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Document 52009XC0718(01)

    Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2008 , che fissa l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corporation con decisione C(2005) 4420 def. (Caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notificata con il numero C(2008) 764 def.]

    GU C 166 del 18.7.2009, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 166/20


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 febbraio 2008

    che fissa l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corporation con decisione C(2005) 4420 def.

    (Caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft)

    [notificata con il numero C(2008) 764 def.]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    2009/C 166/08

    Il 27 febbraio 2008 la Commissione ha adottato una decisione che fissa l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corporation con decisione C(2005) 4420 def. («la decisione del febbraio 2008»). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica qui di seguito il nome delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Nel sito Internet della Direzione generale della Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html) si può consultare la versione pubblica del testo integrale della decisione nella lingua facente fede nella fattispecie e nelle lingue di lavoro della Commissione.

    http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

    1.   SINTESI DEL CASO

    1.1.   Antefatti

    1.

    Il 24 marzo 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2007/53/CE concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE (caso COMP/C-3/37.792) nei confronti di Microsoft Corporation («Microsoft») (2). In tale decisione («la decisione»), la Commissione ha stabilito, tra l'altro, che Microsoft aveva violato l'articolo 82 del trattato CE («articolo 82 CE») e l'articolo 54 dell'accordo SEE («articolo 54 SEE») rifiutandosi, dall'ottobre 1998 fino alla data della decisione, di fornire «informazioni sull'interoperabilità» (3) ai venditori di prodotti destinati a sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in modo da consentire loro di elaborare e distribuire prodotti compatibili.

    2.

    L'articolo 5, lettere a) e c), del dispositivo della decisione stabilisce che:

    «a)

    Microsoft Corporation è tenuta a divulgare, entro 120 giorni dalla notifica della presente decisione, le informazioni sulla interoperabilità a qualunque impresa che intenda sviluppare e distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, e ad autorizzare, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, l'utilizzo da parte di tali imprese, delle informazioni relative alla interoperabilità per sviluppare e distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro[…].

    c)

    Microsoft Corporation, è tenuta a istituire, entro 120 giorni a decorrere dalla notifica della presente decisione, un meccanismo di valutazione che consentirà alle imprese interessate di informarsi adeguatamente circa la portata e le condizioni di utilizzo delle informazioni relative all'interoperabilità. Microsoft Corporation potrà imporre condizioni ragionevoli e non discriminatorie per garantire che l'accesso consentito in tale ambito alle informazioni relative all'interoperabilità venga utilizzato esclusivamente a fini di valutazione».

    1.2.   Inadempimento della decisione

    3.

    Data il continuo inadempimento da parte di Microsoft della decisione dopo più di un anno dalla sua adozione, il 10 novembre 2005, la Commissione ha adottato un'altra decisione che infligge a Microsoft il pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 («la decisione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1»). L'articolo 1 di tale decisione dispone quanto segue:

    «Entro il 15 dicembre 2005, Microsoft Corporation dovrà rispettare pienamente gli obblighi enunciati all'articolo 5, lettere a) e c), della decisione della Commissione [C(2004) 900] del 24 marzo 2004.

    In caso di inadempimento, sarà inflitta una penalità di mora di 2 milioni di euro al giorno calcolati a decorrere da tale data».

    4.

    La decisione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, individuava due aspetti dell'inadempimento da parte di Microsoft degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 5, lettere a) e c), della decisione del 2004. Innanzitutto, Microsoft non aveva fornito una documentazione tecnica completa ed accurata che contenesse le informazioni relative all'interoperabilità. In secondo luogo, i livelli di remunerazione imposti all'epoca da Microsoft per l'accesso o l'utilizzo delle informazioni relative all'interoperabilità erano stati giudicati irragionevoli.

    5.

    In seguito all'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, Microsoft ha fornito una descrizione tecnica modificata dei protocolli rilevanti per la comunicazione fra PC Windows e server per gruppi di lavoro («la documentazione tecnica») (4). L'esame delle diverse versioni della documentazione tecnica fornite da Microsoft ha permesso di concludere che la documentazione ancora non conteneva informazioni complete ed accurate sull'interoperabilità destinate alle imprese interessate, come richiesto dalla decisione del 2004.

    6.

    Il 12 luglio 2006 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 che fissa a 280,5 milioni di euro l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, per il periodo tra il 16 dicembre 2005 e il 20 giugno 2006 in merito al primo aspetto dell'inadempimento individuato nella decisione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, e cioè la mancata fornitura da parte di Microsoft di una documentazione tecnica completa ed accurata contenente le informazioni relative all'interoperabilità.

    7.

    La decisione del 12 luglio 2006 modificava inoltre l'articolo 1 della decisione adottata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, nella misura in cui aumentava l'ammontare della penalità di mora inflitta a Microsoft per l'inadempimento degli obblighi ad essa incombenti ex articolo 5, lettere a) e c), della decisione del 2004 a 3 milioni di euro al giorno a decorrere dal 1o agosto 2006.

    8.

    Mentre proseguivano i lavori sulla documentazione tecnica, la Commissione ha esaminato il secondo aspetto dell'inadempimento individuato nella decisione adottata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, e cioè il fatto che Microsoft non aveva messo a disposizione le informazioni relative all'interoperabilità a condizioni ragionevoli.

    9.

    Successivamente all'invio a Microsoft di una comunicazione degli addebiti in data 1o marzo 2007, Microsoft, il 21 maggio 2007, ha presentato una versione modificata degli Accordi WSPP (Programma di protocollo Work Group Server) concernenti l'accesso e l'utilizzo delle informazioni sull'interoperabilità. Tali accordi includevano una tabella di royalty i cui tassi erano inferiori a quelli proposti precedentemente. Microsoft ha dichiarato che avrebbe applicato questi tassi retroattivamente, ossia a partire dalla data di adozione della decisione del 2004. In varie precedenti occasioni, Microsoft aveva presentato versioni modificate dei suoi regimi di remunerazione WSPP, la prima delle quali risaliva al 29 ottobre 2004, ed aveva in diverse occasioni diminuito i tassi di remunerazione applicabili.

    1.3.   Fasi del procedimento

    10.

    Il 1o marzo 2007 è stata inviata a Microsoft una comunicazione degli addebiti («la comunicazione degli addebiti») che illustrava la conclusione preliminare secondo la quale Microsoft non aveva ancora adempiuto l'obbligo di divulgare le informazioni relative all'interoperabilità a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

    11.

    Il 23 aprile 2007 Microsoft ha presentato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti ed ha rinunciato alla possibilità di usufruire di un'audizione orale.

    12.

    Il 21 maggio 2007 Microsoft ha presentato una versione modificata degli accordi WSPP relativi all'accesso e all'utilizzo delle informazioni sull'interoperabilità. Tali accordi includevano una tabella di royalty modificata («il regime di remunerazione del 21 maggio 2007»). Microsoft ha dichiarato che avrebbe «ora lanciato ufficialmente i tassi ridotti» con applicazione retroattiva alla data di adozione della decisione. Microsoft in varie occasioni precedenti aveva presentato versioni modificate dei suoi regimi di remunerazione WSPP, la prima delle quali risaliva al 29 ottobre 2004 e, in seguito a discussioni, aveva in diverse occasioni ridotto i tassi di remunerazione applicabili. Tutti questi regimi di remunerazione erano da considerarsi non ragionevoli in base ai criteri tariffari sottoscritti dalla decisione e che erano stati tenuti presenti nei principi di fissazione dei prezzi WSPP (WSPP Pricing Principles) concordati con Microsoft. Questi principi si basano su tre criteri destinati a rispecchiare il valore delle informazioni relative all'interoperabilità di Microsoft per i loro utilizzatori, ad esclusione del «valore strategico» derivante dal potere di mercato di Microsoft nel mercato dei sistemi operativi per PC o in quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (ossia creazione propria di Microsoft, innovazione e confronto con tecnologie analoghe).

    13.

    Il 24 luglio 2007 è stata inviata a Microsoft una lettera di esposizione dei fatti per valutare le revisioni apportate al regime di remunerazione di Microsoft dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti e per invitare la società a formulare osservazioni, cosa che è avvenuta il 31 agosto 2007.

    14.

    Il 22 ottobre 2007 Microsoft ha introdotto un nuovo regime di remunerazione per gli accordi WSPP. Questo nuovo regime prevede un accordo senza brevetti (No patent agreement) in base al quale l'accesso alle informazioni sull'interoperabilità e il loro utilizzo sono permessi previo pagamento forfettario di 10 000 EUR. A livello mondiale è disponibile un accordo di licenza di brevetti (Patent agreement), che prevede una licenza di brevetto per quelle parti di informazioni sull'interoperabilità che Microsoft dichiara essere protette da brevetto, previo pagamento di royalties pari allo 0,4 % degli utili netti percepiti dal titolare della licenza o previo pagamento di un importo frazionato di royalties corrispondente allo 0,25 % nel SEE e al 3,87 % altrove nel mondo. Quando ha adottato la decisione del 27 febbraio 2008, la Commissione ha ritenuto che il regime di remunerazione del 22 ottobre 2007 non suscitasse più obiezioni quanto al carattere ragionevole e non discriminatorio dei tassi di remunerazione applicabili.

    1.4.   L'impresa e i prodotti interessati

    15.

    Microsoft è un'impresa di software con sede a Redmond, nello Stato di Washington, USA. Il suo fatturato durante l'esercizio finanziario luglio 2006 - giugno 2007 è stato pari a 51 120 milioni di USD. Microsoft impiega 78 500 persone in tutto il mondo. L'impresa è presente in tutti i paesi del SEE.

    16.

    I prodotti interessati dal presente procedimento sono i «sistemi operativi Windows per server per gruppi di lavoro», come definiti all'articolo 1, paragrafo 9, della decisione.

    1.5.   La natura dell'inadempimento

    17.

    Come indicato nel considerando 1003 della decisione, l'obiettivo della decisione «è garantire che i concorrenti di Microsoft possano elaborare prodotti che interagiscano con l'architettura di dominio Windows, originariamente supportata nel prodotto dominante, il sistema operativo Windows per PC Client, e che possano quindi competere efficacemente con il sistema operativo per server per gruppi di lavoro di Microsoft».

    18.

    Come indicato al considerando 1008 della decisione, il «requisito secondo cui le condizioni imposte da Microsoft devono essere ragionevoli e non discriminatorie si applica in particolare […] ii) a qualsiasi remunerazione che Microsoft esiga per fornire informazioni; siffatta remunerazione non deve rispecchiare il» valore strategico «derivante dal potere di mercato detenuto da Microsoft nel mercato del sistema operativo Windows per PC Client oppure in quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro».

    19.

    La decisione del febbraio 2008 esamina l'osservanza dell'articolo 5, lettera a), della decisione da parte di Microsoft sulla base di una valutazione della versione modificata degli accordi WSPP inviata da Microsoft il 21 maggio 2007, unitamente al regime di remunerazione WSPP ivi applicato. Poiché questo regime di remunerazione prevede tassi inferiori a quelli di precedenti versioni degli accordi WSPP, la valutazione, a fortiori, si applica anche ai regimi di remunerazione di dette precedenti versioni. Il regime prevede il pagamento di un importo corrispondente allo 0,5 % degli utili netti percepiti dal beneficiario per tutti i protocolli WSPP in base all'accordo WSPP No Patent, e allo 0,7 % degli utili netti percepiti dal beneficiario per tutte le licenze di brevetto relative ai protocolli WSPP in base all'accordo WSPP Patent Only.

    20.

    La decisione del febbraio 2008 verte sull'obbligo imposto a Microsoft ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della decisione del 2004, di divulgare le informazioni relative all'interoperabilità non brevettate dietro pagamento di una remunerazione ragionevole.

    21.

    Nella decisione del febbraio 2008 la Commissione sottolinea che i criteri tariffari WSPP rispecchiano correttamente la logica della decisione del 2004 quale espressa ai considerando 1003 e 1008(ii). La decisione del 27 febbraio 2008 conclude che, in assenza di elementi di prova convincenti in merito al carattere innovativo di quasi tutte le tecnologie di protocolli non brevettate di Microsoft divulgate nella documentazione tecnica riguardante le informazioni relative all'interoperabilità, e tenuto conto della valutazione di mercato di tecnologie analoghe (cfr. la sintesi dei principi delle tariffe WSPP di cui al punto 12 supra), i regimi di remunerazione di Microsoft anteriori al 22 ottobre 2007 devono essere considerati irragionevoli ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della decisione. Tale valutazione è confermata dalle relazioni del fiduciario incaricato del contratto (Monitoring Trustee), nonché dagli esperti tecnici esterni TAEUS.

    2.   AMMONTARE DEFINITIVO DELLA PENALITÀ DI MORA

    2.1.   Periodo di riferimento dell'inadempimento

    22.

    La presente decisione del febbraio 2008 riguarda il periodo che va dal 21 giugno 2006 al 21 ottobre 2007 («il periodo di riferimento»).

    2.2.   Ammontare definitivo della penalità di mora per il periodo di riferimento

    23.

    La decisione del 27 febbraio 2008 fissa l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft a 899 milioni di euro per il periodo di riferimento.

    24.

    L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 stabilisce che quando l'impresa interessata ha adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

    25.

    Nel calcolare l'ammontare definitivo della penalità di mora, si è tenuto conto, tra l'altro, delle seguenti considerazioni:

    il persistente inadempimento da parte di Microsoft per quanto riguarda la remunerazione ragionevole e non discriminatoria per un periodo di oltre15 mesi,

    l'ulteriore rischio di eliminazione di una concorrenza effettiva nel mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, individuato nella decisione del 2004,

    la capacità di Microsoft di trarre beneficio dall'inadempimento dell'obbligo,

    la necessità di fissare penalità di mora che siano commisurate e sufficienti a dissuadere dall'inadempimento,

    il fatto che sono stati applicati tassi sostanzialmente inferiori a partire dal 21 maggio 2007,

    il fatto che la decisione del febbraio 2008 è circoscritta alle informazioni non brevettate sull'interoperabilità.

    2.3.   Conclusione

    26.

    Per il periodo compreso tra il 21 giugno 2006 e il 21 ottobre 2007, l'ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corporation dalla decisione della Commissione C(2005) 4420 def. del 10 novembre 2005 per inadempimento dell'obbligo di fornire informazioni sull'interoperabilità a imprese interessate a condizioni ragionevoli e non discriminatorie ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della decisione della Commissione, è fissato a 899 milioni di euro nella decisione del febbraio 2008.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 23.

    (3)  Il termine «informazioni sulla interoperabilità» è definito all'articolo 1, punto 1, della decisione come segue. «Le specificazioni esaurienti e corrette di tutti i Protocolli [applicati] nei sistemi operativi Windows per server per gruppi di lavoro e che vengono utilizzati dai server per gruppi di lavoro Windows allo scopo di fornire alla rete Windows per gruppi di lavoro servizi di condivisione di files e di stampanti, nonché di gestione di utenti e di gruppi [di utenti], compresi i Servizi di controllo del dominio Windows, il Servizio Active Directory ed il Servizio “Group Policy”».

    (4)  L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione definisce il «protocollo» come «un insieme di regole di interconnessione e di interazione tra differenti sistemi operativi Windows per server per gruppi di lavoro e di sistemi operativi Windows per PC clienti installati su computer diversi in una rete Windows per gruppo di lavoro».


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