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Document 52006DC0837
Report from the Commission to the Council on Tokaj
Relazione della Commissione al Consiglio sul Tokaj
Relazione della Commissione al Consiglio sul Tokaj
/* COM/2006/0837 def. */
Relazione della Commissione al Consiglio sul Tokaj /* COM/2006/0837 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 19.12.2006 COM(2006) 837 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sul Tokaj RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sul Tokaj L'accordo del 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (di seguito: "l'accordo sul vino UE-Ungheria")[1] aveva stabilito che le indicazioni geografiche elencate nell'allegato dell'accordo, tra cui il termine TOKAJ, fossero riservate esclusivamente ai vini originari dell'Ungheria. In una dichiarazione congiunta allegata all'accordo relativa alle indicazioni geografiche omonime o identiche, le parti contraenti hanno convenuto che tutte le forme derivate dalla denominazione TOKAJ (ad esempio TOKAJSHKE, TOKAJER ecc.) fossero tutelate e riservate all'Ungheria. L'accordo aveva inoltre stabilito un periodo transitorio (che termina il 31 marzo 2007) di tredici anni dalla sua entrata in vigore, nel corso del quale i produttori francesi e italiani avrebbero avuto la possibilità di utilizzare rispettivamente il termine TOKAY e il termine TOCAI per i vitigni, a determinate condizioni definite nell'accordo. La Comunità non ha concluso accordi sul vino con la Slovacchia. In seguito all'allargamento dell'UE, l'accordo sul vino UE-Ungheria è stato sostituito dal trattato di adesione ed è decaduto il 1º maggio 2004, ma il suo contenuto fa ormai parte dell' acquis . Di conseguenza: 1. l'indicazione geografica ungherese e slovacca TOKAJ designa "vini di qualità prodotti in una regione determinata" ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio[2]. In quanto tale, essa beneficia delle norme a tutela dell'etichettatura di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1493/1999. La tutela si applica anche alle traduzioni, quali TOKAY in francese e TOCAI in italiano; 2. il periodo transitorio concesso alla Francia e all'Italia per l'abbandono progressivo del riferimento ai vitigni sulle etichette dei vini mediante l'uso dei termini TOKAY e TOCAI è attualmente disciplinato dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione[3], in particolare dall'allegato II del medesimo regolamento. A norma di tali disposizioni, l'uso sulle etichette dei vini dei nomi dei vitigni TOKAY PINOT GRIS (Francia), TOCAI ITALICO (Italia) e TOCAI FRIULANO (Italia) dovrà cessare il 31 marzo 2007. Tale impostazione è conforme al disposto dell'articolo 24, paragrafo 6[4], dell'accordo TRIPS dell'OMC. La questione è stata tuttavia sollevata varie volte nel corso dei negoziati di adesione, con il risultato che nel verbale del Consiglio "Affari generali" del 18 novembre 2002 è stata inserita la seguente dichiarazione del Consiglio: " Il Consiglio rammenta che, conformemente all'acquis comunitario, taluni vini prodotti in Italia e in Francia possono essere denominati rispettivamente "TOCAI" e "TOKAY PINOT GRIS" sino al 31 marzo 2007. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, nel 2006, una relazione particolareggiata sulla questione, al fine di adottare, per il periodo successivo al 2007 le misure che saranno ritenute necessarie, tenendo conto degli interessi dei produttori e della politica dell'Unione sulla protezione delle denominazioni geografiche ." Occorre inoltre tenere conto delle considerazioni che seguono. I produttori francesi di vini dell'Alsazia erano soliti usare il termine TOKAY per i vini prodotti con il vitigno "Pinot gris". Nel corso del periodo di abbandono progressivo del termine, che scadrà il 31 marzo 2007, i produttori di vini alsaziani sono autorizzati a continuare a utilizzare il termine TOKAY, ma devono affiancargli il sinonimo "Pinot gris". La Francia conviene che, dopo il 31 marzo 2007, i vini prodotti con tale vitigno potranno utilizzare soltanto il nome PINOT GRIS. I produttori italiani di vini del Friuli cesseranno di utilizzare il termine TOCAI sulle etichette dei vini dopo il 31 marzo 2007 e utilizzeranno il nome FRIULANO. Per quanto riguarda il vitigno TOCAI ITALICO, inoltre, va detto che esso non è menzionato né dall'OIV[5] nella "Lista internazionale delle varietà di vite e dei loro sinonimi", né negli elenchi professionali (UPOV e IPGRI). Pertanto, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3[6], del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000[7], tale vitigno non può più essere utilizzato in Italia. Nella sentenza pronunciata il 12 maggio 2005 nella causa C-347/03, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la validità del periodo di abbandono progressivo. Le cause T-417/04, T-418/04 e T-431/04, sullo stesso argomento, sono tuttora pendenti dinanzi alla Corte. Infine, a livello internazionale, dal 2004 la Commissione si adopera per proteggere l'indicazione geografica TOKAJ nei paesi terzi e per evitare che sia utilizzata come nome di un vitigno. L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, del 10 marzo 2006[8], vieta l'uso nella Comunità del termine TOKAY per designare un vitigno sulle etichette dei vini statunitensi. L'accordo tra la Comunità europea e l'Australia (non ancora siglato) vieterà l'uso nella Comunità del termine TOKAY per designare un vitigno sulle etichette dei vini australiani. L'impostazione proposta è quella indicata di seguito. In considerazione: 1. delle lunghe discussioni che hanno portato al compromesso in sede di Consiglio, 2. della recente sentenza della Corte di giustizia, 3. degli impegni internazionali e 4. dell'evoluzione delle prassi dei produttori vinicoli, la Commissione ritiene che debba prevalere la protezione esclusiva dell'indicazione geografica "TOKAJ". La Commissione intende pertanto mantenere il termine ultimo del 31 marzo 2007 nell'allegato II, righe 103, 104 e 105, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione per l'uso dei nomi dei vitigni costituiti integralmente o parzialmente dal nome dell'indicazione geografica TOKAJ, anche se usata in traduzione (ad esempio TOKAY o TOCAI). [1] Decisione 93/724/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU L 337 del 31.12.1993, pag. 93). [2] Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1). [3] Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1). [4] L'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS dell'OMC recita: "La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.". [5] Organizzazione internazionale della vigna e del vino. [6] L'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000 recita:"Le denominazioni e i sinonimi delle varietà classificate sono quelli stabiliti dai seguenti organismi:a) OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino),b) UPOV (Unione per la protezione delle selezioni vegetali), e/oc) IPGRI (Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche).". [7] Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1). [8] GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.