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Document 52006PC0501
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty on the common position adopted by the Council with a view to adopting a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a European Institute for Gender Equality
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune adottata dal Consiglio finalizzata all’adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune adottata dal Consiglio finalizzata all’adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
/* COM/2006/0501 def. - COD 2005/0017 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune adottata dal Consiglio finalizzata all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere /* COM/2006/0501 def. - COD 2005/0017 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 21.9.2006 COM(2006) 501 definitivo 2005/0017 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune adottata dal Consiglio finalizzata all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere 2005/0017 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune adottata dal Consiglio finalizzata all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. CONTESTO Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio: COM(2005) 81 def. - 2005/0017 (COD): | 8.3.2005 | Data d’adozione del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 27.9.2005 | Data d’adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: | 14.3.2006 | Data di trasmissione della proposta modificata al PE e al Consiglio: | 8.5.2006 | Data di un accordo politico al Consiglio sulla posizione comune: | 1.6.2006 | Data dell’adozione formale della posizione comune del Consiglio: | 21.9.2006 | 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE L’istituto proposto è concepito come appoggio tecnico tanto per gli Stati membri, quanto per le istituzioni comunitarie e in particolare per la Commissione, per far progredire e seguire da vicino l’attuazione della politica comunitaria dell’uguaglianza di genere nell’Unione europea. Avrà perciò il compito di garantire la raccolta e l’analisi di dati oggettivi, attendibili e comparabili a livello comunitario, lo sviluppo di strumenti metodologici adeguati, in particolare integrare la prospettiva del genere nelle politiche comunitarie; facilitare lo scambio delle buone pratiche, il dialogo tra attori interessati e la promozione di conoscenze e contribuirà a informare i cittadini europei su questa politica. La proposta è in linea con la comunicazione del 2002 sull’inquadramento delle agenzie di regolazione ed il progetto d’Accordo interistituzionale riguardante queste agenzie (proposto nel febbraio 2005 e attualmente in discussione) in particolare per quanto riguarda i punti seguenti: - riduzione del consiglio d’amministrazione composto da 6 rappresentanti del Consiglio ( non più un rappresentante per Stato membro) e da 6 rappresentanti della Commissione, da 3 membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e delle ONG a livello europeo senza diritto di voto; - la parità del numero dei rappresentanti del Consiglio e della Commissione: l’istituto è concepito come un appoggio tecnico per le istituzioni comunitarie, in particolare per la Commissione e gli Stati membri, e la rappresentazione paritetica nel consiglio d’amministrazione punta ad un corretto equilibrio tra il perseguimento degli obiettivi comunitari e la considerazione degli interessi nazionali; - la previsione di un forum consultivo in cui saranno rappresentati esperti di tutti gli Stati membri ( nonchè 3 membri rappresentanti datori di lavoro, lavoratori dipendenti, ed ONG a livello europeo), il cui compito sarà quello facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l’istituto e le istituzioni e organi competenti negli Stati membri; - le disposizioni riguardanti le procedure di selezione del direttore e d’estensione del suo contratto. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1. Osservazioni generali La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio, adottata all’unanimità, sia, in generale, conforme alla proposta iniziale della Commissione e alla sua proposta modificata, ad eccezione di un punto importante riguardante la composizione del consiglio d’amministrazione dell’istituto. Il Consiglio ha infatti apportato miglioramenti al testo iniziale che non modificano la sostanza della proposta della Commissione. Ha soprattutto seguito la proposta modificata della Commissione e ha ripreso, nella posizione comune, la maggioranza degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata. Il Consiglio non ha, per coerenza, accettato alcuni emendamenti, respinti anche dalla Commissione, riguardanti questioni orizzontali per tutte le agenzie comunitarie. Per quanto riguarda la questione della composizione del consiglio d’amministrazione, il Parlamento europeo ha optato per un consiglio d’amministrazione più ristretto di quello proposto dalla Commissione, di 13 membri (9 rappresentanti del Consiglio, 1 della Commissione e 3 rappresentanti delle parti sociali e ONG senza diritto di voto). La Commissione ha accettato questa proposta a condizione che, in casi molto limitati in cui sia coinvolta la responsabilità della Commissione, il peso di voto del suo rappresentante sia rafforzato per mantenere l’equilibrio tra le due istituzioni. La Commissione ha peraltro incluso nella sua proposta modificata un sistema di rotazione dei membri del consiglio d’amministrazione per garantire l’equilibrio geografico tra gli Stati membri. La Commissione si rammarica che il Consiglio abbia optato per un consiglio d’amministrazione ampio composto da 31 membri comprendente 1 rappresentante per Stato membro. Essa ritiene che un Consiglio ristretto possa garantire meglio l’efficacia dell’istituto, considerando la dimensione e il bilancio limitato nonchè il carattere tecnico. La Commissione ha mantenuto la sua posizione ed ha fatto una dichiarazione iscritta a verbale del Consiglio del 1 giugno 2006. La Commissione deplora inoltre che il Consiglio abbia rifiutato la proposta intesa a fissare un livello minimo di rappresentazione per sesso (almeno 40% di uomini e di donne) al consiglio d’amministrazione, come richiesto dal Parlamento europeo e ripreso nella sua proposta modificata (Cfr. punto 3.2.2). 3.2. Modalità con cui si è tenuto conto degli emendamenti del Parlamento europeo Il Parlamento europeo ha adottato 50 emendamenti che mirano a: a) rafforzare la chiarezza del testo; b) rafforzare/precisare i compiti dell’istituto e i suoi metodi di lavoro; c) affrontare questioni orizzontali; d) introdurre precisazioni che, benché costruttive, non rientrano in un regolamento. La Commissione ha accettato 40 di questi emendamenti, di cui 28 nella loro integrità e 12 dopo un leggera modifica. Ne ha respinti 10 che riguardano le ultime due categorie (c e d). Il Consiglio ha seguito la Commissione ed ha accettato la maggioranza degli emendamenti, integri o regolati dalla Commissione o leggermente modificati da esso stesso (35 emendamenti in totale). Il Consiglio ha respinto 15 emendamenti (5 emendamenti oltre ai 10 non accettati dalla Commissione). Fra i 5 respinti c’è quello riguardante la composizione del consiglio d’amministrazione. La Commissione non è d’accordo nel respingerlo. 3.2.1. Emendamenti del PE di cui si è tenuto conto integralmente, parzialmente o nel loro spirito nella proposta modificata della Commissione e nella posizione comune del Consiglio La posizione comune accoglie la maggior parte degli emendamenti accettati dalla Commissione che rafforzano la chiarezza del testo o rafforzano/precisano i compiti dell’istituto e i suoi metodi di lavoro, tali e quali (2,.6, 9, 59/74, 18, 64/80, 65/81, 29,.35,.36,.38,.41,.42,.45,.53 e 55), o modificati dalla Commissione (3 in parte, 4,.5, 7,.8,.10, 59/74, 13, 15 in parte, 60/76 in parte , 61rev/77 in parte, 17, 20 , 24, 25,.28,.29, 62/78, 63/79, 40 e 48 in parte). 3.2.2. Emendamenti del PE di cui si è tenuto conto integralmente, parzialmente o nel loro spirito nella proposta modificata della Commissione ma non nella posizione comune del Consiglio Si tratta degli emendamenti seguenti: Emendamento n. 66/82 (composizione del consiglio d’amministrazione): tale emendamento all’art. 10, §1, prevede un consiglio d’amministrazione ristretto di 13 membri (9 del Consiglio - scelti sulla base di un elenco proposto dalla Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, soltanto 1 della Commissione, nonchè 3 rappresentanti delle parti sociali ed ONG senza diritto di voto)[1]. Questa posizione del Parlamento europeo è in linea con la sua risoluzione del 1 dicembre 2005 sul progetto d’accordo interistituzionale riguardante l’inquadramento operativo delle future agenzie di regolazione. La Commissione ha accettato questa posizione del Parlamento europeo a condizione di mantenere l’equilibrio tra le due istituzioni nei casi in cui è coinvolta la responsabilità della Commissione ( cioè, per l’adozione del programma di lavoro e del bilancio). A questo scopo, la Commissione ha proposto di aggiungere la seguente disposizione all’art. 10, § 7, (modalità di presa di decisione in seno al consiglio d’amministrazione): "nel caso di decisioni che si riferiscono all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e d) il peso del voto del rappresentante della Commissione sarà uguale al peso dei voti di tutti i membri nominati dal Consiglio nel loro 'insieme" . Ha proposto di accompagnare l’emendamento con il considerando seguente: " Al fine di garantire l'efficacia dell'istituto e considerata la sua dimensione e il suo carattere tecnico, esso sarà gestito da un consiglio d'amministrazione ristretto composto da 9 rappresentanti del Consiglio e da un solo rappresentante della Commissione, nonchè da 3 rappresentanti delle parti interessate senza diritto di voto . Nei casi in cui è chiamata in causa la responsabilità della Commissione (in particolare per l’adozione del programma di lavoro e del bilancio), dev’essere mantenuto l’equilibrio tra le due istituzioni, Consiglio e Commissione”. La Commissione, tenendo conto della richiesta degli Stati membri che potrebbero seguire l’approccio della Commissione a favore di un consiglio d’amministrazione ridotto se l’equilibrio geografico fosse rispettato e del fatto che la composizione del consiglio d’amministrazione proposta dal Parlamento europeo permette, con l’ausilio di un sistema di rotazione, ai rappresentanti di tutti gli Stati membri di riunirsi al consiglio d’amministrazione per un periodo di tre mandati (9 x 3 = 27), ha proposto questo sistema di rotazione, come aggiunto dall’emendamento 66/82: "1. Il Consiglio...." L'elenco redatto dalla Commissione sulla base delle proposte degli Stati membri e secondo un sistema di rotazione per ordine delle presidenze, è trasmesso… . Ed ha accompagnato questa disposizione con le necessarie considerazioni: "al fine di garantire l'equilibrio geografico necessario tra gli Stati membri, i rappresentanti del Consiglio saranno nominati per ogni mandato di rotazione secondo l'ordine delle presidenze del Consiglio". La Commissione ha infine proposto di ridurre il mandato dei membri del consiglio d’amministrazione da cinque a tre anni per permettere che la rotazione degli Stati membri sia realizzata in tempo ragionevole. L’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, è modificato di conseguenza come segue: " il mandato ha una durata di tre anni non rinnovabile". Il Consiglio, nonostante il sistema di rotazione proposto, ha respinto quest’emendamento ed ha deciso per la formula adottata in occasione dell’orientamento generale nel giugno 2005 seguendo la sua posizione orizzontale sui consigli di amministrazione delle agenzie comunitarie (consiglio d’amministrazione ampio con 1 rappresentante per Stato membro, 3 rappresentanti della Commissione e 3 rappresentanti delle parti sociali ed ONG senza diritto di voto, affiancato da un ufficio esecutivo di 6 membri, per la grande dimensione del consiglio d’amministrazione. Emendamenti 67/83 e 68/84 riguardanti il forum consultivo: l’emendamento 67/83 all’art. 12, §1, limita i partecipanti al forum ai soli rappresentanti degli Stati membri eliminando la partecipazione dei 3 rappresentanti delle ONG e parti sociali a livello europeo, poiché sono membri senza diritto di voto del Consiglio d’amministrazione. La Commissione, in linea con l’emendamento 66/82 sulla composizione ristretta del consiglio d’amministrazione, ha accettato che il forum consultivo sia ridotto ai soli rappresentanti degli Stati membri e ha considerato che la partecipazione delle 3 parti interessate unicamente al consiglio d’amministrazione era sufficiente. L’emendamento 68/84 dell’art. 12, §4, aggiunge che il forum aiuterà il direttore a preparare i programmi di attività annuali e a medio termine dell’istituto. Nel contesto di un consiglio d’amministrazione ridotto in cui non saranno rappresentati tutti gli stati membri, è importante rafforzare il ruolo del forum consultivo che si compone dei rappresentanti di tutti gli Stati membri. Il Consiglio, che è a favore della rappresentanza di tutti gli Stati membri al consiglio d’amministrazione, ha eliminato il forum consultivo aggiungendo fra i compiti dell’istituto una riunione annuale degli esperti degli Stati membri nel settore dell’uguaglianza di genere, consultare art.3.1 (e). Emendamento 39 : quest’ emendamento all’art. 10, §2, comma 2, prevede che le tre istituzioni facciano in modo che le donne e gli uomini siano rappresentati in uguale misura e che né le donne né gli uomini abbiano meno del 40% dei seggi in seno al consiglio d’amministrazione. La Commissione ha accettato quest’emendamento, considerata la necessità di garantire che le decisioni prese in seno al consiglio d’amministrazione riflettano le necessità dell’intera società. Il Consiglio l’ha respinto, insistendo sulla difficoltà, per gli Stati membri di attuare questa soglia minima. La Commissione si è rammaricata di questo rifiuto, come stipulato nella sua dichiarazione allegata a verbale del 1 giugno 2006 del Consiglio. Emendamento n° 26 : quest’ emendamento all’art. 3, §1 introduce un nuovo punto quater sul dialogo che l’istituto dovrebbe sviluppare a livello internazionale con organizzazioni responsabili della promozione dell’uguaglianza di genere. Questa cooperazione è già prevista dall’art. 8, §1, ma il Parlamento europeo desiderava valorizzarla integrandola tra i compiti istituzionali. La cooperazione con organizzazioni a livello internazionale è importante ma non dovrebbe essere sproporzionata vista la dimensione ed il bilancio dell’istituto nella fase d’avviamento. In questo contesto, la Commissione l’ha accettato in seguito ad una modifica volta a ridurre i compiti e ad allinearli a quelli delle altre agenzie: si tratta, di conseguenza, di sostituire il testo con la formula seguente ispirata dell’agenzia europea per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro: ”collect and make available information on gender equality issues from and to third countries and international organisations" . Il Consiglio non ha preso in considerazione quest’emendamento, neppure come modificato dalla Commissione, considerando che gli articoli 4 (3) e 8 coprono sufficientemente quest’aspetto. Il Consiglio ha inoltre respinto alcune parti dei seguenti emendamenti: Emendamenti 3 e 60/76 (sui compiti dell’istituto): l’emendamento 3 al considerando 10 si compone di due aggiunte che rafforzano la chiarezza del testo nonchè della sostituzione della parola "raccolta" con la parola "documentazione", affinchè sia chiaro che l’istituto porrà l’accento sull’analisi delle informazioni e dei dati raccolti da altri istituti e centri di ricerca a livello degli Stati membri e di EUROSTAT, il che lo valorizza in modo evidente; sulla stessa linea, l’emendamento 60/76 all’art. 3, §1, lettera a) elimina le parole "raccolta, record", per porre un particolare accento sull’analisi e non sulla raccolta. Questi adeguamenti sono stati accettati dalla Commissione dal momento che per analizzare le informazioni occorre inizialmente raccoglierle, anche se la parola "raccolta" scompare per evidenziare l’analisi; la documentazione è del resto esplicitamente citata nel considerando n. 10 mediante l’emendamento 3. Il Consiglio non ha seguito la Commissione ed ha respinto l’abolizione del termine "raccolta" nel considerando 10 e all’ art.3 sottolineando che la raccolta dei dati è una tappa importante e già presente nei compiti di altre agenzie simili. Emendamento 15 : quest’ emendamento all’art. 3, §1, lettera b) mira a rafforzare la cooperazione con EUROSTAT ed i servizi statistici nazionali. Il Consiglio ha respinto la parte che riguarda la cooperazione dell’istituto con i servizi statistici nazionali, preferendo che questi contatti siano realizzati soltanto attraverso EUROSTAT. Emendamento 48 : Quest’ emendamento all’art. 11, §4, prevede che il direttore possa essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio e dal Parlamento europeo per essere ascoltato su ogni questione legata alle attività dell’istituto. Il Consiglio ha respinto la parte che si riferisce al Consiglio, argomentando che l’informazione del Consiglio non è necessaria se tutti gli Stati membri sono rappresentati al consiglio d’amministrazione. Emendamento 61rev/77 : quest’ emendamento all’art 3, §1, lettera c) prevede tre aggiunte: la diffusione e la promozione dell’utilizzo degli strumenti metodologici; che gli strumenti metodologici saranno all’appoggio non soltanto delle politiche comunitarie ma anche delle politiche nazionali che ne derivano e il sostegno dell’integrazione della dimensione del genere in tutte le istituzioni ed organi comunitari. Il Consiglio ha respinto la promozione dell’utilizzo degli strumenti metodologici, giudicando che ciò dipende dalle istanze politiche. 3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e che corrispondono alle posizioni della Commissione Il Consiglio ha accolto con favore la proposta della Commissione, esclusa la questione della composizione del consiglio d’amministrazione e la questione connessa al forum consultivo. Per il resto, ha introdotto alcune leggere modifiche che mirano a migliorare la chiarezza del testo, in particolare all’art.2 (sugli obiettivi), all’art.5 (definizione dell’indipendenza dell’istituto), ecc.. 3.4. Problemi incontrati all’atto dell’adozione della posizione comune Nella riunione del 1 giugno 2006, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in previsione di una posizione comune all’unanimità anche sulla questione della composizione del consiglio d’amministrazione. La Commissione mantiene la sua posizione ripresa nella sua proposta modificata e si rammarica del rifiuto della posizione della Commissione e del Parlamento europeo a favore di un consiglio d’amministrazione ridotto. La Commissione si è anche rammaricata del rifiuto da parte del Consiglio della soglia minima di rappresentazione per sesso necessaria al consiglio d’amministrazione (40%). La Commissione ha fatto una dichiarazione su questi due punti ripresa a verbale del Consiglio (vedere allegato). 4. CONCLUSIONI Nel complesso, la Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio sia conforme alla sua proposta e tenga conto degli emendamenti avanzati dal PE in prima lettura e della proposta modificata della Commissione. La Commissione tuttavia si rammarica del fatto che il Consiglio si sia pronunciato all’unanimità a favore di un Consiglio d’Amministrazione ampio, composto da 31 membri, accompagnato da un ufficio esecutivo di 6 membri. Queste pesanti strutture non si giustificano per un’agenzia con 15 dipendenti nel 2007 e 30 nel 2013 e con un bilancio annuo di circa 7.5 milioni di euro. La Commissione inoltre ritiene che il Forum consultivo, soppresso dal Consiglio, avrebbe permesso a ogni Stato membro di contribuire alla preparazione e all’attuazione del programma di lavoro e sensibilizzare l’istituto e gli altri Stati membri sulle sue proprie necessità. La Commissione si rammarica anche del rifiuto da parte del Consiglio della soglia minima di rappresentazione per sesso necessaria al consiglio d’amministrazione (40%). Questi punti di vista diversi si trovano in una dichiarazione della Commissione a verbale della seduta del Consiglio del 1° giugno 2006. ALLEGATO Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e tutela dei consumatori” 1-2 giugno 2006 Istituto europeo per l’uguaglianza di genere Dichiarazione della Commissione La Commissione si rammarica che il Consiglio abbia optato per un consiglio di amministrazione allargato composto da un rappresentante per Stato membro, di tre rappresentanti della Commissione e di tre membri non-votanti. La Commissione non è d’accordo con il Consiglio ed è favorevole ad un consiglio di amministrazione a dimensione limitata. La Commissione sottolinea che, in linea con la risoluzione del 14 marzo 2006 del Parlamento europeo sulla proposta di creare un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e in particolare l’emendamento 66/82 sulla composizione di un consiglio di amministrazione, la proposta modificata [ Com (2006) 209 ] prevede la creazione di un consiglio di amministrazione composto da tredici membri: nove membri nominati dal Consiglio più un rappresentante della Commissione e tre membri non-votanti nominati dalla Commissione per rappresentare le principali parti interessate. La Commissione ritiene, conformemente alla risoluzione del 1 dicembre 2005 del Parlamento europeo sul progetto di accordo interistituzionale su un quadro per le agenzie di regolamentazione europee, che un consiglio di amministrazione di dimensioni limitate assicurerebbe un miglior funzionamento dell’Istituto per l’uguaglianza di genere, considerandone la missione e la dimensione. La Commissione si rammarica inoltre che il Consiglio non ha accolto la proposta concernente il compito assegnato alle tre istituzioni di garantire che la rappresentanza di donne e uomini non sia inferiore al 40 % dei membri del consiglio di amministrazione. [1] Quest’opzione s’ispira all’Agenzia europea per la sicurezza alimentare creata nel 2002, la sola agenzia con un consiglio di amministrazione ristretto composto da 18 membri (14 rappresentanti del Consiglio, uno della Commissione e 3 rappresentanti delle parti interessate senza diritto di voto).