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Document 52008PC0898
Commission Opinion on the Recommendation of the European Central Bank for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2533/98 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank
Parere della Commissione in merito alla raccomandazione della Banca centrale europea relativa ad un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
Parere della Commissione in merito alla raccomandazione della Banca centrale europea relativa ad un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
/* COM/2008/0898 def. */
Parere della Commissione in merito alla raccomandazione della Banca centrale europea relativa ad un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea /* COM/2008/0898 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 13.1.2009 COM(2008) 898 definitivo PARERE DELLA COMMISSIONE in merito alla raccomandazione della Banca centrale europea relativa ad un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea PARERE DELLA COMMISSIONE in merito alla raccomandazione della Banca centrale europea relativa ad un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea 1. INTRODUZIONE 1.1. Il 15 settembre 2008, la Banca centrale europea (BCE) ha approvato una raccomandazione[1] (in appresso "la raccomandazione") per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (in appresso "il regolamento"). 1.2. Il 13 ottobre 2008, il Consiglio ha deciso di consultare la Commissione ed ha invitato quest'ultima ad emettere quanto prima il suo parere sulla raccomandazione. 2. RIFERIMENTO GENERALE ALLE MANSIONI DEL SEBC 2.1. La Commissione plaude all'obiettivo della raccomandazione di ridurre al minimo gli oneri di rendicontazione e, in particolare, l'onere attuale e futuro per gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. A tale riguardo, il mandato del SEBC di imporre obblighi di segnalazione statistica agli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione resta in genere limitato, tra l'altro, dal trattato CE e dall'articolo 5 del protocollo n. 18 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE. 2.2. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la raccomandazione non precisa la natura delle "informazioni" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, che possono essere raccolte dalla BCE presso gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, occorre sottolineare che tali "informazioni" possono essere raccolte dalla BCE nel quadro delle sue competenze definite nel trattato CE nella misura strettamente necessaria per svolgere le mansioni del SEBC. 2.3. La nozione di "statistiche europee", quale utilizzata nella raccomandazione, non è chiaramente definita. Inoltre, il regolamento raccomandato potrebbe anche riferirsi, senza interessare i mandati dei sistemi statistici, alle "statistiche relative all'area dell'euro", A questo proposito sarebbe utile introdurre nel testo della raccomandazione una definizione di "statistiche europee" e di "statistiche relative all'area dell'euro" che, tenendo conto dei rispettivi ambiti di competenza, corrisponde alla definizione figurante nell'imminente regolamento sulle statistiche europee, in particolare a livello di utilizzo dei programmi di lavoro statistici del SEBC per determinare il contenuto delle statistiche europee. 2.4. Un'efficace cooperazione tra il sistema statistico europeo (SSE) e il SEBC è necessaria per garantire l'applicazione di un metodo coordinato nei diversi settori delle statistiche europee, anche nel quadro del sistema europeo dei conti, e per evitare possibili sovrapposizioni tra i lavori statistici a livello europeo, in particolare nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, conti finanziari e statistiche delle imprese. A tale riguardo è importante che il comitato di recente istituzione SSE sia adeguatamente coinvolto nel processo d'elaborazione dei programmi statistici del SEBC. Un metodo coordinato presenterebbe anche vantaggi per quanto riguarda la minimizzazione dell'onere di segnalazione ricadente sui rispondenti. Inoltre, la cooperazione tra SSE e SEBC deve essere anche orientata a livello operativo tramite accordi che fissano le modalità di lavoro. 2.5. Data l'importanza di un metodo coordinato nei diversi settori delle statistiche europee e la necessità di ridurre l'onere di segnalazione ricadente sugli operatori soggetti a tale obbligo, potrebbe essere necessario un ulteriore chiarimento della raccomandazione per quanto riguarda i dati da raccogliere e da compilare, tra l'altro, nei settori statistici della stabilità finanziaria e degli indicatori macro-prudenziali, in modo da consentire l'identificazione tempestiva di rischi potenziali ai livelli transfrontaliero e transsettoriale. A tale scopo e al fine di garantire un utilizzo efficace dei dati raccolti presso gli operatori soggetti all'obbligo di segnalazione sulla base del regolamento raccomandato, uno scambio coordinato di informazioni tra il SSE e il SEBC è indispensabile per fornire i dati statistici su base regolare alla Commissione, compresi i dati paese per paese, necessari per l'efficace realizzazione delle attività della Comunità ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, nonché per l'adempimento di altri compiti inerenti al processo di elaborazione delle politiche. In tale contesto, il regolamento raccomandato potrebbe prevedere misure specifiche che garantirebbero la comunicazione al SSE dei dati del SEBC. 3. ADEGUAMENTO DEGLI OPERATORI SOGGETTI A OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 3.1. La Commissione riconosce la necessità espressa nella raccomandazione di adeguare la gamma degli operatori soggetti ad obbligo di segnalazione e, in particolare, l'esigenza che ha la BCE di raccogliere le informazioni statistiche necessarie presso diversi tipi di istituzioni finanziarie, comprese le società di assicurazione e i fondi pensione, senza estendere in maniera eccessiva la gamma degli operatori soggetti ad obbligo di segnalazione. La raccolta di informazioni statistiche da parte del SEBC presuppone in genere che le informazioni non siano già raccolte da altri organismi, tra cui le istituzioni del SSE, e che il suo costo sia più che compensato dai vantaggi. 3.2. Si può osservare che le "istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento raccomandato appartengono alla categoria "altre istituzioni finanziarie monetarie" e sono coperte dal settore delle "società finanziarie" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento raccomandato. 3.3. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento raccomandato potrebbe essere più preciso laddove fa riferimento agli "istituti di moneta elettronica", quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (in appresso la "direttiva moneta elettronica)". 3.4. Dal momento che le espressioni "posizioni sull'estero", "operazioni sull'estero", "posizione finanziaria" e "operazioni finanziarie" utilizzate all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) del regolamento raccomandato non sono né esplicitamente definite, né sufficientemente precise per delineare le categorie della popolazione soggetta agli obblighi di segnalazione, esse potrebbero essere chiarite ulteriormente specificando i soggetti dichiaranti, ivi compresi gli operatori soggetti a tali obblighi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) del regolamento raccomandato. 3.5. Qualora un'eventuale modifica della popolazione soggetta agli obblighi di segnalazione introdotta dalla raccomandazione comporti un significativo aumento dell'onere gravante sui rispondenti, andrà fornita una giustificazione supplementare, in quanto siffatta modifica potrebbe avere conseguenze anche sulla raccolta dei dati da parte del SSE. Il regolamento raccomandato dovrà pertanto garantire, ad esempio, che sarà evitata ogni duplicazione della raccolta dei dati da parte del SSE e del SEBC. 3.6. Il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici impone alle autorità nazionali di dichiarare i gruppi di imprese multinazionali, comprese le unità di cui essi sono costituiti, alla Commissione (Eurostat), che istituirà una rete di registri sui gruppi di imprese multinazionali. In tale contesto, dal momento che possono parteciparvi anche le banche centrali nazionali (BCN) e la BCE, il SEBC potrebbe essere invitato ad utilizzare questa rete nella misura più ampia possibile. 4. PRINCIPI STATISTICI 4.1. La Commissione plaude alla proposta della BCE di includere nel regolamento un riferimento ai principi statistici che governano lo sviluppo, l'elaborazione e la diffusione di statistiche da parte del SEBC. 4.2. Tenuto conto del fatto che il SSE e il SEBC sono organizzati sulla base di due sistemi e strutture gestionali paralleli e che i principi statistici che regolano il SSE potrebbero non coincidere del tutto con quelli del SEBC, potrebbe rivelarsi utile definire i principi statistici che regolano lo sviluppo, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici da parte del SEBC. 4.3. In particolare, la Commissione apprezza il riferimento nella raccomandazione ai principi statistici che consentiranno una maggiore trasparenza dei dati rendendo pubblicamente accessibili le informazioni sui metodi e sulle procedure applicati dal SEBC. 5. REGIME DI RISERVATEZZA 5.1. La Commissione accoglie in genere favorevolmente l'introduzione nel regolamento raccomandato di disposizioni in materia di riservatezza applicabili allo scambio di informazioni confidenziali all'interno del SEBC e tra un'istituzione del SEBC ed una del SSE, nonché di disposizioni che tengono conto dell'imminente regolamento sulle statistiche europee relative alla trasmissione di informazioni confidenziali da parte di un'istituzione del SSE ad un'istituzione del SEBC. Tuttavia, il regolamento raccomandato potrebbe distinguere più chiaramente questi due regimi onde evitare errori di interpretazione. 5.2. La coesistenza di due regimi di riservatezza paralleli — quello del SSE e quello del SEBC — può creare problemi a livello di gestione operativa e possibili malintesi tra i rispondenti. 5.3. Al fine di garantire, tra l'altro, la fiducia nella tutela delle informazioni riservate fra la popolazione soggetta agli obblighi di segnalazione, il regime di riservatezza del SEBC dovrà assomigliare il più possibile a quello del SSE, e particolarmente nei casi in cui i dati siano stati raccolti non in regime di vigilanza prudenziale, bensì a fini di segnalazione statistica, poiché in questi casi le istituzioni delle BCN agiscono in quanto organizzazioni statistiche e sono percepite come tali dai dichiaranti/rispondenti. 5.4. Un ulteriore chiarimento del regime di riservatezza nel regolamento raccomandato potrebbe contribuire inoltre a garantire che le informazioni trasmesse da un'istituzione del SSE ad un'istituzione del SEBC non siano utilizzate a fini diversi da quelli statistici. 6. VARIE 6.1. Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento raccomandato, il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità è definito come "SEC 95" (al considerando 7 del regolamento). Per assicurare l'uniformità della terminologia utilizzata nel regolamento, si potrebbe dunque sostituire nell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento raccomandato i termini "all'allegato A" con "nel SEC 95". 6.2. Sarebbe inoltre opportuno aggiornare la definizione di "moneta elettronica" di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento rinviando alla definizione contenuta nella direttiva moneta elettronica (articolo 1, paragrafo 3 , lettera b)). 7. CONCLUSIONI 7.1. Il regolamento raccomandato può, in generale, essere accolto favorevolmente in quanto contribuisce ad una cooperazione efficace tra il SSE e il SEBC nella raccolta e nello scambio di informazioni statistiche e nella promozione di statistiche di elevato livello e coerenti su scala europea. Occorre tuttavia precisare che il regolamento raccomandato potrebbe essere più preciso sulle questioni inerenti agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione nel quadro delle funzioni del SEBC, nonché sul regime di riservatezza. 7.2. La trasparenza dei dati raccolti dal SEBC presso il settore degli istituti finanziari deve essere garantita nella misura del possibile. Per migliorare la trasparenza, dovrebbero essere resi pubblici i dati raccolti, ivi comprese le informazioni statistiche aggregate derivate. All'atto di introdurre nel regolamento ulteriori elementi di trasparenza, occorre tener presente la necessità di mantenere un elevato livello di riservatezza e di tutela dei dati per impedire l'identificazione degli operatori economici e non pregiudicare la stabilità del settore. Su tale base, si può proporre l'introduzione nel regolamento di disposizioni che garantiscano la trasparenza e la disponibilità pubblica dei dati raccolti dal SEBC presso il settore degli istituti finanziari, preservando al contempo un elevato livello di protezione dei dati. 7.3. Infine, il prossimo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche europee e sulla prevista revisione del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio potrebbero dare un nuovo impulso alla relazione tra SEBC e SSE grazie, in particolare, ad un maggior impegno nella programmazione comune e ad obiettivi strategici finalizzati alla produzione, allo sviluppo e alla diffusione di statistiche europee. [1] GU C 251 del 3.10.2008, pag. 1.