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Document 52010PC0407

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione

    /* COM/2010/0407 def. - NLE 2010/0218 */

    52010PC0407

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione /* COM/2010/0407 def. - NLE 2010/0218 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 28.7.2010

    COM(2010)407 definitivo

    2010/0218 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Tra le numerose misure della politica europea di vicinato intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nell'area circostante l'Unione europea figura l'apertura graduale di taluni programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. Questo aspetto politico è descritto nella comunicazione della Commissione relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1].

    Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha approvato tale impostazione[2].

    Sulla base della comunicazione e delle proprie conclusioni, in data 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari[3].

    Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l'importanza fondamentale della politica europea di vicinato e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori[5] , che era stata presentata al Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 e 19 giugno, e le relative conclusioni del Consiglio[6]. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi e indica Israele, Marocco e Ucraina come i probabili primi paesi partner a beneficiare di tali misure. La conclusione dei negoziati con Israele nel settembre 2007 ha permesso di firmare un protocollo nell'aprile 2008[7]. Sono terminati anche i negoziati con il Marocco.

    Nel giugno 2007 si è deciso di avviare i negoziati con l'Ucraina, che si sono successivamente conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Il testo del protocollo negoziato con l'Ucraina è allegato alla presente proposta di decisione.

    La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Detto protocollo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione. Le disposizioni standard che vi figurano saranno applicate a tutti i partner della politica europea di vicinato con cui verranno conclusi simili protocolli. Il testo negoziato stabilisce inoltre che le Parti applichino in via provvisoria le disposizioni del protocollo sin dalla data della sua firma.

    A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si chiederà al Parlamento europeo di esprimere parere conforme in merito alla conclusione del protocollo.

    In parallelo, la Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

    Il Consiglio è invitato ad adottare la seguente proposta di decisione.

    2010/0218 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 19, 114, 168, 169, 172, 173, paragrafo 3, 188, 192 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con il secondo comma dell'articolo 218, paragrafo 8,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    1. Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione (in appresso "il protocollo") è stato firmato a nome dell'Unione il ...

    2. Per quanto riguarda alcuni programmi contemplati dal protocollo, il trattato non prevede altri poteri rispetto a quelli indicati all’articolo 352.

    3. È opportuno concludere il protocollo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina (in appresso "le Parti") sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 10 del protocollo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    PROTOCOLLO

    all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione

    L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”,

    da una parte,

    e

    l'Ucraina,

    dall’altra,

    in appresso denominate "le Parti",

    considerando quanto segue:

    4. Il 1° marzo 1998 l'Ucraina ha sottoscritto un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso "l'accordo") (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 49 del 19 febbraio 1998).

    5. Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione relativa a una politica europea di vicinato e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

    6. In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

    7. Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l'approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, COM(2006) 724 definitivo, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano alle agenzie e ai programmi della Comunità.

    8. L'Ucraina ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

    9. Le modalità e le condizioni specifiche, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, relative alla partecipazione dell'Ucraina a ciascun programma specifico devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità competenti dell'Ucraina,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    L'Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

    Articolo 2

    L'Ucraina fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

    Articolo 3

    I rappresentanti dell'Ucraina possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Ucraina contribuisce finanziariamente.

    Articolo 4

    Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Ucraina si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

    Articolo 5

    Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Ucraina a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità competenti dell'Ucraina (memorandum d’intesa).

    Qualora l'Ucraina chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Ucraina l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Ucraina beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

    Articolo 6

    Ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 stabilisce che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

    Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

    Articolo 7

    Il presente protocollo relativo a un accordo quadro è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

    Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.

    Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non avrà alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

    Articolo 8

    Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

    Articolo 9

    Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio dell'Ucraina.

    Articolo 10

    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono che, fatto salvo l'espletamento delle rispettive procedure interne, applicheranno in via provvisoria le disposizioni del presente protocollo a partire dalla data della firma, in attesa della sua conclusione successiva.

    Articolo 11

    Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

    Articolo 12

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Fatto a Bruxelles, addì ...

    Per il governo dell'Ucraina

    Per l’Unione europea

    [1] COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.

    [2] Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

    [3] Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli (…), doc. 10412/07.

    [4] Conclusioni della presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

    [5] Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori intitolata "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07.

    [6] Conclusioni sul rafforzamento della politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

    [7] GUUE L 129 del 17.5.2008, pagg. 40-43.

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