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Document 52011PC0231
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
/* COM/2011/0231 def. - NLE 2011/0099 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune /* COM/2011/0231 def. - NLE 2011/0099 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 28.4.2011 COM(2011) 231 definitivo 2011/0099 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Scopo del presente progetto di regolamento del Consiglio è prorogare la sospensione dei dazi autonomi per determinati tipi di monitor per i quali i dazi doganali sono stati sospesi, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2010. Il regolamento (CE) n. 179/2009 del Consiglio, del 5 marzo 2009, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ha sospeso, a titolo autonomo e per un periodo limitato, le aliquote dei dazi convenzionali della tariffa doganale comune per alcuni monitor in bianco e nero della sottovoce 8528 59 10[1] e per certi monitor a colori della sottovoce 8528 59 90[2]. La misura è scaduta il 31 dicembre 2010. L'industria europea, rappresentata da DigitalEurope, ha chiesto una proroga della sospensione dei dazi di cui sopra. Il connubio tra il settore IT e quello dell'elettronica di largo consumo ha fatto sì che un gran numero di monitor possa essere usato sia nei sistemi automatici di elaborazione dei dati, sia con diversi dispositivi elettronici di largo consumo, quali lettori DVD, apparecchi per videogiochi, sistemi di intrattenimento per autoveicoli. In considerazione dell'interesse dell'industria europea a che venga prorogata la sospensione dei dazi e tenuto conto degli interessi dei consumatori, è nell'interesse dell'Unione prorogare fino al 30 giugno 2011 la sospensione dei dazi autonomi per certi tipi di monitor e modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Inoltre, al fine di evitare che la proroga della sospensione crei un vuoto legislativo, si propone che il presente regolamento del Consiglio abbia effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2011. La proposta è conforme alle politiche dell'Unione elaborate nei settori del commercio estero e dell'industria. Sulla base di quanto precede, si propone che la Commissione trasmetta al Consiglio la presente proposta di prorogare la sospensione dei dazi autonomi in vigore e che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio venga modificato di conseguenza. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Il gruppo "Questioni economiche e tariffarie" del comitato del codice doganale è stato consultato il 17 dicembre 2010. La sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica" del comitato del codice doganale è stata consultata il 9 febbraio 2011. L'industria europea, rappresentata da DigitalEurope, si è espressa in favore della proroga. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La base giuridica della presente proposta di regolamento sono l'articolo 31 e 32 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto, in linea con quanto previsto dal trattato, favorisce gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi interessi commerciali degli operatori economici (fabbricanti all'interno dell'Unione ed importatori), senza modificare l'elenco OMC dell'UE. A norma dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. INCIDENZA SUL BILANCIO Dazi doganali non riscossi per un importo di circa 45,17 Mio EUR (sulla base delle importazioni del 2009) INFORMAZIONI FACOLTATIVE Dal momento che la proposta di regolamento scadrà il 30 giugno 2011, se ne raccomanda la tempestiva adozione. 2011/0099 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO del […] che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. Il regolamento (CE) n. 179/2009 del Consiglio, del 5 marzo 2009, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[3] ha sospeso completamente, per un periodo di due anni, le aliquote dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni monitor in bianco e nero o in altre monocromie a cristalli liquidi di cui ai codici NC 8528 59 10 e 8528 59 90. 2. Per ragioni di politica economica e industriale, è nell'interesse dell'Unione prorogare la sospensione dei dazi autonomi di cui al regolamento (CE) n. 179/2009 per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2011. 3. A seguito di una ristrutturazione della voce 8528 della nomenclatura combinata, i monitor in questione sono ora ripresi dai codici NC 8528 59 10 e 8528 59 40. Le sospensioni tariffarie di cui al presente regolamento riguarderanno pertanto i suddetti codici. 4. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[4] deve pertanto essere modificato di conseguenza. 5. Le sospensioni previste dal presente regolamento prorogano le sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 179/2009, scaduto il 31 dicembre 2010. Poiché è nell'interesse dell'Unione che non vi siano interruzioni nel trattamento tariffario dei monitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento si deve applicare a partire dal 1° gennaio 2011, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue: (1). il testo della colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 10, è sostituito dal seguente: "14 (*) _________ (*) Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 30 giugno 2011, per monitor in bianco e nero o in altre monocromie, a cristalli liquidi, dotati di interfaccia DVI (Digital Visual Interface), connettore VGA (Video Graphics Array) o entrambi, con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10, con risoluzione pixel superiore a 1,92 megapixel, e con una dimensione del punto non superiore a 0,3 mm. (Codice TARIC 8528 59 10 10)"; (2). il testo della colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 40, è sostituito dal seguente: "14 (*) _________ (*) Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 30 giugno 2011, per monitor a colori, a cristalli liquidi, con diagonale dello schermo non superiore a 55,9 cm (22 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10. (Codice TARIC 8528 59 40 40)". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN 'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. LINEE DI BILANCIO: Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120 Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: EUR 16 653 700 000 (B2011) INCIDENZA FINANZIARIA: ( Nessuna X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente: Sulla base delle importazioni del 2009, le perdite di entrate sono stimate a un massimo di 45,17 milioni di euro. milioni di euro (al primo decimale) Linea di bilancio | Entrate[5] | Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno : primo semestre 2011] | Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | 1.1.2011 | 45 166 000 | MISURE ANTIFRODE Applicazione dei normali provvedimenti previsti dal codice doganale comunitario. ULTERIORI OSSERVAZIONI È stato impiegato il seguente metodo di calcolo: I dati sul valore delle importazioni di monitor ripresi dai codici TARIC 8528 59 10 10 e 8528 59 90 40 sono stati estratti per l'anno 2009 (i dati complessivi per il 2010 non erano allora disponibili). Al valore estratto è stata applicata l'aliquota del dazio corrispondente (14%) in modo da ottenere le perdite di dazi doganali sulle importazioni delle merci riprese da detti codici. Infine, sono state detratte le spese di riscossione (25%) in modo da ottenere l'ammontare complessivo delle perdite di risorse proprie registrate nel 2009. Si suppone che il volume degli scambi commerciali dei prodotti in questione rimarrà invariato per il periodo considerato nella presente proposta di sospensione dei dazi autonomi. 860,30 milioni di euro (valore delle importazioni) * 0,14 = 120,44 milioni di euro (valore lordo) * 0,75 = 90,33 milioni di euro (valore annuale netto) * 0,5 = 45,17 milioni di euro (valore netto su un periodo di sei mesi). La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo. [1] Monitor in bianco e nero o in altre monocromie, a cristalli liquidi, dotati di interfaccia DVI (Digital Visual Interface), connettore VGA (Video Graphics Array) o entrambi, con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (77,50 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10, con risoluzione pixel superiore a 1,92 megapixel, e con una dimensione del punto non superiore a 0,3 mm. [2] videomonitor a colori, a cristalli liquidi, con diagonale dello schermo non superiore a 55,9 cm (22 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10. [3] GU L 63 del 7.3.2009, pag. 1. [4] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. [5] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.