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Document 52010PC0293
Proposal for a Council implementing decision authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 26(1)(a) and Article 168 of Directive 2006/112/EC onthe common system of value added tax
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglioche autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/Ce del Consigliorelativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglioche autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/Ce del Consigliorelativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
/* COM/2010/0293 def. - NLE 2010/0161 */
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglioche autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/Ce del Consigliorelativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2010/0293 def. - NLE 2010/0161 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 7.6.2010 COM(2010)293 definitivo 2010/0161 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA A norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1] (di seguito “la direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 16 novembre 2009, la Repubblica di Polonia ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva IVA. In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 14 dicembre 2009 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta in base alle modalità illustrate qui di seguito. La grande maggioranza, oltre il 95%, delle imprese della Repubblica di Polonia, sono classificate come microimprese, molte delle quali a conduzione famigliare; di conseguenza, gli autoveicoli di proprietà dell'impresa o in leasing vengono spesso utilizzati sia a fini aziendali che personali, laddove le imprese più grandi retribuiscono il personale attraverso benefici non finanziari come ad esempio auto aziendali, anch'esse utilizzate poi sia per uso aziendale che personale. In breve, la maggior parte degli autoveicoli di proprietà delle imprese vengono utilizzati sia per fini aziendali che personali. Attualmente, un'impresa che utilizza un veicolo a fini privati deve dichiarare l'IVA a debito sull'uso privato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. Dato che alcuni veicoli, visto il loro design, possono essere utilizzati indifferentemente sia per fini aziendali che personali, le autorità polacche sostengono che è difficile stabilire, con sufficiente precisione, in che misura un soggetto passivo utilizzi tali veicoli per uso privato. Ciò riguarda non solo i soggetti passivi, ma anche le autorità fiscali cui compete il controllo sulla portata dell'uso privato. Per superare tali difficoltà e semplificare l'applicazione del sistema IVA, la Repubblica di Polonia ha richiesto una deroga alle disposizioni sull'imposta sull'uso privato di taluni veicoli, e ha inoltre richiesto di limitare al 60% la detrazione totale dell’IVA a credito sull'acquisto o noleggio iniziale degli stessi. La percentuale è stata valutata dalle autorità polacche calcolando la percentuale di tempo in cui, in media, i veicoli vengono utilizzati a fini professionali. La detrazione può ammontare al massimo a 6 000 PLN. Tale cifra è stata calcolata sulla base del prezzo di un'auto di categoria standard (55 000 PLN) ed è intesa a evitare detrazioni eccessive per auto di lusso, che più facilmente vengono utilizzate a fini privati. I veicoli interessati dalla presente misura hanno una portata massima di oltre 500 kg e un peso massimo di 3,5 tonnellate. Fanno eccezione i veicoli chiaramente destinati al solo uso aziendale, in particolare quelli acquistati a scopo di rivendita o di locazione a terzi; veicoli intesi per il trasporto di merci; veicoli per uso speciale (ad es.: veicoli per assistenza stradale, pale caricatrici, autofunebri); e veicoli intesi al trasporto di almeno 10 passeggeri incluso il conducente. La distinzione è volta a limitare l'applicazione della misura ai veicoli che possono essere utilizzati sia a fini aziendali che privati. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO Non vi è stata necessità di consultazioni o di consulenze esterne. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La presente decisione autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 26 e 168 della direttiva IVA relativa alla detrazione dell'IVA corrisposta a fronte dell'acquisto, acquisizione, importazione, noleggio o leasing di taluni veicoli. La presente decisione si basa sull'articolo 395 della direttiva IVA. La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenendo conto della durata e dell'ambito rigorosamente limitati, la misura speciale sembra essere proporzionata allo scopo perseguito. Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l’unico strumento idoneo, poiché può essere destinata a un singolo Stato membro. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione europea. INFORMAZIONI FACOLTATIVE La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia. 2010/0161 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[2], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 16 novembre 2009, la Repubblica di Polonia ha chiesto l'autorizzazione per l'applicazione di una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione dell'IVA a credito. 2. La Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Repubblica di Polonia con una lettera datata 14 dicembre 2009. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. 3. Alcuni veicoli sono, in ragione del design che li caratterizza, adatti sia all'uso privato che aziendale. Attualmente, se un soggetto passivo intende utilizzare a fini privati un veicolo sul quale ha detratto all'acquisto, in parte o in toto, l'IVA a credito, egli deve dichiarare l'IVA a debito sull'uso privato. Tuttavia, l'uso privato è difficile da valutare accuratamente da parte del soggetto passivo e da controllare da parte delle autorità fiscali. 4. Quindi, allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la Polonia ha richiesto una deroga al fine di limitare il diritto di detrazione sull'acquisto di un veicolo utilizzato sia a fini aziendali che privati al 60% dell'IVA corrisposta a fronte dell'acquisto, acquisizione, importazione, noleggio o leasing di taluni veicoli. A seguito di tale deroga, il soggetto passivo non deve più dichiarare l'IVA a debito sull'uso privato del veicolo. 5. Questa misura speciale deve applicarsi solo a veicoli aventi una portata massima di oltre 500 kg e un peso massimo di 3,5 tonnellate, e a detrazioni IVA non superiori a 6 000 PLN. Il tetto massimo per la detrazione IVA è inteso a evitare detrazioni eccessive per l'acquisto o il noleggio di auto di lusso, che più facilmente vengono utilizzate a fini privati. I veicoli per uso speciale, quali quelli per assistenza stradale, le autofunebri, le pale caricatrici e i veicoli per la rivendita o la locazione a terzi non rientrano nel campo di applicazione della deroga. 6. L'autorizzazione ha validità limitata e giungerà a scadenza il 31 dicembre 2013. In base ai dati raccolti nel frattempo, si potrà valutare se la deroga rimane giustificata. 7. La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a limitare al 60% il diritto di detrazione dell'IVA a fronte dell'acquisto, acquisizione, importazione, noleggio o leasing di veicoli, fino a un massimo di 6 000 PLN. Tale limitazione si applica solo a veicoli aventi una portata massima di oltre 500 kg e un peso massimo di 3,5 tonnellate. Articolo 2 Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano alle seguenti categorie di veicoli: 8. veicoli acquistati per rivendita, noleggio o leasing; 9. veicoli per il trasporto di merci; 10. veicoli che svolgono funzioni specifiche; 11. veicoli intesi al trasporto di almeno 10 passeggeri incluso il conducente. Articolo 3 In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l'uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l'uso a fini diversi da quelli aziendali, nel caso di un veicolo sul quale si applica il limite di cui all'articolo 1 della presente decisione. Articolo 4 La presente decisione scade il 31 dicembre 2013. Articolo 5 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. [2] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.