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Document 52004PC0464
Proposal for a Council Decision on the signing of the Agreement on scientific and technological cooperation between the European Community and the Arab Republic of Egypt
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto
/* COM/2004/0464 def. */
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto /* COM/2004/0464 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. L'accordo euromediterraneo, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, è stato firmato il 25 giugno 2001. L'articolo 43 di detto accordo individua nella cooperazione scientifica e tecnologica un settore di grande interesse e potenzialità particolari e prevede, tra l'altro, l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti. 2. Nel quadro dell'attuazione di una dimensione internazionale ambiziosa dello Spazio europeo della ricerca (cfr. la comunicazione della Commissione del 25.6.2001 COM(2001) 346 def., "La dimensione internazionale dello Spazio europeo della ricerca"), la Commissione rileva la necessità di rafforzare le sue relazioni nel campo della scienza, tecnologia ed innovazione con i paesi partner mediterranei per favorire il progresso socioeconomico di tutta l'area euromediterranea. 3. Il 29 maggio 2002 il ministro dell'Istruzione superiore e ministro della Ricerca scientifica della Repubblica araba di Egitto ha trasmesso al Commissario Philippe Busquin una lettera in cui esprimeva la soddisfazione delle autorità e della comunità scientifica egiziane per le attività di cooperazione scientifica già in corso e chiedeva di negoziare con la Comunità un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica per completare e rafforzare le attività di cooperazione svolte fino ad allora, rivolgendo particolare attenzione alla cooperazione regionale. 4. Sono state organizzate delle riunioni esplorative con le autorità egiziane responsabili della politica scientifica e tecnologica e con rappresentanti della comunità scientifica del paese per valutare il potenziale scientifico egiziano e il rafforzamento della sua partecipazione a ricerche di interesse comune con la Comunità europea. Questi contatti hanno confermato che una cooperazione scientifica e tecnologica più stretta con l'Egitto sarebbe nell'interesse reciproco delle due parti. In conclusione, è emerso che sarebbe effettivamente nell'interesse della Comunità rispondere favorevolmente alla richiesta dell'Egitto e che un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rappresenterebbe lo strumento adeguato per completare le collaborazioni in corso ed estenderle a livello internazionale e regionale. 5. Di conseguenza, il 14 novembre 2002 la DG Ricerca ha avviato la procedura destinata ad ottenere un mandato di negoziato per l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica in oggetto. Il 12 marzo 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione per l'adozione di un mandato di negoziato; il 14 aprile 2003 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica araba di Egitto. 6. L'accordo è stato negoziato conformemente alla direttive allegate alla decisione del Consiglio del 14 aprile 2003. A seguito dei negoziati è stato elaborato un progetto di accordo con i relativi allegati di cui alla presente comunicazione e siglati il 4 marzo 2004 dai rappresentanti autorizzati dalle due parti dopo due sedute di negoziato. 7. Il progetto di accordo si basa sui principi del reciproco vantaggio, delle possibilità reciproche di impegnarsi in programmi e attività svolti da ciascuna parte nei settori oggetto dell'accordo, della non discriminazione, della effettiva tutela della proprietà intellettuale e dell'equa condivisione dei diritti di proprietà intellettuale. 8. Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone che il Consiglio: - decida di procedere alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea; - autorizzi il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità europea. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato con l'Egitto, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica; (2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo siglato il 4 marzo 2004, DECIDE: Unico articolo Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO La Comunità europea (in appresso denominata "Comunità"), da un lato, e la Repubblica araba di Egitto (in appresso denominata "Egitto"), dall'altro, in appresso denominate "le Parti"; VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma; VISTA la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002 [1], relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006); [1] GU L 232 del 29.08.2002. CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento di cui all'articolo 43 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, firmato il 25 giugno 2001; CONSIDERANDO che la Comunità e l'Egitto hanno svolto attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità; DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti; CONSIDERANDO la volontà di apertura dello Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei; HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Campo d'applicazione e principi d'aggiudicazione 1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra la Comunità e l'Egitto in settori di interesse comune in cui esercitano attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico. 2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi: - promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti; - beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi; - accesso reciproco alle attività dei programmi e ai progetti di ricerca svolti da ciascuna parte; - scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione; - tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Articolo 2 Mezzi di cooperazione 1. I soggetti giuridici con sede in Egitto, conformemente alla definizione di cui all'allegato I, comprese persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, partecipano alle azioni indirette del programma quadro comunitario di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (in appresso "il programma quadro CE"), alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II. 2. I soggetti giuridici con sede negli Stati membri della Comunità europea partecipano ai programmi e progetti di ricerca dell'Egitto in settori analoghi a quelli del programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici egiziani, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II. 3. La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti: - regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica dell'Egitto e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica; - scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione; - trasmissione tempestiva di informazioni sull'attuazione e i risultati dei programmi e progetti di ricerca dell'Egitto e della Comunità e riguardanti i risultati di lavori svolti nell'ambito del presente accordo; - riunioni congiunte; - visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione; - lo scambio e la condivisione di attrezzature e di materiali; - contatti regolari tra responsabili di programmi o direttori di progetti di ricerca egiziani e comunitari; - partecipazione di esperti a seminari, simposi e gruppi di lavoro; - scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo; - formazione tramite progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, - accesso reciproco all'informazione scientifica e tecnologica oggetto della cooperazione in questione; - qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Egitto, di cui all'articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili alle due parti. Articolo 3 Rafforzamento della cooperazione 1. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e l'uscita dai loro territori di materiali, dati o attrezzature destinati a essere utilizzati in queste attività. 2. Qualora, in applicazione della propria normativa, la Comunità europea accordi un finanziamento a un soggetto giuridico stabilito in Egitto che partecipi a un'azione indiretta comunitaria, l'Egitto garantisce che a questa transazione non saranno imposti oneri o prelievi fiscali o doganali. Articolo 4 Gestione dell'accordo Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Egitto 1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per l'Egitto, dall'Accademia per la ricerca scientifica e tecnologica, e, per la Comunità, dai servizi dalla Commissione europea responsabili del programma quadro, in qualità di agenti esecutivi delle parti (in appresso denominati "agenti esecutivi"). 2. Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato "Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica CE-Egitto" (in appresso "il Comitato misto"), le cui funzioni comprendono: - assicurare, valutare e riesaminare l'attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne di nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell'osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti; - identificare annualmente i settori in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure; - esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Egitto e nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni future ai sensi del presente accordo. 3. Il comitato misto è composto da rappresentanti degli agenti esecutivi; esso adotta il proprio regolamento interno. 4. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno, alternativamente nella Comunità e in Egitto. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di una delle due parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto sono trasmesse per informazione al comitato d'associazione dell'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e la Repubblica araba di Egitto. Articolo 5 Finanziamento La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all'allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti, dalle politiche e modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti. Articolo 6 Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni La diffusione e l'uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni di cui all'allegato II. Articolo 7 Disposizioni finali 1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le Parti. 2. Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa del completamento delle procedure interne necessarie per la conclusione, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso. Qualora una parte notifichi all'altra parte l'intenzione di non concludere l'accordo, le parti concordano di comune accordo che i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo. 3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso. 4. Qualora una della parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, l'agente esecutivo della parte in questione notifica all'agente esecutivo dell'altra parte il contenuto preciso di dette modifiche. In deroga a quanto disposto dal secondo comma del paragrafo 2, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all'altra, entro un mese dall'adozione delle modifiche di cui al primo comma, la sua intenzione di denunciare il presente accordo. 5. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica araba di Egitto, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nei territori di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale. 6. Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a ............ Fatto a ............ il .......... il .......... Per il governo della Repubblica araba Per la Commissione, di Egitto per conto della Comunità europea ALLEGATO I Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica araba di Egitto Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. I. Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Tunisia alle azioni indirette del programma quadro CE di ricerca 1. La partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in Egitto alle azioni indirette del programma quadro CE è soggetta alle regole di partecipazione stabilite ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'attuazione del programma quadro. I soggetti giuridici stabiliti in Egitto possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea. 2. La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Egitto che partecipano alle azioni indirette menzionate al paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, al regolamento finanziario della Comunità europea e alla legislazione comunitaria applicabile. 3. I contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Egitto che partecipano ad un'azione indiretta devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche. Le competenti autorità egiziane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, l'assistenza ragionevole e utile, qualora necessaria, per eseguire tali controlli e verifiche contabili. II. Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai programmi e ai progetti di ricerca dell'Egitto 1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo dell'Egitto in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Egitto. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti egiziani di ricerca nell'ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l'attuazione di detti progetti, sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative che disciplinano lo svolgimento di programmi di ricerca e sviluppo applicabili ai soggetti giuridici egiziani e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra l'Egitto e la Comunità in questo settore. Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti e programmi di ricerca e sviluppo dell'Egitto è disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Tunisia, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici di paesi terzi che partecipano ai progetti e ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Egitto. 3. L'Egitto informa regolarmente i soggetti giuridici della Comunità e dell'Egitto in merito ai programmi egiziani in corso di svolgimento e alle possibilità di partecipazione per i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità. ALLEGATO II Principi per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale I. Applicazione Ai fini del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967. Ai fini del presente accordo, per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti legati a detti risultati acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, modelli, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili. II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti 1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali applicabili alle parti, compresi l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967). 2. I soggetti giuridici stabiliti in Egitto che partecipano a un'azione indiretta del Programma quadro CE hanno gli stessi diritti e obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, alle condizioni stabilite dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, e nel relativo contratto concluso con la Comunità. Detti diritti e obblighi sono conformi alle disposizioni del paragrafo 1. 3. I soggetti giuridici della Comunità europea che partecipano a programmi o a progetti di ricerca egiziani sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Egitto che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1. III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti 1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito. a) La parte che genera le conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora risulti impossibile determinare il contributo delle rispettive parti, le parti sono congiuntamente proprietari delle conoscenze. b) La parte proprietaria della conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito. 2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito. a) In caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere. b) Tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione. 3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito. a) All'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte identifica le informazioni riservate che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la riservatezza delle informazioni. b) La parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo. c) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l'altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta e ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche. d) Le informazioni riservate o le altre informazioni confidenziali non documentali fornite nel corso di seminari e di altre riunioni tra i rappresentanti delle parti, indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di attrezzature o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o altre informazioni confidenziali siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi del paragrafo 3, lettera a). e) Ciascuna parte si impegna ad assicurare che le informazioni riservate ricevute ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e d) siano controllate come ivi previsto. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), ne informa immediatamente l'altra parte. In seguito, le Parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.