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Document 52009IP0177

    Accordo di partenariato economico interinale CE-Ghana Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

    GU C 117E del 6.5.2010, p. 112–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 117/112


    Mercoledì 25 marzo 2009
    Accordo di partenariato economico interinale CE-Ghana

    P6_TA(2009)0177

    Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

    2010/C 117 E/19

    Il Parlamento europeo,

    viste le sue risoluzioni del 25 settembre 2003 sulla Quinta conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di Cancun (1), del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell’OMC del 1o agosto 2004 (2), del 1o dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (3), del 23 marzo 2006 sull’impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) (4), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell’OMC a Hong Kong (5), del 1o giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (6), del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull’agenda di Doha per lo sviluppo (7) (ADS), del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico (8), del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico (9) e la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 964/2007 e (CE) n. 1100/2006 della Commissione (10),

    visto l’accordo di partenariato economico interinale fra il Ghana, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),

    viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne (CAGRE) di aprile 2006, ottobre 2006, maggio 2007, ottobre 2007, novembre 2007, maggio 2008 e novembre 2008,

    vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),

    visto l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l’articolo XXIV,

    vista la dichiarazione ministeriale della Sesta sessione della Conferenza ministeriale dell’OMC, adottata il 18 dicembre 2005 a Hong Kong,

    viste la relazione e le raccomandazioni della task force sugli aiuti al commercio, adottate dal Consiglio generale dell’OMC il 10 ottobre 2006,

    vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell’8 settembre 2000, che fissa gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,

    visto il comunicato di Gleneagles, approvato l’8 luglio 2005 dal G8,

    vista la dichiarazione ministeriale della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell’OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha,

    visti l’articolo 108, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che le relazioni commerciali precedentemente intercorse tra l’Unione europea e i paesi ACP fino al 31 dicembre 2007 – che accordavano a questi ultimi un accesso preferenziale ai mercati comunitari su base non reciproca – non erano conformi alle norme dell’OMC,

    B.

    considerando che gli APE sono accordi compatibili con l’OMC, tesi a sostenere l’integrazione regionale e a favorire la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nell’ambito dell’economia mondiale, promuovendone quindi lo sviluppo sociale ed economico sostenibili e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà nei paesi ACP,

    C.

    considerando che le norme dell’OMC non richiedono che i paesi APE intraprendano la liberalizzazione nei settori dei servizi, degli investimenti, degli appalti pubblici, dei diritti di proprietà intellettuale, della concorrenza, della facilitazione degli scambi, della tutela dei dati, della circolazione di capitali o della governance fiscale, e che i negoziati al riguardo dovrebbero avvenire solo quando entrambe le parti saranno disponibili a farlo; che gli obiettivi dichiarati di promozione dello sviluppo e di riduzione della povertà previsti dagli APE vanno raggiunti attraverso una liberalizzazione degli scambi attuata in modo graduale e idoneamente concepito sulla base dei parametri di valutazione dello sviluppo che possono contribuire a promuovere la diversificazione del mercato, la crescita economica e lo sviluppo,

    D.

    considerando che, nelle sue conclusioni del 26-27 maggio 2008, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne ha sottolineato la necessità di adottare un approccio flessibile garantendo al contempo un progresso adeguato e ha invitato la Commissione a sfruttare ogni livello di flessibilità e asimmetria compatibile con l’OMC per tenere conto delle diverse esigenze e dei vari livelli di sviluppo dei paesi e delle regioni ACP,

    E.

    considerando che i precedenti sistemi di preferenze commerciali non sono stati in grado di contribuire a migliorare in modo determinante la situazione economica in questi paesi,

    F.

    considerando che gli accordi di partenariato economico interinali (APEI) sono accordi sugli scambi di merci, intesi a evitare scompensi negli scambi commerciali fra i paesi ACP e l’Unione europea, e che essi andrebbero considerati una soluzione temporanea finché saranno in corso i negoziati per concludere un accordo di partenariato economico globale con la regione dell’Africa occidentale,

    G.

    considerando che l’impatto globale delle norme commerciali fissate dall’APE potrebbe essere molto più significativo rispetto alla soppressione dei dazi,

    H.

    considerando che, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 6, dell’accordo di Cotonou, i paesi ACP sono liberi di valutare alternative agli APE,

    I.

    considerando che gli APEI sono un primo passo verso gli APE completi,

    J.

    considerando che l’Unione europea offre ai paesi ACP un accesso integralmente esente da contingentamenti e dazi ai propri mercati, con periodi transitori per il riso (2010) e lo zucchero (2015),

    K.

    considerando che i livelli di capacità tra i diversi paesi ACP, nonché tra i paesi ACP e l’Unione europea differiscono notevolmente,

    L.

    considerando che esiste una concorrenza limitata tra le economie dell’Unione europea e quelle dei paesi ACP in quanto la maggior parte delle esportazioni UE interessa prodotti che i paesi ACP non producono, ma di cui hanno bisogno sia per il consumo diretto che per alimentare per l’industria nazionale,

    M.

    considerando che, in conseguenza dell’attuale crisi finanziaria ed economica, la politica commerciale sarà più importante che mai per il mondo in via di sviluppo, affinché possa sfruttare appieno le opportunità del commercio internazionale,

    N.

    considerando che la clausola della nazione più favorita (NPF), che fissa dazi normali e non discriminatori per le importazioni di merci, è inserita nei testi APE con l’obiettivo di garantire che tutti gli esportatori siano trattati come l’esportatore più favorito,

    O.

    considerando che la Comunità europea e i paesi ACP hanno negoziato nuove norme di origine, perfezionate, potenzialmente in grado di garantire notevoli vantaggi ai paesi ACP se attuate correttamente e tenendo nella dovuta considerazione i livelli ridotti di capacità di tali paesi,

    P.

    considerando che la strategia dell’Unione europea sugli aiuti al commercio si propone di sostenere le capacità dei paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio da nuove opportunità commerciali,

    Q.

    considerando che l’APE completo condizionerà inevitabilmente l’ambito di applicazione e il contenuto dei futuri accordi tra i paesi ACP e altri partner commerciali nonché la posizione negoziale della regione,

    R.

    considerando che la bilancia commerciale tra l’Unione europea e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) è equilibrata in termini di scambi commerciali tra le regioni,

    S.

    considerando che il Ghana è membro dell’ECOWAS la quale è composta di 15 paesi; considerando che i singoli Stati della regione variano notevolmente quanto a dimensioni e a livello del PIL,

    T.

    considerando che 12 dei 15 paesi che compongono l’ECOWAS sono considerati paesi meno avanzati (PMA),

    U.

    considerando che il Ghana, la Costa d’Avorio e la Nigeria non sono classificati come PMA; che quindi potenziali difficoltà potrebbero derivare dalla disparità dei livelli di risorse e capacità di governo nel gruppo regionale ECOWAS dovute al fatto che la maggioranza dei suoi membri è classificata tra i PMA,

    1.

    ribadisce il parere che, se concepiti in modo adeguato, gli APE rappresentano un’opportunità per imprimere nuovo slancio alle relazioni commerciali ACP-UE, promuovere la diversificazione economica e l’integrazione regionale nonché per ridurre la povertà nei paesi ACP;

    2.

    riconosce i vantaggi che la conclusione dell’APEI tra la Comunità europea da un lato, e gli Stati ACP, dall’altro, ha avuto per gli esportatori, ampliando le possibilità di esportazione verso l’Unione europea dopo la scadenza del trattamento tariffario preferenziale previsto dall’accordo di Cotonou il 31 dicembre 2007, mantenendo e ampliando così sostanzialmente le possibilità di esportazione del Ghana verso l’Unione europea, grazie alla piena apertura del mercato e al miglioramento delle norme di origine;

    3.

    si compiace del fatto che la Comunità europea offra ai paesi ACP una completa esenzione dai dazi doganali e un accesso al mercato dell’Unione europea esente da quote per la maggior parte dei prodotti, al fine di sostenere la liberalizzazione degli scambi tra i paesi ACP e l’Unione europea;

    4.

    sottolinea che l’APE con il Ghana non deve in nessun caso mettere in pericolo la coesione o indebolire l’integrazione regionale dell’ECOWAS;

    5.

    ricorda che, sebbene l’accordo interinale sia compatibile con l’OMC e possa essere considerato come un primo passo in questo processo, esso può non rappresentare necessariamente il preludio a un APE completo;

    6.

    ricorda che le regole dell’OMC non esigono né vietano accordi sui servizi o sulle cosiddette «questioni di Singapore»;

    7.

    prende atto dell’istituzione di periodi di transizione nell’ambito dell’APEI per le piccole e medie imprese (PMI), per consentire loro di adattarsi ai cambiamenti derivanti dall’accordo, e sollecita le autorità degli stati interessati a continuare a sostenere gli interessi delle PMI nei loro negoziati per un APE completo;

    8.

    esorta i paesi ACP a portare avanti il processo di liberalizzazione e incoraggia l’estensione di tali riforme oltre il commercio e i beni, al fine di aumentare la liberalizzazione degli scambi nell’ambito dei servizi;

    9.

    esorta la Commissione a non esercitare pressioni indebite sul Ghana per indurlo ad accettare gli impegni di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici e le cosiddette «questioni di Singapore»;

    10.

    chiede che l’Unione europea fornisca una maggiore e adeguata assistenza sia alle autorità dei paesi ACP sia al settore privato, al fine di agevolare la transizione delle economie dopo la firma dell’APEI;

    11.

    invita la Commissione e gli Stati membri a chiarire l’effettiva distribuzione dei fondi in tutta la regione ACP in base all’impegno di spesa prioritaria assunto nel quadro dell’aumento del bilancio destinato agli aiuti al commercio;

    12.

    ricorda che nell’ottobre 2007 è stata adottata la strategia dell’Unione europea in materia di aiuti al commercio, con l’impegno di aumentare l’assistenza collettiva dell’Unione europea in campo commerciale a 2 miliardi (2 000 000 000) EUR l’anno entro il 2010 (di cui 1 miliardo EUR dalla Comunità e 1 miliardo EUR dagli Stati membri); insiste affinché la regione dell’Africa occidentale riceva un contributo equo e appropriato;

    13.

    chiede che sia rapidamente determinata e costituita la quota di risorse destinate all’aiuto al commercio; sottolinea che tali fondi dovranno essere costituiti da risorse supplementari e non essere il risultato di un mero rimaneggiamento dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES), che gli stessi fondi dovranno conformarsi alle priorità del Ghana e che la loro erogazione dovrà essere puntuale, prevedibile e in armonia con i calendari di esecuzione dei piani strategici di sviluppo nazionali e regionali; si oppone a qualsiasi forma di condizionalità relativamente agli APE in materia di concessione dell’aiuto europeo e invita la Commissione a garantire che l’accesso ai fondi del decimo FES sia mantenuto indipendente dall’esito e dal ritmo dei negoziati;

    14.

    esorta i paesi interessati a fornire informazioni chiare e trasparenti circa la loro situazione economica e politica e il loro sviluppo, al fine di migliorare la cooperazione con l’Unione europea;

    15.

    sottolinea l’importanza di una gestione trasparente delle risorse naturali in quanto chiave per lo sviluppo; esorta i negoziatori dell’APE completo a dar pienamente conto di tale meccanismo e a delineare le migliori prassi affinché il Ghana possa trarre il massimo vantaggio da tali risorse; ribadisce in tale contesto la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato (11) e chiede alla Commissione di far sì che le imprese transnazionali con sede nell’Unione europea e dotate di impianti di produzione in paesi ACP rispettino le norme fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, i patti sociali e ambientali nonché gli accordi internazionali per conseguire un equilibrio globale tra crescita economica ed elevati standard sociali ed ambientali;

    16.

    evidenzia l’importanza del commercio intra-regionale e la necessità di aumentare i legami commerciali regionali al fine di garantire una crescita sostenibile nella regione; sottolinea l’importanza della cooperazione e della congruenza tra le diverse entità regionali;

    17.

    incoraggia un ulteriore abbassamento dei dazi doganali tra i paesi in via di sviluppo e i gruppi regionali, che oggi vanno dal 15 al 25 per cento del valore commerciale, per promuovere ulteriormente il commercio sud-sud, la crescita economica e l’integrazione regionale;

    18.

    accoglie con favore lo sviluppo di un’unione doganale nel gruppo dell’Africa occidentale e gli sforzi in atto per la creazione di un’unione monetaria, in particolare considerando i benefici che le imprese potrebbero trarre dalla sincronizzazione della regione dell’Africa occidentale grazie ad un mercato più ampio, all’incremento degli scambi commerciali e delle opportunità per la creazione di economie di scala;

    19.

    chiede meccanismi di controllo appropriati e trasparenti - con un’influenza e un ruolo chiari - al fine di monitorare l’impatto degli APE, con una maggiore responsabilizzazione dei paesi ACP e un’ampia consultazione dei soggetti interessati; sottolinea che occorre procedere ad una revisione completa dell’APEI stipulato entro cinque anni dalla firma, relativamente al relativo impatto socioeconomico, inclusi i costi e le conseguenze dell’attuazione, consentendo modifiche alle disposizioni dell’accordo e adeguamenti alla sua applicazione;

    20.

    insiste sul fatto che, conformemente ai principi di Parigi sull’efficacia degli aiuti, gli aiuti devono, tra l’altro, essere orientati alla domanda, e invita pertanto i paesi ACP a specificare a qual fine sono necessari finanziamenti supplementari legati agli APE, in particolare per quanto concerne i quadri regolamentari, le misure di salvaguardia, la facilitazione degli scambi, il supporto all’adeguamento alle norme internazionali in materia sanitaria e fitosanitaria e di proprietà intellettuale, e la composizione del meccanismo di controllo dell’APE;

    21.

    invita la Commissione a impegnarsi al massimo per la ripresa dei negoziati sull’Agenda di Doha per lo sviluppo e per garantire che gli accordi sulla liberalizzazione degli scambi commerciali continuino a promuovere lo sviluppo nei paesi poveri;

    22.

    è convinto che gli APE completi dovrebbero essere complementari a un accordo sull’ADS e non costituire una alternativa per i paesi ACP;

    23.

    riconosce la necessità di un capitolo sulla difesa degli scambi con garanzie bilaterali; invita entrambe le parti ad evitare inutili impieghi di tali garanzie; invita la Commissione ad accettare, nel quadro di negoziati continui volti alla conclusione di un APE completo, una revisione delle salvaguardie contenute nell’APE interinale al fine di garantire un utilizzo adeguato, trasparente e rapido qualora siano rispettati i relativi criteri di applicazione;

    24.

    rileva l’ampio divario tra i livelli di spesa pubblica per le sovvenzioni ed il sostegno all’agricoltura: mentre l’Unione europea spende 55 miliardi EUR all’anno e gli USA 55 miliardi USD all’anno, dagli anni Ottanta il Ghana non ha concesso sovvenzioni ai propri agricoltori/produttori agricoli;

    25.

    ritiene che, nonostante l’accesso privilegiato al mercato dell’Unione europea per i prodotti agricoli del Ghana, l’APE non è in grado di generare uno sviluppo della produzione agricola del Ghana se le capacità di produzione non saranno rafforzate e modernizzate con investimenti tecnici e finanziari;

    26.

    rileva che tale situazione penalizza gli agricoltori dei paesi ACP diminuendone la competitività sia a livello nazionale che all’estero, in quanto i loro prodotti sono più costosi in termini reali rispetto a quelli sovvenzionati dell’Unione europea e degli USA;

    27.

    sostiene pertanto le concordate esclusioni di linee tariffarie incentrate sui prodotti agricoli e su alcuni prodotti agricoli trasformati, dato che si basano soprattutto sulla necessità di proteggere le industrie nascenti o i prodotti sensibili in questi paesi;

    28.

    rileva che il Ghana ha ottenuto esclusioni di linee tariffarie per il pollame e altre carni, pomodori, cipolle, zucchero, tabacco e birra;

    29.

    sottolinea che l’APE completo dovrebbe incoraggiare le esportazioni di beni trasformati mediante l’introduzione di norme d’origine migliorate e semplificate, in particolare in settori chiave come l’agricoltura;

    30.

    riconosce che l’APEI contiene già un capitolo sulla cooperazione allo sviluppo (Titolo 2) riguardante la cooperazione allo sviluppo, l’adeguamento fiscale, la competitività sul lato dell’offerta e le infrastrutture per la promozione delle imprese, che va applicato pienamente; sottolinea l’urgenza di concludere, nel quadro degli accordi regionali completi, capitoli sui servizi, sugli investimenti e sulle norme commerciali; invita entrambe le parti a rispettare l’impegno assunto di concludere negoziati in materia di concorrenza e appalti pubblici soltanto quando sarà stata costituita una capacità adeguata;

    31.

    sottolinea che qualsiasi APE completo dovrà altresì includere disposizioni in materia di buona governance, trasparenza nelle cariche politiche e diritti umani;

    32.

    osserva che gli APE devono contribuire al raggiungimento degli OSM;

    33.

    invita le parti negoziali a includere accordi vincolanti per quanto riguarda gli investimenti, la concorrenza e gli appalti pubblici, che potrebbero promuovere il Ghana come sede di affari ed investimenti, e rileva che, dal momento che tali norme saranno applicate universalmente, esse andranno a beneficio sia dei consumatori che delle amministrazioni pubbliche locali;

    34.

    rileva l’importanza del contributo degli attori non statali e di altri soggetti interessati nella regione ECOWAS, così come dell’analisi degli effetti degli APE, che contribuirà a costruire il vero partenariato necessario per il loro monitoraggio;

    35.

    chiede la predisposizione di una rapida procedura di ratifica affinché i paesi partner possano fruire dei vantaggi dell’APEI senza indebiti ritardi;

    36.

    raccomanda di adottare un approccio flessibile, individuale e pragmatico nei negoziati in corso relativi a un APE completo; invita a tale riguardo la Commissione a tenere soprattutto in considerazione la richiesta avanzata dal Ghana in merito agli aspetti dell’accordo inerenti allo sviluppo; accoglie con favore, a tale proposito, le conclusioni del CAGRE del maggio 2008;

    37.

    incoraggia le parti negoziali a concludere i negoziati, come previsto, nel corso del 2009; incoraggia le parti ad adottare le misure necessarie per poter essere in grado di concludere un APE completo fra i paesi ACP e l’Unione europea prima della fine del 2009, come previsto;

    38.

    sottolinea che l’APE completo dovrebbe contemplare una clausola di revisione e una valutazione d’impatto globale, da eseguirsi entro 3-5 anni dalla firma dell’accordo; chiede che il Parlamento europeo e il Parlamento del Ghana siano coinvolti in ogni revisione dell’accordo;

    39.

    sottolinea in particolare il ruolo cruciale dei parlamenti ACP e degli attori non statali nel monitoraggio e nella gestione degli APE e invita la Commissione a garantirne il coinvolgimento nelle procedure di negoziazione in corso; ritiene che ciò richieda un programma preciso tra l’Unione e i paesi ACP basato su un approccio partecipativo;

    40.

    ritiene importante che l’attuazione degli APE debba prevedere la creazione di un opportuno sistema di monitoraggio che sia coordinato dalla commissione parlamentare competente e coinvolga membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo, garantendo un idoneo equilibrio tra salvaguardia del ruolo guida della commissione per il commercio internazionale e coerenza globale delle politiche in materia di commercio e sviluppo; ritiene che detta commissione parlamentare dovrebbe operare in maniera flessibile e coordinarsi attivamente con l’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE; ritiene che tale monitoraggio dovrebbe iniziare dopo l’adozione di ogni APE interinale;

    41.

    ribadisce che il Parlamento europeo deve essere pienamente informato e coinvolto durante il processo negoziale di transizione;

    42.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati ACP, al Consiglio dei ministri ACP-UE e all’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


    (1)  GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 393.

    (2)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 397.

    (3)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

    (4)  GU C 292 E dell’1.12.2006, pag. 121.

    (5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

    (6)  GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 261.

    (7)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 244.

    (8)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

    (9)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

    (10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0252.

    (11)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.


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