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Document 52005AG0018

    Posizione comune (CE) n. 18/2005, del 24 gennaio 2005 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 111E del 11.5.2005, p. 33–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 111/33


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 18/2005

    definita dal Consiglio il 24 gennaio 2005

    in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/C 111 E/05)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta può contribuire a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesioni in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. Montarle su tutte le categorie di veicoli è certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

    (2)

    La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

    (3)

    Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità (3), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

    (4)

    Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M1 solo a decorrere dal 1o gennaio 1998. Solo tali veicoli devono perciò essere muniti di sedili, ancoraggi dei sedili e poggiatesta ai sensi della direttiva 74/408/CEE (5).

    (5)

    In attesa che il sistema di omologazione comunitario venga esteso a tutte le categorie di veicoli, ai fini della sicurezza stradale andrebbero installati sui veicoli di categorie diverse da M1 sedili con ancoraggi compatibili all'applicazione di attacchi per cinture di sicurezza.

    (6)

    La direttiva 74/408/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M1. Gli Stati membri non devono perciò introdurre ulteriori disposizioni.

    (7)

    Dall'entrata in vigore della direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE (6), vari Stati membri hanno già reso obbligatorie le norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M1. Produttori e loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

    (8)

    La ricerca ha dimostrato che è impossibile munire sedili orientati lateralmente di cinture di sicurezza che garantiscano ai passeggeri lo stesso livello di sicurezza dei sedili disposti nel senso di marcia. Per motivi di sicurezza, in talune categorie di veicoli è necessario vietare tali sedili.

    (9)

    La direttiva 74/408/CEE andrebbe perciò modificata di conseguenza.

    (10)

    Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in talune categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del suo ordine di grandezza, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 74/408/CEE

    La direttiva 74/408/CEE è modificata come segue:

    1)

    l'articolo 1 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (7).

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La presente direttiva non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.»;

    2)

    è aggiunto l'articolo seguente:

    «Articolo 3 bis

    1.   Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 (della classe III o B) e M3 (della classe III o B).

    2.   Il paragrafo 1 non si applica alle ambulanze o ai veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 70/156/CEE.»;

    3)

    l'allegato II è modificato come segue:

    a)

    il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

    «1.1.

    Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia e ai poggiatesta montati su tali sedili.»;

    b)

    il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

    «2.3.

    “sedile”, una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere.

    A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

    2.3.1.

    per “sedile orientato nel senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o — 10°;

    2.3.2.

    per “sedile orientato contro il senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o — 10°;

    2.3.3.

    per “sedile orientato lateralmente” si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2;»

    c)

    il punto 2.9 è soppresso;

    4)

    nell'allegato III, il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

    «2.5.

    “sedile”, una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizioni e di attacchi, destinata all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti.

    A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

    2.5.1.

    per “sedile orientato nel senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o — 10°;

    2.5.2.

    per “sedile orientato contro il senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o — 10°;

    2.5.3.

    per “sedile orientato lateralmente” si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2;»

    5)

    l'allegato IV è modificato come segue:

    a)

    il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

    «1.1.

    I requisiti nel presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e a quelli delle categorie M2 e M3 non contemplati dal campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni di cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.»;

    b)

    il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

    «2.4.

    Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 e M3 della classe I, II o A.»

    Articolo 2

    Attuazione

    1.   A decorrere da … (8), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

    a)

    rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

    b)

    proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

    2.   A decorrere da … (9), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per un nuovo tipo di veicolo:

    a)

    non possono più rilasciare l'omologazione CE;

    b)

    devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

    3.   A decorrere da … (10), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri devono:

    a)

    considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

    b)

    rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

    Articolo 3

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (11). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2.   Essi applicano queste disposizioni a decorrere da … (12).

    3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 6.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 487), posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2004 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

    (4)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 101).

    (5)  GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (6)  GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28.

    (7)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1

    (8)  La data di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    (9)  Sei mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

    (10)  Diciotto mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

    (11)  Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    (12)  Sei mesi e un giorno dall'entrata in vigore della presente direttiva.


    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I.   INTRODUZIONE

    La direttiva proposta, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2003 (1), è basata sull'articolo 95 del trattato CE.

    Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 10 dicembre 2003 (2).

    Il Parlamento europeo ha ultimato la prima lettura e formulato il suo parere il 17 dicembre 2003 (3).

    Il 24 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune riportata nel doc. 11935/04.

    II.   OBIETTIVO

    La direttiva proposta è intesa a modificare la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili dei veicoli a motore al fine di rendere obbligatorie le cinture di sicurezza sugli autoveicoli diversi dalle autovetture.

    Anche le due direttive seguenti riguardano l'installazione di cinture di sicurezza sui veicoli:

    direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore;

    direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

    Dato l'obbligo di installare cinture di sicurezza su tutti i veicoli, la Commissione propone di modificare le tre direttive simultaneamente.

    Poiché l'obiettivo ultimo della proposta è quello di migliorare la sicurezza stradale, esse andrebbero adottate contemporaneamente e messe in applicazione alla stessa data.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

    1.   Osservazioni generali

    Nella posizione comune adottata all'unanimità, il Consiglio:

    ha modificato l'articolo 1 includendo nel campo d'applicazione della direttiva i sedili pieghevoli e inserendo definizioni per categorizzare i vari orientamenti dei sedili;

    ha posticipato, all'articolo 2, varie date di entrata in vigore;

    ha respinto tre emendamenti proposti dal Parlamento europeo:

    l'emendamento 3 che propone di inserire un nuovo considerando 8 bis riguardante l'esame da parte della Commissione di prove sui sedili disposti in senso longitudinale è stato respinto in quanto il Consiglio non ritiene che siano necessarie ulteriori prove per concludere che i sedili disposti in senso longitudinale sono pericolosi per gli occupanti di qualsiasi tipo di veicolo;

    gli emendamenti 1 e 2 che limitano il divieto imposto dall'articolo 1 di installare sedili disposti in senso longitudinale in alcune categorie di veicoli a motore sono stati respinti in quanto il Consiglio condivide l'impostazione della Commissione per quanto riguarda il divieto dei sedili disposti in senso longitudinale in tutti i tipi di veicoli per assicurare la sicurezza dei passeggeri.

    2.   Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione

    Articolo 1, punto 1

    Soppressione del riferimento alla non applicazione della direttiva ai «sedili pieghevoli».

    Punto 2

    L'obbligo degli Stati membri di vietare la fissazione di sedili disposti in senso longitudinale è stato trasferito all'articolo 2 riguardante l'attuazione.

    È stato precisato il campo d'applicazione del divieto riguardante i sedili disposti in senso longitudinale.

    Sono stati inseriti due nuovi punti (3 e 4) per definire i vari orientamenti dei sedili: sedili orientati nel senso di marcia, sedili orientati contro il senso di marcia e sedili orientati lateralmente.

    Punto 5, (ex punto 3)

    Un nuovo paragrafo precisa che la norma riguardante il blocco automatico dei sedili muniti di schienale ribaltabile non si applica ai sedili ribaltabili fissati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 o M3 della classe I, II o A (autobus urbani).

    Articolo 2

    Tutte le date riguardanti l'attuazione della direttiva sono state posticipate e sostituite da date che sono stabilite in funzione della data di adozione della presente nuova direttiva.

    IV.   CONCLUSIONI

    La posizione comune, che corrisponde ampiamente alla proposta della Commissione, è stata adottata all'unanimità dal Consiglio. Le principali modifiche alla proposta della Commissione riguardano, da un lato, l'inclusione dei sedili pieghevoli nel campo d'applicazione della direttiva e, dall'altro, le definizioni dei vari orientamenti dei sedili. Sono inoltre state adeguate le date di recepimento ed entrata in vigore della direttiva.


    (1)  Doc. 10888/03 ENT 115 CODEC 909.

    (2)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 6.

    (3)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 487.


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