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Document 52010IP0311

Legiferare meglio Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 su Legiferare meglio – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (2009/2142(INI))

GU C 308E del 20.10.2011, p. 66–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 308/66


Giovedì 9 settembre 2010
Legiferare meglio

P7_TA(2010)0311

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 su «Legiferare meglio» – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (2009/2142(INI))

2011/C 308 E/11

Il Parlamento europeo,

visto l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1),

visto l’approccio interistituzionale comune alle valutazioni di impatto del novembre 2005,

vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell’accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura (2),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 su «Legiferare meglio 2006» ai sensi dell’articolo 9 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità - (14a relazione annuale) (3),

viste le sue risoluzioni del 21 ottobre 2008 e del 24 aprile 2009 sulla 24a e 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (4),

vista la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità (15a relazione «Legiferare meglio», 2007) (COM(2008)0586),

vista la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità (16a relazione «Legiferare meglio», 2008) (COM(2009)0504),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea» (COM(2009)0015),

visto il documento di lavoro della Commissione «Riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea» – Relazione sullo stato d’avanzamento delle attività nel 2008 e prospettive per il 2009 (COM(2009)0016),

visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Terza relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo» (COM(2009)0017),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE – Piani settoriali di riduzione e azioni 2009» (COM(2009)0544),

visti gli orientamenti della Commissione in merito alla valutazione d’impatto (SEC(2009)0092),

vista la relazione del comitato per la valutazione d’impatto per il 2008 (SEC(2009)0055),

vista la relazione del comitato per la valutazione d’impatto per il 2009 (SEC(2010)1728),

vista la relazione del 17 settembre 2009 del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sugli oneri amministrativi,

viste le conclusioni del Consiglio Competitività del 4 dicembre 2009,

vista la relazione finale del gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare 2007-2009,

visto il documento di lavoro della Conferenza dei presidenti di commissione intitolato «Valutazione d’impatto: l’esperienza del Parlamento europeo»,

vista la proposta di regolamento della Commissione riguardante l’iniziativa dei cittadini (COM(2010)0119),

visto l’articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0215/2010),

A.

considerando che la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è indispensabile sia per il buon funzionamento dell’Unione europea sia per far sì che le attività delle istituzioni dell’Unione soddisfino le aspettative dei cittadini, delle imprese operanti nel mercato unico nonché delle amministrazioni nazionali e locali, e per far sì che le decisioni siano prese quanto più vicino possibile ai cittadini,

B.

considerando che l’obiettivo di legiferare meglio è divenuto una condizione necessaria per un efficiente funzionamento dell’Unione europea e che può contribuire in modo sostanziale al superamento della crisi economica e alla crescita economica,

C.

considerando che la problematica di legiferare meglio va interpretata non solo nel contesto del programma della Commissione relativo a una migliore regolamentazione ma anche in un senso più ampio, in correlazione all’entrata in vigore del trattato di Lisbona,

D.

considerando che il trattato di Lisbona colloca il Parlamento europeo su un piede di parità con il Consiglio nel processo legislativo condotto secondo la procedura legislativa ordinaria,

E.

considerando che il trattato di Lisbona prevede il formale coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà,

F.

considerando che la questione del legiferare meglio era prioritaria per la precedente Commissione e che deve essere un compito altrettanto fondamentale per il nuovo collegio,

G.

considerando che una migliore regolamentazione nell’Unione comprende una serie di elementi, quali lo svolgimento delle valutazioni d’impatto, la riduzione degli oneri amministrativi nonché la semplificazione e codificazione della legislazione in vigore,

H.

considerando l’importanza fondamentale svolta nell’elaborazione dei progetti di atti legislativi (incluse le valutazioni d’impatto) dalle consultazioni con tutte le parti interessate, e in particolare con le parti sociali,

I.

considerando che, a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati,

J.

considerando che un programma di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell’Unione europea è operativo dal 2005 e che mira a limitare detti oneri del 25 % entro il 2012,

K.

considerando che una delle componenti chiave di tale programma è la misurazione dei costi amministrativi basata sul modello dei costi standard,

L.

considerando che l’uso delle tecniche di rifusione e codificazione per semplificare e codificare il diritto vigente consente una migliore comprensibilità e una maggiore coesione dei cambiamenti apportativi,

M.

considerando l’importanza fondamentale di una corretta e puntuale attuazione da parte degli Stati membri delle direttive dell’Unione europea, come anche la rilevanza del persistente problema della «sovra-regolamentazione» del diritto, intesa come l’introduzione di obblighi maggiori rispetto a quanto previsto dal diritto dell’Unione,

N.

considerando che il trattato di Lisbona ha sostituito il sistema della comitatologia con una nuova suddivisione tra atti delegati e atti di esecuzione,

O.

considerando l’iniziativa dei cittadini europei, introdotta dal trattato di Lisbona, che rappresenta un nuovo strumento mediante il quale i cittadini possono esercitare un’influenza sul diritto dell’Unione europea,

P.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede, tra i diritti dei cittadini, il diritto ad una buona amministrazione, che può essere garantito solo sulla base di una legislazione trasparente e comprensibile per i cittadini,

Osservazioni generali

1.

sottolinea l’assoluta necessità di elaborare una legislazione semplice, trasparente e comprensibile per i cittadini dell’Unione;

2.

pone l’accento sul fatto che le Istituzioni europee debbono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità allorché formulano proposte e debbono osservare i criteri stabiliti nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al TFUE;

3.

sottolinea che tutti i progetti legislativi debbono comprendere i motivi per cui si conclude che l’obiettivo può meglio essere raggiunto attraverso un’azione UE, comprovati da indicatori qualitativi e, là dove possibile, quantitativi, in conformità del suddetto protocollo;

4.

esprime il suo forte sostegno a favore del processo di una migliore regolamentazione, finalizzato a una maggiore trasparenza, efficacia e coesione del diritto dell’Unione europea; sottolinea il ruolo chiave della Commissione, quale istituzione detentrice del potere di iniziativa legislativa, nella preparazione di proposte legislative di alta qualità; si impegna a profondere il massimo impegno nell’esaminare in modo adeguato tali proposte in ottemperanza alla procedura legislativa; sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione con gli Stati membri al fine di garantire una corretta applicazione del diritto;

5.

prende atto del coinvolgimento della Commissione in suddetto processo, come manifestato in una serie di documenti e in particolare nel terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea, nonché nelle sue iniziative in corso; osserva nel contempo che il programma è ancora sconosciuto alla maggior parte dei destinatari e rivolge un appello alla Commissione affinché lo promuova in modo più esplicito;

6.

concorda con le osservazioni riportate ai punti 3 e 15 delle conclusioni del Consiglio, del 4 dicembre 2009, relative alla responsabilità condivisa per una migliore regolamentazione che assegnano a tutte le istituzioni e le persone coinvolte in questo processo una maggiore responsabilità;

7.

prende atto della partecipazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni al dibattito su una migliore regolamentazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi e confida in una fruttuosa cooperazione in questo ambito;

8.

ritiene che il miglioramento della collaborazione interistituzionale in questa vasta materia richieda una revisione dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2003; richiama l’attenzione, a tal proposito, sui pertinenti paragrafi della risoluzione del 9 febbraio 2010 relativa all’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, specialmente all’impegno congiunto delle due istituzioni di concordare cambiamenti chiave in preparazione dei futuri negoziati con il Consiglio dei ministri su un adeguamento dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona;

9.

esorta la Commissione a compiere ogni sforzo per assicurare che il Parlamento e il Consiglio ricevano un trattamento equo nel quadro del processo legislativo, sulla base dell’intesa politica contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell’accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione, applicando così il principio della parità di trattamento tra Parlamento europeo e Consiglio sancito dal trattato di Lisbona, in particolare informando entrambe le istituzioni simultaneamente e pienamente in merito a tutti gli eventi e gli sviluppi che incidono su tale processo e garantendo un accesso equivalente alle riunioni e alle proposte presentate o alle informazioni di altro tipo;

10.

sottolinea che il processo di semplificazione del diritto non deve condurre a un abbassamento degli standard previsti dall’attuale legislazione, per cui le consultazioni con tutte le parti interessate, ivi incluse le parti sociali, ne devono essere una componente imprescindibile;

11.

accoglie con favore un più intenso coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, in particolare nel processo di controllo della conformità delle proposte legislative al principio di sussidiarietà; sottolinea la necessità che i parlamenti nazionali rispettino il termine di otto settimane per la trasmissione dei loro pareri;

12.

accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione volte a garantire un efficace scambio di informazioni con i parlamenti nazionali nonché a informare il Parlamento e il Consiglio al riguardo; incoraggia altresì i parlamenti nazionali a separare nettamente i pareri relativi al principio di sussidiarietà dai pareri sul contenuto delle proposte della Commissione;

Valutazione d’impatto

13.

sottolinea la sostanziale responsabilità della Commissione nell’elaborazione delle valutazioni d’impatto; chiede che si elaborino meccanismi di garanzia dell’indipendenza e della credibilità delle analisi effettuate; s’impegna nel contempo a continuare a compiere valutazioni d’impatto di tutte le importanti modifiche apportate alle proposte della Commissione;

14.

invita, a questo scopo, la Commissione a fornire sistematicamente al Parlamento e al Consiglio una sintesi da due a quattro pagine della sua valutazione di impatto, unitamente alla valutazione di impatto completa, all’atto di presentare la proposta legislativa;

15.

incoraggia tutte le commissioni parlamentari a far precedere ogni discussione di una proposta legislativa della Commissione da uno scambio di opinioni con la Commissione sulla valutazione di impatto;

16.

constata, alla luce delle esperienze finora acquisite, la necessità di una revisione dell’approccio interistituzionale comune alle valutazioni d’impatto ed esorta tutte le istituzioni ad adempiere ai loro impegni in materia di valutazioni di impatto; richiama l’attenzione sulle conclusioni del documento di lavoro della Conferenza dei presidenti di commissione a tale proposito; incoraggia le iniziative adottate dalle commissioni parlamentari per esortare la Commissione a presentare tutte le valutazioni di impatto acciocché possano essere vagliate pienamente dalle commissioni competenti fin dall’inizio e preliminarmente al primo scambio di opinioni;

17.

ricorda al contempo alla Commissione che tutte le nuove proposte devono essere valutate tenendo conto del loro impatto complessivo, conformemente al principio di un approccio integrato che prevede un’analisi parallela degli effetti economici, sociali e ambientali;

18.

sottolinea in particolare la necessità di esaminare l’impatto sociale delle proposte legislative, incluse le ripercussioni sul mercato europeo del lavoro e sulla qualità della vita; sottolinea ancora una volta la necessità di esaminare con attenzione l’impatto della legislazione sulle imprese;

19.

propone alla Commissione di realizzare una valutazione d’impatto di tutte le proposte al fine di ridurre gli oneri amministrativi, consentendo così di analizzarne gli eventuali effetti collaterali;

20.

ricorda che, ai fini di una valutazione d’impatto obiettiva, la Commissione deve sistematicamente consultare tutte le parti interessate, ivi comprese le piccole e medie imprese; osserva la necessità di una migliore informazione delle parti interessate circa le opportunità di partecipare alle consultazioni e rivolge un appello a favore dell’estensione del periodo di otto settimane previsto per le consultazioni; esorta la Commissione a stilare e pubblicare un chiaro elenco delle valutazioni d’impatto in programma per l’anno successivo onde consentire alle parti interessate di prepararvisi adeguatamente;

21.

è convinto che le valutazioni di impatto obiettive siano uno strumento estremamente importante per valutare le proposte della Commissione e chiede, pertanto, che la realizzazione delle valutazioni di impatto sia controllata da un organismo indipendente che dovrebbe, tuttavia, essere responsabile dinanzi al Parlamento;

22.

sottolinea che la qualità delle valutazioni d’impatto deve essere sottoposta a un controllo costante; accoglie favorevolmente il parere del comitato per la valutazione d’impatto circa un generale miglioramento della loro qualità; prende atto del fatto che il comitato adotta criteri di valutazione più rigidi; osserva altresì che l’alto tasso delle valutazioni d’impatto inizialmente respinte dal comitato (oltre il 30 %) comprova la necessità che i pertinenti servizi della Commissione ne migliorino ulteriormente la qualità; rivolge inoltre un appello a favore di un aumento delle risorse umane a disposizione del comitato;

23.

accoglie con favore i nuovi orientamenti della Commissione concernenti l’elaborazione delle valutazioni d’impatto e, in particolare, la serie di domande inclusevi riguardanti il principio di sussidiarietà e proporzionalità; fa affidamento sul significativo contributo dei nuovi orientamenti ai fini di un miglioramento del processo di realizzazione delle valutazioni d’impatto e, di conseguenza, di un miglioramento della qualità delle proposte legislative;

24.

accoglie con favore in particolare il fatto che i nuovi orientamenti della Commissione sulla valutazione di impatto impongano un’analisi dell’impatto della futura legislazione e delle iniziative amministrative sulle PMI (test delle PMI) e la presa in considerazione dei risultati di detta analisi nell’elaborazione delle proposte; sottolinea che l’applicazione sistematica del test delle PMI nelle valutazioni di impatto della Commissione è un elemento importante nell’attuazione dello Small Business Act, contribuendo considerevolmente a creare un ambiente regolamentare favorevole alle PMI; chiede agli Stati membri di applicare il test delle PMI a livello nazionale;

25.

invita la Commissione a precisare il programma di «regolamentazione intelligente» delineato negli orientamenti politici del Presidente Barroso, segnatamente rispetto al rafforzamento dell’impegno relativo alle valutazioni ex-post, e anche ad inserirvi indicatori quantitativi, particolarmente quelli connessi all’intenzione di ridurre gli oneri burocratici;

26.

esorta sistematicamente la Commissione a condurre valutazioni ex-post del diritto approvato, per verificare tra l’altro, nella misura del possibile, l’esattezza delle pertinenti valutazioni d’impatto;

27.

prende atto dell’iniziativa di analisi del sistema di valutazione d’impatto intrapresa dalla Corte dei conti e ne attende con interesse i risultati;

Riduzione degli oneri amministrativi

28.

sottolinea l’importanza di ridurre i costi per le imprese che operano nell’Unione europea, onde consentire loro di operare efficacemente in condizioni economiche difficili e di essere competitive su scala globale; sottolinea la necessità di semplificare le procedure amministrative pubbliche; sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi deve incentrarsi sulle richieste di informazioni superflue e, in questo senso, sostiene pienamente il principio «solo una volta» stabilito nello Small Business Act; sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese non deve avere nessuna conseguenza sociale e ambientale negativa;

29.

accoglie con favore i risultati ottenuti finora dalla Commissione in termini di preparazione delle proposte che, una volta approvate, consentiranno di ridurre gli oneri amministrativi addirittura del 33 % entro il 2012, che rappresenta un miglioramento rispetto al precedente impegno di riduzione fissato al 25 %; osserva che in questo modo potranno essere risparmiati oltre 40 miliardi di euro (5);

30.

richiama in particolare l’attenzione sui progressi conseguiti nei lavori sulle proposte della Commissione che sono caratterizzate da un enorme potenziale di risparmio (ad es. esonero per le microimprese dal rispetto dei requisiti dell’Unione sulla contabilità nonché modifiche alla direttiva sull’IVA per agevolare la fatturazione elettronica); rivolge un appello agli Stati membri affinché collaborino in modo costruttivo in seno al Consiglio ai fini di un’efficace attuazione degli atti approvati nei rispettivi ordinamenti giuridici;

31.

ritiene che il programma di misurazione degli oneri amministrativi si è rivelato un sistema utile ma costoso; incoraggia la Commissione a valutare metodi alternativi per quantificare gli oneri amministrativi, quali le consultazioni con le parti interessate, che consentirebbero una rapida abolizione di tali oneri in situazioni concrete;

32.

sottolinea che il modello di costi standard per la misurazione degli oneri amministrativi non è stato oggetto di una valutazione indipendente;

33.

osserva al contempo il numero relativamente ridotto (148 nel 2008) di suggerimenti giunti on-line mediante l’apposito sito Internet; ritiene che la Commissione dovrebbe divulgare la possibilità, a disposizione dei soggetti interessati, di segnalare gli eccessivi costi amministrativi dovuti alla legislazione europea o nazionale;

34.

condivide il parere della Commissione che le comunicazioni elettroniche costituiscono un eccellente strumento per la riduzione degli oneri amministrativi e la incoraggia ad attuare le idee illustrate nella comunicazione e-Commission 2006-2010 e nella strategia i-2010, mirati all’ammodernamento dell’amministrazione in Europa;

35.

incoraggia la Commissione a proseguire l’attuazione delle misure dei piani settoriali di riduzione degli oneri amministrativi; si impegna ad esaminare attentamente le proposte legislative al riguardo;

36.

prende atto del contributo positivo del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi apportato al programma di riduzione di tali oneri che la Commissione sta realizzando; sottolinea tuttavia che la composizione del gruppo dovrebbe essere maggiormente equilibrata, inserendovi più esperti di altri Stati membri; chiede che i termini di riferimento del gruppo, così ampliato, siano estesi fino al 2013;

37.

sottolinea che i cittadini non sono in grado di distinguere gli oneri amministrativi derivanti dal diritto europeo da quelli imposti dal diritto nazionale, e che gli oneri amministrativi nazionali contribuiscono a formare un’immagine negativa dell’Unione europea;

38.

richiama l’attenzione sul fatto che, al fine di garantire il successo del programma di riduzione degli oneri, è necessaria un’attiva collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri onde evitare divergenze di interpretazione e la cosiddetta «orpellatura» della legislazione;

39.

invita gli Stati membri ad adoperarsi in modo coerente per soddisfare i propri obiettivi nazionali di riduzione degli oneri amministrativi e auspica una fruttuosa cooperazione con i parlamenti nazionali in questo campo;

40.

esorta la Commissione ad estendere il programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE a nuovi settori prioritari e ad altri atti legislativi, sulla base della consultazione di tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, e della valutazione ex post della legislazione esistente; chiede alla Commissione di continuare questo programma d’azione al di là del 2012;

Osservazioni istituzionali e procedurali

41.

si compiace dell’impegno sinora profuso dalla Commissione per identificare ed elaborare proposte per semplificare e codificare il diritto europeo; ricorda la necessità di mantenere una buona collaborazione interistituzionale in tale ambito, in particolare in merito al ritiro da parte della Commissione delle proposte legislative considerate superflue;

42.

rivolge un appello alla Commissione affinché prosegua il processo di codificazione degli atti legislativi e presenti la relazione prevista per il 2009 che descriva dettagliatamente i risultati del programma di codificazione del diritto nel suo insieme (6);

43.

sottolinea che la modifica del diritto deve sempre svolgersi mediante rifusione; osserva e rispetta al contempo i diritti spettanti alla Commissione nell’ambito della procedura legislativa;

44.

ricorda che le restanti iniziative a favore della semplificazione del diritto sono soggette alla procedura legislativa ordinaria e ai relativi termini; assicura di profondere il massimo impegno affinché le proposte della Commissione vengano esaminate nel minor tempo possibile;

45.

sottolinea che il TFUE (7) vieta esplicitamente l’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di atti legislativi non previsti dalle disposizioni del trattato applicabili al settore in questione;

46.

mette in guardia contro la rinuncia alla legislazione necessaria a favore dell’autoregolamentazione, della coregolamentazione o di altri strumenti a carattere non legislativo; reputa che in ogni situazione occorra analizzare attentamente le conseguenze di tali scelte, nel rispetto delle norme del trattato e del ruolo delle singole istituzioni;

47.

ricorda al contempo che gli strumenti normativi non vincolanti devono essere adottati con la massima cautela e su una base debitamente giustificata, senza pregiudicare la certezza del diritto e la chiarezza delle norme in vigore, e previa consultazione del Parlamento come sottolineato nella sua risoluzione su un accordo quadro rivisto;

48.

valuta con favore il migliore scambio di informazioni e documenti legati agli atti di esecuzione (comitatologia), e in particolare il funzionamento della nuova procedura di regolamentazione con controllo; auspica che il passaggio al nuovo sistema introdotto dal trattato di Lisbona avvenga in modo efficiente e senza ritardi superflui;

49.

mette in evidenza una serie di ulteriori modifiche istituzionali introdotte dal trattato di Lisbona che si ripercuoteranno sul processo legislativo dell’Unione europea; sottolinea in particolare l’importanza dell’iniziativa dei cittadini europei, che ha il potenziale per divenire un elemento essenziale del dibattito pubblico europeo, e accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione in materia; sottolinea la necessità di una stretta cooperazione tra Parlamento e Commissione per creare uno strumento efficace e comprensibile dotato di criteri chiari di ammissibilità, che sia conforme alle buone prassi del processo legislativo dell’UE;

50.

appoggia la proposta della Commissione di esaminare l’ammissibilità di un’iniziativa dei cittadini proposta ex ante già da quando viene ottenuto un terzo delle dichiarazioni di sostegno richieste, il che renderà possibile evitare di deludere i cittadini nel caso di iniziative che siano dichiarate inammissibili;

51.

chiede alla Commissione di definire non soltanto i suoi limiti temporali per l’esame di un’iniziativa presentata in forma ufficiale, ma anche il termine entro cui presenterà una proposta legislativa ove l’iniziativa sia ammissibile;

52.

esorta la Commissione a impegnarsi a rispettare la scadenza entro la quale dovrà dare seguito alle richieste del Parlamento, ai sensi dell’articolo 225 del TFUE, in particolare onorando l’impegno assunto nell’accordo quadro di elaborare una relazione sul seguito concreto a tutte le richieste di iniziativa legislativa entro i tre mesi successivi all’approvazione di una relazione di iniziativa legislativa e di presentare una proposta legislativa entro un anno al massimo;

53.

chiede alla Commissione, alla luce delle risoluzioni del Parlamento sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione, di esercitare pienamente i diritti conferitile ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, con particolare riferimento alla mancata notifica da parte degli Stati membri delle misure di recepimento delle direttive;

54.

sottolinea che la questione del legiferare meglio è direttamente connessa alla questione del monitoraggio dell’attuazione del diritto dell’Unione europea;

55.

sta seguendo da vicino l’attuazione del progetto pilota dell’UE relativo a detto monitoraggio; è preoccupato che il metodo proposto per l’esame dei ricorsi possa portare a un’eccessiva dipendenza della Commissione dagli Stati membri;

*

* *

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0009.

(3)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 16.

(4)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 21 e GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 114.

(5)  Cfr. pagina 6 del programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE. Piani settoriali di riduzione e azioni 2009 (COM(2009)0544).

(6)  Cfr. la sezione 5 della terza relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo (COM(2009)0017).

(7)  Articolo 296, paragrafo 3, TFUE.


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