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Document 52009PC0045

Proposta di decisione del Consiglio recante rettifica della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

/* COM/2009/0045 def. - CNS 2009/0016 */

52009PC0045

Proposta di decisione del Consiglio recante rettifica della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE /* COM/2009/0045 def. - CNS 2009/0016 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 10.2.2009

COM(2009) 45 definitivo

2009/0016 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante rettifica della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

RELAZIONE

La direttiva 2008/73/CE del Consiglio ha modificato una serie di atti del Consiglio per istituire, tra l'altro, norme uniformi di diffusione degli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento ufficialmente approvati dagli Stati membri per i test diagnostici delle malattie degli animali e degli elenchi degli istituti o delle autorità ufficialmente approvati per gli scambi intracomunitari o per le importazioni nella Comunità in campo veterinario e zootecnico.

La direttiva 2008/73/CE è entrata in vigore il 3 settembre 2008. A norma della direttiva 2008/73/CE gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in parola entro il 1° gennaio 2010. La direttiva, peraltro, non impone agli Stati membri l'obbligo di applicarne le disposizioni a decorrere da tale data.

Ai fini della certezza giuridica e onde garantire una data uniforme di applicazione di tali misure in tutti gli Stati membri, questi ultimi dovrebbero applicarle a decorrere da tale data.

Dal momento che le misure saranno d'applicazione dal 1° gennaio 2010, a decorrere dalla stessa data la direttiva 2008/73/CE dovrebbe anche applicarsi uniformemente in tutti gli Stati membri.

Peraltro, alcune modifiche apportate dalla direttiva 2008/73/CE, che non richiedono il recepimento da parte degli Stati membri, non dovrebbero essere interessate dalla presente decisione. Le modifiche in questione riguardano l'adozione di misure specifiche di polizia sanitaria conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1] e, rispettivamente, la correzione di un riferimento obsoleto.

Al fine di garantire una transizione armoniosa verso le nuove procedure semplificate di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico, occorre prevedere la possibilità di adottare misure transitorie conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio.

La direttiva 2008/73/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

2009/0016 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante rettifica della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/73/CE[4] del Consiglio ha emendato un totale di 23 atti del Consiglio al fine di prevedere, tra l'altro, le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico.

(2) La direttiva 2008/73/CE è entrata in vigore il 3 settembre 2008. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2010. La direttiva, peraltro, non impone agli Stati membri di applicarne le disposizioni a decorrere da tale data.

(3) Ai fini della certezza giuridica, occorre rettificare la direttiva 2008/73/CE onde garantire che tutte le modifiche da essa apportate ai vari atti del Consiglio, al fine di istituire le procedure semplificate in parola, siano applicate uniformemente dagli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2010. Occorre quindi rettificare la direttiva 2008/73/CE per renderla applicabile da tale data. Di conseguenza, la direttiva in questione va rettificata di modo che gli Stati membri siano tenuti ad applicarne le disposizioni dalla stessa data.

(4) Alcune altre modifiche apportate dalla direttiva 2008/73/CE alle direttive 64/432/CE[5] e 90/426/CEE[6] del Consiglio non riguardano peraltro le procedure semplificate e non richiedono quindi un rinvio della data di applicazione del 1° gennaio 2010 da parte degli Stati membri. Le modifiche in questione riguardano l'adozione di misure specifiche di polizia sanitaria conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7] e, rispettivamente, la correzione di un riferimento obsoleto.

(5) Al fine di garantire una transizione armoniosa verso le nuove procedure semplificate di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico occorre prevedere la possibilità di adottare misure transitorie conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio.

(6) Per garantire la certezza e la continuità giuridiche, è opportuno che la presente decisione sia applicabile a decorrere dal 3 settembre 2008, data di entrata in vigore della direttiva 2008/73/CE.

(7) La direttiva 2008/73/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2008/73/CE è così rettificata:

(1) il paragrafo 2 dell’articolo 20 è abrogato.

(2) Sono inseriti i seguenti articoli 23 bis e 23 ter:

"Articolo 23 bis Disposizioni transitorie

Possono essere adottate misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 2.

Articolo 23ter Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo , si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi."

(3) All'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri."

(4) L’articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25 Entrata in vigore e applicabilità

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatta eccezione per l'articolo 1, paragrafi 1 e 5 e gli articoli 7, 23 bis e 23 ter."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 settembre 2008.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

[5] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

[6] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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