consumatore presso i fornitori del paese d’origine, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel territorio di loro competenza non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante, situati in altri Stati membri.

ò nuovo

(59) Analogamente alle misure regolamentari già attuate per i servizi vocali e di SMS, fino a quando la soluzione strutturale non avrà portato la concorrenza a un livello sufficiente, l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare, durante un periodo transitorio, il livello delle tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming nell’Unione è prevedere l’obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti del roaming un’eurotariffa transitoria per i dati che non superi un limite massimo prestabilito. L’eurotariffa per i dati deve essere fissata ad un livello di salvaguardia tale da assicurare la protezione dei consumatori fino a quando la soluzione strutturale produrrà effetti e da garantire all’operatore un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura del servizio al dettaglio.

(60) L’eurotariffa transitoria per i dati che può essere offerta ai clienti del roaming deve quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di un servizio di dati in roaming regolamentato, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra gli operatori, che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tale massimale di salvaguardia dovrebbe essere fissato a livelli tali da non distorcere i benefici concorrenziali apportati dalle soluzioni strutturali e potrà essere eliminato una volta che le soluzioni strutturali abbiano apportato benefici concreti per i clienti. Analogamente all’approccio seguito per i servizi vocali e di SMS in roaming, considerate le riduzioni previste dei costi effettivi di fornitura dei servizi di dati in roaming al dettaglio, i massimali regolamentati dell’eurotariffa transitoria per i dati dovrebbero ridursi gradualmente.

(61) È opportuno che l’eurotariffa transitoria per i dati si applichi automaticamente ad ogni cliente del roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di dati in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di dati in roaming regolamentati.

(62) Per garantire che i consumatori paghino per i servizi di dati effettivamente consumati e per evitare il ripetersi del problema, osservato con i servizi vocali dopo l’introduzione del regolamento (CE) n. 717/2007, dei costi occulti addebitati ai consumatori attraverso i meccanismi di tariffazione applicati dagli operatori, occorre che l’eurotariffa transitoria per i dati sia fatturata al kylobite. In questo modo si mantiene la coerenza con il meccanismo di tariffazione già applicato all’ingrosso.

ê 717/2007 considerando 29 (adattato)

(63) Gli operatori del paese d’origine possono offrire un’equa tariffa forfettaria mensile tutto compreso, alla quale non si applicano limiti tariffari., La tariffa forfettaria Ö che Õ potrebbe coprire Ö tutti Õ i servizi vocali di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ e/o i servizi di trasmissione di dati (inclusi SMS, o Short Message Service, e MMS, o Multimedia Messaging Service) all’interno della Comunità.

ê 717/2007 considerando 30 (adattato)

(64) Per garantire che tutti gli utenti della telefonia vocale mobile possano beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, le prescrizioni Ö transitorie Õ in materia di prezzi al dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti del roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento presso il loro operatore del paese d’origine e a prescindere dal fatto che tale operatore disponga di una rete propria, sia un operatore virtuale di rete mobile Ö virtuale Õ oppure un rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile.

ò nuovo

(65) Per assicurare che gli obblighi regolamentari relativi alle tariffe all’ingrosso e al dettaglio per i servizi vocali, di SMS e di dati in roaming non siano mantenuti più a lungo del necessario una volta che le soluzioni strutturali siano pienamente attuate e che la concorrenza abbia raggiunto un livello sufficiente, è necessario stabilire condizioni che prevedano la cessazione delle tariffe massime all’ingrosso e al dettaglio prima delle scadenze fissate. Tali condizioni dovrebbero basarsi sulla constatazione di una differenza significativa tra i massimali tariffari e i prezzi reali. Una differenza è ritenuta significativa se i prezzi hanno raggiunto in media nell’Unione il 75% del massimale tariffario. Per i massimali tariffari all’ingrosso il criterio del 75% è basato sulla differenza di traffico tra operatori che non appartengono allo stesso gruppo. Per limitare le distorsioni fra Stati membri, il criterio del 75% per i massimali tariffari al dettaglio è calcolato facendo la media a livello dell’Unione dei valori medi nazionali per ciascun servizio in roaming preso separatamente (voce, SMS o dati).

ê 717/2007 considerando 31 (adattato)

(66) Qualora gli operatori di servizi di telefonia mobile Ö dell’Unione Õ ritengano che i vantaggi dell’interoperabilità e dell’interconnettibilità da punto a punto per i loro clienti siano pregiudicati dall’interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in altri Stati membri, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un operatore di rete all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati, al fine di garantire l’interconnettibilità da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi, tenendo conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva quadro, in particolare la creazione di un mercato unico pienamente funzionante per i servizi di comunicazione elettronica.

ê 717/2007 considerando 32 (adattato)

ð nuovo

(67) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e per aiutare i clienti in Ö del Õ roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all’estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in Ö del Õ roaming di ottenere facilmente informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate quando effettuano o ricevono chiamate vocali in uno Stato membro visitato. Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire ai loro clienti, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto o per unità di dati (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato. ðDato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming, è opportuno che gli operatori prevedano la possibilità di disattivare facilmente questo servizio automatico di messaggi. ï

ê 717/2007 considerando 33 (adattato)

ð nuovo

(68) Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sull’eurotariffa e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. Gli operatori del paese d’origine dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Gli operatori del paese d’origine dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti in Ö del Õ roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate ð per il periodo interessato ï e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione chiara e imparziale in cui illustrano le condizioni dell’eurotariffa e il diritto di passare o di rinunciare a tale tariffa.

ê 544/2009 considerando 40 (adattato)

(69) È tuttavia Ö inoltre Õ opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di costituire un’alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi (wireless fidelity), i servizi Voice over Internet Protocol (VoIP) e Instant Messaging (messaggistica istantanea). È opportuno che i consumatori ricevano tali informazioni affinché possano compiere una scelta con cognizione di causa.

ê 544/2009 considerando 41 (adattato)

(70) In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti in Ö del Õ roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate a tali clienti per servizi di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all’ingresso in un altro Stato membro. L’informazione dovrebbe essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile.

ê 544/2009 considerando 42

(71) Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze pecuniarie dell’uso di servizi di dati in roaming regolamentati, consentendo loro di controllare e contenere la spesa legata al loro uso, è opportuno che il fornitore del paese di origine presenti esempi di applicazioni di dati in roaming, quali posta elettronica, trasmissione di immagini e navigazione in rete, indicandone il volume di dati approssimativo.

ê 544/2009 considerando 43 (adattato)

(72) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti, gli operatori mobili dovrebbero definire uno o più tetti di spesa e/o di consumo per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui il cliente in Ö del Õ roaming paga le tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in Ö del Õ roaming, tramite apposita notifica, quando stanno per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, i clienti non dovrebbero più ricevere tali servizi, né pertanto detti servizi dovrebbero essere loro addebitati, a meno che i clienti in questione ne richiedano esplicitamente la continuazione alle condizioni indicate nella suddetta notifica. Ai clienti in Ö del Õ roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati tetti di spesa o di consumo entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di tetto massimo.

ê 544/2009 considerando 44 (adattato)

(73) Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti in Ö del Õ roaming e non dovrebbero precludere agli operatori mobili di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di dati in roaming. Numerosi operatori, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di dati in roaming ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri operatori stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per i dati in roaming. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate dovrebbero rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.

ò nuovo

(74) Tuttavia, dall’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 544/2009 si è osservato che è meno probabile che i clienti con schede ricaricabili ricevano bollette esorbitanti per l’utilizzo di servizi di dati in roaming, in quanto l’importo del credito disponibile è scelto preventivamente. Inoltre, grazie all’eurotariffa transitoria per i dati, che presenta prezzi regolamentati per i servizi di dati in roaming, tali consumatori beneficeranno di una protezione aggiuntiva nei confronti di prezzi elevati per questi servizi. Per questi motivi è opportuno non applicare ai clienti con schede ricaricabili le disposizioni relative al limite d’interruzione del servizio.

ê 717/2007 considerando 34 (adattato)

(75) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l’andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità Ö dell’Unione Õ, inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche della Comunità Ö dell’Unione Õ e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare la scelta a svantaggio degli utenti. Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

ê 717/2007 considerando 35 (adattato)

(76) Il roaming all’interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche della Comunità Ö dell’Unione Õ, in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul mercato del roaming comunitario Ö nell’Unione Õ. L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming all’interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto comunitario Ö dell’Unione Õ.

ê 717/2007 considerando 36

Dal momento che, oltre alla telefonia vocale, i nuovi servizi di trasmissione mobile di dati stanno guadagnando sempre più terreno, il presente regolamento dovrebbe consentire di monitorare gli sviluppi di mercato anche per questi servizi. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare anche il mercato dei servizi di trasmissione di dati in roaming, inclusi i messaggi SMS e MMS.

ê 717/2007 considerando 37

(77) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

ê 717/2007 considerando 38 (adattato)

ð nuovo

(78) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un approccio comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ quando effettuano o ricevono chiamate vocali, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare ð tramite la promozione del ïla concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario Ö dell’Unione Õ, la Comunità Ö l’Unione Õ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato Ö sull’Unione europea Õ. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ò nuovo

(79) È opportuno mantenere gli obblighi di regolamentazione sulle tariffe all’ingrosso per i servizi vocali, di SMS e di dati in roaming fino a quando le soluzioni strutturali abbiano prodotto effetti e la concorrenza sui mercati all’ingrosso abbia raggiunto un livello sufficiente. Inoltre le tendenze di mercato evidenziano attualmente che i servizi di dati diventeranno gradualmente il segmento più importante dei servizi mobili e che i servizi di dati in roaming all’ingrosso mostrano al momento il maggior dinamismo, con prezzi ragionevolmente inferiori alle attuali tariffe regolamentate.

(80) I massimali di salvaguardia al dettaglio dovrebbero essere fissati a valori sufficientemente elevati da non distorcere i potenziali benefici concorrenziali apportati dalle soluzioni strutturali e potranno essere eliminati completamente una volta che le soluzioni strutturali abbiano prodotto effetti e abbiano consentito lo sviluppo di un mercato interno autentico. Occorre pertanto che i massimali di salvaguardia al dettaglio diminuiscano gradualmente e siano successivamente soppressi.

ê 717/2007 considerando 39 (adattato)

Tale approccio comune dovrebbe essere istituito per un periodo di tempo limitato. Il presente regolamento può, alla luce di un riesame che deve essere effettuato dalla Commissione, essere prorogato o modificato. La Commissione dovrebbe esaminare l’efficacia del presente regolamento e il contributo che esso fornisce all’applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, ed esaminare altresì l’impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di telefonia mobile nella Comunità e sulla loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario,

ê 544/2009 considerando 49 (adattato)

(81) È opportuno che la Commissione riesamini l’efficacia del Ö presente Õ regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all’applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l’impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni e provenienti da diverse parti della Comunità Ö dell’Unione Õ, l’andamento, le tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso, il loro rapporto ai costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d’impatto che accompagna il presente regolamento, nonché i costi di conformità degli operatori e l’impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce degli sviluppi tecnologici, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio il VoIP Ö l’accesso tramite WIFI Õ).

ê 544/2009 considerando 50 (adattato)

ð nuovo

(82) Prima di procedere al suddetto riesame e onde garantire un monitoraggio costante dei servizi di roaming nella Comunità Ö nell’Unione Õ, la Commissione dovrebbe redigere ð ogni due anni ï una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi generale delle ultime tendenze in materia di servizi di roaming e una valutazione intermedia dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e delle eventuali opzioni alternative per realizzarli,

ê 717/2007

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

ê 544/2009 articolo 1, punto 2, lettera a) (adattato)

ð nuovo

1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi vocali di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione e possibilità di scelta ai consumatori.

ðEsso stabilisce le norme per garantire la vendita di servizi di roaming separata da quella di servizi di comunicazioni mobili nazionali, nonché le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di telefonia mobile al fine di fornire servizi di roaming. ï Il regolamento fissa Ö altresì Õ le norme Ö transitorie Õ relative alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili di un altro Stato membro. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso tra operatori di rete che, ove del caso, alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d’origine.

ê 717/2007 (adattato)

2. Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ.

ê 717/2007

3. Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro.

ê 544/2009 articolo 1, punto 2, lettera b)

ð nuovo

4. I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 3, 4, 4 bis e 4 ter e all’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4, 6, 7, 8, 9, ð 11 e 12 ï siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando, nel caso degli articoli 3 e 4, i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007 e, nel caso degli articoli 4 bis e 4 ter e dell’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 6 maggio 2009 ð 30 maggio 2012 ï dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 47, paragrafo 2, e all’articolo 6 bis, paragrafo 4, ð , all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 2, ï i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori. Gli stessi tassi di cambio di riferimento si applicano per rivedere annualmente il valore delle tariffe di cui agli articoli 4 bis e 4 ter e all’articolo 6 bis, paragrafo 3, laddove dette tariffe siano espresse in valute diverse dall’euro.

ê 717/2007

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva accesso, all’articolo 2 della direttiva quadro e all’articolo 2 della direttiva servizio universale.

2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, s’intende per:

a)           “eurotariffa”, qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all’articolo 47, che un operatore del paese d’origine può applicare per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, in conformità al predetto articolo;

ê 544/2009 articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato)

ð nuovo

b)           “fornitore del paese d’origine”, un’impresa che fornisce a un cliente in roaming ð servizi di roaming nell’Unione ï i servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore;

c)           “rete d’origine”, una rete pubblica di comunicazioni mobili pubbliche terrestri situata in uno Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese d’origine per la fornitura di servizi Ö pubblici Õ di comunicazioni mobili pubbliche terrestri ad un cliente in Ö del Õ roaming;

ê 544/2009 articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato)

d)           “roaming intracomunitario Ö intraunionale Õ”, l’utilizzo di un telefono mobile o di un’altra apparecchiatura da parte di un cliente in Ö del Õ roaming per effettuare o ricevere telefonate intracomunitarie Ö nell’Unione Õ, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete d’origine di tale cliente in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;

e)           “chiamata in roaming regolamentata”, una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in Ö del Õ roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ, o ricevuta da un cliente in Ö del Õ roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e destinata a una rete ospitante;

f)            “cliente in Ö del Õ roaming”, il cliente di un fornitore di servizi Ö pubblici Õ di comunicazioni mobili pubbliche terrestri attraverso una rete pubblica mobile terrestre situata nella Comunità Ö nell’Unione Õ, il cui contratto o accordo con il fornitore del paese d’origine gli consenta di utilizzare un’ telefono mobile o un’altra apparecchiatura Ö mobile Õ per effettuare o ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto Ö su una rete ospitante Õ in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;

ê 544/2009 articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato)

g)           “rete ospitante”, la rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine e che consente a un cliente in Ö del Õ roaming di effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto in virtù di accordi con l’operatore della rete d’origine;

ê 544/2009 articolo 1, punto 3, lettera b)

h)           “eurotariffa SMS”, qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all’articolo 4 ter9 che un operatore del paese d’origine può applicare per la fornitura di SMS in roaming regolamentati in conformità del predetto articolo;

i)            “SMS”, un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;

ê 544/2009 articolo 1, punto 3, lettera b) (adattato)

j)            “SMS in roaming regolamentato”, un SMS inviato da un cliente in Ö del Õ roaming a partire da una rete ospitante verso una rete Ö pubblica Õ di comunicazioni pubbliche all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ o ricevuto da un cliente in Ö del Õ roaming a partire da una rete Ö pubblica Õ di comunicazioni pubbliche all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e destinato a una rete ospitante;

ê 544/2009 articolo 1, punto 3, lettera b) (adattato)

k)           “servizio di dati in roaming regolamentato”, un servizio di roaming che consente a un cliente in Ö del Õ roaming connesso alla rete ospitante tramite un telefono mobile o un’altra apparecchiatura mobile di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto. Un servizio di dati in roaming regolamentato non include la trasmissione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS.;

ò nuovo

l)            “eurotariffa per i dati”, qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all’articolo 12 che un fornitore del paese d’origine può applicare per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati in conformità del predetto articolo;

m)          “fornitore alternativo di roaming”, un fornitore del paese di origine, diverso dall’operatore che fornisce i servizi di comunicazioni mobili nazionali, che fornisce ad un cliente del roaming servizi di roaming tramite la propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore;

n)           “accesso all’ingrosso al roaming”, la messa a disposizione di infrastrutture e/o servizi a favore di un’altra impresa, a condizioni definite, al fine di fornire servizi di roaming a clienti al dettaglio;

o)           “profilo di roaming dell’Unione europea (UE)”, un profilo preconfigurato per la prestazione di servizi di roaming separati che è fornito in aggiunta ad un profilo per la fornitura di servizi mobili nazionali sulla stessa carta SIM.

Articolo 3

Accesso all’ingrosso al roaming

1. Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming, comprese quelle provenienti da operatori di reti mobili virtuali e rivenditori. Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentate di cui agli articoli 6, 8 e 11 si applicano alla fornitura di accesso all’ingrosso al roaming.

2. L’accesso all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate, ai relativi servizi, al software e ai sistemi di informazione necessari per la fornitura dei servizi di roaming ai clienti.

3. La richiesta di accesso all’ingrosso al roaming è accolta entro due mesi dal ricevimento della stessa da parte dell’operatore di rete.

4. Allo scopo di garantire un approccio regolamentare coerente all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming, il BEREC, in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti per le condizioni di accesso all’ingrosso finalizzato alla fornitura di servizi di roaming.

Articolo 4

Vendita separata di servizi di roaming

1. I fornitori del paese di origine consentono ai loro abbonati di accedere a servizi vocali, di SMS e di dati in roaming di qualsiasi fornitore alternativo di roaming interconnesso.

2. A decorrere dal 1° luglio 2014 i fornitori del paese di origine informano tutti i loro clienti del roaming della possibilità di annullare l’abbonamento ai servizi di roaming esistenti e di scegliere un fornitore alternativo di roaming. I clienti del servizio di roaming hanno due mesi per comunicare la loro scelta al proprio fornitore del paese di origine. I clienti del roaming che non hanno comunicato la loro scelta entro detto periodo hanno il diritto di optare per un fornitore alternativo di roaming in qualsiasi momento, in conformità ai paragrafi 3 e 4.

3. La scelta, da parte di un cliente, di un fornitore alternativo di roaming non comporta alcun abbonamento associato né altri costi fissi o ricorrenti imposti dal fornitore del paese di origine ed è possibile con qualunque piano tariffario al dettaglio.

4. Il passaggio verso o da un fornitore alternativo di roaming è gratuito, non comporta alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming ed è effettuato entro cinque giorni lavorativi, tranne qualora il cliente del roaming abbia sottoscritto un abbonamento ad un pacchetto nazionale comprendente tariffe di roaming diverse dall’eurotariffa, dall’eurotariffa SMS e dall’eurotariffa per i dati, nel qual caso il fornitore del paese di origine può ritardare il passaggio dal vecchio al nuovo abbonamento, per quanto riguarda i servizi di roaming, per un periodo determinato non superiore a tre mesi.

5. All’atto della stipula o del rinnovo di un contratto di servizi di comunicazioni mobili il fornitore del paese di origine fornisce a tutti i clienti individualmente informazioni esaustive sulla possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming e agevola la conclusione di un contratto con un fornitore alternativo. I clienti che stipulano un contratto con un fornitore del paese di origine per i servizi di roaming confermano esplicitamente di essere stati informati di tale possibilità. I fornitori di servizi di comunicazioni mobili non impediscono ai dettaglianti che fungono da loro punto vendita di offrire contratti aventi ad oggetto servizi di roaming separati con fornitori alternativi di roaming.

6. Il fornitore del paese di origine o l’operatore di una rete ospitante non modificano le caratteristiche tecniche dei servizi di roaming prestati da un fornitore alternativo in modo da renderle differenti dalle caratteristiche tecniche, compresi i parametri di qualità, dei servizi di roaming prestati dall’operatore che fornisce i servizi di comunicazioni mobili nazionali.

Articolo 5

Dispositivo per la vendita separata di servizi di roaming

Per assicurare lo sviluppo del mercato unico, l’attuazione delle soluzioni tecniche per il dispositivo di vendita separata di servizi di roaming ha luogo contemporaneamente in tutta l’Unione.

Per consentire la vendita separata di servizi di roaming, gli operatori provvedono affinché i dispositivi siano attuati entro il 1° luglio 2014, in modo che i clienti possano utilizzare servizi mobili nazionali e servizi di roaming separati offerti da un fornitore alternativo di roaming conservando il loro numero di telefono mobile. Ai fini della vendita separata di servizi di roaming gli operatori possono in particolare consentire l’utilizzo di un “profilo di roaming dell’UE” sulla stessa carta SIM e l’utilizzo dello stesso terminale usato per i servizi mobili nazionali. I prezzi dell’interconnessione relativa alla fornitura di tale dispositivo sono orientati ai costi e non comportano oneri diretti a carico dei consumatori per l’utilizzo dello stesso.

Entro un termine ragionevole, non superiore a tre mesi dall’adozione del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti in materia di soluzioni tecniche armonizzate relative al dispositivo per i servizi di roaming separati e di procedure armonizzate per cambiare il fornitore dei servizi di roaming. Su richiesta motivata del BEREC, la Commissione può prorogare tale termine.

Se necessario, la Commissione potrà affidare a un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata del dispositivo.

ê 717/2007 (adattato)

ð nuovo

Articolo 36

Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate

1. ð A decorrere dal 1° luglio 2012 ï la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete d’origine Ö al fornitore del paese di origine Õ del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l’importo di 0,30 ð 0,14 ï EUR al minuto.

ê 544/2009 articolo 1, punto 4, lettera a) (adattato)

ð nuovo

2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media Ö massima Õ all’ingrosso di cui al presente paragrafo o della scadenza del presente regolamento. La tariffa media massima all’ingrosso scende a 0,28 EUR e 0,26 EUR rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1° luglio 2009 e scende ulteriormente a 0,22 ð 0,10 ï EUR e 0,18 ð 0,06 ï EUR rispettivamente il 1° luglio 2010 ð 2013 ï e il 1° luglio 2011 ð 2014 ï. ðFatto salvo l’articolo 13, la tariffa media massima all’ingrosso rimane fissata a 0,06 EUR per la durata del presente regolamento. ï

ê 717/2007 (adattato)

3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming venduti per la fornitura di chiamate intracomunitarie all’ingrosso in roaming Ö nell’Unione Õ dal relativo operatore durante il periodo in questione. L’operatore della rete ospitante è autorizzato a operare una distinzione tra le tariffe di punta e le tariffe fuori punta.

ê 544/2009 articolo 1, punto 4, lettera b) (adattato)

Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2009 lLa tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate intracomunitarie all’ingrosso in roaming Ö nell’Unione Õ dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi.

ê 717/2007 (adattato)

Articolo 47

Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate

1. Il fornitore del paese di origine rende disponibile e offre attivamente a tutti i suoi clienti in Ö del Õ roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.

Nel formulare tale offerta, detto fornitore rammenta a tutti i suoi clienti in Ö del Õ roaming che abbiano scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming anteriormente a 30 giugno 2007, le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.

ê 544/2009 articolo 1, punto 5, lettera a) (adattato)

ð nuovo

2. ð A decorrere dal 1° luglio 2012 ïLl’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) dell’eurotariffa che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in Ö del Õ roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,49 ð 0,32 ï EUR al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 ð 0,11 ï EUR Ö al minuto Õ per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46 ð 0,28 ï EUR e a 0,43 ð 0,24 ï EUR per le chiamate in uscita ð a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 ï e a 0,22 EUR e 0,19 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1o luglio 2009. Il tetto massimo diminuisce ulteriormente a 0,39 EUR e 0,35 EUR per le chiamate in uscita e a 0,15 EUR e 0,11 ð a 0,10 ï EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il ð a decorrere dal ï 1° luglio 2010 e il 1° luglio 2011 ð 2013 ï. ðFatti salvi gli articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio massimi regolamentati dell’eurotariffa rimangono validi fino al 30 giugno 2016. ï

ê 544/2009 articolo 1, punto 5, lettera a) (adattato)

Con effetto dal 1° luglio 2010 iIl fornitore del paese di origine non addebita ai propri clienti in Ö del Õ roaming alcun costo per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come quelli addebitati per l’ascolto di tali messaggi.

A decorrere dal 1° luglio 2009 pPer la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate a cui si applica l’eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d’origine impone ai clienti in Ö del Õ roaming una tariffa calcolata al secondo.

ê 544/2009 articolo 1, punto 5, lettera a)

In deroga al terzo comma, il fornitore del paese d’origine può applicare alle chiamate in uscita soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.

ê 717/2007

3. A tutti i clienti in roaming è offerta una tariffa di cui al paragrafo 2.

ê 717/2007 (adattato)

3. Tutti i clienti in Ö del Õ roaming già esistenti devono avere Ö hanno Õ la possibilità, entro 30 luglio 2007, di optare deliberatamente per un’eurotariffa o per qualsiasi altra tariffa di roaming e dev’essere concesso Ö dispongono di Õ un periodo di due mesi entro cui comunicare la scelta effettuata al fornitore del paese d’origine. La tariffa richiesta va attivata entro un mese dal ricevimento della domanda del cliente da parte del fornitore del paese di origine.

ê 717/2007 (adattato)

ð nuovo

ð Il fornitore del paese di origine applica automaticamente un’eurotariffa a tutti ï Ai clienti in Ö del Õ roaming ð esistenti ï che non abbiano comunicato alcuna scelta entro il precitato bimestre si applica automaticamente un’eurotariffa di cui al paragrafo 2.

ê 717/2007 (adattato)

ð nuovo

Tuttavia, Ö ad eccezione dei Õ ai clienti in Ö del Õ roaming che, anteriormente a 30 giugno 2007, avessero ð hanno ï già scelto deliberatamente una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming diversi dalla tariffa di roaming Ö in virtù dei quali usufruiscono per le chiamate in roaming regolamentate di una tariffa diversa da quella Õ che verrebbe loro assegnata in assenza della suddetta scelta , e che non esprimono la loro scelta ai sensi del presente paragrafo, continua ad applicarsi la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza.

ò nuovo

4. Il fornitore del paese d’origine applica un’eurotariffa a tutti i nuovi clienti del roaming che non scelgono espressamente una tariffa di roaming diversa o un pacchetto tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per le chiamate in roaming regolamentate.

ê 544/2009 articolo 1, punto 5, lettera b) (adattato)

54. Ogni cliente in Ö del Õ roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento, ad eccezione che il cliente in Ö del Õ roaming che desidera passare ad un’eurotariffa abbia sottoscritto l’abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale, SMS e/o dati), nel qual caso il fornitore del paese d’origine può chiedere al cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi.

ê 544/2009 articolo 1, punto 6 (adattato)

ð nuovo

Articolo 4 bis8

Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 ð 2012 ï la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete d’origine Ö al fornitore del paese di origine Õ del cliente in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l’importo di 0,04 ð 0,03 ï EUR per SMS. ðLa tariffa media massima all’ingrosso per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato scende a 0,02 EUR dal 1° luglio 2014. Fatto salvo l’articolo 13, la tariffa all’ingrosso regolamentata per la fornitura di SMS in roaming regolamentati rimane fissata a 0,02 EUR per la durata del presente regolamento.ï

ê 544/2009 articolo 1, punto 6

2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.

ê 544/2009 articolo 1, punto 6 (adattato)

3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore di rete d’origine per la raccolta e l’invio di SMS in roaming regolamentati intracomunitari Ö nell’Unione Õ nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo operatore di rete d’origine durante il periodo in questione.

ê 544/2009 articolo 1, punto 6 (adattato)

ð nuovo

4. L’operatore di una rete ospitante non applica all’operatore di una rete d’origine del cliente in Ö del Õ roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in Ö del Õ roaming sulla propria rete ospitante.

Articolo 4 ter9

Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati

1. Il fornitore del paese di origine rende disponibile a tutti i suoi clienti in Ö del Õ roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2. L’eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2009 ð 2012 ï l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di un’eurotariffa SMS che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in Ö del Õ roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma non supera 0,11 ð 0,10 ï EUR. ðFatti salvi gli articoli 13 e 19, l’importo al dettaglio massimo regolamentato dell’eurotariffa SMS rimane fissato a 0,10 EUR fino al 30 giugno 2016.ï

3. Il fornitore del paese di origine non può imporre ai propri clienti in Ö del Õ roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.

ê 544/2009 articolo 1, punto 6 (adattato)

4. Dal 1° luglio 2009 iIl fornitore del paese di origine applica automaticamente un’eurotariffa SMS a tutti i clienti in Ö del Õ roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in Ö del Õ roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.

5. Dal 1° luglio 2009 iIl fornitore del paese d’origine applica un’eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in Ö del Õ roaming che non hanno già scelto Ö scelgono Õ espressamente una tariffa di SMS in roaming diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.

ê 544/2009 articolo 1, punto 6 (adattato)

6. Ogni cliente in Ö del Õ roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a un’eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un’eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un’eurotariffa.

7. Non oltre il 30 giugno 2009, il fornitore del paese d’origine informa individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all’eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2009 al più tardi a tutti i clienti in roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per gli SMS regolamentati, mettendoli al corrente del loro diritto di passare all’eurotariffa SMS, o di rinunciarvi, ai sensi del paragrafo 6.

Articolo 4 quater10

Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati

Nessun fornitore Ö del paese d’origine Õ o operatore di una rete ospitante può alterare le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da differenziarle rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all’interno del proprio mercato nazionale.

ò nuovo

Articolo 11

Tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati

1. La tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore del paese di origine del cliente del roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non supera il massimale di salvaguardia di 0,30 EUR dal 1° luglio 2012, di 0,20 EUR dal 1° luglio 2013 e di 0,10 EUR dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati trasmessi. Fatto salvo l’articolo 13, la tariffa media massima all’ingrosso per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR per megabyte di dati trasmessi per la durata del presente regolamento.

2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.

3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso che l’operatore della rete ospitante percepisce da ogni fornitore di servizi in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati per kilobyte.

Articolo 12

Tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati

1. I fornitori di servizi in roaming mettono a disposizione di tutti i loro clienti del roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa per i dati di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.

Nel formulare tale offerta, il fornitore del paese di origine rammenta a tutti i suoi clienti del roaming le condizioni vigenti per la tariffa o il pacchetto tariffario specifico di roaming che essi abbiano eventualmente scelto anteriormente al 30 giugno 2012.

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di un’eurotariffa per i dati che un fornitore del paese di origine può applicare ai suoi clienti del roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,90 EUR per megabyte. Il tetto massimo per i dati utilizzati scende, rispettivamente, a 0,70 EUR e 0,50 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, la tariffa al dettaglio massima regolamentata rimane fissata al 0,50 EUR per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 2016.

I fornitori di servizi di roaming addebitano ai loro clienti del roaming, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati a cui si applica un’eurotariffa.

3. Dal 1° luglio 2012 i fornitori del paese d’origine applicano automaticamente un’eurotariffa per i dati a tutti i clienti del roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti del roaming che abbiano già scelto una tariffa o un pacchetto di roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono, per i servizi di dati in roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.

4. Dal 1° luglio 2012 i fornitori del paese d’origine applicano un’eurotariffa per i dati a tutti i nuovi clienti del roaming che non scelgono espressamente una tariffa per i dati in roaming diversa, o un pacchetto tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per i servizi di dati in roaming regolamentati.

5. Ogni cliente del roaming può chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni contrattuali, di passare a una eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Il fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un’eurotariffa per i dati può sempre essere combinata con un’eurotariffa SMS e con un’eurotariffa.

6. Non oltre il 30 giugno 2012 i fornitori del paese d’origine informano individualmente tutti i loro clienti del roaming sull’eurotariffa per i dati, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2012 a tutti i clienti del roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per i servizi di dati regolamentati e mettendoli al corrente del loro diritto di passare all’eurotariffa o di rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5.

Articolo 13

Condizioni per la cessazione anticipata dell’applicazione delle tariffe massime all’ingrosso e al dettaglio

1. Al fine di valutare lo sviluppo della concorrenza sui mercati del roaming, il BEREC raccoglie periodicamente dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi vocali, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi almeno due volte all’anno alla Commissione, che li rende pubblici.

2. Se, dopo il 30 giugno 2018, la tariffa all’ingrosso media di uno dei servizi di roaming (voce, SMS o dati) scende al 75% o meno delle tariffe all’ingrosso massime previste all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, a causa della differenza di traffico tra operatori non appartenenti allo stesso gruppo, le tariffe all’ingrosso massime per il servizio in roaming interessato non si applicano più. La Commissione verifica periodicamente, sulla base dei dati di mercato raccolti dal BEREC, se tale condizione si verifica e, in caso affermativo, pubblica immediatamente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati attestanti che le tariffe all’ingrosso massime non sono più applicabili al servizio interessato.

3. Se, a seguito dell’attuazione della vendita separata dei servizi di roaming di cui all’articolo 5 e anteriormente al 1° luglio 2016, la tariffa al dettaglio media a livello dell’Unione scende al 75% o meno delle tariffe al dettaglio massime di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 2, le tariffe al dettaglio massime per tali servizi di roaming non si applicano più. La Commissione verifica periodicamente, sulla base dei dati di mercato raccolti dal BEREC, se tale condizione si verifica e, in caso affermativo, pubblica immediatamente nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati attestanti che le tariffe al dettaglio massime non sono più applicabili al servizio interessato.

4. Le tariffe massime pertinenti cessano di essere applicate il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione dei dati attestanti che le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte.

ê 544/2009 articolo 1, punto 8

ð nuovo

Articolo 614

Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming regolamentati

1. Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o all’invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:

a)           effettuare chiamate all’interno del paese visitato e da quest’ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d’origine e per riceverne, nonché

b)           inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.

Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.

ðCon ciascun messaggio il cliente ha la possibilità di informare il fornitore del paese d’origine, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. ï Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio.

Il fornitore del paese di origine fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe.

ê 544/2009 articolo 1, punto 8 (adattato)

ð nuovo

2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nella Comunità Ö nell’Unione Õ, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, nella rete ospitante, alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l’invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine. ðGli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di tipo da macchina a macchina (M2M) che utilizzano comunicazioni mobili. ï

3. Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull’eurotariffa, e l’eurotariffa SMS ð e l’eurotariffa per i dati ï. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in Ö del Õ roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

Il fornitore del paese d’origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti in Ö del Õ roaming siano al corrente della disponibilità dell’eurotariffa, e dell’eurotariffa SMS ð e dell’eurotariffa per i dati ï. In particolare detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in Ö del Õ roaming, entro il 30 luglio 2007, le condizioni relative all’eurotariffa, ed entro il 30 giugno 2009 le condizioni relative all’eurotariffa SMS ð e, entro il 30 giugno 2012, le condizioni relative all’eurotariffa per i dati previste all’articolo 12ï. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

Articolo 6 bis15

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming regolamentati Ö al dettaglio Õ

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

ð nuovo

1. Il fornitore del paese d’origine provvede affinché i clienti in Ö del Õ roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.ðI meccanismi di salvaguardia di cui al paragrafo 3 non si applicano ai clienti che utilizzano schede ricaricabili. ï

Se del caso, il fornitore del paese di origine informa i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. Esso spiega inoltre ai propri clienti, in modo chiaro e facilmente comprensibile, come disattivare siffatte connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 uUn messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi di roaming e contiene informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

Tali informazioni personalizzate essenziali sulle tariffe vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in Ö del Õ roaming, ad esempio mediante SMS, messaggi di posta elettronica o una finestra pop-up sul suo computer, ogni volta che detto cliente entra in uno Stato membro diverso dalla sua rete d’origine e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming regolamentato in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in Ö del Õ roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d’origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio.

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

3. Entro il 1° marzo 2010 oOgni fornitore del paese di origine offre a tutti i suoi clienti in Ö del Õ roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario.

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

A tal fine, il fornitore del paese di origine mette a disposizione uno o più limiti pecuniari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi quantitativi di volume. Uno di tali limiti (limite standard di spesa) si avvicina, ma non supera, l’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

In alternativa, il fornitore del paese di origine può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi importi pecuniari. Uno di tali limiti (limite standard di consumo) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

Inoltre, il fornitore del paese di origine può offrire ai suoi clienti in Ö del Õ roaming altri limiti con tetti massimi mensili di spesa differenti, ossia superiori o inferiori.

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

Entro il 1° luglio 2010 iIl limite standard di cui al secondo e al terzo comma si applica a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

Ciascun fornitore del paese d’origine provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, allorché i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80% del limite di spesa o di consumo concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori interrompano l’invio di tali comunicazioni e di chiedere, al fornitore del paese d’origine in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.

Qualora questo tetto di spesa o di consumo dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica sul telefono mobile o su un altro dispositivo del cliente in Ö del Õ roaming. Detta notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d’origine cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi.

ê 544/2009 articolo 1, punto 9 (adattato)

A decorrere dal 1° novembre 2010, sSe un cliente in Ö del Õ roaming chiede di optare per il limite di spesa o di consumo o di sopprimerlo, il cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento.

4. A decorrere dal 1° luglio 2009:

ê 544/2009 articolo 1, punto 9

              a) la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare l’importo di 1,00 EUR il 1° luglio 2009, di 0,80 EUR il 1° luglio 2010 e di 0,50 EUR il 1° luglio 2011 per megabyte di dati trasmessi. L’applicazione di questo limite di garanzia non deve comportare distorsioni o restrizioni della concorrenza nel mercato all’ingrosso di dati in roaming, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva quadro;

              b) tale tariffa media all’ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento;

              c) la tariffa media all’ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore di una rete d’origine per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati in base ai kilobyte.

ê 717/2007

Articolo 716

Vigilanza e applicazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull’applicazione del presente regolamento all’interno del loro territorio.

ê 544/2009 articolo 1, punto 10, lettera a)

ð nuovo

2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3 da 6 a , 47, 4bis8, 4ter9, ð 11 ï e 6bis ð 12 ï, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.

ê 717/2007 (adattato)

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all’articolo 11, assicurano il monitoraggio dell’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in Ö del Õ roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni di confine Ö ultraperiferiche Õ di cui all’articolo 299, paragrafo 2 349 del trattato. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni di confine degli Stati membri limitrofi e controllano l’eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione, con cadenza semestrale, i risultati di tale verifica, tra cui informazioni a parte sui clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione e il rispetto del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione.

ê 544/2009 articolo 1, punto 10, lettera b)

5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui gli abbonati non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.

ê 717/2007

6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l’autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l’immediata cessazione della violazione.

Articolo 817

Risoluzione di controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva quadro.

2. In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie di cui all’articolo 34 della direttiva servizio universale.

ê 544/2009 articolo 1, punto 11

ð nuovo

Articolo 918

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 marzo 2008 oppure, nel caso delle prescrizioni supplementari introdotte all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, all’articolo 4, paragrafi 2 e 4, e agli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 6 bis e 7, dal regolamento (CE) n. 544/2009[15], non oltre il 30 marzo 2010, ð 2012 ï e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.

ê 717/2007 (adattato)

Articolo 10

Modifica della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

All’articolo 1 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) è aggiunto il paragrafo seguente:

‘5. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità.”.

ê 544/2009 articolo 1, punto 12 (adattato)

ð nuovo

Articolo 1119

Verifica

1. La Commissione verifica il funzionamento del presente regolamento entro il 30 giugno 2011 ð 2015 ï e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l’altro:

– l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in Ö del Õ roaming, di servizi di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione di dati e il corrispondente andamento dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, la qualità e la velocità dei servizi in questione;

– la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa al roaming (voce, SMS e dati), segnatamente alla luce degli sviluppi tecnologici;

– la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe di servizi di roaming o di altre riduzioni tariffarie per la fornitura di servizi di roaming, nonché la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata;

– il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all’ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori.;

ò nuovo

-           la misura in cui le soluzioni strutturali previste agli articoli 3 e 4 hanno prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza sul mercato del roaming.

ê 544/2009 articolo 1, punto 12

La Commissione valuta altresì metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi che potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il roaming e, in tale contesto, tiene conto di un’analisi effettuata autonomamente da un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. La Commissione formula opportune proposte sulla base di una siffatta valutazione.

ò nuovo

2. Se dalla relazione emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato del roaming a beneficio dei consumatori europei, la Commissione presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione. Essa valuta in particolare se sia necessario modificare le misure strutturali o prorogare la validità di alcune delle tariffe massime al dettaglio di cui agli articoli 7, 9 e 12.

ê 544/2009 articolo 1, paragrafo 12 (adattato)

ð nuovo

3. Inoltre, entro il 30 giugno 2010 Ö ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, Õ la Commissione prepara una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio Ö sul funzionamento del presente regolamentoÕ. Ö Tale relazione Õ , recante una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nella Comunità Ö nell’Unione Õ , nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui al paragrafo 1.

ê 717/2007

Articolo 1220

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell’adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento.

ê

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 717/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

ê 717/2007

è1 544/2009 articolo 1, punto 14

ð nuovo

Articolo 1322

Entrata in vigore e scadenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 giugno è1 2012 ç ð 2022 ï.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […]

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione (di cui all’articolo 22)

Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32) ||

|| Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio || (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12)

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 717/2007 || Presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva || Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a k) || Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a k)

- || Articolo 2, paragrafo 2, lettere da l) a o)

- || Articoli 3, 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma || -

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma || Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma || -

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma || Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4 || Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 4 bis || Articolo 8

Articolo 4 ter || Articolo 9

Articolo 4 ter, paragrafo 7 || -

Articolo 4 quater || Articolo 10

- || Articolo 11

- || Articolo 12

- || Articolo 13

Articolo 6 || Articolo 14

Articolo 6 bis || Articolo 15

Articolo 6 bis, paragrafo 4 || -

Articolo 7 || Articolo 16

Articolo 8 || Articolo 17

Articolo 9 || Articolo 18

Articolo 10 || -

Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva || Articolo 19, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, dal primo al quarto trattino || Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, dal primo al quarto trattino

- || Articolo 19, paragrafo 1, quinto trattino

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma || -

Articolo 11, paragrafo 2 || Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 12 || Articolo 20

- || Articolo 21

Articolo 13 || Articolo 22

_____________

[1]               GU C […], […], pag. […].

[2]               GU C […], […], pag. […].

[3]               GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

[4]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

[5]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

[6]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

[7]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

[8]               GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

[9]               GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45.

[10]             GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45.

[11]             GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6.

[12]             GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

[13]             GU L 344/65 del 28.12.2007 [riferimento erroneo da correggere].

[14]             GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 143.

[15]             GU L 167, 29.6.2009, pag. 12.

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