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Document 52011PC0059
Proposal for a COUNCIL DECISION on a European Union position within the EU-Chile Special Committee on Customs Cooperation and Rules of Origin relating to Annex III to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione europea in seno al comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine in merito all'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione europea in seno al comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine in merito all'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
/* COM/2011/0059 def. - NLE 2011/0030 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione europea in seno al comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine in merito all'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa /* COM/2011/0059 def. - NLE 2011/0030 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 14.2.2011 COM(2011) 59 definitivo 2011/0030 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione europea in seno al comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine in merito all'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA - Motivazione e obiettivi della proposta Il 18 novembre 2002 è stato firmato un accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra. L'allegato III dell'accordo di associazione UE – Cile, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell'accordo. Il Cile e l'Unione europea hanno deciso di comune accordo di introdurre, attraverso una nota esplicativa nell'allegato III, una precisazione riguardo alle norme di origine di cui a detto allegato. - Contesto generale L'allegato III è entrato in vigore il 1° febbraio 2003. Le note esplicative all'allegato III – le cui disposizioni hanno lo scopo di fornire alle autorità doganali direttive chiare sull'attuazione dell'allegato stesso – sono in vigore dal 1° gennaio 2004. - Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D 'IMPATTO Non pertinente. La presente proposta introduce chiarimenti in un testo precedente. - Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. - Valutazione dell'impatto Non pertinente. La presente proposta introduce chiarimenti a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Sintesi delle misure proposte Si chiede al Consiglio di adottare una posizione dell'Unione europea su un progetto di decisione del Comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine che introduce precisazioni riguardo alle norme di origine contenute nell'allegato III dell'accordo di associazione relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. - Fondamento giuridico Ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato III dell'accordo di associazione le parti possono concordare, in seno al Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine, note esplicative in merito all'interpretazione, all'applicazione e alla gestione di detto allegato. . - Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. - Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito. Non pertinente. - Scelta degli strumenti Strumenti proposti: altri. Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che si illustrano di seguito. Decisione del Comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea. 2011/0030 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione europea in seno al comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine in merito all'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. Norme di origine preferenziali sono essenziali al buon funzionamento degli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi partner commerciali, tra cui il Cile. Il 18 novembre 2002 è stato firmato un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra[1]. 2. L'allegato III dell'accordo di associazione definisce la nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa. Esso è entrato in vigore il 1° febbraio 2003. 3. Le note esplicative all'allegato III – le cui disposizioni hanno lo scopo di fornire alle autorità doganali direttive chiare sull'attuazione dell'allegato stesso – sono in vigore dal 1° gennaio 2004. 4. Facendo riferimento alle norme di origine di cui all'allegato III dell'accordo, l'articolo 58 dell'accordo di associazione mira ad eliminare i dazi doganali sulle merci provenienti da una delle parti ed esportate verso l'altra parte. L'articolo 36, paragrafo 2, dell'allegato fa riferimento al "territorio doganale della Comunità", HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell' allegato III all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile , dall'altra, i termini "territorio doganale della Comunità" fanno riferimento al territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, fatte salve eventuali modifiche o l'abrogazione della legislazione in vigore. Le note esplicative lasciano impregiudicato il titolo VII su Ceuta e Melilla dell'allegato III. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore con effetto immediato. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO SPECIALE UE – CILE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LE NORME D'ORIGINE. N. .../2010 in merito all'allegato III dell'accordo di associazione che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO SPECIALE, visto l'accordo di associazione del 18 novembre 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, e in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, dell'allegato III, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, considerando quanto segue: 5. L'allegato III dell'accordo di associazione stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell'accordo. 6. L'articolo 36, paragrafo 2, dell'allegato fa riferimento al "territorio doganale della Comunità". 7. Al fine di garantire la corretta applicazione territoriale dell'allegato, è opportuno definire in una nota esplicativa all'allegato i termini "territorio doganale della Comunità", DECIDE: Articolo 1 Ai fini dell'allegato III all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile , dall'altra, i termini "territorio doganale della Comunità" fanno riferimento al territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, fatte salve eventuali modifiche o l'abrogazione della legislazione in vigore. Le note esplicative lasciano impregiudicato il titolo VII su Ceuta e Melilla dell'allegato III. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore con effetto immediato. Fatto a xxx, Per il comitato permanente Il presidente [1] Decisione del Consiglio del 18 novembre 2002. GU L 352 del 16.3.2005, pag. 1.