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Document 52006AE0738
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Council Decision establishing a Community civil protection mechanism (recast) (COM(2006) 29 final — 2006/0009 (CNS))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) COM(2006) 29 def. — 2006/0009 (CNS)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) COM(2006) 29 def. — 2006/0009 (CNS)
GU C 195 del 18.8.2006, p. 40–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/40 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione)
COM(2006) 29 def. — 2006/0009 (CNS)
(2006/C 195/10)
Il Consiglio, in data 7 marzo 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 aprile 2006, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice SÁNCHEZ MIGUEL.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 maggio 2006, nel corso della 427a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 144 voti favorevoli, 1 voto contrario e un'astensione.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
Il Comitato apprezza la decisione adottata da Consiglio relativa al meccanismo comunitario di protezione civile, in quanto ritiene che, in generale, accolga le osservazioni che il Comitato aveva espresso nel parere, adottato nel novembre 2005, in merito alla comunicazione della Commissione Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile (1). |
1.2 |
Il comitato desidera inoltre mettere in risalto il fatto che il procedimento di rifusione, in quanto metodo di semplificazione della legislazione comunitaria, facilita la conoscenza e una migliore applicazione della normativa da parte delle autorità per la protezione civile degli Stati membri in modo tale da renderla più efficace in caso di catastrofi naturali o originate dall'uomo. |
1.3 |
Il rafforzamento del meccanismo, grazie all'estensione delle competenze e, soprattutto, a un aumento della dotazione di risorse, faciliterà il suo intervento sia nel territorio comunitario che al di fuori di esso. È molto importante che si menzioni il coordinamento di tale meccanismo con quello delle nazioni Unite, l'Ufficio per il coordinamento delle questioni umanitarie (OCHA). Il Comitato ritiene tuttavia che tale coordinamento dovrebbe coinvolgere anche la Croce rossa e le ONG che operano nelle zone interessate oltre che le organizzazioni di volontariato, che svolgono un ruolo rilevante nelle catastrofi. |
1.4 |
Una dotazione di bilancio sufficiente per il meccanismo è cruciale per il suo corretto funzionamento, ciò comporta il riconoscimento della necessità di migliorare l'informazione, della disponibilità di mezzi di trasporto, di fondi per la formazione degli esperti, ecc. Poiché considera questo punto di importanza cruciale, il Comitato ne ribadisce la necessità e ritiene che la Commissione dovrà disporre di tali fondi ed esigere dagli stati membri il rispetto di questi stessi obblighi affinché tutto il sistema della protezione civile assolva i propri compiti. |
2. Introduzione
2.1 |
Il meccanismo comunitario di protezione civile è stato creato nel 1981 (2) e, insieme con il programma di azione a favore della protezione civile (3), è stato utile durante tutto questo tempo per facilitare la mobilitazione e il coordinamento della protezione civile dentro e fuori l'UE. Sulla base dell'esperienza maturata nel corso di questi anni è risultata evidente la necessità di migliorare il meccanismo, soprattutto perché il Consiglio e il Parlamento europeo hanno riconosciuto l'importanza del suo intervento nelle grandi catastrofi verificatesi dentro e fuori il territorio europeo. |
2.2 |
La commissione ha presentato una comunicazione (4) con l'obiettivo di migliorare il meccanismo; in essa si proponevano una serie di miglioramenti incentrati su:
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2.3 |
Il Comitato ha emesso un parere (5) su questa comunicazione in cui dava una valutazione positiva della proposta di miglioramento, pur affermando che, a suo parere, alcune misure potevano essere modificate alla luce dell'esperienza acquisita, soprattutto con gli ultimi interventi nel caso delle catastrofi verificatesi in Asia. Nel parere il comitato esponeva alla Commissione le seguenti proposte per migliorare il funzionamento del meccanismo:
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3. Osservazioni in merito alla proposta
3.1 |
La decisione del consiglio in esame, che fonde in un solo testo la precedente decisione del 23 ottobre 2001 e la comunicazione succitata, è in linea con il programma di semplificazione legislativa avviato dalla Commissione. Il metodo della rifusione utilizzato favorisce l'applicazione della decisione sia da parte del meccanismo di protezione civile sia da parte delle autorità nazionali responsabili per la protezione civile. Inoltre, anche il contenuto ne è risultato sostanzialmente migliorato, sia per quanto concerne il funzionamento del meccanismo, sia in riferimento alla dotazione di mezzi che gli consentono di operare. |
3.2 |
Il Comitato apprezza questa iniziativa perché chiarifica la funzione dell'organismo comunitario che deve coordinare l'intervento in caso di catastrofi dentro e fuori l'UE, in special modo perché il suo campo di applicazione si estende, da un lato, alle catastrofi originate dall'uomo, agli atti terroristici e, dall'altro, all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali. |
3.3 |
Il comitato reputa di grande importanza l'inclusione di alcune proposte di miglioramento da esso avanzate nel parere del 2005. Per esempio, va sottolineato l'inserimento nell'articolo 2 dei mezzi e delle capacità militari disponibili per sostenere la protezione civile, che in molti casi si considerano indispensabili per un'azione rapida ed efficace. È stata inoltre accettata un'altra richiesta del Comitato, vale a dire l'adozione di disposizioni per i trasporti, la logistica e altri sostegni a livello comunitario. |
3.4 |
Il Comitato ribadisce il suo accordo con la costituzione di nuclei d'intervento le cui risorse devono provenire dagli Stati membri sotto il coordinamento del meccanismo e che manterranno un collegamento permanente con il CECIS in modo che, attraverso un sistema di allerta rapida, si possa intervenire con i mezzi appropriati, inclusi i mezzi di trasporto supplementari. |
3.5 |
È stata introdotta una modifica, non prevista nella comunicazione, riguardante gli interventi fuori del territorio comunitario. Essa stabilisce che sarà lo stato membro che assume in quel momento la presidenza del consiglio dell'UE ad assicurare il collegamento con il paese terzo colpito, sebbene sia il CECIS che dispone dell'informazione e la Commissione che nomina la squadra di coordinamento operativo che, a sua volta, si coordinerà con l'ONU. Il Comitato ritiene che sia importante coinvolgere nell'azione del meccanismo comunitario di protezione civile l'organo massimo di rappresentanza dell'UE e per tale ragione sollecita l'intervento dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE. Nonostante ciò il Comitato ha l'impressione che l'operatività completa del sistema non sia garantita. |
3.6 |
È importante mettere in evidenza il nuovo articolo 10 in cui si stabilisce la complementarità del meccanismo comunitario con gli enti nazionali della protezione civile, disponendo che questi ultimi potranno essere sostenuti con mezzi di trasporto e mediante la mobilitazione di nuclei e squadre che possano agire sul campo. |
3.7 |
Da ultimo, l'articolo 13 sancisce la competenza della Commissione per l'adozione delle regole d'attuazione relative alle misure previste nella decisione, specie la disponibilità di risorse per gli interventi, per il sistema CECIS, per le squadre di esperti, per la formazione degli stessi e per qualsiasi altra forma di sostegno supplementare. Il Comitato valuta in modo positivo il fatto che si riconosca la necessità di disporre di risorse adeguate, ma ritiene che queste debbano essere quantificate, in modo che il meccanismo possa operare in tutte le sfere di responsabilità che gli sono assegnate. |
Bruxelles, 17 maggio 2006
La Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Anne-Marie SIGMUND
(1) Parere CESE 1491/2005 del 14.12.2005, GU C 65 del 17.3.2006, pag. 41.
(2) Decisione 2001/792/CE, Euratom.
(3) Decisione del Consiglio, del 9.12.1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile — 1999/847/CE.
(4) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile. COM(2005) 137 def.
(5) Cfr. nota 1.