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Document 52005PC0228
Proposal for a Council Regulation imposing certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of the Congo and repealing Regulation (EC) No 1727/2003
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
/* COM/2005/0228 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 /* COM/2005/0228 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 27.5.2005 COM(2005) 228 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE - A fronte del persistente flusso illecito di armi nella Repubblica democratica del Congo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005 che estende, tra l’altro, l’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1493 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a tutti i destinatari della Repubblica democratica del Congo. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha previsto un certo numero di deroghe all’embargo. - Il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/XXX/PESC per attuare le misure restrittive di cui alla risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. - Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari nella Repubblica democratica del Congo di cui alla posizione comune 2005/XXX/PESC rientra nel campo di applicazione del trattato e richiede una normativa comunitaria specifica. La Commissione propone di attuare queste misure nella Comunità mediante un regolamento del Consiglio. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2005/xxx/PESC del xx 2005 relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo,[1] vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) La posizione comune 2002/829/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2002[3] ha imposto un embargo sulla fornitura di armi e materiale connesso alla Repubblica democratica del Congo. (2) Il 28 luglio 2003 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 1493 (2003), in appresso "UNSCR 1493 (2003)", di imporre un embargo sulla fornitura di armi e di materiale connesso nonché sulla prestazione di assistenza, consulenza o formazione pertinenti ad attività militari nei confronti di tutti i gruppi e milizie armati che agiscono nel territorio del nord e sud Kivu e dell'Ituri, nonché nei confronti dei gruppi che non hanno sottoscritto l'accordo globale e onnicomprensivo, nella Repubblica democratica del Congo. (3) La posizione comune 2003/680/PESC del Consiglio del 29 settembre 2003[4] prevede l’allineamento della posizione comune 2002/829/PESC con le misure di cui all’UNSCR 1493 (2003). Alcune di queste misure sono attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1727/ 2003 del Consiglio[5]. (4) A fronte del persistente flusso illecito di armi nella Repubblica democratica del Congo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, in appresso “UNSCR 1596 (2005)”, che estende, tra l’altro, l’attuale embargo sulle armi a tutti i destinatari della Repubblica democratica del Congo. La risoluzione 1596 (2005) prevede un certo numero di deroghe all’embargo. (5) Oltre a confermare l’embargo e il divieto di cui alla posizione comune 2002/829/PESC, la posizione comune 2005/…./PESC prevede un’ulteriore deroga all’embargo sulle armi e al divieto di fornire l’assistenza connessa onde allineare l’elenco delle deroghe con la risoluzione 1596 (2005). Visto che la suddetta deroga si applica al divieto di fornire determinati tipi di assistenza tecnica e finanziaria, il regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio deve essere opportunamente modificato. In occasione di questa modifica, è opportuno allineare con le prassi recenti le disposizioni del regolamento riguardanti il divieto di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad attività militari. (6) Poiché il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari rientra nell’ambito del trattato, per evitare distorsioni della concorrenza occorrono misure comunitarie che applichino tale divieto per quanto riguarda la Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. (7) Per motivi di opportunità, la Commissione deve essere autorizzata a modificare l’allegato del presente regolamento. (8) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione. (9) Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1727/2003 deve essere sostituito da un nuovo regolamento che contenga tutte le disposizioni pertinenti relative al divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari nella Repubblica democratica del Congo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. per “assistenza tecnica” si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza; 2. per “comitato per le sanzioni” s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della risoluzione 1533 (2004). Articolo 2 È vietato: (a) concedere, vendere, fornire o trasferire assistenza tecnica connessa ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Repubblica democratica del Congo, o in modo che tale assistenza venga usata nel territorio di questo paese; (b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica e altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo della Repubblica democratica del Congo, o in modo che quanto sopra descritto venga usato nel territorio di questo paese; (c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b). Articolo 3 1. In deroga all’articolo 2, l’autorità competente, indicata nell’allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare la fornitura di: (a) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati dalla missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) o ad aiutare la MONUC; (b) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati da unità dell’esercito e della polizia della Repubblica democratica del Congo o ad aiutare dette unità purché: - abbiano portato a termine il processo di integrazione, - operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale della Repubblica democratica del Congo oppure - siano in fase di integrazione nel territorio della Repubblica democratica del Congo al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell'Ituri; (c) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché la fornitura dell’assistenza tecnica o dei servizi suddetti sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. 2. Non verrà concessa nessuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo. Articolo 4 La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. Articolo 5 1. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. 2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento. Articolo 6 Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica. Articolo 7 Il presente regolamento si applica: (a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; (b) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi; (c) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; (d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità. Articolo 8 Il regolamento (CE) n. 1727/2003 è abrogato. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 3 (riservato agli Stati membri) BELGIO REPUBBLICA CECA DANIMARCA GERMANIA ESTONIA GRECIA SPAGNA FRANCIA IRLANDA ITALIA CIPRO LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO UNGHERIA MALTA PAESI BASSI AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO COMUNITÀ EUROPEA Commissione delle Comunità europee Direzione generale per le Relazioni esterne Direzione Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica europea di sicurezza e di difesa (PESD): Coordinamento e contributo della Commissione Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali, azioni comuni PESC, sanzioni, processo di Kimberley CHAR 12/163 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63 e-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int [1] GU L [2] GU C del , pag. . [3] GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. [4] GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64. [5] GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 5.