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Document 52004PC0712
Proposal for a Council Regulation amending Regulations (EEC) No 2759/75, (EEC) No 2771/75, (EEC) No 2777/75, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1255/1999 and (EC) No 2529/2001 as regards exceptional market support measures . (presented by the Commission)
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato
/* COM/2004/0712 def. - CNS 2004/0254 */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato /* COM/2004/0712 def. - CNS 2004/0254 */
Bruxelles, 26.10.2004 COM(2004) 712 definitivo 2004/0254 (CNS) . Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Allorché, a causa delle restrizioni imposte dalle autorità veterinarie in caso di insorgenza di malattie animali quali l’afta epizootica o la peste suina classica, si verificano gravi perturbazioni di mercato, la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno al mercato per aiutare gli agricoltori colpiti da tali restrizioni. Segue un elenco degli articoli dei regolamenti di base che dispongono tali misure eccezionali: - articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, - articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, - articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, - articolo 39 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, - articolo 36 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e - articolo 22 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Detti articoli stabiliscono quali misure di sostegno sia possibile adottare, ma non ne specificano le modalità di finanziamento. Poiché non esistono norme precise in materia di finanziamento delle misure in parola, alla fine degli anni 80 e all’inizio degli anni 90 il FEAOG si è assunto l’onere del 100% delle spese per le misure di sostegno, segnatamente per quelle adottate nel settore delle carni suine, colpito a più riprese da epidemie di peste suina classica. Nel 1994 sono state introdotte per la prima volta, in un regolamento della Commissione che autorizzava l’adozione delle suddette misure nel settore delle carni suine in Germania, alcune disposizioni relative al cofinanziamento delle misure eccezionali di sostegno al mercato. Il tasso di cofinanziamento per le misure nel settore delle carni suine fu allora fissato al 70% a carico del bilancio comunitario e al 30% a carico del bilancio dello Stato membro interessato. Successivamente, il medesimo tasso è stato applicato ai provvedimenti adottati nel settore delle carni bovine in seguito all’insorgenza di focolai di BSE e di afta epizootica. Nella causa C-239/01, diversi Stati membri hanno presentato ricorso avverso il regime di cofinanziamento per le misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle carni bovine. Nella sentenza del 2003, la Corte di giustizia europea ha statuito che il cofinanziamento nazionale di misure eccezionali di sostegno al mercato non è conforme alla attuale formulazione del corrispondente regolamento del Consiglio e che sarebbe possibile soltanto un finanziamento della Commissione del 100%. È evidente che tale sentenza si applica a tutte le organizzazioni di mercato dei prodotti di animali dato che, nelle diverse organizzazioni di mercato, gli articoli sono all’incirca gli stessi. Per la Commissione europea un regime di cofinanziamento nell’ambito di misure eccezionali di sostegno al mercato è di fondamentale importanza. Gli Stati membri sono responsabili non soltanto dell’applicazione delle suddette misure bensì anche di quelle adottate per combattere la malattia. È ovvio che, se essi debbono condividere l’onere finanziario delle misure di sostegno, faranno di tutto, dal punto di vista veterinario e sanitario, per debellare la malattia al più presto e per minimizzare i costi. Un ulteriore argomento a favore del suddetto regime è che esso viene già utilizzato per gli indennizzi versati agli agricoltori costretti ad abbattere il bestiame in seguito all’insorgenza di focolai epidemici. Nella sua relazione speciale n. 1/2000 sulla peste suina classica, la Corte dei Conti europea ha raccomandato il rispetto di un rigoroso parallelismo tra il cofinanziamento delle misure veterinarie e le misure di sostegno al mercato. Per poter mantenere il regime del cofinanziamento anche dopo la sentenza della Corte, si propone quindi di modificare i corrispondenti articoli dei vari regolamenti del Consiglio mediante l’introduzione di disposizioni giuridiche precise in materia. La modifica deve riguardare tutte le organizzazioni di mercato sopra citate. 2004/0254 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, considerando quanto segue: (1) Alcune organizzazioni comuni di mercato prevedono misure eccezionali di sostegno al mercato allo scopo di tenere conto dei limiti alla libera circolazione risultanti dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione delle malattie degli animali. Le misure in questione figurano: - all’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine[1], - all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova[2], - all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame[3], - all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine[4], - all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[5], e - all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine[6], (2) A seguito della comparsa di epizoozie nella Comunità, i mercati dei prodotti animali, e in particolare i mercati della carne, sono stati colpiti da crisi molto gravi. Al fine di evitare pesanti turbative dei mercati interessati, la Commissione ha dovuto adottare misure di sostegno eccezionali a favore di tali mercati negli Stati membri colpiti, con una spesa considerevole a carico del bilancio comunitario. (3) In questo contesto gli Stati membri si fanno carico delle principali responsabilità nella lotta contro la comparsa e la diffusione delle epizoozie. Tenuto conto di questa situazione, della portata delle epizoozie in questione, della loro durata e, di conseguenza, della rilevanza degli sforzi necessari a sostegno del mercato, sembra opportuno che le spese relative agli aiuti erogati ai produttori siano ripartite tra la Commissione e lo Stato membro interessato. (4) È opportuno subordinare le misure di sostegno all’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente eventuali epizoozie. (5) È opportuno esentare dall’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato il contributo finanziario erogato dagli Stati membri a favore delle misure eccezionali di sostegno al mercato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 è sostituito dal seguente: “Articolo 20 1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari o agli scambi con i paesi terzi risultanti dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura prevista all’articolo 24, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. 2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri. 3. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure di cui al paragrafo 1.” Articolo 2 Il testo dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 è sostituito dal seguente: “ Articolo 14 1. Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 17, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. 2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri. 3. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure di cui al paragrafo 1.” Articolo 3 Il testo dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 è sostituito dal seguente: “ Articolo 14 1. Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 17, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. 2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri. 3. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure di cui al paragrafo 1.” Articolo 4 Il testo dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1254/1999 è sostituito dal seguente: “ Articolo 39 1. Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 43, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. 2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri. 3. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure di cui al paragrafo 1.” Articolo 5 Il testo dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è sostituito dal seguente: “ Articolo 36 1. Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 42, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. 2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri. 3. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure di cui al paragrafo 1.” Articolo 6 Il testo dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2529/2001 è sostituito dal seguente: “ Articolo 22 1. Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a impedire la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2 provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. 2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri. 3. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure di cui al paragrafo 1.” Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente +++++ TABLE +++++ [1] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5). [2] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). [3] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). [4] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). [5] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). [6] GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.