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Document 52008PC0320

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 188)

/* COM/2008/0320 def. - CNS 2008/0107 */

52008PC0320

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 188) /* COM/2008/0320 def. - CNS 2008/0107 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 27.5.2008

COM(2008) 320 definitivo

2008/0107 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 188)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La Convenzione n. 188 su “Il lavoro nel settore della pesca” dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (nel prosieguo, OIL) è stata adottata il 14 giugno 2007 dalla 96a sessione della Conferenza internazionale del lavoro (nel prosieguo, “Convenzione 188”). L’adozione della Convenzione 188 è divenuta necessaria in seguito all’approvazione della versione consolidata della Convenzione OIL del lavoro in mare (“Maritime Labour Convention”; nel prosieguo MLC) nel febbraio 2006[1]. La MLC escludeva il settore della pesca dal proprio campo di applicazione. Nel 2003, l’Ufficio dell’OIL e i costituenti tripartiti dell’OIL (governi, datori di lavoro, lavoratori) cominciarono a lavorare intorno a norme internazionali aggiornate ed esaurienti sul lavoro nel settore della pesca che garantissero un’adeguata tutela dei pescatori in tutto il mondo e potessero essere ratificate da un’ampia maggioranza. La Convenzione 188 mira a fissare norme internazionali minime nel settore della pesca. Essa rivede pertanto le Convenzioni nn. 112 (Età minima dei pescatori - 1959), 113 (Visita medica dei pescatori - 1959), 114 (Contratto di assunzione dei pescatori - 1959) e 126 (Alloggiamento degli equipaggi sulle navi da pesca - 1966); e affronta inoltre altre importanti questioni come salute e sicurezza sul luogo di lavoro, composizione degli equipaggi e ore di riposo, elenco dell’equipaggio, rimpatrio, reclutamento e sistemazione, previdenza sociale, conformità e attuazione. La Convenzione 188 è accompagnata dalla Raccomandazione 199 sul lavoro nel settore della pesca, approvata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro del giugno 2007. Fine ultimo della Convenzione 2007 è quello di ottenere e mantenere un livello di pari condizioni nel settore della pesca promuovendo condizioni di vita e di lavoro dignitose per i pescatori e più eque condizioni di concorrenza nel mondo cercando così di porre rimedio al tasso basso di ratifica di molte convenzioni nel campo del lavoro in mare. L’UE è stata largamente coinvolta nei negoziati e nel completamento della Convenzione 188 attraverso il coordinamento dell’UE. Coerenza e compatibilità tra disposizioni dell’OIL e acquis comunitario sono state continuamente monitorizzate dal coordinamento dell’UE durante i dibattiti del 2004, 2005 e 2007. Ciò è stato particolarmente importante in taluni settori della Convenzione che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità, come il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale che scaturisce dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, approvato ai sensi dell’articolo 42 del trattato CE. Gli articoli 13, paragrafo 2), lettera c) e 14 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 introducono disposizioni particolari per i marinai e i pescatori. L’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 è stata estesa ai cittadini di paesi terzi dal regolamento (CE) n. 859/2003 del 14 maggio 2003. Tale regolamento fissa le norme applicabili ai cittadini dei paesi terzi e conferisce loro, quando si spostano all’interno dell’Unione europea, gli stessi diritti di sicurezza sociale dei cittadini della UE. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 sarà sostituito a tempo debito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, una volta adottata la proposta del nuovo regolamento di attuazione. Nel testo dell’OIL, sia lo Stato di bandiera che quello di residenza hanno delle responsabilità ma per settori di previdenza sociale diversi, mentre secondo il diritto comunitario è di norma lo Stato di bandiera quello di cui va applicata la legislazione di previdenza sociale ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004. Per dirimere potenziali conflitti di legge tra la convenzione del 2007 e l’acquis normativo della CE in tema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, è stata inserita nel testo una clausola di salvaguardia (art. 37). Scopo della clausola è salvaguardare e garantire, in tema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, la prevalenza del diritto comunitario se la convenzione portasse a risultati diversi dalle pertinenti norme della CE. Secondo la sentenza AETS della Corte di giustizia sulla competenza esterna, gli Stati membri non possono ratificare la Convenzione 2007 senza esservi autorizzati dalla Comunità poiché quanto dispone la Convenzione nel campo del coordinamento dei regimi di previdenza sociale limita l’esercizio dell’esclusiva competenza comunitaria in questa materia. Pertanto e anche per conformarsi alla divisione delle competenze tra Comunità e Stati membri, indicata dal trattato, la Commissione propone che il sia Consiglio ad autorizzare gli Stati membri a ratificare la Convenzione 188 nell’interesse della Comunità. |

Contesto generale La convenzione 188 è conforme al mandato dell’OIL, che comprende l’introduzione di norme di lavoro internazionali per il settore della pesca al fine di promuovere condizioni di lavoro dignitose per i pescatori. La Convenzione 188 tiene conto del fatto che i pescatori, data la natura specifica del settore e delle sue specifiche condizioni di vita e di lavoro, necessitino di protezione speciale. La Convenzione distingue tra 9 diversi gruppi di norme: (I) definizioni e campo d’applicazione, (II) principi generali, (III) requisiti minimi di lavoro a bordo delle navi da pesca, (IV) condizioni di servizio, (V) alloggiamento e alimentazione, (VI) cure sanitarie, tutela della salute e previdenza sociale, (VII) conformità e applicazione, (VIII) emendamenti agli allegati I, II e III e (IX) disposizioni finali. Per la sua attuazione, la convenzione 188 impone sia agli Stati di bandiera che a quelli di approdo di istituire un meccanismo di conformità e di attuazione. La Convenzione contiene inoltre una clausola di “cessazione del trattamento più favorevole” che impedisce che le navi di Stati che non hanno ratificato la Convenzione ricevano un trattamento più favorevole delle navi da pesca che battono bandiera di uno Stato che invece l’ha ratificata. Su una vasta gamma di questioni coperte dalla MLC, esiste un importante acquis comunitario derivante dagli articoli 42, 71, 137 e 138 del trattato. La maggior parte delle disposizioni del testo è costituito da questioni affrontate dalla Convenzione 2007 in cui la competenza è comune. La competenza comunitaria si è esercitata tra l’altro in campi come il diritto del lavoro, le condizioni di lavoro, la tutela della sicurezza e della salute, la sistemazione e i requisiti di sicurezza per la costruzione e la manutenzione delle navi da pesca. Gli Accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) della UE con i paesi terzi contengono inoltre una clausola sociale che si riferisce alle norme OIL. Il Libro Blu della UE sulla politica marittima (Una politica marittima integrata per l’Unione europea) favorisce la ratifica e l’applicazione di convenzioni internazionali del lavoro per i settori marittimi, compresa la Convenzione 188. |

Disposizioni vigenti affrontate dalla proposta Non esiste alcuna disposizione nel settore della proposta. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non applicabile. |

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Non pertinente. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell’impatto Non pertinente. Non è pertanto necessario considerare altre opzioni. |

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Da un lato, va mantenuta l’applicazione della normativa comunitaria nei settori trattati dalla Convenzione 188; dall’altro, va dato al resto del mondo un chiaro segnale sull’importanza che la Comunità attribuisce alla Convenzione 188 e alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori. A differenza di altre istanze internazionali, le norme di funzionamento dell’OIL non prevedono un processo di firma ufficiale prima della ratifica. Nel quadro dell’OIL, la firma è sostituita da una procedura di voto che porta a un’adozione, che equivale alla firma. La Convenzione in questione è stata approvata con votazione del 14 giugno 2007 in occasione della conferenza internazionale del lavoro, ma deve ancora entrare in vigore. Anche alla Convenzione se possono aderire solo gli Stati, resta il fatto che la Commissione, a nome della Comunità europea e attraverso il coordinamento dell’Unione europea, è stata in prima linea nella sua preparazione e nei negoziati. Data la natura tripartita dell’OIL, governi, delegati dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno partecipato ai negoziati e hanno votato l’adozione della Convenzione 188. La Commissione ha poi contribuito al coordinamento dell’UE organizzando, insieme alla presidenza dell’UE, le riunioni di esperti degli Stati membri e le consultazioni con l’UE e i partner sociali internazionali. La Commissione era presente come osservatore attivo. Si noti che è necessario che questa Convenzione entri in vigore quanto prima. Poiché la competenza per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale appartiene alla Comunità, gli Stati membri non possono ratificare la Convenzione senza l’autorizzazione comunitaria. La Commissione propone che debba essere il Consiglio ad autorizzare gli Stati membri a ratificare la Convenzione 188 nell’interesse della Comunità. La decisione proposta permette e incoraggia dunque gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per ratificarla in tempi brevi. |

Base giuridica Articolo 42 del trattato CE. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

Non pertinente. |

Non pertinente. |

Scelta degli strumenti |

Strumenti proposti: altri. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti. Non pertinente e non adeguato. |

4. INCIDENZA SUL BILANCIO |

La proposta non incide sul bilancio della Comunità. |

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Illustrazione dettagliata della proposta Non pertinente. |

2008/0107 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 188)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 42, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del 1° comma, e con l’articolo 300, paragrafo 3, 1° comma, del medesimo,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

1) La Convenzione n. 188 dell’Organizzazione internazionale di lavoro (nel prosieguo, “la Convenzione” e, rispettivamente, “l’OIL”) sul lavoro nel settore della pesca, è stata approvata il 14 giugno 2007 dalla sessione marittima della Conferenza Internazionale del Lavoro dell’OIL, riunita a Ginevra, alla quale le delegazioni di tutti gli Stati membri dell’UE ne hanno votato l’adozione[4].

2) Nel settore della pesca, la Convenzione è un importante contributo a livello internazionale per promuovere condizioni di lavoro dignitose per i pescatori e più eque condizioni di concorrenza per i proprietari delle navi da pesca; è dunque auspicabile che quanto essa dispone sia attuato nel più breve tempo possibile.

3) La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo promuovono la ratifica di Convenzioni Internazionali del Lavoro, classificate dall’OIL come aggiornate, in quanto contributo agli sforzi dell’UE per promuovere la dignità del lavoro per tutti, all’interno e all’esterno della UE[5].

4) L’articolo 19, paragrafo 8, della Costituzione dell’OIL afferma che “in nessun caso, l’adozione di una convenzione o di una raccomandazione della Conferenza, o la ratifica di una Convenzione da parte di un membro, può influire su una legge, una sentenza, una consuetudine o un accordo che garantisca condizioni più favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione”.

5) Alcune disposizioni della Convenzione rientrano nella competenza esclusiva della Comunità relativa al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

6) Poiché solo gli Stati possono essere parti della Convenzione, la Comunità non può ratificarla.

7) Il Consiglio dovrà perciò autorizzare gli Stati membri, vincolati alle norme comunitarie sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 42 del trattato, a ratificare la Convenzione nell’interesse della Comunità, alle condizioni fissate dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti di competenza comunitaria, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, adottata il 14 giugno 2007.

Articolo 2

Gli Stati membri devono sforzarsi di adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima e preferibilmente entro il 31 dicembre 2012, i loro strumenti di ratifica della Convenzione presso il Direttore Generale dell’Ufficio internazionale del lavoro. Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica entro gennaio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] Il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri a ratificare la MLC con decisione 2007/431/CE del 7.6.2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 63).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] OIL, Conferenza Internazionale del Lavoro, Verbali provvisori, 96a sessione, Ginevra, 2007, n. 12 e n. 25.

[5] COM(2006) 249 def. e SEC(2006) 643; Conclusioni del Consiglio del 30 novembre - 1 dicembre 2006, 2767a sessione; Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sulla promozione di condizioni di lavoro dignitose per tutti.

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