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Document 52008PC0120
Proposal for a Council Directive simplifying procedures of listing and publishing information in the veterinary and zootechnical fields and amending Directives 64/432/EEC, 77/504/EEC, 88/407/EEC, 88/661/EEC, 89/361/EEC, 89/556/EEC, 90/427/EEC, 90/428/EEC, 90/429/EEC, 90/539/EEC, 91/68/EEC, 92/35/EEC, 92/65/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 94/28/EC, 2000/75/EC, Decision 2000/258/EC and Directives 2001/89/EC, 2002/60/EC, and 2005/94/EC
Proposta di direttiva del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE
Proposta di direttiva del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE
/* COM/2008/0120 def. - CNS 2008/0046 */
Proposta di direttiva del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE /* COM/2008/0120 def. - CNS 2008/0046 */
IT Bruxelles, 29.2.2008 COM(2008) 120 definitivo 2008/0046 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L’obiettivo generale della proposta della Commissione è quello di armonizzare e semplificare le procedure attualmente in uso per aggiornare e pubblicare informazioni in campo veterinario e zootecnico, come gli elenchi di strutture veterinarie e istituti zootecnici riconosciuti negli Stati membri nonché gli elenchi di taluni laboratori nazionali di riferimento e di altri laboratori riconosciuti. La proposta della Commissione modifica inoltre 20 direttive e 1 decisione e, grazie a un approccio semplificato, riduce il carico di lavoro e gli oneri amministrativi per le competenti autorità degli Stati membri, per gli operatori agricoli e commerciali e per la Commissione. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Strutture veterinarie riconosciute ai fini del commercio intracomunitario di animali vivi e dei loro prodotti e informazioni da fornire in campo zootecnico Le norme veterinarie comunitarie stabiliscono che i centri di raccolta di bovini, suini, caprini e ovini, i commercianti di tali animali, gli allevamenti di pollame, i centri di raccolta e stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni nonché vari enti, istituti e centri simili devono soddisfare una serie di condizioni e, ai fini del commercio intracomunitario di taluni animali vivi, dei loro prodotti e, in particolare, di materiali genetici animali come sperma, ovuli ed embrioni, devono essere ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri. Le attuali norme comunitarie prevedono varie procedure per registrare, elencare, aggiornare, trasmettere e pubblicare le informazioni di queste strutture veterinarie. Le differenze procedurali complicano però l’attività di redazione e di aggiornamento e rendono difficoltoso l’uso pratico di tali elenchi ai competenti servizi di controllo e agli operatori interessati. Occorre perciò armonizzare le procedure e introdurre per i 5 principali elementi della procedura (registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi) regole più sistematiche, coerenti e uniformi. Poiché inoltre spetta agli Stati membri controllare i requisiti che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per rientrare in un elenco, è opportuno che siano gli Stati membri a elaborare tali elenchi, e non la Commissione. Spetta perciò agli Stati membri elaborare e aggiornare gli elenchi delle strutture veterinarie interessate nonché metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l’intera Comunità, è bene introdurre, con la procedura di comitato, una serie di criteri comuni. Per chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, la nuova procedura va anche applicata in campo zootecnico, in particolare agli istituti di riproduzione riconosciuti, abilitati a redigere o a conservare negli Stati membri i registri genealogici, e alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sui concorsi equini ai sensi della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi. Strutture veterinarie riconosciute nei paesi terzi ai fini delle importazioni nella Comunità di prodotti animali e autorità riconosciute nei paesi terzi ai fini della conservazione di registri genealogici Come accade nel commercio intracomunitario, anche le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni sono disciplinate da norme cui gli allevamenti dei paesi terzi devono sottoporsi per ridurre al minimo i rischi corsi dalla salute degli animali. Le importazioni nella Comunità di materiali genetici vanno perciò autorizzate da centri di raccolta o di stoccaggio di sperma e da gruppi di raccolta o produzione di embrioni che siano ufficialmente riconosciuti, per l’esportazione verso la Comunità, da autorità competenti del paese terzo interessato in quanto rispondenti a requisiti comunitari e, se necessario, in seguito a ispezioni veterinarie comunitarie. A seconda del materiale genetico e delle specie interessate, le procedure attuali di redazione e aggiornamento degli elenchi delle strutture veterinarie sono eterogenee e vanno da decisioni adottate con la procedura di comitato di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1] fino a una semplice consultazione degli Stati membri. La coesistenza di procedure diverse può seminare confusione e incertezza tra gli amministratori dei paesi terzi, nell’agroindustria e tra gli operatori commerciali. Poiché spetta ai paesi terzi controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per essere abilitate, in base alla legislazione comunitaria, all’esportazione verso la Comunità, l’attuale quadro giuridico per autorizzare tali strutture va armonizzato e semplificato in modo che la responsabilità della compilazione e dell’aggiornamento degli elenchi spetti ai paesi terzi e non alla Commissione. È importante far sì che il livello delle garanzie di salute degli animali date dal paese terzo interessato resti intatto. Le semplificazioni adottate non pregiudicano il diritto della Commissione di decidere, se necessario, misure di salvaguardia. Alle varie procedure esistenti va quindi sostituita una procedura con cui le autorità competenti dei paesi terzi elaborino e aggiornino gli elenchi e li comunichino alla Commissione. La Commissione diffonderà tali elenchi agli Stati membri e li metterà a disposizione del pubblico a scopo informativo. Se gli elenchi comunicati da paesi terzi destassero preoccupazioni, si adotteranno misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 97/78/CE del Consiglio. Per ragioni di chiarezza e coerenza, tale procedura andrà anche applicata alle autorità dei paesi terzi autorizzate, ai sensi della normativa zootecnica comunitaria, a conservare i registri genealogici. Laboratori In campo veterinario, la Commissione deve redigere e aggiornare, con informazioni fornite dagli Stati membri, gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento riconosciuti e degli altri laboratori riconosciuti. Secondo le norme in vigore, gli elenchi si possono modificare in seguito alla richiesta di uno Stato membro e a una decisione presa con una procedura di comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE o a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Le modifiche apportate agli elenchi, comunque, sono spesso di natura meramente formale, come i dati per contattare i laboratori in questione. Finora, la prassi per ridurre il numero di decisioni da parte della Commissione è stata di aggiornare periodicamente gli elenchi dei laboratori. Ma tale prassi non garantisce aggiornamenti rapidi degli elenchi. E, anzi, può compromettere lo statuto giuridico dei laboratori nazionali di riferimento e degli altri laboratori riconosciuti. Poiché sono gli Stati membri a designare i laboratori nazionali di riferimento e a fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari, è opportuno che la redazione degli elenchi spetti ad essi e non alla Commissione. Lo stesso vale per gli altri laboratori riconosciuti negli Stati membri. Dovranno essere perciò gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento e degli altri laboratori riconosciuti interessati e a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l’intera Comunità, va introdotta, con la procedura di comitato, una serie di criteri comuni. Se però gli elenchi riguardano laboratori riconosciuti situati in paesi terzi, spetterà alla Commissione continuare a redigere e pubblicare gli elenchi di tali laboratori. Questa proposta ha lo scopo di: – armonizzare e semplificare le attuali procedure di aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di talune strutture veterinarie e istituti zootecnici riconosciuti degli Stati membri nonché delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sui concorsi equini; – armonizzare e semplificare le attuali procedure di aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di talune strutture e autorità veterinarie, autorizzate a conservare registri genealogici in paesi terzi; – semplificare le attuali procedure di aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di taluni laboratori nazionali di riferimento e di altri laboratori riconosciuti. Le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2005/94/CE e la decisione 2000/258/CE vanno modificate di conseguenza. 2008/0046 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [2], in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione [3], visto il parere del Parlamento europeo [4], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5], considerando quanto segue: (1) Le norme veterinarie comunitarie stabiliscono che i centri di raccolta di bovini, suini, caprini e ovini, i commercianti di tali animali, gli allevamenti di pollame, i centri di raccolta e stoccaggio di sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni nonché vari enti, istituti e centri simili (“strutture veterinarie”) devono soddisfare una serie di condizioni e, ai fini del commercio intracomunitario di taluni animali vivi, dei loro prodotti e, in particolare, di materiali genetici animali come sperma, ovuli ed embrioni, devono essere ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri. (2) Le attuali norme comunitarie prevedono varie procedure per registrare, elencare, aggiornare, trasmettere e pubblicare le informazioni di queste strutture veterinarie. Le differenze procedurali complicano però l’attività di redazione e di aggiornamento e rendono difficile l’uso pratico di tali elenchi ai competenti servizi di controllo e agli operatori interessati. (3) Occorre perciò armonizzare le procedure e introdurre per i 5 principali elementi della procedura (registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi) regole più sistematiche, coerenti e uniformi. (4) Poiché inoltre spetta agli Stati membri controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per rientrare in un elenco, l’elaborazione degli elenchi deve dipendere dagli Stati membri e non dalla Commissione. (5) Spetta perciò agli Stati membri elaborare e aggiornare gli elenchi delle strutture veterinarie interessate nonché metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l’intera Comunità, vanno introdotti con la procedura di comitato, una serie di criteri comuni. (6) Per chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, la nuova procedura va anche applicata in campo zootecnico, in particolare agli istituti di riproduzione riconosciuti, abilitati a redigere o a conservare negli Stati membri i registri genealogici, e alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sui concorsi equini ai sensi della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi [6]. (7) Come accade nel commercio intracomunitario, anche le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni sono disciplinate da norme cui le strutture veterinarie dei paesi terzi devono sottoporsi per ridurre al minimo i rischi corsi dalla salute degli animali. Le importazioni nella Comunità di materiali genetici vanno perciò autorizzate da centri di raccolta o di stoccaggio di sperma e da gruppi di raccolta o produzione di embrioni che siano ufficialmente riconosciuti, per l’esportazione verso la Comunità, da autorità competenti del paese terzo interessato in quanto rispondenti a requisiti comunitari e, se necessario, in seguito a ispezioni veterinarie comunitarie. (8) A seconda del materiale genetico e delle specie interessate, le procedure attuali di redazione e aggiornamento degli elenchi delle strutture veterinarie sono eterogenee e vanno da decisioni adottate con la procedura di comitato di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7] fino a una semplice consultazione degli Stati membri. (9) La coesistenza di procedure diverse può seminare confusione e incertezza tra gli amministratori dei paesi terzi, nell’agroindustria e tra gli operatori commerciali. Poiché spetta ai paesi terzi controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per essere abilitate, in base alla legislazione comunitaria, all’esportazione verso la Comunità, l’attuale quadro giuridico per autorizzare tali strutture va armonizzato e semplificato in modo che la responsabilità della compilazione e dell’aggiornamento degli elenchi spetti ai paesi terzi e non alla Commissione. È importante far sì che il livello delle garanzie di salute degli animali date dal paese terzo interessato resti intatto. Le semplificazioni adottate non pregiudicano il diritto della Commissione di decidere, se necessario, misure di salvaguardia. (10) Le varie procedure attuali vanno quindi sostituite con una procedura che permetta importazioni nella Comunità solo da paesi terzi in cui le competenti autorità redigono e aggiornano gli elenchi e li comunicano alla Commissione. La Commissione diffonderà tali elenchi agli Stati membri e li metterà a disposizione del pubblico a scopo informativo. Se gli elenchi comunicati da paesi terzi destassero preoccupazioni, si adotteranno misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [8]. (11) Per ragioni di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria, tale procedura andrà anche applicata ad autorità dei paesi terzi autorizzate, ai sensi della normativa zootecnica comunitaria, a conservare registri genealogici. (12) In campo veterinario, la Commissione ha la responsabilità di redigere e aggiornare, con informazioni fornite dagli Stati membri, gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento riconosciuti e degli altri laboratori riconosciuti. (13) Secondo le norme in vigore, gli elenchi si possono modificare in seguito alla richiesta di uno Stato membro e a una decisione presa con una procedura di comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE o a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. (14) Comunque, le modifiche apportate agli elenchi sono spesso di natura meramente formale, come l’aggiornamento dei dati per contattare i laboratori nazionali di riferimento o gli altri laboratori riconosciuti in questione. (15) Finora, la prassi è stata di aggiornare periodicamente gli elenchi dei laboratori per ridurre il numero di decisioni da parte della Commissione. Ma tale prassi non garantisce aggiornamenti rapidi degli elenchi. +Ciò può compromettere lo statuto giuridico dei laboratori nazionali di riferimento e di altri laboratori riconosciuti. (16) Poiché sono gli Stati membri a designare i laboratori nazionali di riferimento e a fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari, è opportuno che la redazione degli elenchi di tali laboratori spetti ad essi e non alla Commissione. Analogamente, dovrebbe spettare agli Stati membri anche la responsabilità di elaborare gli elenchi di altri laboratori riconosciuti. (17) Saranno perciò gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento e degli altri laboratori riconosciuti interessati e a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l’intera Comunità, occorre introdurre con la procedura di comitato una serie di criteri comuni. (18) Se però gli elenchi riguardano laboratori riconosciuti situati in paesi terzi, spetterà alla Commissione continuare a redigere e pubblicare gli elenchi di tali laboratori. (19) Per evitare soluzioni di continuità riguardo alle domande per il riconoscimento dei laboratori presentate dagli Stati membri ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici [9], la presente direttiva dovrebbe prevedere opportune misure transitorie. (20) Le direttive 64/432/CEE [10], 77/504/CEE [11], 88/407/CEE [12], 88/661/CEE [13], 89/361/CEE [14], 89/556/CEE [15], 90/427/CEE [16], 90/428/CEE [17], 90/429/CEE [18], 90/539/CEE [19], 91/68/CEE [20], 92/35/CEE [21], 92/65/CEE, 92/66/CEE [22], 92/119/CEE [23] 94/28/CE [24], 2000/75/CE [25], del Consiglio, la decisione 2000/258/CE del Consiglio nonché le direttive 2001/89/CE [26], 2002/60/CE [27], e 2005/94/CE [28] del Consiglio vanno perciò modificate di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche alla direttiva 64/432/CEE La direttiva 64/432/CEE è modificata nel modo che segue: (1) È inserito il seguente articolo 6a: “Articolo 6a Gli Stati membri designano gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D. Essi ne aggiorneranno gli elenchi, mettendoli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Mansioni e responsabilità di siffatti istituti statali, laboratori nazionali di riferimento ed enti ufficiali sono stabilite negli allegati B e C e nel capitolo II dell’allegato D. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.” (2) All’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue: “3. L’autorità competente rilascia un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Il riconoscimento ai centri di raccolta può limitarsi a una specie particolare o agli animali da allevamento e da reddito o agli animali da macello. L’autorità competente redigerà e aggiornerà un elenco di centri di raccolta riconosciuti e dei loro numeri di registrazione e lo metterà a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.” (3) All’articolo 13, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6 “5. Gli Stati membri redigeranno e terranno aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti e degli stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività, e dei rispettivi numeri di registrazione e metteranno tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 6. Norme dettagliate per applicare il paragrafo 5 in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.” (4) L’allegato B è modificato nel modo che segue: (a) Il punto 4.1 è sostituito da quanto segue: “4.1. Compiti e responsabilità Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali designati conformemente all’articolo 6a saranno responsabili, nei rispettivi Stati membri, della prova ufficiale delle tubercoline o dei reagenti di cui ai paragrafi 2 e 3 per garantire che ciascuna tubercolina o reagente sia adeguato rispetto alle norme di cui rispettivamente al punto 2.1 e al paragrafo 3.” (b) Il punto 4.2 viene soppresso. (5) All’allegato C, il punto 4.2 viene soppresso. (6) All’allegato D, i punti 2 e 3 del capitolo II.A, sono sostituiti da quanto segue: “2. Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali che, ai sensi dell’articolo 6a, sono designati a coordinare le norme e i metodi di diagnosi delle prove per la leucosi enzootica bovina saranno responsabili della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CE di riferimento (siero E1) fornito dal National Veterinary Institute, Technical University of Denmark. 3. Gli antigeni standard usati dal laboratorio devono essere presentati almeno una volta all’anno agli istituti statali, ai laboratori nazionali di riferimento o agli enti ufficiali designati ai sensi dell’articolo 6a, per essere provati rispetto al siero ufficiale CE di riferimento. Oltre a tale standardizzazione, l’antigene usato può essere tarato secondo il metodo di cui alla sezione B.” Articolo 2 Modifiche della direttiva 77/504/CEE Viene inserito l’articolo 4a che segue: “Articolo 4a 1. Gli Stati membri redigeranno e terranno aggiornato un elenco di organizzazioni e di associazioni di allevatori, ufficialmente riconosciute per mantenere o istituire registri genealogici e per metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 2. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.” Articolo 3 Modifiche della direttiva 88/407/CEE La direttiva 88/407/CEE è modificata nel modo che segue: (1) All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: “2. Tutti i centri di raccolta o stoccaggio vanno registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redigerà e aggiornerà un elenco di centri di raccolta o stoccaggio dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo metterà a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 3. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.” (2) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo 9 1. Gli Stati membri autorizzeranno importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta o stoccaggio di sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’articolo 8, per il quale l’autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni: (a) soddisfa le condizioni: (i) per essere riconosciuto come centro di raccolta o stoccaggio dello sperma di cui al capitolo I dell’allegato A; (ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato; (b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la comunità; (c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario; (d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato. 2. L’elenco dei centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma, riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’articolo 8, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, va comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospenderà o ritirerà immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informerà senza indugio la Commissione. La Commissione fornirà agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo e li metterà a disposizione del pubblico a scopo informativo. 3. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.” (3) L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12 Le norme di cui alla direttiva 97/78/CE vanno applicate in particolare quando si tratta di organizzare e di dare un seguito ai controlli effettuati dagli Stati membri e alle misure di salvaguardia adottate in base alla procedura di cui all’articolo 22 della suddetta direttiva.” Articolo 4 Modifiche della direttiva 88/661/CEE Viene inserito l’articolo 4a che segue: “Articolo 4a Gli Stati membri redigeranno e terranno aggiornato un elenco di organizzazioni e di associazioni di allevatori, di cui all’articolo 1, paragrafo c) e lo metteranno a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.” Articolo 5 Modifiche della direttiva 89/361/CEE L’articolo 5 della direttiva 89/361/CEE è sostituito da quanto segue: “Articolo 5 Gli Stati membri redigeranno e terranno aggiornato un elenco di organizzazioni e di associazioni di allevatori, ufficialmente riconosciute per mantenere o istituire registri genealogici che soddisfano i criteri di cui al primo capoverso dell’articolo 4 e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 8.” Articolo 6 Modifiche della direttiva 89/556/CEE La direttiva 89/556/CEE è modificata nel modo che segue: (1) All’articolo 5, paragrafo 2, il primo comma è sostituito da quanto segue: “2. L’autorità competente di ogni Stato membro interessato registra i gruppi di raccolta degli embrioni e dà un numero di registrazione veterinario a ogni gruppo. Ogni Stato membro redigerà e aggiornerà un elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo metterà a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. (2) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Articolo 8 1. Gli Stati membri autorizzeranno importazioni di embrioni solo se spedite da un gruppo di raccolta o produzione degli embrioni situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’articolo 7, per il quale la competente autorità del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni: (a) soddisfa le condizioni: (i) per essere riconosciuto come gruppo per la raccolta e la produzione di embrioni di cui al capitolo I dell’allegato A; (ii) riguardo alla raccolta, alla lavorazione, alla conservazione e al trasporto da parte di gruppi siffatti, di cui al capitolo II del suddetto allegato; (b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la comunità; (c) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato. 2. L’elenco dei gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’articolo 7, e dai quali gli embrioni possono essere spediti alla Comunità, va comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospenderà o ritirerà immediatamente il riconoscimento di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informerà senza indugio la Commissione. La Commissione fornirà agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo in questione e li metterà a disposizione del pubblico a scopo informativo. 3. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.” (3) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11 Le norme di cui alla direttiva 97/78/CE vanno applicate in particolare quando si tratta di organizzare e di dare un seguito ai controlli, effettuati dagli Stati membri, e alle misure di salvaguardia adottate in base alla procedura di cui all’articolo 22 della suddetta direttiva.” Articolo 7 Modifiche della direttiva 90/427/CEE L’articolo 5 della direttiva 90/427/CEE è sostituito da quanto segue: “Articolo 5 Gli Stati membri redigeranno e terranno aggiornato l’elenco delle organizzazioni e associazioni che compilano o mantengono registri genealogici, riconosciute o registrate in base ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 10.” Articolo 8 Modifiche della direttiva 90/428/CEE All’articolo 4 della direttiva 90/428/CEE, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: “2. Tuttavia, – gli obblighi di cui all’articolo 3 non influiscono sull’organizzazione di: (a) concorsi riservati agli equidi registrati in uno specifico registro genealogico per permettere il miglioramento della razza; (b) concorsi regionali finalizzati alla selezione di equidi; (c) di manifestazioni a carattere storico o folcloristico. gli Stati membri che intendano servirsi di tali possibilità, manifesteranno in anticipo le loro intenzioni e motivazioni agli altri Stati membri e al pubblico. – per ogni competizione o tipo di competizione, gli Stati membri possono riservare, attraverso enti a tal fine ufficialmente autorizzati o riconosciuti, una certa percentuale del monte premi o dei profitti di cui al paragrafo 1, lettera c), alla salvaguardia, allo sviluppo e al miglioramento dell’allevamento. La percentuale non può superare il 20% a partire dal 1993. I criteri con cui tali fondi sono distribuiti nello Stato membro interessato saranno comunicati agli altri Stati membri e al pubblico.” Articolo 9 Modifiche della direttiva 90/429/CEE La direttiva 90/429/CEE è modificata nel modo che segue: (1) All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: “2. Tutti i centri di raccolta dello sperma sono iscritti in un elenco e provvisti di un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redigerà e aggiornerà un elenco di centri di raccolta dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo metterà a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.” (2) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Articolo 8 1. Gli Stati membri autorizzeranno importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta dello sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’articolo 7, per il quale l’autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni: (a) soddisfa le condizioni: (i) per essere riconosciuto come centro di raccolta dello sperma di cui al capitolo I dell’allegato A; (ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato; (b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la comunità; (c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario; (d) è sottoposto ad almeno 2 ispezione all’anno da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato. 2. L’elenco dei centri di raccolta dello sperma, riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’articolo 7, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, va comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospenderà o ritirerà immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informerà senza indugio la Commissione. La Commissione fornirà agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo in questione e li metterà a disposizione del pubblico a scopo informativo. 3. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.” (3) All’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: “2. Le norme di cui alla direttiva 97/78/CE vanno applicate in particolare quando si tratta di organizzare e di dare un seguito ai controlli, effettuati dagli Stati membri, e alle misure di salvaguardia adottate in base alla procedura di cui all’articolo 22 della suddetta direttiva.” Articolo 10 Modifiche della direttiva 90/539/CEE La direttiva 90/539/CEE è modificata nel modo che segue: (1) L’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Articolo 4 Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio. Ogni Stato membro diffonderà i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale, e le loro successive modifiche, agli altri Stati membri e al pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2.” (2) È inserito il seguente articolo 6a: “Articolo 6a Ogni Stato membro redigerà e aggiornerà un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, punto 1, lettera a) e dei loro numeri di registrazione e lo metterà a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 32.” (3) L’allegato I è modificato nel modo che segue: (i) il punto 1 viene soppresso. (ii) il punto 2 è sostituito da quanto segue: “2. In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell’articolo 4, saranno responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine: (a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici; (b) controllano la qualità di tutti i reagenti usati dai laboratori riconosciuti; (c) organizzano periodicamente prove comparative.” Articolo 11 Modifiche della direttiva 91/68/CEE La direttiva 91/68/CEE è modificata nel modo che segue: (1) All’articolo 8a, il paragrafo 3) è sostituito da quanto segue: “3) L’autorità competente rilascia un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Il riconoscimento può limitarsi a una o più specie trattate dalla presente direttiva, ad animali per l’allevamento o l’ingrasso o agli animali da macello. L’autorità competente redigerà e aggiornerà un elenco di centri di raccolta riconosciuti e dei loro numeri di registrazione specifici e lo metterà a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.” (2) All’articolo 8b, è aggiunto il seguente paragrafo 5: “5 Gli Stati membri redigeranno e terranno aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti e degli stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività, e dei rispettivi numeri di registrazione e metteranno tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.” Articolo 12 Modifiche della direttiva 92/35/CEE La direttiva 92/35/CEE è modificata nel modo che segue: (1) L’articolo 14 è sostituito dal seguente: “Articolo 14 1. Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designeranno un laboratorio nazionale e diffonderanno i dati relativi a tale laboratorio, e le loro successive modifiche, agli altri Stati membri e al pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 19.” 2. Le funzioni e responsabilità dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono precisate nell’allegato I. 3. I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 si terranno in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’articolo 15.” (2) Nell’allegato I viene soppressa la sezione A. Articolo 13 Modifiche della direttiva 92/65/CEE La direttiva 92/65/CEE è modificata nel modo che segue: (1) All’articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 5: “5. L’autorità competente dello Stato membro interessato registra i centri riconosciuti di cui al primo capoverso del paragrafo 2 e i gruppi di raccolta riconosciuti di cui al primo capoverso del paragrafo 3 e dà a ogni centro e gruppo un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redigerà e aggiornerà un elenco dei suddetti centri riconosciuti e gruppi di raccolta riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo metterà a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.” (2) All’articolo 13, paragrafo 2, il punto d) è sostituito dal seguente: “d) Ogni ente, istituto e centro riconosciuto sarà registrato e riceverà un numero di registrazione dall’autorità competente. Ogni Stato membro redigerà e aggiornerà un elenco di enti, istituti e centri e dei rispettivi numeri di registrazione e lo metterà a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.” (3) All’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue: “3. Viene stabilito quanto segue: (a) ai sensi della procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi in grado di fornire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti a quelle di cui al capitolo II sugli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni; (b) in conformità a questo punto, un elenco di centri riconosciuti o di gruppi di raccolta di cui all’articolo 11, primo capoverso del paragrafo 2 e primo capoverso del paragrafo 3, situati in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui al punto a) del presente paragrafo e per i quali l’autorità competente può dare le garanzie previste dall’articolo 11, paragrafi 2 e 3. L’elenco dei centri riconosciuti e dei gruppi di raccolta di cui al 1° comma, e i loro numeri di registrazione veterinari, va comunicato alla Commissione. L’autorità competente del paese terzo sospenderà o ritirerà immediatamente il riconoscimento di un centro o di un gruppo di raccolta se esso non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 2) e 3), e ne informerà senza indugio la Commissione. La Commissione fornirà agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del secondo e terzo comma dall’autorità competente del paese terzo e li metterà a disposizione del pubblico a scopo informativo. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.” (c) in conformità alla procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, i requisiti specifici di polizia sanitaria, soprattutto per tutelare la Comunità da talune malattie esotiche, o garanzie equivalenti a quelle previste nella presente direttiva. I requisiti specifici e le garanzie equivalenti fissate per i paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelle previste al capitolo II.” (4) All’articolo 20, il 1° paragrafo è sostituito da quanto segue: Le norme di cui alla direttiva 97/78/CE vanno applicate in particolare quando si tratta di organizzare e di dare un seguito ai controlli, effettuati dagli Stati membri, e alle misure di salvaguardia adottate in base alla procedura di cui all’articolo 22 della suddetta direttiva.” Articolo 14 Modifiche della direttiva 92/66/CEE La direttiva 92/66/CEE è modificata nel modo che segue: (1) L’articolo 14 è modificato come segue: (a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 sono responsabili per il coordinamento delle norme, i metodi di diagnosi, l’uso dei reagenti e le prove sui vaccini. (b) Al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: “3. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 sono responsabili per il coordinamento delle norme e i metodi di diagnosi stabiliti in ciascun laboratorio diagnostico della malattia di Newcastle in seno allo Stato membro. A tal fine:” (c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 si terranno in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’articolo 15. 5. Gli Stati membri aggiorneranno gli elenchi dei laboratori o degli istituti nazionali di cui al paragrafo 1 e li metteranno a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.” (2) L’allegato IV è soppresso. Articolo 15 Modifiche della direttiva 92/119/CEE La direttiva 92/119/CEE è modificata nel modo che segue: (1) All’articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue: “5. Gli Stati membri aggiorneranno gli elenchi dei laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 e li metteranno a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. (2) All’allegato II, il punto 5 viene soppresso. Articolo 16 Modifiche alla direttiva 94/28/CE La direttiva 94/28/CE è così modificata: (1) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue: "1. Alla Commissione dovrà essere comunicato l’elenco degli organismi di supervisione delle specie e/o delle razze in questione, riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo ai fini della presente direttiva. L’autorità competente del paese terzo sospenderà o ritirerà immediatamente il riconoscimento di un organismo siffatto se esso non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e ne informerà senza indugio la Commissione. La Commissione fornirà agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve dall’autorità competente del paese terzo in questione ai sensi del 2° comma e li metterà a disposizione del pubblico a scopo informativo.” (2) L’articolo 3 è così modificato: (a) Al paragrafo 2, il punto (a) è soppresso; (b) Il paragrafo 3 è soppresso. (3) All’articolo 10 è aggiunto il seguente comma: “Un’infrazione grave alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), soprattutto se emersa dai risultati dei controlli in loco di cui al 1° comma del presente articolo, può giustificare la sospensione dell’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, con la procedura di cui all’articolo 12.” Articolo 17 Modifiche alla direttiva 2000/75/CE La direttiva 2000/75/CE è così modificata: (1) L’articolo 15 è sostituito dal seguente: “Articolo 15 1. Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designeranno un laboratorio nazionale e diffonderanno i dati relativi a tale laboratorio, e le loro successive modifiche, agli altri Stati membri e al pubblico. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2. 2. Le funzioni dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono precisate nell’allegato I. 3. I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si terranno in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’articolo 16.” (2) Nell’allegato I viene soppressa la sezione A. Articolo 18 Modifiche della decisione 2000/258/CE La direttiva 2000/258/CE è così modificata: (1) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 1. Se la valutazione di un laboratorio richiedente di uno Stato membro da parte dell’AFFSA (Nancy) dà esito, l’autorità competente dello Stato membro può autorizzare tale laboratorio richiedente a effettuare le prove sierologiche di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. Gli Stati membri redigeranno e terranno aggiornato un elenco dei laboratori che essi hanno autorizzato e lo metteranno a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 2. Se la valutazione di un laboratorio richiedente di un paese terzo da parte dell’AFFSA (Nancy) dà esito favorevole e se l’autorità competente del paese terzo in cui ha sede il laboratorio richiedente ne chiede il riconoscimento, tale laboratorio sarà autorizzato, con la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, a effettuare le prove sierologiche di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. 3. Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere approvate ai sensi della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.” (2) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo in allegato alla presente direttiva. Articolo 19 Modifiche alla direttiva 2001/89/CE La direttiva 2001/89/CE è così modificata: (1) All’articolo 17, paragrafo 1, il punto b) è sostituito dal seguente: “b) in ogni Stato membro, un laboratorio nazionale è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici in conformità all’allegato III. Gli Stati membri diffonderanno i dati del proprio laboratorio nazionale, e le loro successive modifiche, agli altri Stati membri e al pubblico, in modo che sia conforme alla procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.” (2) L’allegato III è modificato come segue: (a) Il titolo è sostituito da quanto segue: “Funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina classica” (b) il punto 1 viene soppresso. Articolo 20 Modifiche alla direttiva 2002/60/CE La direttiva 2002/60/CE è così modificata: (1) All’articolo 18, paragrafo 1, il punto b) è sostituito dal seguente: “b) in ogni Stato membro, un laboratorio nazionale è responsabile del coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici in conformità all’allegato IV. Gli Stati membri diffonderanno i dati del proprio laboratorio nazionale, e le loro successive modifiche, agli altri Stati membri e al pubblico, in modo che sia conforme alla procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.” (2) L’allegato IV è modificato come segue: (a) Il titolo è sostituito da quanto segue: “Funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina africana” (b) Il punto 1 viene soppresso. Articolo 21 Modifiche alla direttiva 2005/94/CE All’articolo 51 della direttiva 2005/94/CE, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: “2. Gli Stati membri designano un laboratorio nazionale di riferimento e diffonderanno i dati ad esso relativi, e le loro successive modifiche, agli altri Stati membri e al pubblico, in modo che sia conforme alla procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2.” Articolo 22 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre l’1 luglio 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 23 Disposizioni transitorie Le domande per il riconoscimento dei laboratori presentate dagli Stati membri prima dell’1.7.2009, ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2000/258/CE e del suo allegato II, sono disciplinate da tale decisione in base al testo precedente le modifiche introdotte dalla presente direttiva. Articolo 24 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 25 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO “ALLEGATO I AFSSA Nancy Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages Technopôle Agricole et Vétérinaire BP 40 009 54220 Malzéville Cedex Francia ALLEGATO II L’istituto responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici è incaricato di: – coordinare la messa a punto, il perfezionamento e la standardizzazione dei metodi di titolazioni sierologiche effettuate sui carnivori vaccinati contro la rabbia; – valutare i laboratori degli Stati membri che hanno presentato una domanda per effettuare le titolazioni sierologiche di cui al primo capoverso; il risultato di tale valutazione, se favorevole ai fini del riconoscimento, va inviato al laboratorio richiedente e alle autorità competenti dello Stato membro; – valutare i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato una domanda per effettuare le titolazioni sierologiche di cui al primo capoverso; il risultato di tale valutazione, se favorevole ai fini del riconoscimento, va inviato al laboratorio richiedente e alla Commissione; – trasmettere a tali laboratori ogni utile informazione su metodi di analisi e prove comparative nonché organizzare sessioni di formazione e perfezionamento per il loro personale; – organizzare prove d’attitudine tra diversi laboratori (prove di competenza); – fornire assistenza tecnica e scientifica alla Commissione e alle autorità competenti interessate sulle materie del presente allegato, in particolare in caso di disaccordo sui risultati delle titolazioni sierologiche.” [1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [2] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17). [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60. [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [8] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352). [9] GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, p. 30). [10] GU 121 del 29.7.1964, pagg. 1977/2012 Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio. [11] GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). [12] GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 7.1.2006, pag. 21). [13] GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). [14] GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30. [15] GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24). [16] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55. [17] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60. [18] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio. [19] GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio. [20] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio. [21] GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio. [22] GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio. [23] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24). [24] GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66. [25] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio. [26] GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio. [27] GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio. [28] GU L 10 del 14.1.2005, pag. 16. --------------------------------------------------