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Document 52007PC0449

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

/* COM/2007/0449 def. */

52007PC0449

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania /* COM/2007/0449 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.7.2007

COM(2007) 449 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania[1], in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

1. A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti a tal fine necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale.

2. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[2] è stato adottato il 18 dicembre 2006, anteriormente all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, e deve essere adeguato in conseguenza di tale adesione.

3. È pertanto opportuno modificare la definizione di sostanza soggetta a un regime transitorio al fine di sottoporre le sostanze fabbricate o commercializzate in Bulgaria e in Romania prima dell'adesione all'Unione europea alle stesse condizioni delle sostanze fabbricate o commercializzate negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

"b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;

c) è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall'importatore ed è stata considerate notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

[2] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

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