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Document 52007DC0082
Report from the Commission to the Council - Anti-dumping proceeding concerning imports of pentaerythritol originating in the People’s Republic of China, Russia, Turkey, Ukraine and the United States of America
Relazione della Commissione al Consiglio - Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America
Relazione della Commissione al Consiglio - Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America
/* COM/2007/0082 def. */
Relazione della Commissione al Consiglio - Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America /* COM/2007/0082 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 5.3.2007 COM(2007) 82 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America Questa relazione è realizzata in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1). L’articolo 9 di questo regolamento prevede quanto segue: "Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi (1) In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. (2) Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento . Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.” ( sottolineatura aggiunta ) Successivamente alle consultazioni sulla proposta di chiudere il procedimento, sono state sollevate obiezioni in sede di comitato consultivo. La proposta di chiudere il caso e i dettagli della consultazione sono contenuti negli allegati. Allegati : (3) Riassunto delle opinioni espresse durante e dopo la riunione del comitato consultivo [trasmesse solo in inglese a titolo riservato (UE riservato)]. (4) Progetto di decisione della Commissione che stabilisce i motivi per chiudere il procedimento in questione (trasmesso in tutte le lingue).