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Document 52007PC0522

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale CE Montenegro riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE-Montenegro

/* COM/2007/0522 def. */

52007PC0522

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale CE Montenegro riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE-Montenegro /* COM/2007/0522 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.9.2007

COM(2007) 522 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale CE-Montenegro riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE-Montenegro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 15 ottobre 2007 sarà firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

L'accordo interinale (AI), firmato lo stesso giorno tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro per consentire l'applicazione anticipata delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sugli scambi e sulle questioni commerciali, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

L'articolo 43 dell'accordo interinale istituisce un comitato interinale incaricato di sorvegliare l'applicazione dell'accordo. A norma dell'articolo 44 dell'AI, il comitato deve adottare il proprio regolamento interno. Per il buon funzionamento del comitato, è opportuno che il regolamento interno sia adottato durante la prima riunione.

Il testo del regolamento interno proposto precisa le attribuzioni del comitato interinale e le procedure che esso dovrà seguire, conformemente all'accordo interinale, e tiene conto in particolare del fatto che al comitato sono stati conferiti poteri decisionali ai sensi dell'accordo. Il regolamento interno contempla inoltre la creazione di sottocomitati specifici a norma dell'articolo 46 dell'AI. La Commissione propone di razionalizzare la struttura dei sottocomitati limitandone il numero a cinque, in modo da coprire i vari settori indicati in allegato alla presente relazione. Dei settori contemplati dall'accordo di stabilizzazione e di associazione che non rientrano nell'AI si continuerà a discutere nell'ambito del dialogo permanente rafforzato[1] fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

La posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato interinale riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato interinale sarà stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

Si propone pertanto al Consiglio di approvare la proposta allegata.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

ACCORDO INTERINALE CE-REPUBBLICA DI MONTENEGRO sugli scambi e sulle questioni commerciali Struttura dei sottocomitati |

Denominazione dei sottocomitati | Competenze | Riferimenti AI (ASA) |

Commercio, industria, dogane, fiscalità e cooperazione con gli altri paesi candidati | Libera circolazione delle merci | Art. 3 (Art. 18) |

Prodotti industriali | Artt. 4-8 (Artt. 19-23) |

Questioni commerciali | Artt. 19-33 (Artt. 34-48) |

Fiscalità | Artt. 22-23 (Artt. 37-38) |

Norme di origine | Art. 29 (Art. 44), Protocollo 3 |

Assistenza amministrativa in materia doganale | Art. 42 (Art. 99), Protocollo 6 |

Cooperazione con gli altri paesi candidati | Art. 53 (Art. 17) |

Agricoltura e pesca | Prodotti agricoli in senso lato | Artt. 9, 11(1),12(1), 16, 17 e 20 (Artt. 24, 26(1), 27(1), 31, 32 e 35) |

Prodotti agricoli in senso stretto | Artt. 11(2)(3) e 12(2) (Art. 26(2)(3) e 27(2) |

Prodotti della pesca | Artt. 14 e 15 (Artt. 29 e 30) |

Prodotti agricoli trasformati | Art. 10 (Art. 25), Protocollo 1 |

Vino e bevande spiritose | Art. 13 (Art. 28), Protocollo 2 |

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche | Art. 18 (Art. 33) |

Mercato interno e concorrenza | Altre questioni connesse al titolo III dell'AI | Artt. 36 e 37 (Artt. 69 e 71) |

Concorrenza | Artt. 38 e 39 (Artt. 73 e 74) |

Aiuti di Stato all'industria siderurgica | Art. 38(8) (Art. 73 (8), Protocollo 5 |

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale | Art. 40 (Art. 75) |

Appalti pubblici | Art. 41 (Art. 76) |

Questioni economico-finanziarie e statistiche | Movimenti di capitali e pagamenti | Artt. 35, 38 (7)(b) (Art. 62, 73(7)(b)), |

Trasporti | Traffico di transito | Art. 34 (61,1 Protocollo 4, Artt.: 3 (a) e (b) 11 (2), (3) e (5) 19 (1) e (2) 21 (1) e (2)(d) |

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale CE-Montenegro riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE-Montenegro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra[2] (in appresso "accordo interinale"), firmato il ………….., è entrato in vigore il ………….... .

(2) A norma del suo articolo 43, il comitato interinale istituito dall'accordo ne sorveglia l'applicazione e l'attuazione.

(3) A norma dell'articolo 44, paragrafo 2 dell'accordo interinale, il comitato interinale adotta il proprio regolamento interno.

(4) L'articolo 46 dell'accordo interinale autorizza il comitato interinale a creare sottocomitati.

(5) Il regolamento interno del comitato interinale deve contenere disposizioni riguardanti la designazione, la composizione, il mandato e la struttura dei sottocomitati.

(6) La Comunità deve stabilire la sua posizione in sede di comitato interinale per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale di cui all'articolo 43 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, corrisponde al progetto di decisione del comitato interinale allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

DECISIONE N. 1/200.. del comitato interinale CE – Montenegro

del …

riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato ela struttura dei sottocomitati CE-Montenegro

IL COMITATO INTERINALE CE-MONTENEGRO,

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (in appresso "accordo interinale"), firmato il ………….., in particolare l'articolo 44,

DECIDE:

Articolo 1 Presidenza

La presidenza del comitato interinale è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee a nome della Comunità europea, in appresso "la Comunità", e da un rappresentante del governo della Repubblica di Montenegro. Il primo periodo inizia tuttavia alla data della prima riunione del comitato interinale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2Riunioni

Il comitato interinale si riunisce regolarmente una volta all'anno, a Bruxelles o a Podgorica, secondo quanto convenuto fra le Parti. Su richiesta di una delle Parti, possono essere indette di comune accordo riunioni speciali del comitato interinale.

Le riunioni sono convocate dal presidente.

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato interinale non sono pubbliche.

Articolo 3 Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due Parti.

Quando all'ordine del giorno figurano questioni che interessano la Banca europea per gli investimenti (BEI), un suo rappresentante può partecipare alle riunioni del comitato interinale in veste di osservatore.

Il comitato interinale può invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle sue riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.

Gli Stati membri della Comunità sono informati delle riunioni del comitato interinale.

Articolo 4Segreteria

Al segretariato del comitato interinale provvedono congiuntamente un funzionario della Commissione delle Comunità europee e un funzionario della Repubblica di Montenegro.

Articolo 5Corrispondenza

Le comunicazioni del e per il presidente del comitato interinale sono inoltrate ad entrambi i segretari. Questi ultimi provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nel comitato interinale.

Articolo 6Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 15 giorni dall'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso.

Il comitato interinale adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato interinale è redatto dalla Parte ospitante. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è presentato al comitato interinale per approvazione entro due mesi dalla riunione. Dopo l'adozione da parte del comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le Parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5 della presente decisione.

Articolo 8Deliberazioni

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono adottate e formulate di comune accordo tra le Parti.

Tra una riunione e l'altra, il comitato interinale può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale ai sensi dell'articolo 45 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione "Decisione" e "Raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari.

Le decisioni adottate dal comitato interinale sono pubblicate dalle Parti nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna Parte può decidere di pubblicare qualsiasi altro atto adottato dal comitato interinale.

Articolo 9Regime linguistico

Le lingue ufficiali del comitato interinale sono le lingue ufficiali delle Parti.

Salvo decisione contraria, il comitato interinale delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 10Spese

La Comunità e la Repubblica di Montenegro sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato interinale, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato, di traduzione e di riproduzione dei documenti durante le riunioni, nonché le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni, sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11Sottocomitati

Il mandato e la struttura dei sottocomitati creati per assistere il comitato interinale nell'esercizio delle sue funzioni sono definiti in allegato alla presente decisione.

I sottocomitati sono composti di rappresentanti di entrambe le Parti. La presidenza viene esercitata, a turno, dalle Parti a norma dell'articolo 1.

I sottocomitati dipendono dal comitato interinale, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato interinale.

Il comitato interinale può decidere di abolire i sottocomitati esistenti, di modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni.

Fatto a,

Per il comitato interinale

Il Presidente

ALLEGATO

Mandato e struttura dei sottocomitati CE-Montenegro

1. Composizione e presidenza

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno, i sottocomitati sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del governo della Repubblica di Montenegro (in appresso "Montenegro"). La presidenza viene esercitata, a turno, dalle Parti a norma dell'articolo 1 del regolamento interno. Gli Stati membri sono informati delle riunioni dei sottocomitati.

2. Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Montenegro svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente.

3. Riunioni

I sottocomitati si riuniscono regolarmente una volta all'anno, o quando le circostanze lo richiedano, con l'accordo delle Parti. Ogni riunione dei sottocomitati si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.

Previo accordo delle Parti, i sottocomitati possono invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

4. Oggetto

I sottocomitati discutono delle questioni di loro competenza secondo la struttura pluridisciplinare esposta più avanti. Per tutti i settori si valutano l'attuazione dell'accordo interinale e del partenariato europeo, i preparativi per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e i progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis comunitario e di esaminare i progressi compiuti dal Montenegro nell'allineamento dell'acquis conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo interinale.

5. Verbale

Il verbale di ciascuna riunione dei sottocomitati viene redatto entro due mesi dalla riunione. Dopo l'approvazione delle Parti, i segretari del sottocomitato inviano una copia del verbale ai segretari del comitato interinale.

6. Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati non sono pubbliche.

7. Struttura dei sottocomitati

1) Sottocomitato Commercio, industria, dogane, fiscalità e cooperazione con gli altri paesi candidati (AI, Artt. 3, 4-8, 19-33, 42, 53),

2) Sottocomitato Agricoltura e pesca (Artt. 9, 11(2)(3), 10, 13, 12(2), 14, 15, 18),

3) Sottocomitato Mercato interno e concorrenza (AI, Artt. 36, 37, 38 e Protocollo 5, 39, 40, 41),

4) Sottocomitato Questioni economico-finanziarie e statistiche (AI, Artt. 35, 38 (7)(b)),

5) Sottocomitato Trasporti (AI, Art. 34, Protocollo 4 Art. 3 (a) e (b), 11 (2), 3) e (5), 19 (1) e (2), 21 (1) e (2)(d))

[1] di cui alla comunicazione della Commissione sul grado di preparazione della Serbia e Montenegro a negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione europea, COM(2005)476 def.

[2] GU L ….. del …….2007, pag. ….

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