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Document 52007PC0449
Proposal for a Council Regulation adapting Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), by reason of the accession of Bulgaria and Romania.
Proposta di regolamento del Consiglio che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Proposta di regolamento del Consiglio che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania
/* COM/2007/0449 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania /* COM/2007/0449 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 26.7.2007 COM(2007) 449 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (presentata dalla Commissione) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania[1], in particolare l'articolo 56, considerando quanto segue: 1. A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti a tal fine necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale. 2. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[2] è stato adottato il 18 dicembre 2006, anteriormente all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, e deve essere adeguato in conseguenza di tale adesione. 3. È pertanto opportuno modificare la definizione di sostanza soggetta a un regime transitorio al fine di sottoporre le sostanze fabbricate o commercializzate in Bulgaria e in Romania prima dell'adesione all'Unione europea alle stesse condizioni delle sostanze fabbricate o commercializzate negli altri Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 3, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente: "b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; c) è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall'importatore ed è stata considerate notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203. [2] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.