This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52009PC0298
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion on behalf of the European Community of the Agreement between the European Community and the Government of Japan on cooperation in science and technology
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico
/* COM/2009/0298 def. */
IT Bruxelles, 29.7.2009 COM(2009) 298 definitivo 2009/0081 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico RELAZIONE Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione in materia di scienza e cooperazione 1. L’UE e il Giappone si trovano ad affrontare sfide analoghe per quanto riguarda la crescita economica, la competitività industriale, l’occupazione, la coesione regionale e sociale, lo sviluppo sostenibile e, soprattutto, gli adeguamenti socioeconomici imposti dall’invecchiamento della popolazione e dalla crisi finanziaria attuale. 2. La Comunità europea e il governo del Giappone (in appresso “il Giappone”) hanno delle priorità di ricerca simili, in particolare in settori quali le scienze della vita, l’informazione e la comunicazione, le tecnologie di produzione, l’ambiente (in particolare i cambiamenti climatici e le fonti di energia rinnovabili), e partecipano entrambi al progetto ITER, il reattore termonucleare sperimentale internazionale. 3. Il Giappone, attualmente, è uno dei paesi che investono maggiormente nella ricerca (3,61% del PIL nel 2008, con oltre l’81,6% proveniente dal settore privato). Il Giappone è pertanto un partner fondamentale per l’Europa ai fini della cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia. 4. Eppure le possibilità di cooperazione tra l’UE e il Giappone in materia di S&T non sono pienamente sfruttate. 5. Vista l’importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo economico e sociale dell’Europa e del Giappone, le due parti hanno espresso il desiderio di approfondire e intensificare la loro cooperazione in settori di interesse comune e, al termine del vertice UE-Giappone tenutosi ad Atene il 1° e il 2 maggio 2003, il comunicato stampa finale era accompagnato da un piano d’azione ai fini dell’estensione della cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia. 6. Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Giappone. 7. Le due parti hanno successivamente condotto lunghe discussioni approfondite che sono sfociate nel testo del progetto di accordo di cui in allegato, siglato il 19 febbraio 2009. 8. L’accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l’oggetto dell’accordo, della non discriminazione, dell’efficace protezione della proprietà intellettuale e dell’equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. 9. Questo accordo di S&T contribuirà a strutturare e rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica CE-Giappone, in particolare mediante delle riunioni periodiche del comitato misto, in occasione delle quali delle attività specifiche di cooperazione (come gli inviti coordinati) potrebbero essere programmate. 10. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e resta in vigore, salvo denuncia di una delle parti alla fine del periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo. In ogni caso, ciascuna parte potrà valutare ogni cinque anni l’impatto dell’accordo e delle attività ne conseguono. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio: – ad approvare a nome della Comunità europea la decisione allegata; – a notificare alle autorità giapponesi che la Comunità europea ha espletato le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo. 2009/0081 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione [1], visto il parere del Parlamento europeo [2], considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato con il governo del Giappone, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. (2) Tale accordo è stato firmato il … a …, dai rappresentanti delle parti, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (3) Occorre concludere l’accordo a norma della Comunità europea, DECIDE: Articolo 1 (1) L'accordo di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico tra la Comunità europea e il governo del Giappone è approvato a nome della Comunità europea [3]. (2) Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione adotta la posizione della Comunità all'interno del comitato misto istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo in merito alle modifiche dell'accordo, di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del medesimo. Articolo 3 Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO TRA IL GOVERNO DEL GIAPPONE E LA COMUNITÀ EUROPEA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO Il governo del Giappone e la Comunità europea (in appresso la “Comunità”); desiderando promuovere ulteriormente le relazioni strette ed amichevoli che esistono tra il Giappone e la Comunità ed essendo consapevoli del rapido sviluppo della conoscenza scientifica e del suo contributo positivo nella promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale; desiderando ampliare l'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso avente fini pacifici e benefici reciproci; rilevando che tale cooperazione e l'applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale della Giappone e della Comunità; desiderando stabilire un quadro ufficiale per l’attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano, nell’ambito del presente accordo, attività di cooperazione nei settori scientifici e tecnologici per fini pacifici. 2. Le attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo si svolgono sulla base dei seguenti principi: (a) contributi e vantaggi reciproci ed equi; (b) accesso reciproco ai programmi e ai progetti di ricerca e sviluppo e alle agevolazioni per i ricercatori in visita; (c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo; (d) promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale del Giappone e della Comunità. Articolo 2 1. Le attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo consistono di attività di cooperazione dirette e indirette. 2. Ai fini del presente accordo: a) per “le parti”, si intendono il governo del Giappone e la Comunità; b) per “attività di cooperazione dirette”, si intendono le attività di cooperazione tra le parti o le loro agenzie; c) per “attività di cooperazione indirette”, si intendono attività di cooperazione tra persone del Giappone e della Comunità svolte nell’ambito di programmi e progetti di ricerca e sviluppo; d) per “programmi e progetti di ricerca e sviluppo”, si intendono il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico gestito dalla Comunità o programmi di ricerca e sviluppo dotati di un sistema di finanziamento concorrenziale gestiti dal governo del Giappone, dalle sue agenzie o da istituzioni ufficiali; e) per “persone”, si intendono: i) nel caso del Giappone, qualsiasi cittadino giapponese o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità del diritto nazionale del Giappone; e ii) per quanto riguarda la Comunità, qualsiasi cittadino degli Stati membri della Comunità o qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità dei diritti nazionali degli Stati membri della Comunità e del diritto comunitario; e) per “agenzie”, si intendono: i) nel caso del Giappone, le agenzie pubbliche del Giappone; e ii) per quanto riguarda la Comunità, la Commissione europea; g) per “istituzioni ufficiali”, si intendono le istituzioni ufficiali i cui bilanci e piani operativi sono approvati dai ministeri competenti del governo del Giappone, e i cui programmi e progetti di ricerca e sviluppo dotati di un sistema di finanziamento concorrenziale sono inclusi, con il loro assenso, nei programmi e progetti di attività di cooperazione indirette; h) per “diritti di proprietà intellettuale” si intende la definizione data a “proprietà intellettuale” dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Articolo 3 1. Le attività di cooperazione dirette possono assumere le forme seguenti: (a) riunioni di vario tipo, come le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere proficuamente effettuati in cooperazione; (b) scambio di informazioni sulle attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo; (c) visite e scambi di scienziati, personale tecnico e altri esperti su argomenti generali o specifici; (d) attuazione di attività di cooperazione di altro tipo individuate, proposte e decise nell’ambito del comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica di cui all'articolo 6 del presente accordo. 2. Ai fini dello sviluppo di attività di cooperazione indirette, qualsiasi soggetto di una parte può partecipare ai programmi o ai progetti di ricerca e sviluppo condotti dall'altra parte, dalle sue agenzie e le istituzioni ufficiali, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra parte, fatti salvi gli allegati I e II del presente accordo. Articolo 4 I dettagli e le procedure di ciascuna attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo possono essere stabilite tra le parti, le loro agenzie o istituzioni ufficiali impegnate in questa attività di cooperazione. Articolo 5 Per quanto riguarda le attività di cooperazione dirette previste dal presente accordo, ogni parte o le sue agenzie possono autorizzare, se necessario, con l’assenso dell’altra parte o delle sue agenzie, la partecipazione di ricercatori e di organismi di tutta la comunità di ricerca, compreso il settore privato. Articolo 6 1. Per garantire l’efficace attuazione del presente accordo, le parti istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (qui di seguito denominato “il comitato misto”). Il comitato misto sarà presieduto da funzionari del Ministero degli affari esteri del Giappone e della Commissione europea. 2. Il comitato misto espleta le seguenti funzioni: (a) scambio di idee e di informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica; (b) individuazione, proposta e decisione sulle attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo; (c) esame e discussione dei risultati delle attività di cooperazione svolte nell’ambito del presente accordo; (d) consulenza e incoraggiamento delle parti per quanto concerne l’attuazione del presente accordo; (e) valutazione periodica dell’accesso reciproco ai programmi e ai progetti di ricerca e sviluppo e modalità per i ricercatori in visita ed esame delle misure concrete per migliorare l’accesso a garantire l’efficacia del principio di reciprocità di cui all’articolo 1 del presente accordo. 3. Le decisioni del comitato misto sono adottate per mutuo consenso. 4. Le date delle riunioni del comitato sono stabilite di comune accordo. Il comitato si riunisce preferibilmente almeno ogni due anni. 5. Il governo del Giappone e la Comunità ospiteranno alternativamente la riunione del comitato misto, se non altrimenti concordato. 6. Per la riunione del comitato misto, le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti sono a carico della parte a cui sono legati. Eventuali altri costi legati al comitato misto saranno a carico della parte ospitante. 7. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. 8. Al di fuori delle sue sessioni, il comitato misto può adottare decisioni mediante canali diplomatici. Articolo 7 L’attuazione del presente accordo è soggetta alla disponibilità di finanziamenti adeguati e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti. Articolo 8 1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione dirette possono essere messe a disposizione del pubblico da una o dall’altra parte attraverso i canali abituali, conformemente alle normali procedure delle agenzie partecipanti. 2. Ai diritti di proprietà intellettuali e alle informazioni riservate generati, introdotti o ottenuti nel corso delle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo si applicano le disposizioni contenute nell’allegato II del presente accordo. Articolo 9 Ciascuna delle due parti si adopera, nei limiti della propria legislazione e normativa, per dare alle persone che conducono attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo, tutte le agevolazioni possibili al fine di facilitare gli spostamenti e i soggiorni dei ricercatori che partecipano a queste attività di cooperazione nonché ad agevolare l’entrata e l’uscita dal proprio territorio di materiali, dati e attrezzature destinati ad essere utilizzati nell’ambito di dette attività di cooperazione Articolo 10 Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi esistenti e/o futuri tra le parti o tra uno Stato membro della Comunità ed il governo del Giappone. Articolo 11 Tutte le questioni o le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti. Articolo 12 Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Articolo 13 1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine. 2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e resta in vigore, salvo denuncia di una delle parti alla fine del periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo, mediante preavviso scritto di sei mesi dato all’altra parte. 3. La denuncia del presente accordo non incide sulle attività di cooperazione condotte ai sensi del presente accordo e non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne sono derivati, conformemente all’attuazione dell'allegato II del presente accordo. 4. Ciascuna parte può valutare l’impatto del presente accordo e le attività previste dallo stesso ogni cinque anni, e la parte che lo fa informa l’altra parte dei risultati della valutazione. Ogni parte si adopererà per agevolare la valutazione effettuata dall’altra parte. 5. Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui al paragrafo 1, salvo diversa decisione delle parti. Il presente accordo e gli allegati I e II dello stesso sono redatti in due originali nelle lingue giapponese, bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, le versioni giapponese e inglese prevalgono sulle altre versioni linguistiche. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine rispettivamente dal governo del Giappone e dalla Comunità europea hanno firmato il presente accordo. FATTO a … ….. ….. il ………. PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE: | | PER LA COMUNITÀ EUROPEA: | ALLEGATO I Modalità e condizioni per la partecipazione di persone a programmi e progetti di ricerca e sviluppo I. Se, nell’ambito del presente accordo, un parte, le sue agenzie o istituzioni ufficiali concludono un contratto con una persona dell’altra parte per dei programmi e dei progetti di ricerca e sviluppo, l’altra parte, su richiesta, si adopera al fine di fornir loro nel limite del possibile e del ragionevole, tutto l’aiuto che può essere necessario o utile per l’adeguata esecuzione dei suddetto contratto. II. Le persone del Giappone possono partecipare al programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico gestito dalla Comunità. Questa partecipazione deve avvenire nel rispetto delle regole di partecipazione, diffusione e attuazione del programma quadro. III. Le persone della Comunità possono partecipare a programmi e progetti di ricerca e sviluppo dotati del sistema di finanziamento concorrenziale gestiti dal governo del Giappone, delle sue agenzie o istituzioni ufficiali, in settori scientifici o tecnologici analoghi a quelli del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Questa partecipazione di soggetti della Comunità rispetta le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone e le regole di partecipazione, diffusione e attuazione applicabili al programma o al progetto interessato. ALLEGATO II Diritti di proprietà intellettuale e informazioni riservate I. Diritti di proprietà intellettuale delle parti nell’ambito di attività di cooperazione dirette 1. Ai diritti di proprietà intellettuale risultanti da attività di cooperazione dirette, ad eccezione dei diritti di autore e dei diritti connessi di cui al punto 3 qui di seguito, si applicano le regole riportate qui di seguito: (a) I diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà della parte o delle sue agenzie che generano la proprietà intellettuale. Quando la proprietà è stata generata congiuntamente, le parti o le loro agenzie si consultano per determinare la proprietà o la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo conto della parte rispettiva del lavoro delle parti o delle loro agenzie. (b) La parte o le sue agenzie che possiedono i diritti di proprietà intellettuale accordano all’altra parte o alle sue agenzie una licenza per utilizzare questi diritti per l’esecuzione di eventuali attività di cooperazione dirette, nella misura in cui è necessario per consentire all’altra parte o alle sue agenzie di svolgere i propri lavori per il progetto specifico nell’ambito del presente accordo. Nel caso di brevetti o modelli di utilità, questa licenza è concessa a titolo gratuito. La concessione di una licenza di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale di cui al presente comma è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ogni parte e dalle condizioni che le parti o le loro agenzie devono convenire prima dell’inizio del progetto. 2. La parte o le sue agenzie che possiedono i diritti di proprietà intellettuale introdotti nel corso di attività di cooperazione dirette accordano all’altra parte o alle sue agenzie una licenza per utilizzare questi diritti per l’esecuzione di eventuali attività di cooperazione dirette, nella misura in cui è necessario per consentire all’altra parte o alle sue agenzie di svolgere i propri lavori per il progetto specifico nell’ambito del presente accordo. La concessione di una licenza di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale di cui al presente paragrafo è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ogni parte e dalle condizioni che le parti o le loro agenzie devono convenire prima dell’inizio del progetto. 3. Ai diritti di autore e ai diritti connessi delle parti o delle loro agenzie si applicano le seguenti regole: (a) In caso di pubblicazione ad opera di una parte o delle sue agenzie di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni, libri, opere audiovisive e dispositivi di memorizzazione digitale, che siano frutto di attività di cooperazione dirette, tale parte si impegnerà al massimo per ottenere, per l’altra parte, una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi che prevedano una tutela del diritto di autore, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere. (b) Tutti gli esemplari destinati al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore di cui alle disposizioni della lettera a) devono recare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti. II. Informazioni riservate nelle attività di cooperazione dirette Alle informazioni riservate delle parti o delle loro agenzie si applicano le seguenti regole: 1. All'atto di comunicare all'altra parte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività di cooperazione dirette, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare. 2. La parte o le sue agenzie che ricevono dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità queste informazioni riservate a proprie agenzie o a persone assunte tramite tali agenzie, qualora ciò sia necessario per consentire a tali agenzie o alle persone in questione di svolgere il loro lavoro ai fini del progetto specifico nell’ambito di tale accordo. 3. Previo consenso scritto della parte o delle sue agenzie che forniscono le informazioni riservate, l'altra parte o le sue agenzie possono divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 2 precedente. Le parti o le loro agenzie cooperano all’elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per questa diffusione più ampia e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue leggi e dai suoi regolamenti. 4. Le informazioni fornite nel corso di seminari e riunioni, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato e l'uso di attrezzature nel quadro del presente accordo sono considerate riservate quando i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o confidenziali sono stati informati del loro carattere confidenziale al momento della trasmissione, conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, e le informazioni sono state trattate a norma dei summenzionati paragrafi 2 e 3. 5. Se una delle parti si rende conto che non sarà in grado, oppure potrà ragionevolmente non essere in grado, di rispettare le restrizioni e le condizioni di divulgazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, essa ne informa immediatamente l'altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato. III. Diritti di propietà intellettuale delle persone nelle attività di cooperazione indirette Ciascuna delle parti garantisce che i diritti di proprietà intellettuale delle persone dell’altra parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dalla prima parte, dalle sue agenzie o da istituzioni ufficiali, nonché i diritti e obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, siano coerenti con le convenzioni internazionali pertinenti vincolanti per il governo del Giappone e la Comunità e i suoi Stati membri, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. 2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività) Strategia e coordinamento politico, in particolare per le direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN. 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: I costi connessi all'attuazione dell'accordo (workshop, seminari, riunioni, videoconferenze) verranno addebitati alle linee amministrative dei programmi specifici del Settimo programma quadro della Comunità europea (XX.01.05.03). 3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: Durata iniziale di cinque anni destinata a proseguire, salvo denuncia di una delle parti alla fine del periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo, conformemente all’articolo 13 dell’accordo. 3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie): Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | XX.01.05.03 | Spese obbliga-torie/ Spese non obbliga-torie | Stanz. dissoc [4]. SND [5] | NO | SÌ | SÌ | [1A] | | | | | | | | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio di EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n + 5 e segg. | Totale | Spese operative [6] | | | | | | | | | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | | | | | | | | Stanziamenti di pagamento (SP) | | b | | | | | | | | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento [7] | | | | | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | | 0.550 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | Stanziamenti di impegno | | a+c | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | 0,550 | Stanziamenti di pagamento | | b+c | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | 0,550 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [8] | | | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | | | | | | | | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | | | | | | | | Costo totale indicativo dell’intervento TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a+c+d+e | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | 0,550 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | b+c+d+e | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | 0,550 | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di più organismi): Mio di EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | …………………… | f | | | | | | | | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | | | | | | | | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale [9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: NB: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria. Mio EUR (al primo decimale) | | Prima dell'azio-ne [Anno n-1] | | Situazione a seguito dell’azione | Linea di bilancio | Entrate | | | [Anno n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [10] | | a) Entrate in termini assoluti | | | | | | | | | | b) Modifica delle entrate | | | | | | | | | (Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio) 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale risorse umane | | | | | | | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti. 5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine La presente decisione consentirà a entrambe le parti di promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune. 5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari L'accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l'oggetto dell'accordo, della non discriminazione, dell'efficace protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La proposta è in linea anche con le spese amministrative sostenute dalla Comunità, che prevedono missioni di esperti e funzionari UE, nonché workshop, seminari e riunioni da organizzare nella Comunità europea e in Giappone. Le attività di cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia nell’ambito di quest’accordo completano e sostengono altre attività della Comunità relative al Giappone. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori La presente decisione consentirà tanto al Giappone quanto alla Comunità europea di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti mediante i loro specifici programmi di ricerca. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell'industria e dei cittadini, tenendo pienamente conto delle disposizioni in materia di tutela dei DPI. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione [11]: ٱ Gestione centralizzata ٱX Diretta da parte della Commissione ٱ Indiretta, con delega a: ٱ agenzie esecutive ٱ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ٱ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ٱ Gestione concorrente o decentrata ٱ con Stati membri ٱ con paesi terzi ٱ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo I servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni condotte nel quadro dell'accordo di cooperazione, che sarà a sua volta oggetto di una valutazione regolare congiunta da parte della Comunità e del Giappone. Questa valutazione include: (a) Indicatori di efficacia – numero di missioni e riunioni; numero dei diversi campi delle attività di cooperazione. (b) Rilevazione di informazioni – basata sulle informazioni provenienti dai programmi specifici del programma quadro e sulle informazioni fornite dal Giappone al comitato misto previsto dall'accordo. 6.2. Valutazione La Commissione valuterà le azioni contemplate dall’accordo di cooperazione prima della fine del primo di quinquennio di attuazione. 6.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Le parti valuteranno l’applicazione dell’accordo almeno ogni due anni nelle riunioni del comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica di cui all’articolo 6 dell’accordo. Mediante uno studio di impatto affidato ad esperti indipendenti, la Commissione può valutare le azioni contemplate dall’accordo di cooperazione prima della fine del quinquennio di attuazione. 7. Misure antifrode Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività. Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all’audit. La Comunità sceglie liberamente questi ultimi, curando di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere segnalati dalla parte oggetto dell'audit. In relazione allo svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità europee e, qualora dovessero emergere irregolarità, l'adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate. Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96 e 1073/99. In particolare, i contratti devono prevedere i seguenti punti: - l'introduzione di clausole contrattuali specifiche volte a tutelare gli interessi finanziari della CE attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti; - la partecipazione di controllori amministrativi nel settore della lotta antifrode, ai sensi dei regolamenti nn. 2185/96 e 1073/99; - l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell'esecuzione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, compreso un meccanismo di lista nera; - una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l'esecuzione forzata di eventuali provvedimenti di recupero, ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE. Inoltre, e come misura di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un programma di controlli concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; Ispezioni locali verranno svolte dalla Corte dei conti europea. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE | | | | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | OBIETTIVO OPERATIVO 1 [12] | | | | | | | | | | | | | | | | | Azione 1………….. | | | | | | | | | | | | | | | | | - Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - Risultato 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | Azione 2………….. | | | | | | | | | | | | | | | | | - Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale parziale obiettivo 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBIETTIVO OPERATIVO n.2 1….. | | | | | | | | | | | | | | | | | Azione 1………….. | | | | | | | | | | | | | | | | | - Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale parziale obiettivo 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBIETTIVO OPERATIVO n 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale parziale obiettivo n | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2. Spese amministrative 8.2.1. Numero e tipo di risorse umane Tipo di posto | | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) | | | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 | Funzionari o agenti temporanei [13](XX 01 01) | A*/AD | | | | | | | | B*, C*/AST | | | | | | | Personale finanziato [14] con l'art. XX 01 02 | | | | | | | Altro personale [15] finanziato con l'art. XX 01 04/05 | | | | | | | TOTALE | | | | | | | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione La gestione dell'accordo comporterà missioni e la partecipazione a riunioni da parte di esperti e funzionari dell'UE e del Giappone. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine) X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Milioni di euro (al terzo decimale) Linea di bilancio(numero e denominazione) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE | 1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi di personale) | | | | | | | | Agenzie esecutive [16] | | | | | | | | Altra assistenza tecnica e amministrativa | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | 0,550 | - intra muros | | | | | | | | - extra muros | | | | | | | | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | 0,550 | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento Milioni di euro (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | | | | | | | Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)(specificare la linea di bilancio) | | | | | | | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | | | | | | | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei (122 000 € l’anno per funzionario) 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Milioni di euro (al terzo decimale) | | | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5e segg. | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | | | | | | | | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | | | | | | | | XX 01 02 11 03 – Comitati [17] | | | | | | | | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | | | | | | | | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | | | | | | | | Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | | | | | | | | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | | | | | | | | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | | | | | | | | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. [3] Per il testo dell'accordo cfr. GU L xxxxx. [4] Stanziamenti dissociati (SD) [5] Gli stanziamenti non dissociati sono indicati in seguito come "SND". [6] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [7] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx. [8] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [9] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [10] Se la durata dell’azione supera 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [11] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione. [12] Come descritto nella sezione 5.3. [13] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [14] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [15] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. [16] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [17] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene. --------------------------------------------------