EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC1215(04)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 303 del 15.12.2009, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/23


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 303/10

Aiuto n.: XA 33/09

Stato membro: Italia

Regione: Trentino — Alto Adige — Provincia autonoma di Bolzano.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Investimenti per il miglioramento delle malghe e dei pascoli.

Base giuridica: Legge provinciale del 21 ottobre 1996 n. 21;

Delibera della giunta provinciale n. 2365 del 7 luglio 2008.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L’importo annuo totale di stanziamento in bilancio ammonta a 3 000 000,00 EUR.

Intensità massima di aiuti: L’aiuto viene concesso nella misura del 50 % della spesa ammissibile. Gli investimenti non comportano un’aumento della capacità produttiva della malga stessa. La spesa minima ammissibile per ogni progetto a contributo è di 10 000,00 EUR.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31.12.2013 (CE) n.

Obiettivo dell'aiuto: «aiuti agli investimenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006». Si precisa che sono esclusi da questa notifica i seguenti aiuti:

gli aiuti a favore di impianti per la produzione di formaggio [(per i quali verrà presentata und domanda di esenzione nell’ambito del regolamento (CE) n. 800/2008)],

gli aiuti per lavori di manutenzione dei pascoli e dei terreni (questi aiuti vengono notificati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato),

gli aiuti relativi alla «regolazione bosco — pascolo» (la natura di queste attività viene precisata meglio nell’ambito di una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato),

gli aiuti che riguardono «altri interventi, misure, lavori, opere idonei a mantenere l’equilibrio idrogeologico dei territori montani» la natura di queste attività viene precisata meglio nell’ambito di una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato);

gli aiuti per la costruzione di strade forestali [(per questo tipo di interventi è stata presentata una domanda di esenzione nell’ambito del regolamento (CE) n. 800/2008)].

Settore economico: tutto il settore agricolo (CE) n.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione Foreste

Ufficio Economia Montana

Via Brennero 6

39100 Bolzano BZ

ITALIA

E.mail: Economia.montana@provincia.bz.it

Sito web: http://www.provincia.bz.it/foreste/sussidi/sussidi.asp

Altre informazioni: La base giuridica provinciale viene adeguata e completata ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) no 1857/2006. Si precisa che dalla base giuridica provinciale viene ritirato ogni riferimento alla manutenzione ordinario e straordinaria.

Aiuto n.: XA 177/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la C.V. (CECAV).

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en la línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 16 000 EUR per il 2009.

Intensità massima di aiuti: 100 % delle spese ammissibili.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Anno 2009.

Obiettivo dell’aiuto: Prestazione di servizi agli avicoltori e alle relative organizzazioni in materia di controllo di qualità e salute del pollame.

I costi sovvenzionabili oggetto dell’aiuto corrispondono a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 1857/2006, articolo 10, controlli sanitari e test concessi in natura sotto forma di servizi agevolati, derivati dagli autocontrolli effettuati in ottemperanza al Plan Sanitario Avícola (piano sanitario per gli allevamenti avicoli) posto in essere dal Real Decreto 328/2003, del 14 marzo, che istituisce e disciplina il Plan Sanitario Avícola.

Settore economico: Titolari di allevamenti avicoli della Comunidad Valenciana e relative organizzazioni.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav09.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 230/09

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Base giuridica: Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009) vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2899) in Verbindung mit den Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 7 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 40 %, al massimo 400 000 EUR nell'arco di tre anni civili.

Data di applicazione: A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione delle sopra citate direttive nel Bundesanzeiger. La pubblicazione nel Bundesanzeiger è in preparazione; ad essa si procede 10 giorni lavorativi dopo la comunicazione del numero dell'aiuto da parte della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2012.

Obiettivo dell'aiuto: Promozione delle PMI per misure di efficienza energetica nel settore dell'agricoltura e dell'orticoltura [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Agricoltura e orticoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/EU/BuProgrEnergieeffizienz

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 231/09

Stato membro: Italia

Regione: Veneto

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Progetti formativi rivolti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Base giuridica: L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990«Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro»;

DGR n. 2467 del 4 agosto 2009.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importi impegnati: 1 300 000,00 EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del n. di registro della richiesta di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2012.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]:

gi aiuti sono diretti alla realizzazione di azioni di formazione continua relative a diverse tipologie:

azioni finalizzate al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari,

azioni finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione, ai sensi della vigente normativa e per le quali la componente della formazione o dell’aggiornamento abbia valenza precipua,

azioni di aggiornamento o perfezionamento tematico,

azioni finalizzate all’acquisizione di adeguata «capacità professionale» ai sensi della normativa comunitaria e/o della certificazione di cui al D.Lgs. 99/2004 (Imprenditore agricolo professionale).

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione del Veneto

Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

Tel. +39 412795030

Fax +39 412795085

E.mail: dir.formazione@regione.veneto.it

Sito web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#primario

Altre informazioni: Per informazioni:

Direzione Regionale Formazione

Via Allegri 29

30174 Venezia Mestre VE

ITALIA

Tel. +39 412795029 / 412795030

Fax +39 412795085

E.mail: dir.formazione@regione.veneto.it


Top