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Document 52008DC0656
GSP+ - Report on the status of ratification and recommendations by monitoring bodies concerning conventions of annex III of the Council Regulation (EC) No 980/2005 of 27 June 2005 applying a scheme of generalised tariff preferences (the GSP regulation) in the countries that were granted the Special incentive arrangement for sustainable development and good governance (GSP+) by Commission Decision of 21 December 2005 {SEC(2008) 2647}
SPG+ - Relazione sullo stato di ratifica e le raccomandazioni degli organi di sorveglianza concernenti le convenzioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (regolamento SPG) nei paesi ai quali è stato concesso dalla decisione della Commissione del 21 dicembre 2005 il beneficio del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) {SEC(2008) 2647}
SPG+ - Relazione sullo stato di ratifica e le raccomandazioni degli organi di sorveglianza concernenti le convenzioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (regolamento SPG) nei paesi ai quali è stato concesso dalla decisione della Commissione del 21 dicembre 2005 il beneficio del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) {SEC(2008) 2647}
/* COM/2008/0656 def. */
SPG+ - Relazione sullo stato di ratifica e le raccomandazioni degli organi di sorveglianza concernenti le convenzioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (regolamento SPG) nei paesi ai quali è stato concesso dalla decisione della Commissione del 21 dicembre 2005 il beneficio del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) {SEC(2008) 2647} /* COM/2008/0656 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 21.10.2008 COM(2008) 656 definitivo SPG+ Relazione sullo stato di ratifica e le raccomandazioni degli organi di sorveglianza concernenti le convenzioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (regolamento SPG) nei paesi ai quali è stato concesso dalla decisione della Commissione del 21 dicembre 2005 il beneficio del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) {SEC(2008) 2647} (presentata dalla Commissione) SPG+ Relazione sullo stato di ratifica e le raccomandazioni degli organi di sorveglianza concernenti le convenzioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (regolamento SPG) nei paesi ai quali è stato concesso dalla decisione della Commissione del 21 dicembre 2005 il beneficio del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) {SEC(2008) 2647} IL SISTEMA DI PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG) DELL'UNIONE EUROPEA Il sistema generalizzato di preferenze tariffarie dell'UE è un sistema di accordi tariffari preferenziali mediante il quale l'UE concede un accesso preferenziale ai suoi mercati ai paesi in via di sviluppo. Si tratta di uno strumento importante della politica commerciale dell'Unione, che aiuta i paesi beneficiari a ridurre la povertà consentendo loro di generare reddito attraverso gli scambi commerciali. L'Unione ha adottato il SPG sulla base della raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) del 1968, volta a creare un "sistema generale di preferenze tariffarie" in base al quale i paesi sviluppati avrebbero garantito preferenze commerciali all'insieme dei paesi in via di sviluppo. Nel sistema dell'OMC/GATT, il SPG è coperto dalla "decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo" (la cosiddetta '"clausola di abilitazione"). Il SPG dell'UE è un sistema generalizzato, non reciproco e non discriminatorio di preferenze a favore dei paesi in via di sviluppo, che persegue i seguenti obiettivi: - aumentare i proventi da esportazione dei paesi in via di sviluppo - promuovere l'industrializzazione di questi paesi - accelerare la loro crescita economica Il SPG dell'UE è il più generoso di tutti i sistemi di SPG applicati dai paesi sviluppati. Esso concede sia l'accesso in esenzione doganale o una riduzione tariffaria per circa 6 400 prodotti importato da 177 paesi e territori beneficiari. Il nuovo SPG modificato dell'Unione è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. È più semplice, trasparente e più stabile del precedente. Il numero di regimi previsti dal SPG è stato portato da cinque a tre. La copertura del regime generale SPG è stata estesa ad altri prodotti, in particolare nei settori dell'agricoltura e della pesca, che presentano un interesse per i paesi in via di sviluppo. Il periodo d'applicazione è stato prorogato al fine di aumentarne la prevedibilità. Un nuovo regime speciale d'incoraggiamento a favore dello sviluppo sostenibile e il buon governo, denominato "SPG +", è stato creato a beneficio in particolare dei paesi più vulnerabili che hanno ratificato ed effettivamente attuato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e ai diritti dei lavoratori, nonché allo sviluppo sostenibile e al buon governo. Tale regime comprende 6 400 prodotti che possono entrare in franchigia doganale nel territorio dell'Unione. Il regime di incentivi del SPG+ è stato oggetto di un processo di entrata in vigore accelerata a titolo provvisorio il 1° luglio 2005. L'elenco dei paesi ammissibili al beneficio del SPG+ è stato confermato, prima dell'inizio del 2006, da una valutazione dell'effettiva attuazione, da parte di tali paesi, delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e ai diritti dei lavoratori, al buon governo e all'ambiente. L'INCENTIVO SPECIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO (SPG +) Nell'elaborare il nuovo regime di incentivo speciale per lo sviluppo (SPG+), gli obiettivi della Commissione europea erano i seguenti: - utilizzare il commercio internazionale come un mezzo per favorire la crescita economica e rispondere positivamente al bisogno di uno sviluppo sostenibile; - rendere il "SPG+" più semplice, più facile da controllare e più aperto del precedente regime di incentivi SPG, perseguendo al tempo stesso pienamente gli obiettivi dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile e di buon governo. Sulla base di queste considerazioni è stato concepito il nuovo regime di incentivi "SPG +", il cui scopo è sostenere i paesi vulnerabili che hanno ratificato ed effettivamente attuato le principali convenzioni internazionali relative allo sviluppo sostenibile, ai diritti dell'uomo, ai diritti dei lavoratori e al buon governo. Le preferenze commerciali previste nel SPG+ sono concesse ai paesi in via di sviluppo che hanno ratificato ed effettivamente attuato le convenzioni di cui all'allegato III parte A, del regolamento (CE) n. 980/2005 (regolamento SPG) del Consiglio (Convenzioni delle Nazioni Unite relative ai diritti dell'uomo e norme fondamentali dell'OIL sul lavoro) e almeno 7 delle 11 convenzioni elencate nell'allegato III, parte B (sviluppo sostenibile e buon governo), e che si impegnano a ratificare e ad attuare effettivamente, entro il 31 dicembre 2008, le convenzioni di cui all'allegato III, parte B, che non sono state ancora ratificate ed effettivamente attuate. La semplificazione del SPG+ è garantita dalla scelta, come criterio di ammissibilità, della ratifica e della corretta attuazione delle convenzioni riconosciute a livello internazionale. Il SPG+ è più facile da controllare poiché esistono meccanismi di valutazione/di analisi affidabili che consentono di controllare l'attuazione tali convenzioni. Il regime è anche più aperto poiché il controllo e la valutazione del rispetto dei requisiti del sistema sono fondati su relazioni accessibili al pubblico e sulle osservazioni formulate dalle organizzazioni internazionali competenti. Tuttavia, è opportuno ricordare che le possibilità di valutazione dipendono dalla disponibilità di relazioni che coprano il periodo preso in considerazione per l'applicazione del regolamento. Come risulta dal regolamento SPG, l'incentivo speciale a favore dello sviluppo sostenibile e del buon governo si basa su un concetto integrato di sviluppo sostenibile, così come riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo 1986, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la Dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro 1998, la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite 2000 e la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile 2002. Di conseguenza, i paesi in via di sviluppo che, per la mancanza di diversificazione e di un'insufficiente integrazione nel sistema commerciale internazionale, sono particolarmente vulnerabili – tale aspetto è valutato sulla base di criteri oggettivi precisati più oltre – pur assumendo obblighi e responsabilità derivanti dalla ratifica e dall'attuazione effettiva di convenzioni internazionali essenziali per i diritti dell'uomo e i diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e il buon governo, devono beneficiare di preferenze tariffarie aggiuntive. Tali preferenze hanno lo scopo di promuovere la continuazione della crescita economica e di rispondere in tal modo positivamente al bisogno di uno sviluppo sostenibile. Il regime di incentivazione del SPG+ è stato oggetto di una procedura di entrata in vigore accelerata a titolo provvisorio il 1° luglio 2005. Come previsto dal regolamento SPG, i paesi in via di sviluppo che già soddisfano i criteri del regime speciale di incentivo a favore dello sviluppo sostenibile e del buon governo alla data di entrata in vigore del regolamento SPG hanno pertanto beneficiato di tale regime sin dal luglio 2005. Di conseguenza, sono stati provvisoriamente classificati come paesi beneficiari. Hanno continuato a beneficiare delle preferenze quando la Commissione ha confermato la loro ammissibilità al 15 dicembre 2005, in seguito alla loro domanda formale. Conformemente ai criteri di ammissibilità al beneficio del "SPG +", così come sono enunciati all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG, le preferenze a titolo del regime speciale di incentivo a favore dello sviluppo sostenibile e del buon governo possono essere concessi a un paese che: - ha ratificato ed effettivamente attuato le convenzioni menzionate nella parte A dell'allegato III, e - ha ratificato ed effettivamente attuato almeno sette delle convenzioni menzionate nella parte B dell'allegato III, e - si impegna a ratificare e ad attuare effettivamente, entro il 31 dicembre 2008, le convenzioni indicate nella parte B dell'allegato III che non ha ancora ratificato ed effettivamente attuato, e - prende l'impegno di mantenere la ratifica delle convenzioni e della normativa e delle misure di attuazione e accetta che l'attuazione sia periodicamente oggetto di sorveglianza e di esame, conformemente alle disposizioni di applicazione delle convenzioni che ha ratificato, e - è considerato come un paese vulnerabile. I criteri di vulnerabilità sono enunciati all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento SPG che stabiliscono che un paese vulnerabile è quello che: - non è stato classificato dalla Banca mondiale come un paese a reddito elevato per tre anni consecutivi e le cui cinque principali sezioni di importazioni comunitarie dei prodotti coperti dal SPG rappresentano più del 75% in valore del totale delle importazioni coperte dal SPG, e - per il quale le importazioni comunitarie coperte dal SPG rappresentano meno dell'1% in valore del totale delle importazioni comunitarie coperte dal SPG. I dati da utilizzare sono quelli disponibili al 1° settembre 2004, in media su tre anni consecutivi. SITUAZIONE NELL'APRILE 2008 Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento SPG, la Commissione segue l'evoluzione della ratifica e dell'attuazione effettiva delle convenzioni indicate nell'allegato III. Prima della scadenza del periodo di applicazione del presente regolamento e in tempo utile per l'esame del regolamento seguente, la Commissione presenta una relazione al Consiglio concernente lo stato della ratifica delle convenzioni, comprendente le raccomandazioni formulate dagli organi di sorveglianza. Per questo motivo la presente relazione si propone di presentare lo stato attuale (aprile 2008) della ratifica e dell'attuazione effettiva delle convenzioni di cui all'allegato III del regolamento SPG da parte dei 15 paesi beneficiari del regime SPG+. Il controllo e la valutazione dell'attuazione effettiva del regime SPG+ devono basarsi sulle conclusioni raggiunte dalle strutture di controllo poste in essere sotto l'egida delle organizzazioni internazionali competenti, come le Nazioni Unite, l'OIL ed altri organismi, nonché sui meccanismi di controllo previsti nelle stesse convenzioni, ed essere resi pubblici da queste organizzazioni e agenzie. Questo modo di procedere garantisce un procedimento d'esame imparziale e senza ambiguità. L'esame si basa sulle relazioni pubblicate dalle organizzazioni sopra citate tra il dicembre 2005 e l'aprile 2008. Il 21 dicembre 2005, la Commissione ha pubblicato una decisione che stabilisce l'elenco dei paesi beneficiari del SPG+[1]. Il beneficio del SPG+ è stato concesso, per il periodo dal 2006 al 2008, ai paesi che avevano presentato la domanda formale richiesta prima della scadenza dei termini, fissata al 31 ottobre 2005, e che soddisfacevano ai criteri enunciati nel regolamento SPG. La lista comprendeva 15 paesi: - dell'America latina, vale a dire: quattro paesi della Comunità andina ( Bolivia , Colombia , Ecuador e Perù ); sei paesi dell'America centrale ( Costa Rica , El Salvador[2] , Guatemala , Honduras , Nicaragua , Panama ) e Venezuela; - dell'Europa orientale (Repubblica di Moldova[3], Georgia); - dell'Asia (Sri Lanka, Mongolia). A. Situazione per quanto riguarda la ratifica Quasi tre anni dopo la data in cui questi paesi hanno iniziato a beneficiare del SPG+, la situazione è la seguente: - tutti i beneficiari hanno ratificato l'insieme delle convenzioni menzionate all'allegato III, parte A; - alcuni paesi che non avevano ratificato le convenzioni di cui all'allegato III, parte B, hanno avviato nel frattempo il processo di ratifica. Nel luglio 2005, nessuno dei 15 paesi beneficiari del SPG+ aveva ratificato l'insieme delle 11 convenzioni indicate nella parte B; nell'aprile 2008, dieci paesi (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Sri Lanka, Mongolia, Nicaragua, Panama, Perù, El Salvador e Moldova) avevano ratificato la totalità delle convenzioni di cui alla parte B, quattro paesi (Colombia, Guatemala, Honduras e Venezuela) avevano ratificato tutte le convenzioni meno una, mentre la Georgia doveva ancora ratificare due convenzioni. B. Situazione per quanto riguarda l'effettiva attuazione Le raccomandazioni degli organi di sorveglianza dell'OIL e delle Nazioni Unite, così come sono presentate all'allegato IV del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione sul SPG+, evidenziano alcune carenze nel processo di attuazione, ma indicano che nell'insieme la situazione è soddisfacente. [1] Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, sull'elenco dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, come disposto dall'articolo 26, lettera e), del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate. [2] Al momento di presentare la sua domanda d'iscrizione nell'elenco definitivo dei paesi beneficiari del SPG+, vale a dire il 24 ottobre 2005, il Salvador era il solo paese a invocare – conformemente al regolamento SPG +, l'incompatibilità di talune disposizioni delle convenzioni n. 87 e 98 dell'OIL con la sua costituzione. Questo paese ha ratificato le convenzioni mancanti nel settembre 2006. [3] Il 21 gennaio 2008, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica Moldova (d'ora in poi denominata Moldova) e che sostituiscono le preferenze SPG cui la Moldova aveva diritto in precedenza. Gli obblighi derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione dei patti, convenzioni e protocollo di cui all'allegato III del regolamento SPG sono stati ripresi dal regolamento (CE) n. 55/2008.