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Document 52006PC0394
Proposal for a Council Regulation on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra
/* COM/2006/0394 def. - ACC 2006/0128 */
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra /* COM/2006/0394 def. - ACC 2006/0128 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 11.7.2006 COM(2006) 394 definitivo 2006/0128 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra. L’accordo sarà concluso una volta terminato il processo di ratifica da parte dell’Albania, delle Comunità e degli Stati membri. Il 12 giugno 2006, inoltre, il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, che prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Tale accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione. È necessario un regolamento di applicazione per fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dei suddetti accordi al fine di garantire la corretta applicazione degli stessi. Si propone pertanto che il Consiglio adotti il regolamento allegato. 2006/0128 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 1. Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra[1] (in appresso denominato “ASA”). L’ASA è in corso di ratifica. 2. Il 12 giugno 2006, inoltre, il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra[2] (in appresso denominato “accordo interinale”), che prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell’ASA. L’accordo interinale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione. 3. È opportuno fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’ASA e dell’accordo interinale. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di questi due strumenti sono in gran parte identiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche all’attuazione dell’ASA dopo la sua entrata in vigore. 4. L’ASA e l’accordo interinale prevedono che i prodotti della pesca originari dell’Albania possano essere importati nella Comunità applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto opportuno fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari. 5. Laddove dovesse essere necessario applicare misure di difesa commerciale, esse devono essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[3], al regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni[4], al regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[5] o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[6] 6. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario[7]. 7. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa talune procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (in appresso denominato “ASA”) e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (in appresso denominato “accordo interinale”). Articolo 2 Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca Le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Articolo 3 Riduzioni tariffarie 1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale. 2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è: a) pari o inferiore all’1% nel caso dei dazi ad valorem o b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici. Articolo 4 Adeguamenti tecnici Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Albania, vengono adottati secondo le procedure di cui all ’articolo 12, paragrafo 2. Articolo 5 Clausola di salvaguardia generale Fatto salvo l’articolo 7, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 25 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 38 dell’ASA, quest’ultima viene adottata in conformità con le condizioni e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 3285/94, salvo diversamente indicato all’articolo 25 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 38 dell’ASA. Articolo 6 Clausola di penuria Fatto salvo l’articolo 7, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 39 dell’ASA, quest’ultima viene adottata in conformità con le procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2603/69. Articolo 7 Circostanze eccezionali e critiche Qualora si verificassero circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 39, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 39 dell’ASA. Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi. Articolo 8 Clausola di salvaguardia per i prodotti dell ’agricoltura e della pesca Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6, laddove la Comunità dovesse adottare una misura di salvaguardia secondo quanto previsto dall’accordo interinale e, successivamente, dall’ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, tale misura viene adottata in conformità con le procedure previste dalle norme pertinenti che istituiscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell’articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell’agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui alle pertinenti disposizioni dell’accordo interinale e, successivamente, dell’ASA. Articolo 9 Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure previste all’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 37, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità con le disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 384/96 e/o nel regolamento (CE) n. 2026/97. Articolo 10 Concorrenza 1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure previste all’articolo 37 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l’accordo. Le misure previste all’articolo 37, paragrafo 9, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71, paragrafo 9, dell’ASA vengono adottate, in caso di aiuti, in conformità con le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97 e, negli altri casi, in conformità con le procedure stabilite dall’articolo 133 del trattato. 2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Albania conformemente all’articolo 37 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo interinale e, successivamente, nell’ASA. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato. Articolo 11 Frode o mancata cooperazione amministrativa Qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 30 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43 dell’ASA, la Commissione: - ne informa il Consiglio; - notifica al comitato misto e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione, le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato di stabilizzazione e di associazione; Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43, paragrafo 5, dell’ASA vengono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . La Commissione può decidere, in conformità con la procedura consultiva di cui all’articolo 12, paragrafo 3, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43, paragrafo 4, dell’ASA. Articolo 12 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 13 Notifica La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato misto e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall’accordo interinale e, successivamente, dall’ASA. Articolo 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente [1] GU C […] del […] 2006, pag. […]. [2] GU C […] del […] 2006, pag. […]. [3] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1). [4] GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31). [5] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17). [6] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4). [7] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13). [8] GU L 184 del 17.7.99, pag. 23.