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Document 52008XC1205(03)

Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.402 — Preclusione del mercato del gas da parte di RWE (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/C 310/09)

GU C 310 del 5.12.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/23


Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.402 — Preclusione del mercato del gas da parte di RWE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 310/09)

1.   INTRODUZIONE

1.

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

2.

Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa alle presunte infrazioni compiute da RWE AG, Essen e dalle sue controllate (in appresso «RWE») nei mercati tedeschi del gas.

3.

Secondo la valutazione preliminare, RWE detiene una posizione dominante nel mercato/nei mercati del trasporto del gas nell'area servita dalla sua rete. La valutazione preliminare esprimeva la preoccupazione che RWE potesse aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, in particolare mediante la mancata prestazione di servizi di trasporto del gas a terzi e un comportamento volto a ridurre i margini dei suoi concorrenti a valle nel mercato della fornitura del gas («compressione dei margini»).

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

4.

RWE non concorda con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni possono essere riassunti come segue:

5.

RWE cederà le sue attuali attività relative alla rete di trasporto del gas a un acquirente adeguato che non susciti prima facie riserve per quanto riguarda la concorrenza. RWE si è impegnata in particolare a cedere:

la sua rete tedesca di trasporto del gas ad alta pressione della lunghezza totale di circa 4 000 km, corrispondente all'intera rete tedesca di trasporto del gas ad alta pressione da essa attualmente posseduta, fatte salve alcune parti della rete nella zona di Bergheim (della lunghezza di 100 km circa) (2). Per le parti della rete che non sono di proprietà esclusiva di RWE ma in comproprietà con altri soggetti, RWE si impegna a cedere la sua intera quota,

l'impiantistica ausiliaria necessaria per gestire la rete di trasporto (quali i sistemi di condizionamento del gas di Broichweiden e Hambor, un centro di dispacciamento [Prozessleitsystem], ecc.),

gli attivi immateriali necessari per gestire la rete di trasporto (quali il software per il centro di dispacciamento, i contratti e le licenze).

6.

RWE si impegna inoltre a fornire all'acquirente, per un periodo della durata massima di cinque esercizi per il gas a decorrere dalla cessione, i servizi ausiliari necessari per gestire la rete di trasporto, come la fornitura di servizi per la flessibilità del gas.

7.

Le attività cedute riceveranno personale generico e personale chiave necessario per gestire la rete di trasporto.

8.

Gli impegni sono pubblicati nella versione integrale in lingua tedesca sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

9.

La Commissione, previo un relativo test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

10.

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. In questo contesto, la Commissione invita le parti interessate a formulare le loro osservazioni per stabilire se le attività e i diritti che RWE offre di trasferire all'acquirente (si vedano per maggiori dettagli gli allegati 1-6) sono sufficienti per garantire la redditività dell'impresa e a descrivere in dettaglio eventuali elementi ritenuti mancanti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione.

11.

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/B-1/39.402 — preclusione di RWE, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero (32-2) 295 01 28 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

B-1049 Bruxelles


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25).

(2)  Secondo RWE, questi 100 km di rete di trasporto non possono essere ceduti in maniera economicamente conveniente a un terzo acquirente poiché non sono provvisti di sufficienti sistemi per misurare il flusso di gas verso le parti a valle della rete, si veda l'allegato 4 del testo degli impegni.


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