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Document 52009PC0657

Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che la Comunità deve assumere nel comitato misto UE – Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, con riguardo a una decisione del comitato misto che aggiorna l'allegato I, articolo 1, dell'accordo

/* COM/2009/0657 def. */

52009PC0657

Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che la Comunità deve assumere nel comitato misto UE – Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, con riguardo a una decisione del comitato misto che aggiorna l'allegato I, articolo 1, dell'accordo /* COM/2009/0657 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.11.2009

COM(2009)657 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che la Comunità deve assumere nel comitato misto UE – Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, con riguardo a una decisione del comitato misto che aggiorna l'allegato I, articolo 1, dell'accordo

RELAZIONE

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007[1], è stato firmato l'11 ottobre 2007 e, come previsto dall'articolo 13, si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° settembre 2007.

Il 12 giugno 2009 il Parlamento svizzero ha approvato l'accordo e il 25 settembre 2009 ha accolto le modifiche da apportare alla legislazione svizzera nel settore radiotelevisivo, che, dal momento della loro entrata in vigore, la renderanno compatibile con l'acquis.

La notifica ufficiale da parte del governo svizzero della ratifica dell'accordo è attesa a breve e le modifiche della legislazione radiotelevisiva svizzera dovrebbero entrare in vigore in gennaio, dopo la scadenza del termine di 100 giorni entro il quale avrebbe potuto essere chiesto un referendum.

La ratifica dell'UE seguirà l'entrata in vigore delle modifiche della legislazione radiotelevisiva svizzera.

Dopo l'entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva 89/552/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)[2], le parti ritengono opportuno non solo sostituire i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell'atto finale dell'accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria , bensì aggiornare anche l'allegato I, articolo 1, dell'accordo in conformità all'articolo 8, paragrafo 7, del medesimo.

La nuova formulazione proposta sostituirà l'attuale procedura prevista dall'articolo 1 dell'allegato I con un meccanismo analogo più in consonanza con il quadro giuridico introdotto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Per quanto concerne l'adozione della posizione che la Comunità deve assumere nel comitato misto, la decisione del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, dispone, all'articolo 2, che le posizioni assunte dalla Comunità durante l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda le decisioni del comitato misto sono stabilite dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea[3].

A tale riguardo, l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo devono essere approvate dal Consiglio, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che la Comunità deve assumere nel comitato misto UE – Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, con riguardo a una decisione del comitato misto che aggiorna l'allegato I, articolo 1, dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4, e l'articolo 157, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[4],

considerando quanto segue:

1. L'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, firmato l'11 ottobre 2007, in appresso "l'accordo", istituisce un comitato misto preposto alla corretta gestione dell'accordo.

2. Dopo l'entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui servizi di media audiovisivi)[5], le parti ritengono opportuno non solo sostituire i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell'atto finale dell'accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria , bensì aggiornare anche l'allegato I, articolo 1, dell'accordo in conformità dell'articolo 8, paragrafo 7, del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio approva il progetto di decisione allegato, che costituisce la posizione che la Comunità deve assumere con riguardo a una decisione del comitato misto UE-Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo, sull'aggiornamento dell'allegato I, articolo 1, dello stesso.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NEL SETTORE AUDIOVISIVO CHE STABILISCE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA AL PROGRAMMA COMUNITARIO MEDIA 2007

del … 2010

sull'aggiornamento dell'allegato I, articolo 1, dell'accordo

DECISIONE N. …

DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NEL SETTORE AUDIOVISIVO CHE STABILISCE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA AL PROGRAMMA COMUNITARIO MEDIA 2007

del … 2010

sull 'aggiornamento dell'allegato I, articolo 1, dell'accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007[6], in appresso "l'accordo", e l'atto finale dell'accordo[7], entrambi firmati a Bruxelles l'11 ottobre 2007,

considerando quanto segue:

3. L'accordo è entrato in vigore il [...].

4. Dopo l'entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui servizi di media audiovisivi)[8], le parti ritengono opportuno non solo sostituire i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell'atto finale dell'accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria , bensì aggiornare anche l'allegato I, articolo 1, dell'accordo in conformità dell'articolo 8, paragrafo 7, del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

(1) L'allegato I, articolo 1, dell'accordo è sostituito dal seguente testo:

<<Articolo 1

Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive

1. La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità, determinata conformemente alla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (nota 1) (di seguito "direttiva sui servizi di media audiovisivi"), secondo le modalità seguenti:

la Svizzera conserva il diritto di

a) sospendere la ritrasmissione dei programmi di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all'articolo 22, paragrafo 1 o paragrafo 2, e/o all'articolo 3 ter della direttiva sui servizi di media audiovisivi;

b) disporre che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie.

2. Se la Svizzera:

a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale, e

b) ritiene che un'emittente soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalentemente destinata al proprio territorio, può contattare lo Stato membro che ha giurisdizione al fine di ottenere una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte della Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all'emittente di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica alla Svizzera entro due mesi i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad una riunione ad hoc con la Commissione organizzata a margine del comitato di contatto per esaminare il caso.

3. Se la Svizzera ritiene:

a) che i risultati conseguiti mediante l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti, e

b) che l'emittente di cui trattasi sia stabilita nello Stato membro che ha giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera, può adottare misure appropriate nei confronti dell'emittente.

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4. La Svizzera può adottare misure in applicazione del paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 3 del presente articolo solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l'emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione,

b) e il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie, e in particolare che le valutazioni effettuate dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

Nota 1:

GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60) e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 (GU L 332, del 18.12.2007, pag. 27).>>

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il comitato misto

Il presidente

I segretari

[1] GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.

[2] GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

[3] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

[6] GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.

[7] GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.

[8] GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

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