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Document 52006PC0489
Proposal for a Council Regulation amending Regulations (EEC) No 404/93, (EC) No 1782/2003 and (EC) No 247/2006 as regards the banana sector {SEC(2006) 1106} {SEC(2006) 1107}
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane {SEC(2006) 1106} {SEC(2006) 1107}
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane {SEC(2006) 1106} {SEC(2006) 1107}
/* COM/2006/0489 def. - CNS 2006/0173 */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane {SEC(2006) 1106} {SEC(2006) 1107} /* COM/2006/0489 def. - CNS 2006/0173 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 20.9.2006 COM(2006) 489 definitivo 2006/0173 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane (presentata dalla Commissione) {SEC(2006) 1106}{SEC(2006) 1107} RELAZIONE 1. Introduzione Le banane prodotte nella Comunità rappresentano solo il 16% dell'approvvigionamento complessivo del mercato dell'UE. Esse sono coltivate in quattro regioni ultraperiferiche, situate nelle zone tropicali o subtropicali, tranne pochi quantitativi (meno del 2%) prodotti a Cipro, in Grecia e nel Portogallo continentale. Nel febbraio 2005, in seguito all'estensione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ai dieci nuovi Stati membri e prima della profonda riforma del regime delle importazioni in ossequio agli accordi conclusi nel 2001 con l'Ecuador e gli Stati Uniti d'America, la Commissione ha pubblicato una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana[1]. Ne è seguito un ampio dibattito sul futuro della OCM in un contesto caratterizzato dalle prospettive della conclusione del ciclo di negoziati di Doha e di una nuova generazione di accordi di partenariato con i paesi ACP, dalla fine dell'esenzione delle banane dall'accordo "Tutto tranne le armi" e dalla riforma della politica dell'Unione per le regioni ultraperiferiche e dei programmi POSEI destinati specificatamente a sostenere l'agricoltura di tali regioni[2]. Nel trarre le prime conclusioni di tale dibattito, al quale ha contribuito nel frattempo una valutazione indipendente relativa al funzionamento della OCM[3], nell'ottobre 2005 la Commissione ha deciso di proporre una riforma degli aspetti interni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana nel 2006, in particolare degli aspetti relativi all'erogazione dell'aiuto ai produttori europei[4]. La presente proposta di riforma fa seguito anche alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 7/2002 sulla sana gestione finanziaria dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, corredata delle risposte della Commissione[5]. Nella sua risposta la Commissione si è detta profondamente convinta della necessità di condurre una profonda revisione del regime di aiuto ai produttori comunitari e che la relazione della Corte dei conti, insieme ad altri fattori come il passaggio ad un regime esclusivamente tariffario, costituivano l'occasione per valutare ed anzi riesaminare le finalità dell'organizzazione comune del mercato. In linea con l'impegno per un miglioramento della regolamentazione[6], la preparazione della riforma è stata preceduta da un'analisi degli aspetti economici, sociali e ambientali dei problemi connessi a questa operazione e da una consultazione pubblica delle diverse possibili opzioni di riforma. 2. Motivi e obiettivi della riforma L'attuale regime di aiuti per i produttori di banane si basa su principi che per altre organizzazioni comuni di mercato sono stati radicalmente riformati. I produttori sono artificialmente isolati dall'andamento del mercato poiché l'aiuto compensa automaticamente le variazioni dei prezzi. Benché l'aiuto sia limitato ad un quantitativo massimo di 867 500 tonnellate per l'insieme delle regioni produttrici, non esiste un massimale di bilancio. L'aiuto è calcolato in base alla media dei prezzi comunitari e non tiene adeguatamente conto delle peculiarità di ciascuna regione produttrice. È necessario modificare tale regime in linea con le principali priorità politiche definite dalla strategia per lo sviluppo sostenibile e dalla strategia di Lisbona, che sono state recepite tra gli obiettivi della riforma della politica agricola comune. Gli obiettivi della presente riforma sono i seguenti: - garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane, stabilizzando nel contempo la spesa pubblica; - mettere il regime delle banane in sintonia con i principi fondamentali delle organizzazioni comuni di mercato riformate (sostenibilità, competitività, orientamento al mercato dei produttori) e garantire il rispetto degli impegni internazionali della Comunità, in particolare delle regole della OMC; - tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici. La coltura delle banane è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie, dove l'attività agricola risente degli svantaggi connessi all'insularità, alla lontananza, alle piccole dimensioni delle aziende e alla particolare topografia delle isole. La produzione locale di banane costituisce un elemento essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico di tali regioni. In linea con l'impegno per una migliore regolamentazione, la Commissione ha valutato l'impatto di tre possibili opzioni di riforma: l'opzione "disaccoppiamento", che integra il regime di aiuto per le banane nel regime di pagamento unico disaccoppiato per azienda; l'opzione "memorandum", che riprende ampiamente le proposte presentate dai principali paesi produttori; l'opzione "POSEI", che accoglie gli aiuti per i produttori di banane all'interno degli attuali programmi POSEI a favore delle settore agricolo delle regioni ultraperiferiche e prevede l'integrazione dell'aiuto nel regime di pagamento unico per azienda nelle regioni di produzione continentali. In base alle conclusioni della valutazione di impatto, l'opzione POSEI sembra essere la più adatta al conseguimento degli obiettivi ricercati. In tale contesto la Commissione propone di sopprimere il regime di aiuto dall'organizzazione comune di mercato e di sostituirlo con: 1) un aumento della dotazione di bilancio a favore del regime POSEI, che costituirà l'unico strumento di sostegno del mercato delle banane prodotte nelle regioni ultraperiferiche e 2) l'inclusione delle regioni produttrici non ultraperiferiche nel regime di pagamento unico, con un trasferimento di fondi. 3. Misure proposte per la riforma dell 'OCM DELLA BANANA 3.1. Aiuto ai produttori nelle regioni ultraperiferiche Il titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione[7], prevede l'istituzione di programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche contenenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali. Tale strumento sembra essere il più idoneo a sostenere la produzione di banane in ciascuna delle regioni interessate, permettendo ai vari Stati membri di proporre, nell'ambito dei loro programmi di aiuto generali, misure intese a tener conto delle peculiarità regionali. Si propone di aumentare la dotazione di bilancio nell'ambito del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 di un importo complessivo di 278,8 mio EUR, per inglobare la totalità del sostegno comunitario a favore dei produttori di banana in tali programmi a partire dal 1º gennaio 2007, anche ai fini di una maggiore coerenza delle strategie di sostegno della produzione agricola in tali regioni. 3.2. Aiuto ai produttori in altre regioni produttrici di banane Per quanto riguarda la produzione di banane nelle regioni non ultraperiferiche della Comunità (Grecia, Portogallo continentale e Cipro) non appare più necessario conservare un regime di aiuto specifico per le banane, data la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria. Si propone di passare dal sostegno della produzione al sostegno dei produttori, attraverso l'abolizione dell'attuale regime di aiuto compensativo per le banane e il suo inserimento nel regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003[8]. Gli Stati membri dovranno stabilire gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato delle banane e ad adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Si propone di aumentare i massimali nazionali per la Grecia e il Portogallo[9] di 1,1 mio EUR e rispettivamente di 0,1 mio EUR. Si propone inoltre un bilancio supplementare di 3,4 mio EUR per l'attuazione del regime di pagamento unico a Cipro a partire dal 2009, da stanziare progressivamente secondo la tabella degli incrementi applicata per i nuovi Stati membri. Più oltre figura un'analisi dettagliata delle proposte di bilancio. 3.3. Organizzazioni di produttori Gli obiettivi del regime vigente erano, da un lato, la costituzione di organizzazioni di produttori che raggruppassero il maggior numero possibile di produttori e, dall'altro, la limitazione del pagamento dell'aiuto compensativo ai produttori membri di organizzazioni di produttori riconosciute. Il primo obiettivo è stato ampiamente raggiunto, poiché la maggioranza dei produttori della Comunità sono attualmente membri di un'organizzazione di produttori. Il secondo obiettivo è ormai superato, poiché l'aiuto compensativo sarà abolito prossimamente. Si propone pertanto di non mantenere in vigore le norme comunitarie sulle organizzazioni di produttori e di lasciare piuttosto agli Stati membri la libertà di disciplinare, se necessario, questa materia in funzione delle peculiarità dei loro territori. Di conseguenza, occorre abolire il regime di aiuto inteso a incoraggiare la creazione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori. Ai fini della certezza del diritto e della tutela delle legittime aspettative, sarà tuttavia garantito il proseguimento dei pagamenti di tali aiuti alle organizzazioni di produttori recentemente riconosciute che già beneficiano di tale sostegno. 3.4. Disposizioni obsolete Si propone di abolire una serie di disposizioni non più applicabili o obsolete del regolamento (CEE) n. 404/93, in particolare per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi prima dell'entrata in vigore del regime di importazione esclusivamente tariffario[10], i programmi di sviluppo rurale nelle regioni produttrici di banane e alcune disposizioni non più applicabili in materia di comunicazioni. 4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Per il 2009 la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei programmi POSEI, che darà l'opportunità di analizzare in profondità l'efficacia e l'adeguatezza dello strumento POSEI. In virtù della presente proposta, l'analisi includerà il settore della banana, perlomeno per le principali regioni di produzione. Nelle conclusioni sarà affrontato il tema dell'equilibrio tra le diverse misure adottate alla luce degli obiettivi ricercati. In caso di mutamenti significativi delle condizioni economiche, tali da incidere sulle condizioni di vita delle regioni ultraperiferiche, la Commissione presenterà la propria relazione prima del 2009. 5 . INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE La dotazione finanziaria compresa nella presente proposta si basa sulla media degli aiuti erogati ai produttori di banane nel periodo 2000–2002, che corrisponde al periodo di riferimento utilizzato per il calcolo delle dotazioni finanziarie delle riforme della PAC del 2003 e del 2004. Ne risulta una dotazione finanziaria di 280 mio EUR per l'insieme degli Stati membri produttori, esclusa Cipro. Si propone di ripartire tale importo tra gli Stati membri utilizzando le stesse percentuali di ripartizione del 2000, accogliendo la domanda che gli stessi Stati membri produttori hanno presentato nel memorandum del 20 settembre 2005 e nella posizione comune del 22 maggio 2006: Spagna 50,4%, Francia 46,1%, Portogallo 3,1% e Grecia 0,4%. Di conseguenza, a) la pianificazione finanziaria dei programmi POSEI sarà aumentata dei seguenti importi: mio EUR | Esercizio finanziario 2008 e successivi | Dipartimenti francesi d'oltremare | +129,1 | Azzorre e Madera | +8,6 | Isole Canarie | +141,1 | Totale aumento POSEI | 278,8 | b) i massimali nazionali per la Grecia e il Portogallo, di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (allegato VIII), saranno aumentati rispettivamente di 1,1 mio EUR e 0,1 mio EUR per il 2007 e gli anni successivi. Per Cipro, dove i produttori di banane ricevono attualmente aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie (RPUS), si propone di aggiungere una dotazione supplementare di 3,4 mio EUR al massimale nazionale di cui all'articolo 71 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 (allegato VIII bis ), adattato in conformità alla tabella degli incrementi applicata per i nuovi Stati membri, in particolare: ALLEGATO VIII bis Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater migliaia EUR | Esercizio finanziario 2007 | Esercizio finanziario 2008 | Esercizio finanziario 2009 | Esercizio finanziario 2010 e successivi | Dipartimenti francesi d'oltremare | 126,6 | 262,6 | 269,4 | 273 | Azzorre e Madera | 77,9 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | Isole Canarie | 127,3 | 268,4 | 268,4 | 268,4"; | 2) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, includendovi anche il settore delle banane, eventualmente corredata di opportune proposte."; 3) all'articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo: "Secondo la stessa procedura la Commissione può adottare anche misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93* a quello istituito dal presente regolamento. * GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.". Articolo 4 Misure transitorie 1. In deroga all 'articolo 1, punto 1), del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad applicare il disposto degli articoli 5, 6 e dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93 alle organizzazioni di produttori che hanno riconosciuto fino al 31 dicembre 2006 e alle quali hanno già erogato, anteriormente a tale data, l'aiuto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 2. Le modalità necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93. Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il ... Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono così modificati: 1) nell'allegato I, la riga relativa alle banane è soppressa; 2) all'allegato VI è aggiunta la seguente riga: "Banane | Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 | Aiuto compensativo per le perdite di reddito"; | 3) nell'allegato VII è aggiunto il punto seguente: "L. Banane Gli Stati membri stabiliscono l'importo da inserire nell'importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali: - la quantità di banane commercializzata dall'agricoltore per la quale è stato versato un aiuto compensativo per la perdita di reddito, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, nel corso di un periodo rappresentativo compreso tra le campagne di commercializzazione 2000 e 2005, - le superfici su cui sono state coltivate le banane di cui al primo trattino e - l'importo dell'aiuto compensativo per la perdita di reddito versato all'agricoltore nel periodo di riferimento di cui al primo trattino. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento, in base a criteri oggettivi e non discriminatori come le superfici di cui al primo comma, secondo trattino."; 4) gli allegati VIII e VIII bis sono sostituiti dai seguenti: "ALLEGATO VIII Massimali nazionali di cui all'articolo 41 migliaia EUR | Stato membro | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 e successivi | Belgio | 411053 | 580376 | 593395 | 606935 | 614179 | 611805 | Danimarca | 943369 | 1015479 | 1021296 | 1027278 | 1030478 | 1030478 | Germania | 5148003 | 5647175 | 5695607 | 5744240 | 5770254 | 5774254 | Grecia | 838289 | 2143603 | 2171217 | 2175731 | 2178146 | 1988815 | Spagna | 3266092 | 4635365 | 4649913 | 4664087 | 4671669 | 4673546 | Francia | 7199000 | 8236045 | 8282938 | 8330205 | 8355488 | 8363488 | Irlanda | 1260142 | 1335311 | 1337919 | 1340752 | 1342268 | 1340521 | Italia | 2539000 | 3791893 | 3813520 | 3835663 | 3847508 | 3869053 | Lussemburgo | 33414 | 36602 | 37051 | 37051 | 37051 | 37051 | Paesi Bassi | 386586 | 428329 | 833858 | 846389 | 853090 | 853090 | Austria | 613000 | 633577 | 737093 | 742610 | 745561 | 744955 | Portogallo | 452000 | 504287 | 571377 | 572368 | 572898 | 572594 | Finlandia | 467000 | 561956 | 563613 | 565690 | 566801 | 565520 | Svezia | 637388 | 670917 | 755045 | 760281 | 763082 | 763082 | Regno Unito | 3697528 | 3944745 | 3960986 | 3977175 | 3985834 | 3975849 | ALLEGATO VIII bis Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater migliaia EUR | DATA: 29/06/2006 | 1. | LINEA DI BILANCIO: (nomenclatura 2007) 05 03 01 05 03 02 30 05 03 02 50 | STANZIAMENTI: PPB 2007 30 709 Mio EUR 265 Mio EUR 159 Mio EUR | 2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane. | 3. | BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato | 4. | OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Dopo la riforma della PAC del 2003, la presente proposta persegue i seguenti obiettivi: – garantire un tenore di vita migliore alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane; – focalizzare maggiormente gli aiuti diretti sull'orientamento dei produttori al mercato; – garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità; – tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici; – stabilizzare la spesa comunitaria per il sostegno a questo settore; – semplificare la gestione del regime e allinearlo ai principi delle organizzazioni comuni dei mercati riformate. | 5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 (Mio EUR) | ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 (Mio EUR) | 5.0 | SPESE: – A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI / INTERVENTI) – A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRE | pm | – | +35,2 | 5.1 | ENTRATE: – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI / DAZI DOGANALI) – NAZIONALI | – | – | – | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | +35,5 | +35,8 | +36,2 | +36,5 | 5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – | 5.2 | METODO DI CALCOLO: Cfr. allegato | 6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO | 6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO | 6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO | 6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO | OSSERVAZIONI: Cfr. allegato. | Allegato in Mio EUR | Status quo | Presente proposta | Regime di pagamento unico per superficie (RPUS) | 3,2 | 1,4* | Regime di pagamento unico (RPU) | 1,2 | 2,9* | 3,2* | 3,6* | 3,9* | POSEI | 278,8 | 278,8 | 278,8 | 278,8 | 278,8 | TOTALE | 246,2 | 281,4 | 281,7 | 282 | 282,4 | 282,7 | * Tasso pieno dell'aiuto pari a 3,4 mio EUR a partire dal 2013 per Cipro, in conformità della tabella degli incrementi applicabile ai nuovi Stati membri; ** La spesa relativa allo status quo si basa sui seguenti elementi: 1) quantitativi stimati pari a 750 000 t;2) aiuto compensativo (compreso l'aiuto supplementare) stimato a 324 EUR/t, tenendo conto dell'introduzione del nuovo regime delle importazioni col quale si passa dal precedente regime basato sui contingenti tariffari ad un regime che attualmente è esclusivamente tariffario (dazi doganali).[pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, COM(2005) 50 def. del 17 febbraio 2005. [2] Regolamento (CE) n. 247/2006 del 30.1.2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1). [3] Valutazione dell'organizzazione comune del mercato (OCM) nel settore della banana, realizzata dalla società COGEA nel 2005, http://europa.eu.int/comm/agriculture/eval/reports/bananas/index_it.htm [4] Programma di lavoro 2006 della Commissione, COM(2005) 531 def. del 25 ottobre 2005. [5] GU C 294 del 28.12.200., pag. 1. [6] Comunicazione in materia di valutazione di impatto, COM(2002) 276 del 5 giugno 2002 e Orientamenti per la valutazione di impatto, SEC(2005) 791 del 15 giugno 2005. [7] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1 Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1). [8] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32). [9] Allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003. [10] Regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1). [11] GU C … del …, pag. …. [12] GU C … del …, pag. …. [13] GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. [14] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1). [15] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32). [16] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2005 della Commissione (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 3).