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Document 52007PC0064

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità assumerà in sede di Consiglio di associazione in merito all'applicazione dell’articolo 75 dell'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra

/* COM/2007/0064 def. */

52004PC0064

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità assumerà in sede di Consiglio di associazione in merito all'applicazione dell’articolo 75 dell'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra /* COM/2007/0064 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.2.2007

COM(2007) 64 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità assumerà in sede di Consiglio di associazione in merito all'applicazione dell’articolo 75 dell'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) L'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.

(2) L'articolo 74 dell'accordo istituisce un Consiglio di associazione incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse. A norma dell’articolo 75 dell’accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

(3) A norma dell’articolo 77 dell’accordo è costituito un Comitato di associazione che fa capo al Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione è responsabile dell'attuazione del presente accordo. A norma dell’articolo 78 dell’accordo il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

(4) La proposta elaborata dalla Commissione si basa strettamente sui regolamenti interni adottati nel quadro degli altri accordi di associazione euromediterranei.

(5) Si invita il Consiglio ad adottare, in forma di posizione comune della Comunità, l'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione UE/Libano recante approvazione del regolamento interno del Consiglio, cui è annesso in appendice il progetto di regolamento interno del Comitato di associazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità assumerà in sede di Consiglio di associazione in merito all'applicazione dell’articolo 75 dell'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

1. L'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, è stato firmato il 17 giugno 2002.

2. L'articolo 74 dell'accordo istituisce un Consiglio di associazione incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

3. L'articolo 77 dell'accordo istituisce inoltre un Comitato di associazione, che fa capo al Consiglio di associazione, incaricato dell'attuazione dell'accordo.

4. A norma rispettivamente degli articoli 75 e 78 dell’accordo il Consiglio di associazione e il Comitato di associazione adottano il proprio regolamento interno.

5. La Comunità stabilisce la posizione da assumere nel Consiglio di associazione in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'Accordo euromediterraneo di associazione concluso tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Libano, dall'altro, in merito all'attuazione dell'articolo 75 di detto accordo, corrisponde al progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO

relativa all’adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione UE-Libano,

visto l'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, in particolare gli articoli 74-81,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2006,

DECIDE:

Articolo 1

Presidenza

Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, per conto della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica del Libano. Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. Sessioni straordinarie del Consiglio di associazione possono aver luogo, se le parti sono d'accordo, su richiesta di una delle parti.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni sessione del Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le sessioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione d'intesa con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni:

I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari.

Prima di ogni riunione, viene comunicata al presidente la composizione prevista della delegazione di ciascuna Parte.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del Consiglio di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il Consiglio di associazione può decidere di invitare, previo accordo tra le parti, persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario dell’Ambasciata della Repubblica del Libano a Bruxelles.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari ne assicurano l'inoltro al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, la trasmissione agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e all’Ambasciata della Repubblica del Libano a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati nel comma precedente.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sedute del Consiglio di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 6 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo delle parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Processo verbale

Il progetto di processo verbale di ogni sessione è redatto dai due segretari.

In generale, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al Consiglio di associazione,

- le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione,

- le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di processo verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i sei mesi successivi alla sessione in questione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il processo verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea; una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti.

Tra una sessione e l'altra il Consiglio di associazione può approvare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione previste dall'articolo 76 dell'accordo euromediterraneo recano rispettivamente il titolo di "decisione" e di "raccomandazione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Il Consiglio di associazione può decidere la pubblicazione delle sue decisioni e raccomandazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Libano.

Articolo 11

Regime linguistico

Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle lingue suddette.

Articolo 12

Spese

La Comunità e la Repubblica del Libano sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l'arabo, che sono a carico della Repubblica del Libano.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di associazione

1. Il Comitato di associazione è incaricato di assistere il Consiglio di associazione nell'adempimento dei suoi compiti. Il Comitato di associazione è formato, da un lato, da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Repubblica del Libano.

2. Il Comitato di associazione prepara le sessioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e in generale assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo euromediterraneo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell'applicazione pratica dell'accordo euromediterraneo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione.

3. Nei casi in cui l'accordo euromediterraneo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, quest'ultima può aver luogo in sede di Comitato di associazione. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con l'accordo delle due parti.

4. Il regolamento interno del Comitato di associazione è allegato alla presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a,

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

Associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra,

Articolo 1

Presidenza

Il Comitato di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, per conto della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica del Libano.

Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il Comitato di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti.

Ogni riunione del Comitato di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le riunioni del Comitato di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni:

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Comitato di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo della Repubblica del Libano.

Tutte le comunicazioni del presidente del Comitato di associazione o dirette al presidente del Comitato di associazione nell'ambito del presente regolamento interno sono inviate ai segretari del Comitato di associazione nonché ai segretari e al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sedute del Comitato di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del Comitato di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Comitato di associazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.

Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione.

L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso di entrambe le Parti.

2. II presidente, d'intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7

Processo verbale

Di ogni riunione è redatto un processo verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del Comitato di associazione.

Una volta approvato dal Comitato di associazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Deliberazioni

Nei casi specifici in cui il Comitato di associazione, in forza dell'Accordo euromediterraneo, è autorizzato dal Consiglio di associazione a prendere decisioni e/o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di "decisione" e di "raccomandazione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Ogni volta che il Comitato di associazione prende una decisione si applicano mutatis mutandis gli articoli 10 e 11 della decisione n. xx/200x del Consiglio di associazione relativa all’adozione del regolamento interno.

Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione sono inviate ai destinatari di cui all'articolo 4 del presente regolamento interno.

Articolo 9

Spese

Le parti prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, nonché dei gruppi di lavoro o degli organi costituiti in virtù dell'articolo 80 dell'accordo euromediterraneo, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l'arabo, che sono a carico della Repubblica del Libano.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

[1] GU C del , pag. .

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