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Document 52009AE0336

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche

GU C 218 del 11.9.2009, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/43


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche

COM(2008) 324 def. — 2008/0112 (CNS)

2009/C 218/09

Il Consiglio, in data 16 luglio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche»

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 gennaio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore SARRÓ IPARRAGUIRRE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 febbraio 2009, nel corso della 451a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 170 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato considera necessaria la semplificazione cui tende la proposta di regolamento, ma constata che detta semplificazione non è l'unica finalità dell'iniziativa della Commissione. Quest'ultima introduce infatti modifiche delle misure tecniche in vigore a fini di armonizzazione.

1.2

Il CESE ritiene che l'esercizio di armonizzazione che si intende realizzare comporti necessariamente la modifica di alcune delle misure tecniche e vada quindi preceduto da valutazioni scientifiche, sia sul piano biologico che su quello socioeconomico.

1.3

Visto il carattere altamente tecnico delle misure contemplate nella proposta di regolamento, il CESE non reputa opportuno pronunciarsi sulle proposte di modifica finché non saranno state eseguite le suddette valutazioni. Al contempo, ritiene che l'efficacia delle nuove misure tecniche debba essere previamente valutata da pescatori professionisti a bordo delle loro imbarcazioni e nelle zone di pesca.

1.4

Il Comitato ritiene opportuno che il regolamento del Consiglio contempli tutte le misure tecniche, evitando così che la disciplina di alcune di esse sia lasciata a successivi regolamenti della Commissione.

1.5

Il CESE appoggia pienamente la proposta di valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche avanzata dalla Commissione.

2.   Introduzione

2.1   La proposta ha l'obiettivo di semplificare e di regionalizzare il quadro normativo vigente in materia di conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche.

2.2   Nel quadro della semplificazione i regolamenti (CE) n. 850/98 del Consiglio e n. 2549/2000 del Consiglio verranno sostituiti dalla proposta in esame.

2.2.1   Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 comprende le norme per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

2.2.2   Il regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000 istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

2.2.3   La proposta riguarda inoltre altri cinque regolamenti: il n. 2056/2001, il n. 254/2002, il n. 494/2002, il n. 2015/2006 e il n. 40/2008, nonché, con ogni probabilità, anche l'allegato III del regolamento annuale sui totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti.

2.3   La nuova proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione tiene conto:

2.3.1

della richiesta rivolta alla Commissione dal Consiglio nel giugno del 2004, relativa alla revisione delle misure tecniche applicabili alla conservazione delle risorse della pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord, volta a semplificarle e a tenere conto di determinate caratteristiche regionali; e

2.3.2

del piano d'azione della Commissione per la semplificazione della legislazione comunitaria, approvato dal Consiglio nell'aprile del 2006, secondo il quale tutte le misure tecniche contenute in vari regolamenti, compreso il regolamento annuale sulle possibilità di pesca e i piani di ricostituzione per taluni stock, dovranno essere integrate in un unico regolamento.

2.4   La proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione stabilisce pertanto le misure tecniche applicabili alle zone dell'Atlantico nordorientale, dell'Atlantico centro-orientale e delle acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Guiana, della Martinica, della Guadalupa e della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione esclusiva della Francia. Rimangono escluse dal progetto di regolamento le misure tecniche per il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo, stabilite rispettivamente dal regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.5   La proposta di regolamento del Consiglio si applica alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa, alla detenzione a bordo, al trasbordo e allo sbarco delle risorse della pesca quando tali attività sono praticate nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle diverse zone di pesca stabilite nell'Oceano Atlantico, da pescherecci comunitari o da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

2.6   Il campo d'applicazione comprende inoltre il magazzinaggio, l'esposizione e la messa in vendita di prodotti della pesca catturati nelle suddette zone di pesca, nonché l'importazione di prodotti della pesca catturati in qualsiasi altra zona da pescherecci di paesi terzi che non rispettino il requisito della taglia minima di sbarco delle risorse acquatiche viventi stabilito dalla proposta di regolamento del Consiglio.

2.7   Oltre alle misure tecniche applicabili per la conservazione delle risorse della pesca previste dal regolamento (CE) n. 850/98, la proposta di regolamento del Consiglio riprende tutti i piani di ricostituzione, i piani di gestione e i piani a lungo termine per le risorse ittiche che rivestono un interesse per la Comunità, ossia la maggior parte delle specie di merluzzo bianco delle acque comunitarie, due stock di nasello, due stock di scampi, due stock di sogliola e gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord; per i quali sono state modificate e/o rafforzate le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE ritiene che la proposta di regolamento in esame sia prettamente tecnica. L'esercizio di semplificazione è necessario, coerentemente con le misure sulle quali il Comitato si è già espresso in termini positivi nel parere sul piano d'azione per la semplificazione della legislazione comunitaria. In questo caso, tuttavia, non si tratta esclusivamente di una semplificazione: la Commissione infatti propone modifiche alla normativa attuale a fini di armonizzazione, e intende tenere conto delle differenze regionali introducendo disposizioni specifiche per ciascuna delle «zone CCR» (consigli consultivi regionali). Questa regionalizzazione comporterà anche modifiche della normativa attuale.

3.2

Nelle intenzioni della Commissione, la proposta di regolamento deve definire i principi fondamentali comuni a tutte le zone di pesca, lasciando a vari successivi regolamenti della Commissione, adottati attraverso la procedura di comitato, la disciplina degli aspetti puramente tecnici di carattere regionale.

3.3

Benché sia necessario, nella regolamentazione delle misure tecniche, tenere conto delle caratteristiche specifiche delle diverse regioni dell'UE, il Comitato ritiene che l'approccio proposto non sia il più adatto, e reputa preferibile includere tutte le suddette misure nel regolamento del Consiglio in oggetto e non in successivi regolamenti della Commissione.

3.4

A giudizio del CESE, in questo modo le misure tecniche potranno essere adeguate meglio al contesto della nuova politica comune della pesca adottata nel 2002, segnatamente per quanto riguarda la creazione dei consigli consultivi regionali (CCR) istituiti dalla decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, e alle esigenze di tutela ambientale, quali la protezione degli habitat marini e la riduzione dei rigetti. Si tratta di misure specifiche applicabili a livello regionale in base alle zone di competenza dei consigli consultivi regionali (CCR).

3.5

Il Comitato ritiene che per evitare di ripetere gli errori commessi in passato l'efficacia delle nuove misure tecniche debba essere valutata, prima della loro adozione, da pescatori professionisti a bordo delle loro imbarcazioni e nelle zone di pesca.

3.6

Vista la complessità del testo e delle misure tecniche proposte, secondo il CESE la proposta di regolamento dovrebbe includere un allegato contenente grafici che ne agevolino la comprensione.

4.   Osservazioni particolari

4.1

Il testo della proposta di regolamento riprende le misure tecniche finalizzate a conseguire un'ampia gamma di obiettivi, tra cui la protezione del novellame, che avviene essenzialmente limitando le catture attraverso un aumento della selettività degli attrezzi da pesca o istituendo periodi e zone di divieto. Altre misure mirano a proteggere determinati ecosistemi o specie limitando lo sforzo di pesca, ad esempio attraverso provvedimenti di chiusura di certe zone, e altre ancora hanno l'obiettivo di ridurre i rigetti.

4.2

Oltre a definire il campo d'applicazione, la proposta di regolamento riprende tutte le disposizioni relative alla taglia minima di sbarco per ciascuna delle specie delle risorse acquatiche viventi. Per quanto riguarda il campo di applicazione e l'inclusione delle importazioni, il CESE auspica che vi sia maggiore chiarezza su quanto accadrà nel caso in cui le taglie minime legali dei prodotti importati siano inferiori a quelle stabilite dall'UE. Secondo il CESE, sarebbe ragionevole vietare la commercializzazione nell'UE di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi di taglia inferiore a quella comunitaria.

4.3

Gli attrezzi da pesca sono elencati in modo esauriente, e per ciascuno di essi si stabiliscono le dimensioni minime della rete e del sacco e la profondità massima alla quale possono essere calati. Viene inoltre vietato di utilizzare sacchi che non rispettino le dimensioni o la forma indicate, ossia sacchi in cui il numero di maglie della stessa dimensione intorno a qualunque circonferenza aumenti dall'estremità anteriore a quella posteriore, o sacchi che non siano fabbricati con i materiali o gli spessori consentiti.

4.4

Il Comitato considera opportune e necessarie le semplificazioni proposte dalla Commissione europea, ma ritiene che l'armonizzazione che si intende realizzare, in quanto comporta la modifica di alcune delle misure tecniche, vada preceduta da valutazioni scientifiche, di carattere sia biologico che socioeconomico.

4.5

In tal senso, visto il carattere altamente tecnico delle misure contemplate nella proposta di regolamento, il CESE non reputa opportuno pronunciarsi sulle proposte di modifica finché non saranno state eseguite le suddette valutazioni.

4.6

Le risorse acquatiche viventi catturate sotto taglia non potranno essere conservate a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita, ma dovranno essere immediatamente rigettate in mare. Il CESE richiama l'attenzione della Commissione europea sull'effetto che questa disposizione potrebbe avere sui rigetti. Sembra contraddittorio che, da un lato, si tenti di proibire i rigetti e, dall'altro, si vieti di tenere a bordo determinate catture.

4.7

Per quanto riguarda la norma della rete unica, il CESE esprime preoccupazione per gli effetti che essa può causare. La Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che, nel caso di attività di pesca che riguardino diverse specie e che quindi necessitino dell'utilizzo di più di una maglia, i pescatori dovranno rientrare in porto per cambiare gli attrezzi da pesca più spesso di quanto non facciano ora, il che comporterà costi di esercizio aggiuntivi che incideranno sulla già scarsa redditività delle flotte.

4.8

La proposta di regolamento del Consiglio stabilisce che, qualora le catture di pesci sotto taglia superino il 10 % del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, la nave dovrà spostarsi di almeno 5 o 10 miglia nautiche dalla zona di pesca iniziale, a seconda delle dimensioni di maglia autorizzata per ciascuna specie, e, nel corso di tutta la cala successiva, tenere una distanza minima di 5 o, rispettivamente, 10 miglia nautiche dal luogo della cala precedente.

4.9

Il Comitato esprime preoccupazione in merito a questa misura, in quanto la Commissione, generalizzando, non tiene conto delle caratteristiche specifiche delle diverse zone e modalità di pesca. Ciò rischia di provocare incertezza giuridica in taluni casi, in particolare perché non viene specificato se si tratti di catture obiettivo o accessorie. Il CESE ritiene che misure di altro tipo, come i divieti spazio-temporali, possano avere effetti migliori rispetto a quelle proposte.

4.10

Con l'obiettivo primario di difendere l'ambiente, si stabilisce il divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, di veleni o narcotici, di corrente elettrica o di qualsiasi tipo di proiettile. È inoltre vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina o olio di pesce, o trasbordare catture di pesce tra pescherecci a tal fine.

4.11

Il CESE esprime soddisfazione per l'imposizione di queste misure di protezione dell'ambiente, che derivano dall'applicazione della nuova politica comune della pesca adottata nel 2002, e invita la Commissione a verificarne l'effettiva e rigorosa applicazione all'intera flotta da pesca della Comunità.

4.12

Il Comitato concorda con le procedure proposte dalla Commissione per l'approvazione di misure urgenti di conservazione adottate dagli Stati membri, che riguardino tutti i pescherecci comunitari o soltanto quelli battenti la bandiera dello Stato membro in questione. Ciononostante, e al fine di evitare possibili abusi da parte di determinati Stati membri, dovrebbe essere prevista la possibilità che attori od organismi indipendenti verifichino l'adeguatezza e la necessità delle misure stesse.

4.13

Analogamente, il Comitato reputa opportuno che gli Stati membri e/o i consigli consultivi regionali possano presentare alla Commissione proposte su questioni connesse all'elaborazione di piani intesi a ridurre o a eliminare i rigetti in mare e a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca.

4.14

Il CESE approva inoltre che la proposta di regolamento escluda dal proprio campo d'applicazione le operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché condotte con il permesso dello Stato membro di bandiera. Non ritiene però necessario l'obbligo di accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero durante le operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica condotte nelle sue acque.

4.15

Infine, la proposta introduce un nuovo elemento, una valutazione dell'efficacia delle misure tecniche, misura che il Comitato approva pienamente. Sulla base dei dati che emergeranno da detta valutazione, da realizzarsi con cadenza quinquennale, la Commissione proporrà al Consiglio tutte le modifiche eventualmente necessarie.

Bruxelles, 25 febbraio 2009

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


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