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Document 52004PC0280

Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

/* COM/2004/0280 def. */

52004PC0280

Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore /* COM/2004/0280 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha avviato un'inchiesta ai fini di un riesame relativa, tra l'altro, alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia. Lo scopo del riesame era valutare se tali misure debbano essere modificate per tenere conto dell'ampliamento della Comunità.

Il riesame ha dimostrato che per sette esportatori cinesi è necessario adeguare l'elemento quantitativo dell'impegno, in quanto il quantitativo che era stato calcolato per la Comunità a 15 Stati membri deve essere ricalcolato per la Comunità a 25 Stati membri.

Si propone pertanto di adeguare l'impegno in vigore per i sette esportatori.

Gli Stati membri sono stati consultati e nessuno si è opposto alla proposta.

Si propone che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 maggio 2004.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 [2] (regolamento di base), in particolare l'articolo 8, l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 22, lettera c),

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

[2] GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo, [3]

[3] GU C [...] del [...], pag. [...9

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 1531/2002 [4] il Consiglio ha istituito una dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione a colori (il prodotto in questione) originari, tra gli altri paesi, della Repubblica popolare cinese (Cina). Con decisione n. 2002/683/CE della Commissione del 29 luglio 2002 [5], è stato accettato l' impegno offerto da sette esportatori cinesi: (1) Haier Electrical Appliances Corporation Ltd, (2) Hisense Import & Export Co., Ltd, (3) Konka Group Co., Ltd, (4) Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, (5) Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, (6) TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd e (7) Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.

[4] GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1.

[5] GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42.

(2) Con il regolamento 1531/2002, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stata fissata al 44,6% per le importazioni del prodotto in questione originarie della Cina.

2. Inchiesta

(3) Il 20 marzo 2004, la Commissione ha annunciato mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [6] l'apertura di alcuni riesami intermedi parziali delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa, dell'Ucraina e della Repubblica di Bielorussia, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 22, lettera c) del regolamento di base. La misura antidumping applicabile alle importazioni di ricevitori per televisioni a colori originari della Cina è una delle misure per cui è stato avviato il riesame (le misure).

[6] GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(4) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare l'opportunità di adeguare le misure per tenere conto dell'ampliamento dell'Unione europea del 1° maggio 2004 (l'ampliamento).

(5) Poiché un certo quantitativo delle importazioni del prodotto in questione originario della Cina è attualmente soggetto ad un impegno sui prezzi per un volume specifico, il riesame delle misure è stato avviato per valutare se tale impegno, calcolato sulla base dei dati relativi ad una Comunità a 15 Stati membri, dovesse essere modificato per tenere conto dell'ampliamento dell'Unione europea a 25 Stati membri.

3. Parti interessate dall'inchiesta

(6) Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresa l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 (UE10) sono state informate dell'apertura dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi per essere sentite.

(7) A tale proposito, le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

(a) Produttore comunitario:

Royal Philips Electronics, Eindhoven, Paesi Bassi

(b) Produttori esportatori:

- Camera di commercio cinese, Pechino, Repubblica popolare cinese, a nome dei seguenti produttori esportatori:

- Haier Electrical Appliances Corporation Ltd,

- Hisense Import & Export Co., Ltd,

- Konka Group Co., Ltd,

- Sichuan Changhong Electric Co. Ltd,

- Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd,

- TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd,

- Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.

B. PRODOTTO IN QUESTIONE

(8) Il prodotto in questione è rappresentato da apparecchi riceventi per la televisione a colori con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso alloggiamento. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Argomentazioni delle parti interessate

(9) La camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), a nome delle società di cui è stato accettato l'impegno congiuntamente alla CCCME, ha sostenuto che il volume delle importazioni a cui si applica l'impegno è stato determinato sulla base dei dati relativi al consumo apparente della Comunità a 15 Stati membri. Pertanto, essa ritiene che l'impegno dovrebbe essere adeguato al mercato di una Comunità a 25 Stati membri. Essa ha sostenuto che tale riesame fosse necessario per evitare una discriminazione a favore degli altri esportatori del prodotto in questione nell'UE.

2. Osservazioni degli Stati membri

(10) Gli Stati membri hanno presentato le loro osservazioni e la maggior parte è a favore dell'adeguamento delle misure per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea.

3. Valutazione

(11) L'analisi dei dati disponibili ha dimostrato che i volumi delle importazioni nell'UE10 del prodotto in questione proveniente dalla Cina sono significativi. Considerando che il volume delle importazioni oggetto dell'impegno sui prezzi attualmente in vigore è stato determinato nel contesto della Comunità a 15 Stati membri, esso non tiene conto dell'effetto dell'aumento del mercato in seguito all'ampliamento della Comunità a 25 Stati membri.

4. Conclusioni

(12) Alla luce di quanto esposto sopra, si conclude che per tenere conto dell'ampliamento è opportuno adeguare le misure in modo da tenere conto del volume aggiuntivo delle importazioni destinate al mercato dell'UE 10.

(13) Il volume originale delle importazioni oggetto dell'impegno sui prezzi per la Comunità a 15 Stati membri è stato calcolato come un valore crescente che dovrebbe raggiungere una determinata percentuale del consumo comunitario apparente al quinto anno di validità dell'impegno. L'entità dell'incremento del volume delle importazioni oggetto dell'impegno sui prezzi può essere calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo.

(14) Pertanto, si ritiene opportuno che la Commissione accetti una proposta di impegno modificato che rifletta la situazione dopo l'allargamento sulla base del metodo di cui al considerando 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può accettare una proposta di modifica di impegno che aumenti il volume delle importazioni oggetto di un impegno sui prezzi accettato con decisione (2002/683/CE) della Commissione, del 29 luglio 2002, relativa alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione originari della Repubblica popolare cinese. L'incremento è calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo utilizzato quando l'impegno sui prezzi originario è stato fissato per la Comunità a 15 Stati membri, ovvero come un valore crescente che raggiunge una determinata percentuale del consumo comunitario apparente al quinto anno di validità dell'impegno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

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