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Document 52007PC0561

Proposta di regolamento del Consiglio che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti

/* COM/2007/0561 def. */

52007PC0561

Proposta di regolamento del Consiglio che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti /* COM/2007/0561 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 2.10.2007

COM(2007) 561 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("il regolamento antidumping di base") e del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004 ("il regolamento antisovvenzioni di base") nel quadro dei procedimenti relativi ai dazi antidumping istituiti sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e ai dazi compensativi istituiti sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India. |

Contesto generale La presente proposta rientra nel contesto dell'attuazione del regolamento antidumping di base e del regolamento antisovvenzioni di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui a tali regolamenti. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione |

Conformemente alle disposizioni del regolamento antidumping di base e del regolamento antisovvenzioni di base, le parti interessate coinvolte nei procedimenti hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento antidumping di base e del regolamento antisovvenzioni di base. Il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non prevedono una valutazione d'impatto generale ma contengono un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il 22 marzo 2007 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[1], l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India. Tali riesami, avviati su iniziativa della Commissione, si limitavano a valutare l'interesse della Comunità. La proposta allegata di regolamento del Consiglio espone le conclusioni definitive riguardanti l'interesse della Comunità. Gli Stati membri sono stati consultati nella riunione del 6 settembre 2007 dei comitati antidumping e antisovvenzioni. La maggior parte di essi si è espressa a favore delle misure proposte. La Commissione propone al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("il regolamento antidumping di base") e regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004 ("il regolamento antisovvenzioni di base"). |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte. |

Il tipo di intervento è descritto nei già citati regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base e non lascia alcun margine di decisione a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti. I regolamenti di base di cui sopra non prevedono altre opzioni. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

La proposta comporta implicazioni per il bilancio comunitario. Le misure sono abrogate con effetto retroattivo. Conformemente alla vigente normativa doganale, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali. |

1. Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 [2] , sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003[3], sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[4] (nel prosieguo "il regolamento antidumping di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[5] (nel prosieguo "il regolamento antisovvenzioni di base"), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

2. Misure in vigore oggetto del riesame

3. Il 18 giugno 2002 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan[6] (di seguito "il procedimento antidumping iniziale"). I dazi erano compresi tra il 17,7% e il 38,5%. Tali provvedimenti sono scaduti ipso iure il 18 giugno 2007[7].

4. Il 5 giugno 2003 sono stati istituiti dazi compensativi definitivi sulle importazioni di CD-R originari dell'India[8]. Essi ammontavano al 7,3% (nel prosieguo "il procedimento antisovvenzioni iniziale").

5. Inchieste precedenti relative alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia

6. Con la decisione 2006/753/CE, del 3 novembre 2006, la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili ("CD-R") originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"), di Hong Kong e della Malaysia per mancanza di interesse della Comunità a mantenere in vigore le misure (nel prosieguo "la decisione di chiusura")[9]. Si è concluso che, a motivo della sua modesta quota di mercato, l'industria comunitaria non avrebbe potuto fruire in maniera significativa dei vantaggi derivanti dall'istituzione di misure. Tali misure sono state pertanto considerate eccessive, dati gli effetti negativi sostanziali che avrebbero avuto su importatori, distributori, dettaglianti e consumatori.

7. Apertura di un riesame

8. L'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India è stato pubblicato il 22 marzo 2007 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (nel prosieguo "l'avviso di apertura")[10].

9. Tali riesami, avviati su iniziativa della Commissione, hanno riguardato solo la valutazione dell'interesse della Comunità, prevedendo la possibilità che la decisione al riguardo avesse effetto retroattivo a decorrere dal 5 novembre 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura. A fini di efficienza procedurale, i riesami dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di CD-R da Taiwan e dei dazi compensativi applicabili alle importazioni di CD-R dall'India sono stati realizzati nel quadro di un'unica inchiesta.

10. Come indicato sopra, le misure antidumping istituite sulle importazioni originarie di Taiwan sono scadute il 18 giugno 2007. Il riesame riguardante le importazioni da Taiwan è stato pertanto sospeso. Tuttavia, il procedimento è stato ufficialmente portato avanti sino alla data di scadenza poiché la Commissione ha esaminato in particolare la questione dell'abrogazione con effetto retroattivo dei dazi pagati tra il 5 novembre 2006 e il 18 giugno 2007.

11. Al fine di garantire l'efficienza procedurale e la coerenza globale delle proprie azioni, la Commissione ha deciso di riassumere le conclusioni dei due riesami nel presente regolamento.

12. Parti interessate dal procedimento

13. La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori, gli importatori e gli utilizzatori comunitari, nonché gli esportatori e i rappresentanti dell'India e di Taiwan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Poiché i riesami erano limitati all'interesse della Comunità, la Commissione ha invitato a compilare i questionari solo le parti stabilite nella Comunità, ossia i produttori, gli importatori e gli utilizzatori comunitari. Hanno risposto al questionario un produttore, quattordici importatori e dieci utilizzatori.

14. La Commissione ha ricevuto inoltre una lettera dal Comitato dei produttori europei di CD-R ("CECMA") che rappresentava il denunziante nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni iniziali e nel procedimento conclusosi con la decisione di chiusura, nonché una lettera dell'ex rappresentante della società D di cui a tale decisione.

15. Inoltre, i servizi della Commissione hanno ricevuto contributi provenienti da altri soggetti interessati, in particolare da distributori e fornitori di un esportatore indiano.

16. I servizi della Commissione hanno analizzato con cura tutte le osservazioni e gli argomenti addotti dagli interessati. Data la situazione della produzione comunitaria, tuttavia, le conclusioni del presente riesame si limiteranno all'individuazione dell'industria comunitaria.

17. Periodo dell'inchiesta

18. L'inchiesta relativa all'interesse della Comunità ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 (nel prosieguo "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse della Comunità ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2003 e la fine del periodo dell'inchiesta (nel prosieguo "'il periodo in esame").

19. Prodotto in esame e prodotto simile

20. Prodotto in esame

21. Sono oggetto di riesame i compact disc registrabili (CD-R) originari dell'India (nel prosieguo "prodotto in esame"), attualmente classificabili nel codice NC ex 8523 40 11. Tale codice viene indicato a titolo puramente informativo.

22. Lo stesso prodotto originario di Taiwan è stato oggetto di riesame nel periodo compreso tra il 22 marzo 2007 (data di pubblicazione dell'avviso di apertura del procedimento) e il 18 giugno 2007 (data di scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di CD-R da Taiwan).

23. I prodotti in esame sono dischi di policarbonato ricoperti di una sostanza colorante, di uno strato di materiale riflettente e di uno strato protettivo. La registrazione su tali dischi può essere effettuata in varie fasi, ma non può essere cancellata. Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali o suoni.

24. I CD-R si distinguono in base al tipo di dati in essi contenuti (CD-R per dati o CD-R musicali), alla capacità di memorizzazione, allo strato di metallo riflettente e alla presenza o meno di diciture stampate sui CD-R. Tutti i tipi di CD-R hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono utilizzati per gli stessi scopi. Pertanto, vengono considerati un unico prodotto.

25. Prodotto simile

26. Nel quadro del presente procedimento non sono pervenute alla Commissione osservazioni per contestare la comparabilità dei CD-R importati o prodotti nella Comunità. Per tale ragione tutti i tipi di CD-R originari dell'India o di Taiwan o prodotti nella Comunità sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

B. PRODUZIONE COMUNITARIA E INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria e industria comunitaria nel procedimento conclusosi con la decisione di chiusura

27. In detti procedimenti (cfr. i considerando 28, 58 e segg. della decisione di chiusura), i servizi della Commissione hanno constatato che la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base consta di 10 produttori. Si è concluso che tra questi, l'unico produttore che costituisce l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base è la Manufacturing Advanced Media ("MAM-E").

2. Produzione comunitaria e industria comunitaria nel presente procedimento

28. Nessuno dei produttori che in base alla decisione di chiusura costituiscono la produzione comunitaria ha partecipato al procedimento in corso.

29. La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova attestanti che l'unica società che costituisce l'industria comunitaria nel quadro del procedimento conclusosi con la decisione di chiusura è in corso di liquidazione. Il suo ex rappresentante ha confermato la notizia per iscritto. La Commissione ha ricevuto inoltre copia dell'ordinanza di liquidazione pronunciata dal giudice, attestante la cessazione dell'attività della società. Il questionario inviato dalla Commissione è stato rispedito con l'annotazione "in liquidazione giudiziaria".

30. Inoltre, il Comitato dei produttori europei di CD-R ("CECMA"), benché si fosse espresso a favore del mantenimento delle misure, non ha presentato alcun questionario né alcuna prova per conto dei produttori comunitari, membri dell'associazione.

31. Un'altra società (la società A di cui alla decisione di chiusura) ha comunicato alla Commissione di aver cessato la propria produzione nella Comunità.

32. Infine, la Commissione ha ricevuto anche una risposta dalla società B (di cui alla decisione di chiusura). Non è stato fornito alla Commissione alcun elemento di prova che contraddica le conclusioni della decisione di chiusura, ossia che la società B non può essere inclusa nella definizione dell'industria comunitaria e che la sua produzione deve essere esclusa dalla definizione della produzione comunitaria (cfr. il considerando 40 della decisione di chiusura).

33. Si è concluso pertanto che l'industria comunitaria non esiste più e che, di conseguenza, decade l'interesse della Comunità.

C. APPLICAZIONE RETROATTIVA

34. Alla luce di quanto sopra, le misure antidumping applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e le misure compensative applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India vanno abrogate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura.

35. Ne consegue che i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari di Taiwan e i dazi compensativi definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari dell'India e immessi in libera pratica dal 5 novembre 2006, vanno rimborsati o sgravati.

36. Conformemente alla vigente normativa doganale le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi antidumping sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari di Taiwan istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, e i dazi compensativi sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari dell'India istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, sono abrogati.

Articolo 2

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari dell'India è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 5 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU C 66 del 22.3.2007, pag. 16.

[2] GU L 160, del 18.6.2002, pag. 2.

[3] GU L 138 del 5.6.2003, pag. 1.

[4] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005).

[5] GU L 288 del 21.10.97, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

[6] GU L 160 del 18.6.2002, pag. 2.

[7] GU C 130 del 12.6.2007, pag. 17.

[8] GU L 138 del 5.6.2003, pag. 1.

[9] GU L 305 del 4.11.2006, pag. 15.

[10] GU C 66 del 22.3.2007, pag. 16.

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