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Documento 52008AP0249

Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con pullman e autobus (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))
P6_TC1-COD(2007)0097 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione)

GU C 285E del 26.11.2009, p. 98—122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/98


Giovedì 5 giugno 2008
Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con pullman e autobus (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0249

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))

2009/C 285 E/19

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0264),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0147/2007),

visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera della commissione giuridica, in data 20 novembre 2007, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0037/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 5 giugno 2008
P6_TC1-COD(2007)0097

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (4) e al regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (5). A fini di chiarezza e semplificazione tali regolamenti dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento.

(2)

La definizione di una politica comune comporta, fra l'altro, l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada nonché la fissazione delle condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.

(3)

Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell'intera Comunità è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto, è opportuno che il regolamento non si applichi al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro di raccolta o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.

(4)

La libera prestazione dei servizi, che costituisce un principio fondamentale della politica comune dei trasporti, esige che l'accesso ai mercati di trasporto internazionale sia garantito ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni motivate dalla nazionalità o dal luogo di stabilimento.

(5)

È opportuno subordinare il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai vettori l'obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli un copia autenticata della licenza comunitaria per agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci da parte degli organismi di controllo, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui ha sede il vettore. Occorre determinare le condizioni di rilascio delle licenze comunitarie, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo. È necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda l'aspetto fisico e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie autenticate.

(6)

Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre prevedere un regime flessibile, a determinate condizioni, per i servizi regolari specializzati e determinati servizi occasionali.

(7)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né ai vettori che hanno accesso soltanto al mercato nazionale di servizi di trasporto con autobus né alle licenze loro rilasciate dagli Stati membri di stabilimento.

(8)

Pur mantenendo il regime delle autorizzazioni per i servizi regolari è opportuno modificarne alcune norme, soprattutto per quanto riguarda la procedura di autorizzazione.

(9)

D'ora in avanti, è opportuno autorizzare la prestazione di servizi regolari, a meno che il ║rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente. È opportuno che rimanga un solo motivo di rifiuto per il mercato interessato, cioè il rischio che il servizio oggetto della domanda comprometta gravemente l'esistenza di un servizio comparabile gestito in base a un obbligo di servizio pubblico sulle tratte dirette interessate.

(10)

È opportuno assicurare ai vettori non residenti l'accesso a determinati servizi di trasporto nazionale di passeggeri su strada, tenendo conto delle caratteristiche particolari di ciascuna modalità di servizio.

(11)

Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi (6), si applicano qualora, per la prestazione di servizi regolari specializzati, i vettori distacchino, dallo Stato membro dove essi abitualmente lavorano, dei lavoratori che hanno con loro un rapporto di lavoro.

(12)

Per quanto riguarda i servizi regolari, è opportuno ammettere, i vettori non residenti esclusivamente ai servizi regolari effettuati durante un servizio regolare internazionale ad esclusione dei servizi urbani e suburbani, ║ nel rispetto di condizioni, tra cui in particolare l'applicazione della legislazione dello Stato membro ospitante.

(13)

È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

(14)

Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione e l'effettiva esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire anche l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi ▐ commesse in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.

(15)

║ Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi▐ commesse dai vettori e che hanno dato luogo a una sanzione.

(16)

Per rafforzare e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazione pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada] (7).

(17)

║Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(18)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire la forma di taluni documenti da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento e di adattare l'allegato I al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi di elementi non essenziali, ║devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19)

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'adozione di tali misure.

(20)

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda ║sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(21)

Poiché gli obiettivi dell'azione prospettata non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere ║realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Per incoraggiare i servizi di trasporto effettuati con pullman, soprattutto per i turisti a basso reddito, e promuovere il turismo delle regioni, è necessario reintrodurre la regola dei 12 giorni per viaggi di andata e ritorno in pullman come sottolineato dal Parlamento europeo al paragrafo 78 della sua risoluzione del 29 novembre 2007 su una nuova politica comunitaria per i turismo: una partnership più forte per il turismo europeo (9). Per questo motivo, sarebbe opportuno estendere di conseguenza il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo d'applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio che sono stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro atti, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale uso nonché agli spostamenti a vuoto di veicoli in relazione con tali trasporti.

Il fatto che il trasporto venga interrotto per consentire che un tragitto venga effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull'applicazione del presente regolamento.

2.   In caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica per il tragitto effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, fintanto che il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso.

3.   In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 2 tra la Comunità ed i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i suddetti paesi terzi. Tuttavia, gli Stati membri adattano tali accordi in modo da garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra i vettori comunitari.

4.   Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati a titolo temporaneo da un operatore non residente per conto terzi, conformemente alle disposizioni del capo V.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite;

b)

per «servizi regolari specializzati» si intendono servizi, chiunque ne sia l'organizzatore, che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori;

c)

per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è quella di trasportare gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso;

d)

per «trasporti per conto proprio» si intendono i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:

l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica,

i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica, ovvero siano stati acquistati a rate dalla medesima o abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa.

e)

per «trasporti di cabotaggio» si intendono servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati a titolo temporaneo, per conto terzi, da un vettore in uno Stato membro ospitante;

f)

per «Stato membro ospitante» si intende lo Stato membro in cui il vettore opera senza esservi residente;

g)

per «infrazioni gravi ▐ delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada» si intendono infrazioni che , dopo essere state oggetto di un procedimento giudiziario, potrebbero portare alla decadenza dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. …/2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

Articolo 3

Libertà di prestazione dei servizi

1.   Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all'articolo1 è autorizzato, conformemente al presente regolamento, ad effettuare servizi regolari, compresi servizi regolari specializzati e servizi occasionali con autobus senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento a condizione che:

a)

sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o di servizi occasionali conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;

b)

soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

c)

soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli, in particolare dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità  (11), dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale  (12) e della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri  (13).

2.   Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all'articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 5, senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:

a)

sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;

b)

soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli, in particolare dalle direttive 92/6/CEE, 96/53/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Capo II

Licenza comunitaria e accesso al mercato

Articolo 4

Licenza comunitaria

1.   Il trasporto internazionale di viaggiatori a mezzo autobus, è subordinato a una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero di copie autenticate al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di viaggiatori dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d'acquisto rateale, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

La licenza comunitaria e le copie autenticate rispettano il formato definito nell'allegato I.

Esse recano il timbro a secco o il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all'articolo 15 del regolamento (CE) n. …/2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada accesso alla professione] nella sezione riservata ai dati del vettore.

La Commissione adegua l'allegato I al progresso tecnico. Poiché mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.   La licenza comunitaria è redatta a nome del vettore. Essa non può essere da questi ceduta a terzi. Una copia autenticata della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

4.   La licenza comunitaria è rilasciata per una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Le licenze comunitarie e le copie autenticate rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla data della loro scadenza.

5.   Al momento della presentazione di una domanda di licenza nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore soddisfi ancora le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1.

6.   Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, mediante una decisione motivata, di rilasciare o rinnovare oppure ritirano la licenza comunitaria.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.

8.   Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria è valida anche per l'effettuazione di trasporti nazionali.

Articolo 5

Accesso al mercato

1.   I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Essi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

2.   I servizi regolari specializzati sono effettuati conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e comprendono in particolare:

a)

il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,

b)

il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione a condizione che siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

3.   I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.

Tuttavia, l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III.

I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno degli Stati membri.

La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Poiché mirano a modificare elementi gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4.   Parimenti, non sono soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui al paragrafo 2, terzo comma e al paragrafo 3.

5.   Non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione, i trasporti effettuati per conto proprio.

Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l'intero percorso, compreso il transito.

La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti i certificati. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Capo III

Servizi regolari soggetti ad autorizzazione

Articolo 6

Natura dell'autorizzazione

1.   L'autorizzazione è redatta a nome del vettore. Essa non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un'autorizzazione può, con il consenso dell'autorità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1.

Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese. Essa viene rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all'esercizio del servizio.

2.   La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere fissata in un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo o deposti.

3.   L'autorizzazione definisce quanto segue:

a)

il tipo di servizio;

b)

l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;

c)

il periodo di validità dell'autorizzazione;

d)

le fermate e gli orari.

4.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l'autorizzazione. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5.   L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l'itinerario del servizio.

6.   L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali. Essa informa lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di partenza in merito alle ragioni di qualsiasi situazione temporanea ed eccezionale .

In tal caso, il vettore provvede affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

a)

una copia dell'autorizzazione del servizio regolare;

b)

una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione dei veicoli di rinforzo o un documento equivalente;

c)

una copia autenticata della licenza comunitaria rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.

7.     Gli Stati membri possono dispensare dalla procedura di autorizzazione i servizi regolari transfrontalieri entro il limite di 50 km dalla frontiera. Essi ne informano la Commissione e i paesi vicini .

Articolo 7

Presentazione delle domande di autorizzazione

1.   Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza.

2.   La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.   A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi prevista all'articolo 4.

Articolo 8

Procedura di autorizzazione

1.   L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi il loro parere all'autorità competente per l'autorizzazione. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. La mancata risposta entro due mesi da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione.

3.   L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

4.   L'autorizzazione è rilasciata a meno che:

a)

il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

b)

il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni ▐ alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo , e le infrazioni in questione hanno portato alla perdita del requisito dell'onorabilità di cui al regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni in materia di requisiti da rispettare per esercitare la professione di operatore di servizi di trasporto su strada] ;

c)

in caso di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;

d)

uno Stato membro non decida, in base ad analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe la vitalità di un servizio comparabile gestito in base a un contratto pubblico servizio che fissa un obbligo di servizio pubblico definito nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in materia di servizi pubblici di trasporti ferroviari e su strada di passeggeri (14) sulle tratte dirette interessate

Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali, non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

5.   L'autorità competente per l'autorizzazione, nonché le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo1, non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente regolamento.

6.   Dopo aver espletato la procedura prevista, nei paragrafi da 1 a 5, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione o respinge in modo formale la domanda di autorizzazione.

Il rigetto di una domanda è motivato. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.

L'autorità competente per l'autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione.

7.   Se la procedura per la formazione dell'accordo di cui al paragrafo1 non ha esito positivo, si può adire la Commissione entro un mese a decorrere dalla data di comunicazione di una decisione negativa da parte di uno o più Stati membri consultati conformemente al paragrafo 1.

8.   La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro dieci settimane dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, una decisione che entra in vigore dopo trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.

9.   La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.

Articolo 9

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione

L'articolo 8 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione.

In caso di una modifica poco rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento ║ delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione informi della modifica gli altri Stati membri interessati.

Gli Stati membri interessati possono convenire che spetti esclusivamente all'autorità competente per l'autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.

Articolo 10

Decadenza di un'autorizzazione

1.   Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 1370/2007, l'autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.

2.   Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.

3.   L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell'autorizzazione.

4.   Il titolare dell'autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.

Articolo 11

Obblighi dei vettori

1.   Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2.   L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.

3.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

Capo IV

Servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione

Articolo 12

Documenti di controllo

1.   Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.

2.   I vettori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

3.   Nel foglio di viaggio devono figurare almeno le seguenti informazioni:

a)

il tipo di servizio;

b)

l'itinerario principale;

c)

il vettore o i vettori interessati.

4.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatto il foglio di viaggio ed il modo in cui lo stesso deve essere usato. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

La Commissione e gli Stati membri si impegnano a prendere le misure necessarie affinché le disposizioni concernenti il foglio di viaggio risultanti da altre convenzioni con paesi terzi siano allineate, entro il 1o gennaio 2010, su quelle del presente regolamento.

5.   I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati , in una forma efficiente e di facile utilizzazione, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

6.   La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti i libretti di foglio di viaggio. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

7.   Nel caso dei servizi regolari specializzati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, il contratto, o una copia autenticata del contratto, funge da documento di controllo.

Articolo 13

Escursioni locali

Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui esso è stabilito.

Questi servizi sono destinati a viaggiatori ▐ trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

Capo V

Cabotaggio

Articolo 14

Principio

1.   Qualsiasi vettore che svolga l'attività di trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi, titolare di una licenza comunitaria, è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo e senza discriminazione a cagione della nazionalità o del suo luogo di stabilimento, ad effettuare i trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 15.

2.   Una copia autenticata della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Articolo 15

Trasporti di cabotaggio autorizzati

I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

a)

i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione e il vettore;

b)

i servizi occasionali;

c)

i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale.

Articolo 16

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

1.   L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 15 è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

a)

condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b)

pesi e dimensioni dei veicoli stradali;

c)

disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;

d)

▐ tempo di guida e periodi di riposo;

e)

IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto;

f)

distacco di lavoratori a norma della direttiva 96/71/CE .

I pesi e le dimensioni di cui alla lettera b) del primo comma possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i limiti imposti dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure i valori tecnici le caratteristiche citate nelle prove di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE;

2.   L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di cui all'articolo 15, lettera c) è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative ai requisiti per le autorizzazioni, alle procedure per le gare d'appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari.

3.   Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

4.   Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 17

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1.   I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all'articolo 12 che deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibito su richiesta degli agenti preposti al controllo.

2.   Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

a)

i luoghi di partenza e di destinazione del servizio;

b)

le date di partenza e di fine servizio.

3.   I fogli di viaggio di cui all'articolo 12 sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità o dall'ente competente dello Stato di stabilimento.

4.   Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia autenticata dello stesso, sostituisce il documento di controllo.

Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

5.   I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all'autorità o all'ente competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall'autorità o dall'ente suddetti.

Articolo 18

Misure di salvaguardia

1.     In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale in una determinata zona geografica dovuta al cabotaggio o da esso aggravata, qualsiasi Stato membro può deferire la questione alla Commissione, ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia, e fornisce alla Commissione le informazioni necessarie comunicandole le misure che intende adottare per quanto riguarda i vettori residenti.

2.     Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

«grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale in una determinata zona geografica», l'esistenza sul mercato di problemi ad esso specifici, tale da determinare un grave e potenzialmente durevole eccesso dell'offerta rispetto alla domanda che implica una minaccia alla stabilità finanziaria e alla sopravvivenza di un numero cospicuo di vettori che effettuano servizi di trasporto passeggeri;

«zona geografica» una zona che copre tutto o parte del territorio di uno Stato membro o che si estende a tutto o parte del territorio di altri Stati membri.

3.     La Commissione esamina la situazione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 27, decide entro un mese dal ricevimento della richiesta dello Stato membro interessato se siano o meno necessarie misure di salvaguardia e le adotta se sono necessarie. Le misure introdotte in conformità con il presente articolo rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una volta. La Commissione comunica senza indugio agli Stati membri e al Consiglio qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

4.     Se la Commissione decide di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti sono tenute ad adottare misure di portata equivalente per quanto riguarda i vettori residenti e ne informa la Commissione. Tali misure sono applicate al più tardi a partire dalla stessa data decisa per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.

5.     Qualsiasi Stato membro può presentare una decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 al Consiglio entro trenta giorni dalla sua notifica. Il Consiglio, con decisione a maggioranza qualificata entro trenta giorni dal deferimento da parte di uno Stato membro o, se vi sono deferimenti da più Stati membri, dalla data del primo deferimento, può adottare una decisione diversa.

I termini stabiliti dal paragrafo 3 si applicano alla decisione del Consiglio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente per quanto riguarda i vettori residenti e ne informano la Commissione. Se il Consiglio non adotta alcuna decisione entro il periodo di cui al primo comma, la decisione della Commissione diventa definitiva.

6.     Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che adotta una decisione a maggioranza qualificata.

Capo VI

Controlli e sanzioni

Articolo 19

Documenti di trasporto

1.   I vettori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale debbono figurare:

a)

i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno;

b)

la durata di validità del documento;

c)

il prezzo del trasporto.

2.   Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

Articolo 20

Controlli durante il trasporto e nelle imprese

1.   L'autorizzazione, o il documento di controllo, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita/o ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

2.   I vettori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus sono soggetti a controlli volti a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:

a)

controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell'impresa;

b)

fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;

c)

accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell'impresa;

d)

farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.

Articolo 21

Mutua assistenza

Gli Stati membri si prestano assistenza per l'applicazione del presente regolamento e si scambiano informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. …/2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

Articolo 22

Ritiro delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria prevista all'articolo 4 nel caso in cui il titolare:

a)

non osservi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria.

2.   L'autorità competente per l'autorizzazione ritira quest'ultima se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Articolo 23

Applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

1.   In caso di un'infrazione grave ▐ alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono in particolare imporre le seguenti sanzioni amministrative:

a)

ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria;

b)

ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria;

c)

pene pecuniarie

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie autenticate della licenza di cui dispone relativamente ai suoi servizi di trasporto internazionali.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento in caso di gravi infrazioni nei confronti della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada e quando è stata adottata una decisione finale dopo che sono state adite tutte le vie legali di riesame disponibili per l'operatore , in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

3.   Nel caso di cui all'articolo 24, paragrafo 1, quando è stata accertata un'infrazione grave, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento decidono quale sanzione irrogare al vettore in questione. Esse comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata imposta. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati.

4.   Le autorità tengono conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro in cui sono stati accertate le infrazioni e provvedono affinché le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni.

La sanzione applicata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel caso di cui all'articolo 24, paragrafo 1, può comprendere il ritiro dell'autorizzazione all'esercizio della professione di vettore su strada.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un'azione legale nei confronti del vettore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere davanti a un organo giurisdizionale contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

Articolo 24

Applicazioni di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante

1.   Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave ▐ del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili a un vettore non residente, lo Stato membro sul territorio del quale è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'infrazione, le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dell'infrazione e la data e l'ora in cui è stata commessa;

b)

la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione;

c)

le sanzioni irrogate e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di imporre sanzioni amministrative a norma dell'articolo 23.

2.   Fatte salve le azioni penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti. Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e possono consistere, segnatamente, in una diffida e/o, in caso di un'infrazione grave ▐, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione e/o nell'irrogazione di pene pecuniarie .

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i vettori possano abbiano diritto di ricorrere davanti a un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

Articolo 25

Iscrizione al registro nazionale

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi ▐ delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione del regolamento (CE) n. …/2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Capo VII

Applicazione

Articolo 26

Accordi tra Stati membri

1.   Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo1.

Articolo 27

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada  (15).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) e ║ e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso in violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il … (16) e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Essi provvedono affinché tali provvedimenti siano applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del vettore o sul luogo in cui questi è stabilito.

Articolo 29

Comunicazione delle informazioni

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell'anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al termine del periodo di riferimento. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno dei paesi di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati durante il periodo di riferimento in questione dai vettori residenti.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto statistico relativo al numero di autorizzazioni dei trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all'articolo 15, lettera c).

3.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve esser redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4.   Non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31dicembre dell'anno precedente e il numero di copie autenticate corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.

Articolo 30

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il seguente paragrafo:

« 6 bis.     In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 e alle condizioni seguenti, il conducente che effettua un servizio di trasporto internazionale occasionale quale definito nel regolamento (CE) n. /2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus] (17), può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutive al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione:

che il servizio di trasporto internazionale occasionale comprenda almeno un periodo di 24 ore in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

che il periodo di riposo settimanale dopo il ricorso alla deroga sia almeno un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore; che un riposo compensativo di 24 ore sia preso in blocco prima della fine della terza settimana che fa seguito al ricorso alla deroga; le modalità e i termini di tale riposo compensativo sono fissati come opportuno a livello nazionale dagli attori competenti;

nel caso in cui la guida abbia luogo durante tutto il periodo fra le 22:00 e le 6:00, che vi siano due conducenti a bordo del veicolo o che il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore;

a partire dal 1o gennaio 2014 il ricorso a tale deroga è possibile solo quando si utilizzano veicoli dotati di un'apparecchiatura di registrazione in conformità dei requisiti di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 31

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto ║,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 10 del 15.1.2008, pag. 44 .

(2)  GU C ….

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008.

(4)  GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1. ║.

(5)  GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 4.

(6)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(7)  GU L ….

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║.

(9)   Testi approvati, P6_TA(2007)0575.

(10)   GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(11)  GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27. ║.

(12)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

(13)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. ║.

(14)   GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1 .

(15)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(16)  Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(17)   GU L … »

Giovedì 5 giugno 2008
ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore blu chiaro, formato DIN A4 carta sintetica, 150g/m2 o più)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

SIGLA DELLO STATO MEMBRO (1) CHE RILASCIA LA LICENZA

DENOMINAZIONE DELL'AUTORITÀ O DELL'ORGANISMO COMPETENTE

LICENZA N. …

COPIA AUTENTICATA N.

per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus e per il cabotaggio

Il titolare della licenza (2)

è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada per conto terzi, sul territorio dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento(CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus] ( (3)) e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: …

La presente licenza è valida dal … al …

Rilasciata a …, il … (4)

Disposizioni generali

1.

La presente licenza è rilasciata in base al regolamento (CE) n. ║ …/2008 ║ [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus].

2.

La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che:

a)

è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati o i servizi occasionali;

b)

soddisfa le condizioni stabilite secondo la normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

c)

soddisfa i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

3.

La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai tragitti effettuati nel territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada a mezzo autobus per conto terzi:

a)

il cui punto di partenza e il cui punto di destinazione si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

b)

in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

c)

tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus].

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, si applica il regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus] per il tragitto effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Il regolamento non si applica al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro di raccolta o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e il paese terzo.

4.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

5.

La presente licenza può essere ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro che l'ha rilasciata qualora il vettore:

a)

non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus];

b)

abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;

c)

abbia commesso una infrazione grave ▐ alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada in uno o più Stati membri , in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1), quarto comma, del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus]. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie conformi autenticate della licenza comunitaria.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie autenticate di cui dispone relativamente al suo servizi di trasporto internazionali.

6.

L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia autenticata deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.

7.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

8.

Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore di tale Stato, in particolare in materie di trasporto e circolazione.

9.

Per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per «servizi regolari specializzati» si intendono quei servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

a)

il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

b)

il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

L'organizzazione dei servizi paralleli o temporanei, che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti, è soggetta ad autorizzazione.

Per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al Capo III del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus]. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il fatto che sono effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.


(1)  Sigla distintiva dello Stato membro: (B) Belgio, ║ (BG) Bulgaria, ║ (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, ║ (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, ║ (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, ║ (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, ║ (PL) Polonia, (P) Portogallo, ║ (RO) Romania, ║ (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2)  Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

(3)  GU L …

(4)  Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

Giovedì 5 giugno 2008
ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 684/92

Regolamento (CE) n. 12/98

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo1 modificato

-

 

Articolo 1, paragrafo 4 nuovo

Articolo 2 punto 1.1.

 

Articolo 2, lettera a), articolo 5, paragrafo 1

Articolo 2 punto 1.2.

 

Articolo 2, lettera b), articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2 punto 1.3.

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2 punto 3.1.

 

Articolo 2, lettera c), articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2 punto 3.3.

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2 punto 3.4.

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2 punto 4.

 

Articolo 2, lettera d), articolo 5, paragrafo 5

-

 

Articolo 2, lettere e), f) e g) nuovo

Articolo 3

 

Articolo 3 modificato, articolo 29

Articolo 3 bis

 

Articolo 4

Articolo 4

 

Articolo 5 modificato

Articolo 5

 

Articolo 6

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 7

 

Articolo 8 modificato

Articolo 8

 

Articolo 9

Articolo 9

 

Articolo 10 modificato

Articolo 10

 

Articolo 11

Articolo 11

 

Articolo 12

Articolo 12

 

Articolo 13

Articolo 13

 

Articolo 5, paragrafo 5 modificato

 

Articolo 1

Articolo 14 modificato

 

Articolo 2

Articolo 2, articolo 5

 

Articolo 3

Articolo 15

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1 modificato

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 5

-

 

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 6

Articolo 17

 

Articolo 7

Articolo 29, paragrafo 3 modificato

 

Articolo 8

Articolo 27 modificato

 

Articolo 9

-

 

Articolo 10

Articolo 27 modificato

-

-

Articolo 18

Articolo 14

 

Articolo 19 modificato

Articolo 15

 

Articolo 12, articolo 20

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 21 modificato

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafo 1 modificato

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 23, paragrafo 2 modificato

Articolo 16, paragrafo 5

 

Articolo 25

 

 

Articolo 24, paragrafo 1 nuovo

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 23,paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 24,paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 4

-

 

Articolo 12

Articolo 23, articolo 24

 

Articolo 13

-

Articolo 16 bis

 

-

Articolo 17

 

-

Articolo 18

 

Articolo 26

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 28

-

-

Articolo 30

Articolo 21

 

Articolo 31

Articolo 22

Articolo 15

Articolo 32

Allegato I

 

Allegato I

 

 

Allegato II nuovo


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