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Document 52006PC0604
Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing the European Institute of Technology {SEC(2006) 1313} {SEC(2006) 1314}
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l’Istituto europeo di tecnologia {SEC(2006) 1313} {SEC(2006) 1314}
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l’Istituto europeo di tecnologia {SEC(2006) 1313} {SEC(2006) 1314}
/* COM/2006/0604 def. - COD 2006/0197 */
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Istituto europeo di tecnologia {SEC(2006) 1313} {SEC(2006) 1314} /* COM/2006/0604 def. - COD 2006/0197 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 18.10.2006 COM(2006) 604 definitivo 2006/0197 (COD) Proposta di REG OLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l’Istituto europeo di tecnologia (present ata dalla Commissione){SEC(2006) 1313}{SEC(2006) 1314} RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale Per rendere più dinamica la concorrenzialità dell’industria e dei servizi europei e creare posti di lavoro e una crescita sostenibile nell’Unione europea, è indispensabile rafforzare i legami e le sinergie tra l’innovazione, la ricerca e l’istruzione – i principali motori dell’economia della conoscenza a livello mondiale. L’Europa non riesce tuttavia a colmare il suo deficit in materia d’innovazione e ad integrare in un triangolo della conoscenza l’istruzione, la ricerca e l’innovazione. Secondo il parere generale, la grande debolezza dell’Unione in materia d’innovazione risiede nella sua limitata capacità a convertire i prodotti della conoscenza in opportunità commerciali. Numerosi stati europei, anche se con intensità diverse, incontrano inoltre difficoltà nell’incoraggiare una cultura dell’innovazione e dell’impresa nel settore della ricerca e dell’istruzione, nel raggiungere una “massa critica” di risorse umane, finanziarie e materiali a favore della conoscenza e dell’innovazione e nel ricompensare l’efficacia e l’eccellenza in modo da attrarre il meglio del personale accademico e dei ricercatori. La concorrenza mondiale dei tradizionali concorrenti e delle economie asiatiche emergenti compromette l’attrattiva dell’Europa in quanto spazio della conoscenza e ostacola seriamente la nostra capacità di rafforzare la base scientifica e tecnologica dell’industria comunitaria e di mobilitare il suo potenziale d’innovazione. Esiste un ampio consenso all’interno dell’Unione sulla necessità di un’azione immediata per realizzare condizioni che possano favorire una migliore utilizzazione del potenziale commerciale delle politiche dell’innovazione e della conoscenza – una tappa indispensabile per generare una crescita più forte e duratura. Per questi motivi la strategia di Lisbona, nella sua versione modificata, riserva alle attività d’innovazione, di ricerca e d’istruzione, motori della competitività, il primo posto nel programma per la crescita e l’occupazione. Nel quadro della strategia modificata per la crescita e l’occupazione, sono state adottate importanti iniziative, sia a livello nazionale che comunitario, per rafforzare l’innovazione e i collegamenti tra l’insegnamento superiore, la ricerca e le imprese. Tale potenziale non è tuttavia ancora pienamente utilizzato. Per colmare lo scarto che separa l’UE dai suoi grandi concorrenti in materia d’innovazione, dobbiamo incoraggiare ulteriormente l’integrazione dei tre aspetti del triangolo della conoscenza in una prospettiva di reciproco rafforzamento. La responsabilità di mantenere una base industriale e competitiva forte in Europa spetta soprattutto agli Stati membri, che devono inoltre facilitare l’innovazione e la realizzazione di investimenti più numerosi e di migliore qualità nella ricerca, nell’istruzione e nella formazione. Tuttavia, considerando la natura e l’ampiezza della sfida dell’innovazione, l’azione a livello europeo è in grado di generare vantaggi aggiuntivi che gli Stati membri non potrebbero forse realizzare da soli. Esiste quindi una dimensione comunitaria che completa, facilita e coordina le politiche e le iniziative degli Stati membri. La promozione e l’innovazione a livello comunitario crea senza alcun dubbio un valore aggiunto attraverso la creazione, in settori decisivi, di partnership strategiche di eccellenza nel lungo periodo tra tutti i protagonisti del triangolo della conoscenza. Tale iniziativa offrirebbe alle imprese europee l’occasione di stabilire nuovi rapporti con l’istruzione e con la ricerca. A livello dell’UE, creerebbe inoltre, in settori chiave, una massa critica di livello mondiale, incentrata sull’innovazione, in grado di farsi una reputazione e di esercitare un'attrattiva a livello internazionale. Motivazione della proposta Nel febbraio 2003, il presidente Barroso ha esposto l’idea di creare un Istituto europeo di tecnologia (l’IET), in occasione della revisione di metà percorso della strategia di Lisbona. L’IET deve essere considerato come un elemento di una strategia globale destinata a mobilitare la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita e dell’occupazione. Sarebbe l’espressione concreta della volontà comunitaria di creare un ambiente propizio all’innovazione e all’eccellenza nell’Unione. La Commissione ha avviato un processo di riflessione e ha realizzato ampie consultazioni, che sono sfociate nella presentazione di una prima comunicazione, il 22 febbraio 2006[1]. Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 riconosce che “ un Istituto europeo di tecnologia costituirà una misura importante per colmare il divario esistente tra l’insegnamento superiore, la ricerca e l’innovazione” e invita la Commissione a presentare una proposta relativa alle nuove misure da adottare. L’8 giugno 2006[2], la Commissione ha adottato una seconda comunicazione, largamente ispirata ai risultati del processo di consultazione, e che analizzava un certo numero di azioni specifiche collegate alla struttura e al funzionamento proposti per l’IET. Durante il Consiglio europeo dei giorni 15-16 giugno 2006, i capi di Stato e di Governo hanno riaffermato che “ la creazione dell’Istituto europeo di tecnologia (IET), che coopererà con le istituzioni nazionali esistenti, costituirà una misura importante per colmare il divario esistente tra l’insegnamento superiore, la ricerca e l’innovazione, insieme ad altre misure che favoriranno le reti e le sinergie tra i poli d’eccellenza in materia d’innovazione e di ricerca in Europa”. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare “ una proposta ufficiale relativa alla sua creazione, che sarà presentata nell’autunno 2006, sulla base di consultazioni con il Consiglio europeo della ricerca, gli Stati membri e le parti interessate”. Al termine della sua analisi e dell'ampio processo di consultazione realizzato presso la comunità dei ricercatori, la comunità accademica e gli Stati membri, la Commissione è arrivata alla conclusione che nel contesto europeo il miglior punto di partenza sarebbe un approccio incentrato sulla creazione di reti, che sarebbe opportuno sviluppare successivamente per ottenere un IET fondato su partnership realmente integrate. Obiettivi e principali elementi della proposta L’IET contribuirà a migliorare il potenziale competitivo degli Stati membri facendo intervenire organizzazioni partner in attività integrate d’innovazione, di ricerca e d’istruzione secondo le più esigenti norme internazionali. Esso costituirà parte integrante di una strategia comunitaria globale destinata a sostenere la conoscenza e l’innovazione al fine di perseguire gli obiettivi di Lisbona. L’IET incoraggerà e promuoverà l’innovazione mediante attività strategiche transdisciplinari e interdisciplinari di ricerca e d’istruzione in settori che rivestono un interesse essenziale per l’economia e la società, nonché attraverso lo sfruttamento, a vantaggio dell’UE, dei risultati della conoscenza generati in tal modo. L’Istituto accoglierà una “massa critica” di risorse umane e materiali in questi settori della conoscenza, attraendo e conservando gli investimenti del settore privato nell’innovazione, nell’istruzione e nella ricerca e sviluppo, nonché studenti a livello di master, dottorandi e ricercatori in qualunque fase della loro carriera e provenienti sia dal settore scientifico che dal mondo delle imprese. Generando innovazioni nei settori fondamentali per l’economia e la società, l’IET diverrà un simbolo dello spazio europeo integrato dell’innovazione, della ricerca e dell’istruzione. L’IET ha l’ambizione di divenire un riferimento in materia di gestione dell’innovazione, promuovendo nuove forme di collaborazione tra i vari tipi di organizzazioni partner attive nel triangolo della conoscenza, ed inoltre per la modernizzazione dell’istruzione superiore e della ricerca nell’UE, in modo sia diretto (attraverso le sue attività e i suoi risultati) sia indiretto (attraverso la sua governance). L’IET intende in tal modo conquistarsi una reputazione internazionale e offrire un ambiente attraente per i più grandi talenti sulla scena mondiale. La partecipazione alle sue comunità della conoscenza e dell’innovazione sarà pertanto aperta alle organizzazioni partner, agli studenti e ai ricercatori extracomunitari. I paesi terzi saranno inoltre autorizzati a sostenere gli obiettivi dell’IET. Rafforzando la sua attrattiva sulla scena internazionale, l’IET potrebbe diventare, in tutto il mondo, il portabandiera dell’innovazione incentrata sull’eccellenza. L’IET sarà fondato su un nuovo modello innovativo di governance a due livelli, combinando, da un lato, un’autonomia della base e una flessibilità nella produzione dei risultati con, d’altro lato, la formulazione di orientamenti strategici, il coordinamento, l’animazione e la facilitazione del dialogo, oltre alla diffusione dei risultati e delle buone prassi. L’IET realizzerà le sue attività nel quadro delle comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI). Basandosi su di una logica di rete, ma andando oltre tale approccio, le comunità saranno strutturate come partnership integrate o imprese comuni (indipendentemente dal loro preciso status giuridico) tra il settore privato, la comunità dei ricercatori e gruppi di eccellenza provenienti dai poli della ricerca e delle università, le cui risorse umane, finanziarie e materiali interagiranno a favore della produzione, della diffusione e dello sfruttamento dei nuovi prodotti della conoscenza. Per rafforzare la loro natura integrante, le CCI ricorreranno a reti di ricerca e a infrastrutture di punta per il trattamento dell’informazione. Un organo di direzione, composto da membri di alto livello con provata esperienza nei settori delle imprese, della ricerca e dell’istruzione, adotterà le decisioni strategiche dell’IET. Definirà, ad esempio, i settori strategici nei quali le CCI saranno create, selezionerà tali CCI e garantirà il coordinamento e la valutazione generali delle loro attività. I rapporti tra gli organi dell’IET e le CCI saranno determinati da convenzioni di tipo contrattuale che fisseranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un adeguato livello di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI. Una gestione adeguata e un’equilibrata distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale costituiscono un altro indispensabile requisito dell’innovazione: senza un’utilizzazione e una gestione adeguate delle invenzioni, non esiste alcun reale incentivo ad investire nell’innovazione. L’IET fisserà gli orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, che rafforzeranno la capacità d’innovazione dell’UE, consentiranno di utilizzare la proprietà intellettuale in condizioni opportune a fini di ricerca e d’innovazione, forniranno adeguati incentivi per l’IET e i suoi partner, compresi i soggetti interessati, le CCI e le organizzazioni partner e prevederanno incentivi specifici volti a favorire le ricadute e i successi commerciali. L’istruzione sarà una componente decisiva dell’IET, anche se si tratta di un elemento spesso trascurato nel triangolo della conoscenza. Nel contesto di un’economia della conoscenza mondiale e aperta, l’IET incoraggerà l’elaborazione di corsi e di programmi di dottorato in grado di integrare l’elemento dell’imprenditorialità – e ciò diverrà uno degli elementi distintivi dei diplomi rilasciati attraverso le CCI. Per il successo dell'IET, è importante che i titoli rilasciati rechino il suo "marchio" in modo estremamente visibile. Nella maggior parte dei casi, ci si aspetta che i partner che rilasciano i titoli siano delle università, ma alcuni Stati membri intenderanno forse consentire ad altri partner nell'ambito di una CCI, o a una CCI nel suo insieme, di conferire i titoli. Gli Stati membri collaboreranno al riconoscimento dei titoli e diplomi rilasciati dall’IET e l’Istituto si sforzerà di sostenere tale processo. Attuali iniziative e valore aggiunto europeo dell’IET Le politiche dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione rientrano essenzialmente nell’ambito di competenza degli Stati membri. Esistono importanti variazioni nel modo in cui i vari paesi dell’UE affrontano la questione dell’innovazione e si ha notizia di numerose iniziative ed evoluzioni nazionali positive che meritano di essere incoraggiate e rafforzate. Tuttavia, la natura e l’ampiezza della sfida dell’innovazione fanno pensare che un’azione a livello europeo sia in grado di generare vantaggi aggiuntivi che le azioni individuali dei vari Stati membri non potrebbero produrre da sole. In ogni caso, la Comunità s’impegna a sostenere gli Stati membri nelle loro azioni a favore dell’innovazione e del triangolo della conoscenza. Nel contesto della strategia di Lisbona, la Commissione facilita gli scambi politici al fine di individuare le buone prassi e di incoraggiare migliori politiche per colmare il divario in materia d’innovazione. Numerosi programmi incentrati sul triangolo della conoscenza offrono un sostegno finanziario alle università, ai centri di ricerca, alle imprese e agli altri soggetti attivi del triangolo della conoscenza nell’UE affinché essi possano massimizzare il loro contributo alla strategia per la crescita e l’occupazione. L’UE realizza numerosi programmi comunitari che sostengono, in modo diretto o indiretto, vari aspetti del triangolo della conoscenza; è questo il caso, ad esempio, del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, del programma per la competitività e l’innovazione, del programma integrato d’istruzione e di formazione lungo tutto l’arco della vita e dei fondi strutturali. Tuttavia, sino ad oggi nessuna iniziativa europea ha affrontato pienamente le tre componenti del triangolo della conoscenza in modo totalmente integrato in una prospettiva di reciproco rafforzamento. Gli strumenti esistenti trattano isolatamente un solo aspetto del triangolo della conoscenza o al massimo ne integrano due, nella maggior parte dei casi sostenendo lo sviluppo a livello nazionale. Attualmente nessuna iniziativa comunitaria ha incoraggiato la creazione di un istituto di livello europeo e di riferimento internazionale al fine di ottenere la “massa critica” e l’eccellenza necessarie in materia di ricerca, d’istruzione e di formazione in settori d’intervento particolari. Tale potenziale rimane inutilizzato. Ad esempio, il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico costituirà il principale strumento finanziario mediante il quale l’UE sosterrà la ricerca e lo sviluppo in tutte le discipline scientifiche. Il Consiglio europeo della ricerca è un nuovo meccanismo di finanziamento previsto dal programma quadro, che tende a rafforzare il livello d’eccellenza della ricerca nell’UE sostenendo le migliori attività europee di ricerca proposte dagli stessi ricercatori. Le reti di eccellenza sono progetti transnazionali che coinvolgono più partner e raggruppano importanti protagonisti europei, che privilegiano un’integrazione duratura delle capacità di ricerca su un tema specifico. Le piattaforme tecnologiche europee raggruppano le parti interessate, essenzialmente i partner del mondo dell’impresa e della ricerca che definiscono insieme, in modo informale, un’agenda strategica di ricerca per un certo numero di soggetti che rivestono un’importanza strategica e un interesse evidente per la società. Quanto alle iniziative tecnologiche congiunte, si tratta di strutture giuridiche speciali, create in un numero limitato di casi per coordinare la mobilitazione di investimenti pubblici e privati su grande scala e di notevoli mezzi destinati alla ricerca. Le ultime due iniziative mirano a coinvolgere partner del mondo delle imprese e della ricerca nella definizione e nell’attuazione di agende strategiche di ricerca, ma la componente “istruzione” non ne è una componente principale. Il programma per la competitività e l’innovazione propone in particolare iniziative a favore dell’innovazione e delle PMI. Esso contribuisce, tra l’altro, al finanziamento delle imprese in fase iniziale e di servizi di sostegno all’innovazione, tra i quali i servizi che favoriscono il trasferimento transnazionale di conoscenze e di tecnologia, nonché un’ampia gamma di iniziative connesse all’innovazione, come le reti di poli, le partnership pubblico-privato settoriali e le attività di coordinamento politico tra programmi nazionali e regionali. Tuttavia, il programma non si occupa né della ricerca incentrata sull’eccellenza né di materie di attività in rapporto con l’istruzione. Il programma integrato d’istruzione e di formazione permanenti risponderà ad importanti esigenze di modernizzazione e di adeguamento dei sistemi d’istruzione e di formazione negli Stati membri, in particolare nel contesto degli obiettivi di Lisbona. Creerà inoltre un valore aggiunto diretto per i cittadini che partecipano alle sue azioni di mobilità e alle altre iniziative di cooperazione. Tuttavia, il programma affronta solo la componente istruzione del triangolo della conoscenza. Infine, la nuova generazione di programmi di coesione economica e sociale dovrebbe sforzarsi di destinare risorse importanti all’investimento nei principali motori della crescita e dell’occupazione. Tuttavia, l’eccellenza non è un elemento preponderante di questi programmi: ciascun paese o regione definirà naturalmente la propria combinazione di misure in funzione della natura e dell’ampiezza dei suoi deficit strutturali e dei suoi vantaggi comparativi. Per colmare il divario esistente tra UE e i suoi principali concorrenti in materia d’innovazione, occorrerà sostenere, su base transdisciplinare e interdisciplinare, le partnership strategiche d’eccellenza a livello europeo tra attori che intervengono nelle tre parti del triangolo della conoscenza. L’Istituto europeo di tecnologia (IET) intende diventare, nel suo settore, un operatore di riferimento a livello mondiale nonché un portabandiera in grado di incoraggiare gli altri soggetti e le altre reti europee del triangolo della conoscenza ad una maggiore efficacia. In tal modo l’IET potrà completare le iniziative strategiche e gli strumenti finanziari attualmente esistenti a livello comunitario e nazionale per colmare il divario che separa l’UE dai suoi principali concorrenti in materia d’innovazione. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO CONSULTA zione delle parti interessate La Commissione ha proceduto ad una vasta consultazione che ha coinvolto gli esperti, il pubblico, gli Stati membri e le parti interessate europee, compreso il Consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca. Nel corso dell’estate 2005 sono state organizzate tre riunioni di esperti dedicate agli obiettivi e alla struttura possibile dell’IET. Una consultazione pubblica si è svolta dal 15 settembre al 15 novembre 2005: sono stati ricevuti più di 740 contributi, anche sotto forma di documenti contenenti prese di posizione, sia da individui che da organizzazioni. Gli Stati membri e le parti interessate sono stati consultati in occasione di tre serie di riunioni, nell’aprile, maggio e settembre 2006. Per quanto riguarda le parti interessate, hanno partecipato in media 40 organismi di livello europeo che rappresentavano i settori della ricerca, dell’istruzione e delle imprese. Nel corso delle consultazioni, si è raggiunto un consenso generale sull’analisi di fondo della Commissione e sulla necessità di consentire uno sforzo comune per migliorare la competitività della Comunità e degli Stati membri. La consultazione ha consentito di chiarire un certo numero di questioni relative alla struttura proposta dell’IET, in particolare la natura e il ruolo del comitato direttivo, il funzionamento delle CCI, lo statuto del personale dell’IET, le misure volte a incentivare i partner ad entrare a far parte dell’IET e le questioni riguardanti i diplomi rilasciati. Più in particolare, gli esperti si sono espressi a favore di una forte mobilitazione immediata del settore delle imprese e hanno sostenuto che i settori nei quali sarebbe opportuno sostenere le CCI debbano essere definiti in funzione della domanda. Hanno insistito inoltre sull’importanza dell’autonomia del comitato direttivo dell’IET, la cui composizione dovrebbe essere equilibrata tra soggetti provenienti dal mondo accademico e della ricerca e rappresentanti del mondo delle imprese. Raccolta e utilizzazione di pareri di esperti L’analisi interna realizzata dalla Commissione sui temi della conoscenza, dell’innovazione e dell’istruzione è stata largamente utilizzata, oltre alle relazioni redatte da consulenti esterni e da esperti indipendenti, in particolare i gruppi di esperti sulla ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Valutazione d’impatto Cinque opzioni per la creazione e la messa in funzione dell’IET sono state studiate nei particolari nel corso della valutazione d’impatto. Tre delle cinque opzioni prese in considerazione prospettavano l’IET come un operatore dell’innovazione e della conoscenza che realizza attività nei settori dell’innovazione, della ricerca e dell’istruzione, ma differivano quanto al grado di centralizzazione e al modello di organizzazione (gerarchica o tale da privilegiare le iniziative provenienti dalla base). Una quarta opzione delineava l’IET come un organismo che concede finanziamenti e un’etichetta, mentre una quinta opzione esaminava la soluzione dello “status quo”. L’ipotesi che prevedeva la creazione di un organismo autonomo in grado di polarizzare le migliori risorse a livello della Comunità e di coordinarle nel quadro flessibile di CCI transdisciplinari e interdisciplinari, il cosiddetto “IET integrato” costituisce la soluzione preferita. Tale opzione propone un compromesso tra una serie di esigenze potenzialmente contraddittorie: la necessità di un coordinamento che consenta di garantire la sinergia e il mantenimento di un orientamento strategico, coniugata all’autonomia necessaria alle CCI per mantenere la loro capacità di adeguamento e la loro efficacia; la necessità per l’IET di restare indipendente dalle influenze esterne al fine di perseguire i suoi obiettivi specifici, mantenendo al tempo stesso una sufficiente attrattiva in grado di mobilitare le organizzazione partner; infine, la necessità di sperimentare modalità inedite di integrare l’innovazione, la ricerca e l’istruzione, ricorrendo anche alle buone prassi già stabilite. In quanto nuova organizzazione, l’IET potrà inoltre sperimentare nuovi modelli di organizzazione e di governance in grado di integrare l’innovazione, l’istruzione e la ricerca e, in questo modo, coinvolgere pienamente le imprese nelle partnership strategiche. Potrà offrire un ambiente di lavoro dinamico che ricompenserà l’eccellenza attraendo i migliori talenti a livello mondiale. In quanto struttura aperta, incentrata sugli individui e i gruppi piuttosto che su intere istituzioni, l’IET potrà mobilitare l’eccellenza a qualunque livello, in qualunque organismo cui attribuirà una dimensione europea. Permetterà la creazione di una “massa critica” di risorse di eccellenza, riunendo il meglio delle risorse esistenti e raccoglierà le sfide strategiche che si pongono a lungo termine in settori transdisciplinari e interdisciplinari che possono presentare un interesse economico e sociale per l’Europa. Basandosi su organizzazioni partner riunite nell’ambito delle CCI, l’IET potrebbe massimizzare l’impatto a livello comunitario. Non solo queste organizzazioni avrebbero la possibilità di influire sulle attività d’innovazione, di ricerca e d’istruzione e di prendervi parte al più ampio livello e in una prospettiva europea, ma anche gli individui si porrebbero come vettori di buone prassi stabilite nell’ambito dell’IET, contribuendo in tal modo all’adeguamento dei programmi delle organizzazioni partner. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Riassunto della misura proposta La proposta consiste in una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione dell’Istituto europeo di tecnologia. Base giuridica Il terzo paragrafo dell’articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea costituisce la base giuridica del presente regolamento. Secondo quanto stabilisce tale disposizione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di favorire una migliore utilizzazione del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità In conformità con la sua base giuridica, la proposta affronterà i problemi constatati in modo proporzionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Mentre le misure d’incoraggiamento dell’innovazione rientrano essenzialmente nell’ambito di competenza degli Stati membri, la proposta recante creazione dell’IET completerà gli sforzi realizzati dagli Stati membri per rafforzare la competitività a) definendo un nuovo modo di governance della cooperazione in materia d’innovazione, di ricerca e d’istruzione, secondo le norme internazionali più esigenti, e ciò stimolerà il potenziale industriale e commerciale del triangolo della conoscenza; e b) concentrandosi su attività che richiedono risorse di un’ampiezza e di una qualità tali che l’azione individuale di uno Stato membro potrebbe difficilmente perseguirle, e su settori nei quali un approccio comunitario transnazionale è vantaggioso per le attività integrate. Conformemente al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non eccedono quanto è necessario per raggiungere i suoi scopi. Inoltre, l’onere amministrativo che grava sull’IET è limitato a quanto è necessario affinché la Commissione possa esercitare la sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio comunitario. Scelta degli strumenti È opportuno che la proposta assuma la forma di un regolamento. Tale scelta si spiega con il fatto che il testo crea diritti ed obblighi per l’IET e per le CCI, i cui partner non sono ancora conosciuti in questa fase. INCIDENZA SUL BILANCIO Le attività dell’IET e delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) saranno finanziate da diverse fonti: 1. Fonti esterne, comprendenti: 2. gli Stati membri, le autorità regionali o locali; 3. le fonti private (imprese, capitale di rischio, banche, compresa la BEI); 4. le risorse generate dalla sua attività specifica (ad es. i diritti di proprietà intellettuale); 5. le risorse provenienti dalle dotazioni che l’IET potrebbe accumulare. 6. fonti comunitarie, che alimentino direttamente le CCI o l’IET attraverso il bilancio, a partire dai margini non assegnati al di sotto del massimale della sottorubrica 1A, nonché attraverso i fondi strutturali e la partecipazione, secondo le normali procedure, al Settimo programma quadro, al programma d’istruzione e di formazione permanenti e al programma per la competitività e l’innovazione. Le risorse che alimentano direttamente l’IET sarebbero utilizzate: i) per finanziare le CCI mediante un processo concorrenziale basato sull’eccellenza e secondo criteri stabiliti dal comitato direttivo dell’IET; ii) per finanziare le spese di funzionamento dell’IET; o iii) per contribuire alla dotazione dell’IET. Le risorse che alimentano le CCI direttamente devono essere reperite da queste ultime e/o dalle loro organizzazioni partner, in particolare mediante procedure abitualmente applicabili ai programmi comunitari e ai fondi strutturali. Tali risorse dirette costituirebbero un elemento dell’offerta presentata dalle CCI nel quadro del processo concorrenziale volte ad ottenere risorse da parte dell’IET o potrebbero essere reperite quando la CCI avesse ottenuto tali strumenti. È chiaro tuttavia che le modalità precise di finanziamento dell’IET e delle CCI evolveranno nel corso del tempo. La Commissione ritiene che l’IET avrà bisogno di un finanziamento più importante dal bilancio comunitario durante la fase di avvio ma l’obiettivo rimarrà quello di massimizzare a medio termine l’apporto delle fonti esterne. Occorre inoltre realizzare un equilibrio tra le risorse che alimentano direttamente le CCI, comprese quelle provenienti da programmi comunitari, e il contributo diretto del bilancio comunitario all’IET. Il livello di ambizione della proposta comporta che la spesa totale dell’IET e delle CCI durante il periodo 2007–2013 possa essere stimato a 2.367,1 milioni di euro. Il finanziamento di tale importo potrà venire direttamente dal bilancio comunitario, direttamente o indirettamente dai programmi comunitari o da altre fonti esterne. La Commissione mantiene contatti regolari con il settore privato e crede nell’esistenza di un interesse per l’IET che potrebbe essere sfruttato, in particolare sotto forma di donazioni globali versate nella dotazione dell’IET. In pratica, l’IET e le CCI potranno ottenere un finanziamento esterno (soprattutto dalle imprese) solo se presenteranno un piano d’impresa credibile. Due fattori hanno un’importanza cruciale: i) la capacità di attrarre nelle CCI le imprese più avanzate, le migliori università e i migliori gruppi di ricerca; e ii) la misura nella quale la Comunità stessa dichiari pubblicamente la sua fiducia e impegnandosi a mettere a disposizione un sostanziale apporto finanziario per lanciare il processo e faccia prova di apertura per elaborare, in una fase ulteriore, altre forme di contributo che alimentino l’IET direttamente o le CCI. Su questa base, è possibile generare un circolo virtuoso. Per quanto riguarda le fonti comunitarie, la Commissione constata che nessuna disposizione specifica è stata adottato per l’IET nelle nuove proposte legislative comprese nei negoziati relativi all’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria. La Commissione propone pertanto di utilizzare una parte dei margini non attribuiti al di sotto dei massimali della sottorubrica 1A per finanziare direttamente l’IET sino a concorrenza di 308,7 milioni di euro. Parallelamente la Commissione continuerà a esplorare i modi per reperire altre risorse complementari, compreso il ricorso, per quanto sia necessario, alle disposizioni dell’accordo interistituzionale. Le CCI o le loro organizzazioni partner possono beneficiare di contributi diretti del Settimo programma quadro, del programma d’istruzione e di formazione permanenti e del programma per la competitività e l’innovazione, nonché dei fondi strutturali, conformemente alle rispettive procedure; si prevede che tali contributi costituiranno una parte importante del loro finanziamento. Sulla base della prima esperienza acquisita e nella misura in cui tali contributi siano giudicati necessari e non possano essere ottenuti facendo riferimento alle basi giuridiche esistenti, sarà esaminata in tempo utile una proposta volta ad apportare i necessari adeguamenti. I fondi strutturali sono suscettibili di svolgere un ruolo importante per le organizzazioni partner che associano Stati membri, regioni, città o altri beneficiari finanziabili, poiché numerosi tipi di spese o di investimenti possono essere oggetto di un aiuto a titolo dei fondi strutturali e sarebbero disciplinati dalle norme di attribuzione dei fondi per le priorità di Lisbona. Per quanto riguarda le risorse esterne, si prevede che i partner delle CCI garantiscano essi stessi un cofinanziamento o lo reperiscano altrove. Inoltre, una parte importante dell’investimento destinato a migliorare le installazioni destinate alle CCI potrebbe essere finanziata da contributi diretti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri o mediante prestiti, in particolare della BEI. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Clausola di riesame La proposta contiene una clausola di riesame, secondo la quale la Commissione deve, dopo cinque anni e in seguito ogni quattro anni, presentare una relazione sull’attuazione del regolamento che istituisce l’IET e formulare qualunque proposta appropriata in vista di una sua modifica. Fle ssibilità La natura e gli obiettivi specifici dell’IET richiedono un elevato livello di flessibilità nella sua concezione e nella sua realizzazione. In particolare, occorre evitare accuratamente qualunque complicazione superflua suscettibile di limitare il suo potenziale d’innovazione e di creare una burocrazia eccessiva e poco attraente nella sua organizzazione e nella selezione e realizzazione delle sue attività. Personale Lo stesso IET impiegherà un effettivo estremamente limitato, stimato ad un massimo di 60 persone a velocità di crociera, comprendente in proporzioni uguali personale scientifico con un ruolo di consulenza e personale di supporto. Si tratterà di persone impiegate direttamente dall’IET in base a un contratto a durata determinata, conformemente al regime applicabile agli altri agenti della Comunità europea. L’IET potrà in tal modo accogliere personale distaccato dagli Stati membri o dal settore privato. Il comitato direttivo adotterà le disposizioni necessarie per consentire ad esperti distaccati di lavorare presso l’IET. 2006/0197 (COD) Proposta di REG OLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l’Istituto europeo di tecnologia IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l’articolo 157, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4], visto il parere del Comitato delle regioni[5], deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: 7. L’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione sottolinea la necessità di instaurare condizioni in grado di incoraggiare l’investimento nei settori della conoscenza e dell’innovazione in Europa al fine di stimolare la competitività, la crescita e l’occupazione nell’Unione europea. 8. La responsabilità di mantenere in Europa un forte base industriale, competitiva e innovativa rientra in primo luogo nell’ambito di responsabilità degli Stati membri. Tuttavia, la natura e l’ampiezza della sfida dell’innovazione nell’Unione richiedono anche un’azione a livello comunitario. 9. La Comunità deve dare il suo sostegno alla promozione dell’innovazione, in particolare attraverso il Settimo programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico, il programma per la competitività e l’innovazione, il programma integrato per l’apprendimento permanente e i fondi strutturali. 10. Una nuova iniziativa comunitaria, d’ora in poi designata con la denominazione di “Istituto europeo di tecnologia (IET)”, è necessaria per completare le politiche e le iniziative comunitarie e nazionali esistenti favorendo l’integrazione del triangolo della conoscenza (innovazione, ricerca e istruzione) in tutta l’UE. 11. Il Consiglio del giugno 2006 ha invitato la Commissione ad elaborare una proposta formale relativa alla creazione dell’IET, che sarà presentata nell’autunno 2006. 12. l’IET deve avere l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d’innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo pienamente le attività d’istruzione, ricerca e innovazione secondo le norme più esigenti. 13. Attraverso il suo comitato direttivo, l’IET deve identificare le sfide strategiche che deve affrontare a lungo termine l’innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo, e proporre un processo trasparente basato su criteri di eccellenza per la selezione delle Comunità delle conoscenza e dell’innovazione (d’ora in poi le “CCI”) in questi settori. La composizione del comitato direttivo dell’IET deve riflettere un equilibrio tra l’esperienza del mondo delle imprese e quello del mondo universitario o della ricerca. 14. Per contribuire alla competitività e rafforzare l’attrattiva internazionale dell’economia europea, occorre che l’IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi. 15. Il funzionamento dell’IET deve basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possono presentare un interesse economico e sociale essenziale per l’Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dal comitato direttivo dell’IET e designate con il nome di CCI. I rapporti tra l’IET e le CCI saranno determinati da convenzioni di tipo contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI. 16. È opportuno sostenere l’istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell’innovazione. La convenzione tra l’IET e le CCI deve prevedere che i titoli e i diplomi rilasciati dalle CCI costituiscano titoli e diplomi dell’IET. L’IET deve incoraggiare il riconoscimento dei suoi titoli e diplomi negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[7]. 17. L’IET deve definire gli orientamenti per la gestione della proprietà intellettuale in grado di favorire l’utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni adeguate, anche attraverso la concessione di licenze, e fornire incentivi appropriati per l’IET e i suoi partner (comprese le parti interessate, le CCI e le organizzazioni partner) nonché incentivi volti a favorire le applicazioni pratiche e lo sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le attività siano finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si applicheranno le regole di tali programmi. 18. Devono essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell’IET. Lo statuto dell’IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento. 19. Al fine di garantire la sua autonomia funzionale e la sua indipendenza, l’IET deve amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità, i contributi degli Stati membri, delle organizzazioni private e degli organismi o istituzioni nazionali e internazionali, nonché i ricavi generati dalle sue attività o le dotazioni proprie. L’IET deve sforzarsi di attrarre un contributo finanziario crescente da parte delle organizzazioni private. 20. La procedura comunitaria di bilancio deve applicarsi per quanto riguarda il cofinanziamento della Comunità e qualunque altra sovvenzione imputabile al bilancio generale dell’UE. 21. Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 32008-2013, che costituirà, per le autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del paragrafo 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria. 22. L’IET è un organismo creato dalle Comunità a norma dell’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee([8]) e deve adottare in modo conforme la sua normativa finanziaria. 23. Il comitato direttivo deve adottare un programma di lavoro triennale aperto, la cui complementarità con le politiche e gli strumenti comunitari dovrà essere esaminata dalla Commissione, e inoltre una relazione annuale, comprendente un rendiconto finanziario completo, che dovrà essere trasmessa alla Commissione e comunicata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. 24. È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione siano abilitati ad esprimere un parere in merito al programma di lavoro dell’IET, alla sua relazione annuale, compreso il rendiconto finanziario. 25. È opportuno riesaminare il funzionamento dell’IET ad intervalli regolari. 26. Considerando che gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest’ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo I Oggetto È creato un Istituto europeo di tecnologia (d’ora in poi denominato “l’IET”). Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, s’intende per: 1. “ Innovazione ”: il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell’economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d’impresa che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati. 2. “Comunità della conoscenza e dell’innovazione ”: un’associazione di organizzazioni partner, qualunque sia la sua forma giuridica precisa, selezionata e designata dall’IET per realizzare al più alto livello attività integrate d’innovazione, di ricerca e d’istruzione in un particolare settore. 3. “ Università ”: qualunque tipo di istituto d’istruzione superiore che propone studi sanzionati da un titolo riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale. 4. “Istituto di ricerca”: qualunque persona giuridica di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico. 5. “Organizzazione partner”: qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di università, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni. 6. “Partnership”: un gruppo di organizzazioni partner potenziali che si candidano collettivamente per la formazione di una CCI. Articolo 3 O biettivo L'obiettivo dell'IET è di contribuire alla competitività industriale rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo associando e integrando l'innovazione, la ricerca e l'istruzione secondo i criteri più rigorosi. Articolo 4 Missione 27. Al fine di raggiungere l'obiettivo sopraindicato, l'IET: (a) determina quali sono le sfide strategiche di lungo periodo nei settori che possono presentare un interesse essenziale per l'economia e la società europee e che sono suscettibili di apportare a lungo termine il miglior valore aggiunto in materia d'innovazione; (b) definisce le proprie priorità tra queste sfide e sceglie quelle nelle quali avvierà iniziative e investirà risorse; (c) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazione partner potenziali; (d) seleziona e designa CCI nei settori prioritari, definisce mediante convenzioni i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di loro; (e) mobilita i fondi necessari provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse in conformità con il presente regolamento. In particolare, cercherà di finanziare una proporzione crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante risorse proprie; (f)) promuove il riconoscimento dei titoli e dei diplomi dell'IET negli Stati membri. 28. Una fondazione (d'ora in poi denominata "la Fondazione dell'IET") può essere creata, in particolare su iniziativa dell'IET, allo scopo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'IET. L'IET può contribuire a concorrenza del 3% del suo bilancio al finanziamento di tale Fondazione. Articolo 5 Le Comunità della conoscenza e dell'innovazione 29. Le Comunità della conoscenza e dell'innovazione esercitano, in particolare, le seguenti attività: 30. attività d'innovazione e investimenti integrando completamente le dimensioni della ricerca e dell'istruzione e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati; 31. una ricerca di punta in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società della Comunità europea e che presentano un importante potenziale in materia d'innovazione; 32. attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, compreso lo sviluppo delle competenze in materia d'innovazione e il miglioramento delle competenze di gestione e di direzione delle imprese; 33. la diffusione delle migliori prassi, in particolare per quanto riguarda la governance delle organizzazioni concentrate sull'innovazione e lo sviluppo di una cooperazione o di partnership tra gli istituti d'istruzione o gli istituti di ricerca e le imprese. 34. L'IET seleziona le partnership destinate a divenire CCI secondo un processo concorrenziale, aperto e trasparente, che comporta in particolare la pubblicazione di specifiche e condizioni particolareggiate. La selezione delle partnership tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: 35. la capacità d'innovazione esistente e potenziale nell'ambito della partnership, nonché la sua eccellenza nei settori dell'istruzione e della ricerca; 36. la sua capacità di raggiungere gli obiettivi fissati dall'IET; 37. i contributi finanziari e in natura apportati alla CCI; 38. una dimostrazione del potenziale d'innovazione, compreso un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato e conforme ai principio e agli orientamenti definiti dall'IET per la gestione della proprietà intellettuale. La selezione tiene conto inoltre dei seguenti elementi: 39. una struttura operativa che dimostri un impegno verso l'IET e i suoi obiettivi; 40. la capacità di garantire un ambiente di lavoro dinamico, flessibile e attraente, che ricompensi le realizzazioni sia individuali che collettive nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione; 41. la base sulla quale i titoli e i diplomi saranno rilasciati, comprese le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento e qualità dei titoli e diplomi; 42. la capacità della partnership di adattarsi all'evoluzione del suo settore o del suo paesaggio dell'innovazione tenendo conto di tale evoluzione. 43. Le risorse delle CCI provengono da fonti pubbliche e private. Esse possono comprendere, in particolare, contributi provenienti dall'IET e/o canalizzati per il suo tramite, nonché contributi provenienti dalle organizzazioni partner; 44. Le partnership possono comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo positivi agli obiettivi delle CCI. Articolo 6 Titoli e diplomi 45. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, i titoli e diplomi rilasciati attraverso le CCI costituiscono titoli e diplomi dell'IET. 46. L'IET incoraggia le organizzazioni partner a rilasciare titoli e diplomi congiunti che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia i titoli e diplomi possono essere rilasciati da una sola organizzazione o da due o più organizzazioni. 47. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli e diplomi dell'IET. Articolo 7 Indipendenza dell'IET e coerenza con le azioni comunitarie, nazionali o intergovernative 48. L'IET esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne. È autonomo, nella sua attività quotidiana, rispetto alle istituzioni comunitarie. I membri degli organi dell'IET adottano le disposizioni necessarie ad evitare i conflitti d'interesse tra il loro lavoro per conto dell'IET e le loro attività precedenti o concorrenti. 49. L'attività dell'IET è coerente con le altre azioni realizzate a livello comunitario, in particolare nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione. 50. L'IET tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello nazionale e intergovernativo. Articolo 8 Gli organi dell'IET 51. Gli organi dell'IET sono i seguenti: 52. un comitato direttivo composto da membri di alto livello in possesso di una grande esperienza nel mondo delle imprese, della ricerca e dell'istruzione, incaricato della direzione e della valutazione delle attività dell'IET e delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche; 53. un comitato esecutivo che supervisiona la gestione dell'IET e adotta le decisioni necessarie tra una riunione e l'altra del comitato direttivo; 54. un direttore, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'IET e costituisce il rappresentante legale dell'IET; 55. un comitato interno di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IET, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo. 56. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo, del comitato esecutivo e del comitato di revisione contabile. Articolo 9 Gestione della proprietà intellettuale 57. L'IET definisce e rende pubblici i suoi principi e orientamenti in materia di gestione della proprietà intellettuale. Tali principi e orientamenti: 58. contribuiscono alla capacità d'innovazione dell'UE; 59. tengono conto delle particolarità del settore interessato; 60. favoriscono l'utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni appropriate a fini di ricerca e d'innovazione, in particolare definendo le modalità della ripartizione della proprietà intellettuale tra l'IET e i suoi partner; 61. prevedono adeguati incentivi per l'IET e i suoi partner, comprese le persone interessate, le CCI e le organizzazioni partner; 62. prevedono incentivi specifici volti a favorire le applicazioni pratiche e i successi commerciali. 63. Le organizzazioni partner dimostrano, nella loro candidatura per divenire una CCI, di essere d'accordo tra di loro sulle seguenti questioni conformemente ai principi e agli orientamenti di cui al paragrafo 1: 64. la proprietà, la gestione e la protezione dei risultati dei lavori di ricerca e sviluppo e degli altri risultati; 65. i diritti di accesso a tali risultati nonché alle conoscenze preesistenti; 66. la ripartizione dei costi e dei benefici, tenendo debitamente conto dei contributi delle varie organizzazioni partner; 67. le disposizioni, premi e incentivi particolari volti a incoraggiare lo sviluppo e lo sfruttamento dei risultati dei lavori di ricerca e sviluppo e degli altri risultati, comprese le applicazioni pratiche derivanti dalla loro utilizzazione. Articolo 10 Statuto giuridico 68. L'IET è dotato della personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso esercita i più ampi poteri legali possibili attribuiti alle persone giuridiche in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare attività materiali e immateriali e stare in giudizio. 69. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità si applica all'IET. Articolo 11 Responsabilità 70. L'IET è il solo responsabile per il rispetto dei suoi obblighi. 71. La responsabilità contrattuale dell'IET è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dal diritto applicabile al contratto in questione. I contratti stipulati dall'IET prevedono come giurisdizione competente la Corte di giustizia delle Comunità europee. 72. Per quanto riguarda la responsabilità non contrattuale, l'IET, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, risarcisce i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a deliberare su qualunque controversia relativa al risarcimento di tali danni. 73. Qualunque pagamento dell'IET destinato a coprire le responsabilità di cui ai paragrafo 2 e 3, nonché le spese sostenute in rapporto con tale responsabilità, sono considerati come spese dell'IET e sono finanziati dalle risorse dell'IET. Articolo 12 Trasparenza e accesso ai documenti 74. L'IET garantisce che le sue attività si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza. 75. L'IET rende immediatamente pubblici: 76. il suo regolamento interno; 77. il suo programma di lavoro triennale aperto nonché la sua relazione di attività annuale. 78. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, l'IET non divulga a terzi le informazioni confidenziali che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale. 79. I membri degli organi dell'IET sono soggetti all'obbligo di confidenzialità stabilito dall'articolo 287 del trattato. Le informazioni raccolte dall'IET conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001[9]. 80. Il regolamento (CE) n. 1049/2001[10] si applica ai documenti detenuti dall'IET. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell'IET. Articolo 13 R isorse 81. L'IET è finanziato in particolare mediante: 82. i contributi del bilancio dell'UE; 83. i contributi degli Stati membri o delle loro autorità pubbliche; 84. i contributi delle imprese o delle organizzazioni private; 85. i lasciti, le donazioni e i contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale; 86. i ricavi generati dalle attività e i risultati o dotazioni in capitali propri dell'IET, compresi quelli gestiti dalla Fondazione dell'IET o provenienti da diritti di proprietà intellettuale; 87. i contributi di paesi terzi e di istituzioni o organi internazionali. Tali contributi possono essere in natura. 88. L'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario. Articolo 14 Programm azione e responsabilità 89. L'IET adotta: 90. Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. Il comitato direttivo sottopone il progetto di programma di lavoro alla Commissione che a sua volta esprime entro tre mesi un parere sulla complementarità tra il programma e le politiche e gli strumenti comunitari. Se la Commissione esprime un disaccordo, il comitato direttivo riesamina il programma e l'adotta apportandovi tutte le modifiche necessarie. 91. Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IET durante l'anno precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'IET. La relazione comprende un rendiconto finanziario completo e certificato. 92. Il programma di lavoro triennale aperto e la relazione annuale sono presentati alla Commissione, che li trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea. 93. Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono inviare al comitato direttivo dell'IET un parere su qualunque tema trattato nel programma di lavoro triennale aperto. Quando tale parere è inviato all'IET, il comitato direttivo risponde entro un termine di tre mesi, indicando gli eventuali adeguamenti apportati alle sue priorità e alle attività previste. Articolo 15 Valutazione dell'IET 94. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici. 95. Nei cinque anni che seguono la data di adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione rende pubblica una valutazione dell'IET. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IET svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e tratta dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. 96. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell'IET. Articolo 16 Impegni di bilancio La dotazione finanziaria indicativa prevista per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo di 6 anni che ha inizio il 1° gennaio 2008 è stabilita a 308,7 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. Articolo 17 Elaborazione e adozione del bilancio annuale 97. Le spese dell'IET comprendono le spese di personale, di amministrazione, d'infrastruttura e di funzionamento. 98. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile. 99. Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell'IET per l'esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo. 100. Le entrate e le spese devono essere equilibrate. 101. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione. 102. Sulla base di tale stima, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'UE le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale. 103. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'EIT. 104. Il comitato direttivo adotta il bilancio dell'IET, che riveste un carattere definitivo in seguito all'adozione definitiva del bilancio generale dell'UE. Se opportuno, viene adeguato di conseguenza. 105. Qualunque modifica sostanziale del bilancio segue la stessa procedura. Articolo 18 Esecuzione e controllo del bilancio 106. L'IET adotta la sua regolamentazione finanziaria conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato. 107. Il direttore esegue il bilancio dell'IET. 108. La contabilità dell'IET è consolidata con la contabilità della Commissione. 109. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IET e al comitato direttivo per quanto riguarda la Fondazione. Articolo 19 Prote zione degli interessi finanziari della Comunità 110. A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999[11]) si applica all'IET nella sua integralità. 111. L'IET aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ([12]). Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le misure necessarie per facilitare l'effettuazione di inchieste interne da parte dell'OLAF. 112. L'insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall'IET prevedono esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti possano effettuare ispezioni in loco della documentazione di tutti contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali. 113. Le disposizioni dei paragrafi 1), 2) e 3) si applicano, mutatis mutandis, alla Fondazione dell'IET. Articolo 20 Clausola di riesame Cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento dell'IET e formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento. Le relazioni della Commissione tengono conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 14 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 15. Articolo 21 Statuto Lo statuto dell'IET, così come stabilito nell'allegato, è adottato. Articolo 22 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente Per il Parlamento europeo Il Presidente ALLEGATO Statuto dell'Istituto europeo di tecnologia Articolo 1 Composi zione del comitato direttivo 114. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l'equilibrio tra coloro che possiedono un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono un'esperienza nel mondo universitario o della ricerca (d'ora in poi: "membri nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, di ricerca, d'insegnamento, tecnica e amministrativa, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi "membri rappresentativi"). 115. I membri nominati sono 15. Essi esercitano un mandato avente una durata di 6 anni, non rinnovabile. Sono nominati dalla Commissione sulla base di proposte presentate da un comitato d'identificazione. Tale comitato d'identificazione si compone di 4 esperti indipendenti di alto livello nominati dalla Commissione. 116. La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza del mondo universitario e della ricerca e l'esperienza del mondo delle imprese, nonché tra uomini e donne, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'innovazione, la ricerca e l'istruzione a livello dell'Unione. 117. Un terzo dei membri nominati sono sostituiti ogni due anni. I membri il cui mandato scade al termine del secondo e del quarto anno successivo alla nomina iniziale del comitato direttivo sono estratti a sorte. 118. I membri rappresentativi sono 4. Essi esercitano un mandato avente una durata di 3 anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino l'IET o una CCI. Sono sostituiti secondo la stessa procedura per il resto del mandato. 119. Le condizioni e le modalità di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono approvate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore prima dell'entrata in funzione della prima CCI. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione dell'IET e delle CCI. 120. Se un membro del comitato direttivo non è in grado di portare a termine il suo mandato, un membro supplente è nominato o eletto in base alla stessa procedura del membro uscente al fine di completare il suo mandato. Articolo 2 Respons abilità del comitato direttivo 121. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza. 122. In particolare, il comitato direttivo: 123. approva la strategia dell'IET così come stabilita nel suo programma di lavoro triennale aperto, il suo bilancio, i suoi conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore; 124. definisce i settori che richiedono la creazione di CCI; 125. adotta procedure rigorose, trasparenti e di facile applicazione per la selezione delle CCI; tali procedure prevedono una valutazione da parte degli esperti esterni e riguardano i rapporti tra l'IET e le CCI; 126. seleziona e designa una partnership come CCI o ritira la designazione se necessario; 127. garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI; 128. adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo e quello del comitato interno per la revisione contabile; 129. fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo, del comitato esecutivo e del comitato interno di revisione contabile; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri; 130. adotta una procedura per la scelta del comitato esecutivo, del comitato interno di revisione contabile e del direttore; 131. nomina il direttore, il contabile e i membri del comitato esecutivo e del comitato interno di revisione contabile; 132. crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata; 133. promuove l'IET su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione; 134. adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse; 135. definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale. 136. Il comitato direttivo può delegare compiti particolari al comitato esecutivo. 137. Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta. Articolo 3 Funzionamento del comitato direttivo 138. Il comitato direttivo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Tuttavia le decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b), c), d) ed i) e paragrafo 4, del presente statuto richiedono una maggioranza di due terzi di tutti i membri. 139. Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 140. A titolo transitorio, il comitato direttivo si compone esclusivamente di membri nominati sino a che possano aver luogo le elezioni dei membri rappresentativi, dopo la creazione della prima CCI. Articolo 4 Comitato esecutivo 141. Il comitato esecutivo si compone di cinque persone, compreso il presidente del comitato direttivo che presiede anche il comitato esecutivo. I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati. 142. Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente, su convocazione del suo presidente o su richiesta del direttore. 143. Il comitato esecutivo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri. 144. Il comitato esecutivo: 145. prepara le riunioni del comitato direttivo; 146. supervisiona l'esecuzione del programma di lavoro triennale aperto dell'IET; 147. supervisiona la procedura di selezione delle CCI; 148. adotta tutte le decisioni che gli sono delegate dal comitato direttivo. Articolo 5 Il direttore 149. Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'IET. È nominato dal comitato direttivo per un mandato di 4 anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per 4 anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'IET. 150. Il direttore è incaricato della gestione quotidiana dell'IET ed è il suo rappresentante legale. È responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'IET. 151. In particolare, il direttore: 152. sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro e assicura il segretariato delle loro riunioni; 153. elabora il progetto di strategia e di bilancio affinché sia presentato al comitato direttivo attraverso il comitato esecutivo; 154. amministra il procedimento di selezione delle CCI e vigila affinché le varie tappe di tale procedimento siano realizzate in modo trasparente e obiettivo; 155. organizza e gestisce le attività dell'IET; 156. è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IET. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti dal comitato interno di revisione contabile; 157. è incaricato di tutte le questioni relative al personale; 158. elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IET, e li presenta al comitato direttivo; 159. sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali al comitato interno di revisione contabile e, successivamente al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo; 160. vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'IET in virtù dei contratti e delle convenzioni che esso stipula; 161. comunica al comitato esecutivo e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Articolo 6 Il comitato interno di revisione contabile 162. Il comitato interno di revisione contabile si compone di 5 persone nominate per un periodo di 4 anni dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione, tra consulenti esterni in possesso delle competenze appropriate nel settore della revisione contabile e del controllo finanziario degli istituti universitari, degli istituti di ricerca e delle imprese. 163. Il comitato interno di revisione contabile esercita le sue funzioni in totale indipendenza rispetto agli altri organi dell'IET. 164. Il comitato interno di revisione contabile elegge il suo presidente. 165. Il comitato interno di revisione contabile rivede i dati contabili provvisori ed elabora raccomandazioni per il comitato direttivo e il direttore. 166. Le funzioni attribuire dall'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del comitato interno di revisione contabile, che adotta le adeguate disposizioni. Articolo 7 Personale dell'IET 167. Il personale dell'IET si compone di persone impiegate direttamente dall'IET con contratto a durata determinata. Il direttore e il personale dell'IET sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 168. Gli Stati membri o altri datori di lavoro possono distaccare esperti presso l'IET per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati dagli Stati membri o da altri datori di lavoro di lavorare presso l'IET e che definiscono i loro diritti e le loro responsabilità. 169. L'IET esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con i membri del personale. 170. Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'IET per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Articolo 8 Principi che orientano l'organizzazione e la gestione delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione 171. Il comitato direttivo adotta un quadro di orientamenti sui quali basa le condizioni e le modalità che disciplinano le convenzioni con le CCI, nonché il finanziamento, il controllo e la valutazione delle loro attività. Tale quadro è reso pubblico prima che inizi il procedimento di selezione delle CCI. 172. In particolare, il comitato direttivo definisce orientamenti per quanto riguarda: 173. il controllo e la valutazione delle CCI, nonché la partecipazione dell'IET alla loro governance; 174. l'integrazione della dimensione d'impresa nelle attività di ricerca e d'istruzione, compresa la pianificazione e la realizzazione di attività educative e di lavori di ricerca e di sviluppo; la mobilità del personale e degli studenti ricercatori tra il settore delle imprese e quello dell'università e della ricerca; la fornitura di un contenuto educativo che tenga conto degli aspetti che riguardano le imprese, la gestione e l'innovazione; la condivisione dei risultati e ricavi che ne derivano tra i partner; la diffusione dei risultati e delle buone prassi verso le organizzazioni non partner, comprese le piccole e medie imprese; 175. i modi per garantire che i programmi di studio e le prassi interne favoriscano lo spirito imprenditoriale e l'innovazione. 176. Entro i termini della loro convenzione con l'IET, le CCI godono di una notevole autonomia per definire la loro organizzazione interna, i particolari del loro programma e i loro metodi di lavoro. Articolo 9 Principi relativi alla valutazione e al controllo delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione L'IET organizza un controllo continuo e valutazioni indipendenti periodiche dei risultati ottenuti da ciascuna CCI. Tali valutazioni si basano su buone prassi amministrative e su parametri incentrati sui risultati, evitando inutili aspetti formali e procedurali. Articolo 10 Durata, continuazione e fine di una Comunità della conoscenza e dell'innovazione 177. Fatti salvi i risultati delle valutazioni periodiche e le specificità di alcuni particolari settori, il periodo di attività di una CCI è in linea di principio da 7 a 15 anni. 178. A titolo eccezionale, il comitato direttivo può decidere di prorogare l'attività di una CCI al di là del periodo fissato inizialmente se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato di perseguire l'obiettivo dell'IET. 179. Se le valutazioni relative a una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure appropriate, tra le quali la riduzione, la modifica o il ritiro dell'assistenza finanziaria o la rescissione della convenzione. Articolo 11 Attuazione e controllo del bilancio 1. Entro il 1° marzo che segue ciascun esercizio finanziario, il contabile dell'IET comunica i conti provvisori, accompagnati da una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria, al comitato interno di revisione contabile, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. 2. Immediatamente dopo aver ricevuto il parere del comitato interno di revisione contabile e le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'IET, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'IET sotto la propria responsabilità e li sottopone per parere al comitato direttivo. 3. Il comitato direttivo esprime un parere sui conti definitivi dell'IET. 4. Entro il 1° luglio dell'anno successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato direttivo, alla Commissione alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Entro il 30 settembre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta sulle osservazioni di quest'ultima. Trasmette inoltre tale risposta al comitato direttivo. Articolo 12 Scioglimento dell'IET In caso di scioglimento dell'IET, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Le convenzioni con le CCI e l'atto recante creazione della Fondazione dell'IET stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOche istituisce l’Istituto europeo di tecnologia QUADRO ABM/ABB ( gestione per l'attività/suddivisione per attività) Settori politici interessati e attività associate: Sotto-rubrica 1 a: competitività per la crescita e l'occupazione. LINEE DI BILANCIO Linee di bilancio (linee operative e linee collegate di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B..A), comprese le rubriche: 02 02 10 "Istituto europeo di tecnologia" 02 02 10 01 “Struttura di direzione” 02 02 10 02 “ Attività dell'IET, in particolare Comunità della conoscenza e dell'innovazione, borse e miglioramento della capacità d'innovazione/di ricerca/d'istruzione":Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria Inizio nel 2008 per una durata indeterminata (una clausola di riesame prevede una revisione del regolamento ogni cinque anni). L'incidenza finanziaria sul bilancio generale dell'UE è pari a 308,7 milioni di euro (spese operative) per il periodo 2008 – 2013. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione paesi candidati | Rubrica PF | 02021001 02021002 | SNO SNO | SD SD | SÌ SÌ | NO NO | SÌ SÌ | Rubrica 1a Rubrica 1a | SINTESI DELLE RISORSE Risorse finanziarie Sintesi degli stanziamenti d'impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Le prime linee della tabella rappresentano gli stanziamenti da prelevare dai margini al di sotto del massimale della rubrica 1 A. In milioni di euro (al terzo decimale) Totale effettivi | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | C ARATTERISTICHE E OBIETTIVI Necessità dell'azione a breve e lungo termine. 180. Vedasi la valutazione d'impatto e la relazione. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Vedasi la valutazione d'impatto e la relazione. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Vedasi la valutazione d'impatto e la relazione. Durante il periodo delle prossime prospettive finanziarie (2007 – 2013), gli obiettivi operativi dell'IET consisteranno nel creare 6 Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) e una struttura di direzione in grado di garantire il coordinamento dell'intero sistema. Le CCI eserciteranno attività d'innovazione, di ricerca e di insegnamento integrando i contributi delle organizzazioni partner. A titolo di stima, la proposta parte dall'ipotesi che una CCI a velocità di crociera potrebbe avere un effettivo di circa 1.000 persone: circa 100 professori, 300 ricercatori e 600 tecnici e assistenti. Una CCI accoglierebbe in qualunque momento circa 600 studenti di master e 400 dottorandi. La struttura di direzione avrebbe una dimensione strettamente limitata e crescerebbe nel tempo sino a raggiungere 30 membri del personale scientifico e di inquadramento e 30 assistenti. Indicatori: Considerando che le attività d'innovazione e di ricerca devono durare un certo tempo prima di produrre i primi risultati, si ricorrerà ampiamente, durante il periodo iniziale di creazione dell'IET, ad indicatori di input quali il numero di CCI create in confronto con il piano aziendale; l'esecuzione del bilancio rispetto agli obiettivi (% di stanziamenti effettivamente utilizzati); la proporzione dell'apporto finanziario proveniente da fonti diverse dalla Commissione; il numero e l'aumento del numero di candidati studenti a livello di master e di dottorato. A lungo termine, questi indicatori dovrebbero essere completati da un insieme di indicatori incentrati sui risultati, come il numero reale e l'evoluzione del numero di brevetti depositati nell'UE e le entrate prodotte dai diritti di proprietà intellettuale (parte del bilancio globale dell'IET), il numero e l'importo dei contratti stipulati con le imprese, il salario iniziale dei diplomati al loro primo impiego (master e dottorato); il tempo medio necessario affinché i nuovi diplomati (master e dottorato) trovino una prima occupazione. M odalità di attuazione (indicative) ( Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione ( indiretta con delega a: ( agenzie esecutive X organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Commenti: L'IET sarà un organo creato dalle Comunità, secondo quanto stabilito dall'articolo 185 del regolamento finanziario, ma non si tratterà di un'"Agenzia" nel senso in cui tale termine viene inteso generalmente. Le sue regole interne (ad esempio relative alle questioni finanziarie o personali) dovranno tenere conto dei suoi obiettivi e della necessità di una flessibilità di funzionamento sufficiente per rappresentare un'attrattiva agli occhi dei suoi partner (imprese e mondo della ricerca/università). CONTROLLO E VALUTAZIONE È stata realizzata un'approfondita valutazione d'impatto, per la quale il lavoro fondamentale è stato effettuato da consulenti esterni durante l'estate 2006, integrando le esigenze in materia di valutazione d'impatto e di valutazione ex ante. I suoi risultati sono presentati nella relazione della valutazione d'impatto. Le attività dell'IET saranno oggetto di una vigilanza continua e di valutazioni indipendenti periodiche, al fine di garantire ad un tempo risultati della massima qualità e l'utilizzazione più efficiente delle risorse. Il comitato direttivo definirà le modalità in grado di garantire un'adeguata valutazione. Inoltre, nei cinque anni che seguiranno la data di adozione del regolamento sull'IET e in seguito ogni quattro anni, la Commissione procederà ad una valutazione esterna indipendente delle attività dell'istituto al fine di esaminare in modo in cui esso svolge la sua missione. Tale valutazione verterà su tutte le attività dell'IET e delle CCI e verificherà l'efficacia e la pertinenza delle attività realizzate, nonché il loro rapporto con le politiche comunitarie. MISURE ANTIFRODE In conformità con l'atto legislativo, la Commissione ha il diritto di vigilare sulla debita tutela degli interessi finanziari della Comunità. L'insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall'IET dovranno prevedere esplicitamente che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti potranno procedere a ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali. L'OLAF avrà facoltà di svolgere inchieste interne concernenti gli organi dell'IET e il comitato direttivo adotterà le misure necessarie per facilitare l'effettuazione di tali inchieste. SINTESI DELLE RISORSE Obiettivi della proposta in termini di costi e di risorse (ipotesi per l'esistenza di 6 CCI nel 2013) Costi | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale | Struttura di direzione dell'IET | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 43,500 | Comunità della conoscenza e dell'innovazione | 0,000 | 0,000 | 220,800 | 303,600 | 441,600 | 662,400 | 1,628,400 | Borse per studenti di master e dottorandi | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 20,600 | 45,200 | 73,800 | 145,200 | Miglioramento della capacità d'innovazione/di ricerca/d'istruzione | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 550,000 | Totale dei costi | 2,900 | 5,800 | 335,100 | 482,900 | 645,500 | 894,900 | 2.367,100 | Risorse | Autorità locali e Stati membri, imprese, prestiti della BEI, capitali di rischio, (direttamente alle CCI o direttamente all'IET a seconda della fonte) | 0,000 | 0,000 | 47,080 | 113,040 | 133,740 | 233,100 | 526,960 | Bilancio comunitario (programmi: 7PQ, CIP, LLL, fondi strutturali: FESR, FSE) (direttamente alle CCI)[14] | 238,020 | 309,860 | 436,760 | 546,800 | 1.531,440 | Bilancio comunitario (margine non assegnato, sottorubrica 1A) (direttamente all'IET) | 2,900 | 5,800 | 50,000 | 60,000 | 75,000 | 115,000 | 308,700 | Risorse totali | 2,900 | 5,800 | 335,100 | 482,900 | 645,500 | 894,900 | 2.367,100 | Spese amministrative Effettivi e tipi di risorse umane Tipi di impieghi | Effettivi da destinare alla gestione dell'azione mediante l'utilizzazione di risorse supplementari (numero di posti/ETP) | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Funzionari o agenti temporanei[15] (XX 01 01) | A*/AD | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | B*, C*/AST | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Personale finanziato a titolo dell'articolo XX 01 02[16] | Altro personale finanziato a titolo dell'articolo XX 01 04/05[17] | TOTALE | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | I bisogni di risorse umane e amministrative saranno coperti nell'ambito della dotazione attribuita alla DG incaricata della gestione nel quadro della procedura di dotazione annuale. Descrizione dei compiti derivanti dall'azione I servizi della Commissione svolgeranno essenzialmente due tipi di compiti: - nel 2008 e 2009, si concentreranno nel sostenere la creazione della struttura centrale e di direzione dell'IET e nell'elaborare le sue regole interne (regole finanziarie, regole relative al personale, ecc.). Assisteranno inoltre il comitato d'identificazione nel designare i futuri membri del comitato direttivo; - quando l'IET e le prime CCI saranno creati, la Commissione si concentrerà sul controllo dell'IET (questioni di bilancio, relazioni annuali, valutazione pluriennale) così come definito nell'atto legislativo. Origine delle risorse umane (statutaria) ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o da prolungare X Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB per l'anno 2007 – 2 posti X Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB per l'anno 2008 – 2 posti X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) 1,5 posti ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB per l'anno considerato. Costo finanziario delle risorse umane e costi associati non compresi nell'importo di riferimento in milioni di euro (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Funzionari e agenti temporanei* (XX 01 01) | 0,594 | 0,594 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | Personale finanziato a titolo dell'articolo XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (indicare la linea di bilancio) | Costo totale delle risorse umane e costi collegati (NON compresi nell'importo di riferimento) | 0,594 | 0,594 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | *Costi di riferimento: 108.000 euro l'anno. Altre spese amministrative non comprese nell'importo di riferimento in milioni di euro (al terzo decimale) Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,350 | XX 01 02 11 02 – Riunioni & Conferenze | 0,200 | 0,200 | XX 01 02 11 03 – Comitati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX 01 02 11 04 – Studi & consultazioni | 0,500 | 0,500 | XX 01 02 11 05 – Sistemi d'informazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,300 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,550 | 0,050 | 1,050 | 3 Altre spese di natura amministrativa (precisare indicando la linea di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totale delle spese amministrative diverse da quelle relative alle risorse umane e costi collegati (NON comprese nell'importo di riferimento) | 0,300 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,550 | 0,050 | 1,050 | [1] COM (2006) 77 def. [2] COM (2006) 276 def. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C 325 del 4.12.2002. [7] Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255. [8] GU L 248 del 16.09.2002, pag.1. [9] GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1. [10] GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43. [11] GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1. [12] GU L 136 del 31.05.1999, pag. 15. [13] Cfr. punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale. [14] Attribuite conformemente alle procedure dei rispettivi programmi. [15] Il cui costo NON è compreso nell'importo di riferimento. [16] Il cui costo NON è compreso nell'importo di riferimento [17] Il cui costo è compreso nell'importo di riferimento