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Document 52004PC0125
Proposal for a Council Decision on the Community position on the amendment of Appendix 5 to Annex 11 to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sulla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sulla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
/* COM/2004/0125 def. */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sulla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli /* COM/2004/0125 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità sulla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato "l'accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del suddetto allegato e assume gli incarichi ivi previsti. Il Comitato misto veterinario dispone, in particolare, di un potere decisionale per i casi di cui all'allegato 11. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici del suddetto allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle. Il punto III del capitolo 1 dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo fissa le norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero. In virtù del terzo comma del punto III del capitolo 1, il Comitato misto veterinario stabilisce un modello di certificato per detti animali. La Comunità deve adottare la propria posizione nell'ambito del Comitato misto veterinario per quanto riguarda le modifiche dell'appendice 5 dell'allegato 11 necessarie per adottare un modello di certificato per gli animali destinati al pascolo frontaliero. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione. * * * La proposta di modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo prevede l'adozione di un modello di certificato per gli animali destinati al pascolo frontaliero. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità sulla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...]del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera [2], la posizione della Comunità in seno al comitato misto veterinario è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione. [2] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1. (2) L' accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli (di seguito denominato « l' accordo agricolo ») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (3) L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti all'applicazione del suddetto allegato e di assumere gli incarichi ivi previsti. Il paragrafo 3 del suddetto articolo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'allegato 11, in particolare per adeguarle ed aggiornarle. (4) Il punto III del capitolo 1 dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo stabilisce le norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero. Il terzo comma del punto III del capitolo 1 dispone che il Comitato misto veterinario definisca un modello di certificato per detti animali. (5) La Comunità deve adottare la propria posizione nell'ambito del Comitato misto veterinario per quanto riguarda l'adozione delle modifiche necessarie, DECIDE: Articolo 1 La posizione della Comunità nell'ambito del Comitato misto veterinario istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto concerne la modifica dell'appendice 5 di detto allegato, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto veterinario allegato alla presente decisione. Articolo 2 La decisione del comitato misto veterinario n. 1/2004 relativa alla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non appena adottata. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Proposta di DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI relativa alla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo (.../.../...) IL COMITATO, visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l'accordo agricolo»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11, considerando quanto segue: (1) L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) È opportuno modificare il paragrafo III del capitolo 1 dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo allo scopo di adottare un modello di certificato per gli animali destinati al pascolo frontaliero, DECIDE: Articolo 1 Il testo di cui all'allegato I della presente decisione sostituisce il punto III del capitolo 1 dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. Articolo 2 La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle Parti. Essa diviene effettiva alla data dell'ultima firma. Firmato a Berna, il Firmato a Bruxelles, il In nome della Confederazione svizzera In nome della Commissione europea Il capo della delegazione Il capo della delegazione ALLEGATO I «III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero 1. Definizioni: - Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione di animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità. - Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengano ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera. 2. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti: - l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»; - per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE menzionate nell'allegato corrispondente sono: SVIZZERA Cantone DI ZuriGO Cantone DI BERNA Cantone DI LUCERNA CANTONE DI URI Cantone DI SVITTO CANTONE DI OBVALDO Cantone DI NIDVALDO Cantone DI GLARONA Cantone DI ZUGO Cantone DI FRIBURGO Cantone DI SOLETTA Cantone DI BASILEA CITTÀ Cantone DI BASILEA CAMPAGNA Cantone DI SCIAFFUSA CANTONE DI APPENZELLO ESTERNO CANTONE DI APPENZELLO INTERNO CANTONE DI SAN GALLO CANTONE DEI GRIGIONI CANTONE DI ARGOVIA Cantone DI TURGOVIA CATONE TICINO Cantone DI VAUD CATONE DEL VALLESE Cantone DI NEUCHÂTEL Cantone DI GINEVRA CATONE DEL GIURA In applicazione dell'Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificato da ultimo il 9 aprile 2003 (RS 916.401), in particolare l'articolo 7 (registrazione), e dell'Ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404, in particolare l'articolo 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini. 3. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione: a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE; b) procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11. 4. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente allegato. 5. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale. 6. Il detentore degli animali: a) deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera; b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato; c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione. 7. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo: a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE ; b) procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 12. 8. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario. 9. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 8, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera: a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende; b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende; c) il certificato sanitario di cui al punto 11 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta; d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della prima spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione; e) le disposizioni del punto 7 non si applicano; f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo. 10. In deroga alle disposizioni previste per i canoni all'appendice 5, capitolo 3, punto VI, lettera D, per il pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera i canoni previsti sono riscossi una sola volta per anno civile. 11. Modello di certificato sanitario per gli animali della specie bovina destinati al pascolo frontaliero. « CERTIFICATO SANITARIO PER IL PASCOLO FRONTALIERO1 O PER IL PASCOLO GIORNALIERO1 degli ANIMALI DELLE SPECIE BOVINE Stato di origine: Svizzera1 4 o Stato membro di origine1 Numero del certificato2 Regione di origine: Nome ed indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo dell'azienda di origine: Informazioni sanitarie Certifico che ciascun animale della partita descritta in appresso: 1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, non sono soggette ad alcun divieto o restrizioni connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini; 2. proviene da un allevamento d'origine, situato in Svizzera o in uno Stato membro o in una parte del suo territorio: a) che ha attuato una rete di sorveglianza approvata con la decisione.../.../CE della Commissione, per la Svizzera, dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I)1; b) riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi; 3. è un animale da allevamento1 o da produzione1 che: - ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda; - non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto 2. Descrizione della partita Data di partenza : Numero totale di animali: Identificazione dell'animale/degli animali: Numero // Identificazione ufficiale (marchio auricolare) 1. // 2. // 3. // 4. // 5. // 6. // 7. // 8. // 9. // 10. // 11. // 12. // 13. // 14. // 15. // 16. // 17. // 18. // 19. // 20. // 21. // 22. // 23. // 24. // 25. // Se del caso allegare un elenco supplementare, recante la firma e il timbro del veterinario ufficiale o riconosciuto2. Numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km): Mezzo di trasporto:................................. Numero d'immatricolazione: Nome e indirizzo del destinatario (responsabile del luogo di pascolo): Indirizzo dell'azienda di destinazione in Svizzera o nello Stato membro di destinazione1 (compilare in stampatello): Luogo/Luoghi di pascolo: Codice di registrazione del pascolo: Contea/Provincia: Codice postale:.............................. Stato membro: o Svizzera1 Data di arrivo al pascolo: Data prevista di partenza dal pascolo: Previa indagine regolamentare certifico che: 1. in data .......(inserire la data) i suddetti animali sono, nelle 48 ore precedenti la partenza prevista, stato oggetto di un'ispezione e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa; 2. l'azienda di origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini ; 3. sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; 4. gli animali di cui sopra soddisfano le garanzie addizionali per l'IBR/IPV, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999; 5. al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.3 Certificazione2 >SPAZIO PER TABELLA> Nome e qualifica in lettere maiuscole: Indirizzo del veterinario che firma il certificato: Informazioni complementari 1. Il presente certificato deve recare il timbro e la firma in colore diverso dalla stampa. 2. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro di origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo. 3. I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, il giorno del rilascio del certificato o almeno entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali. 1 Cancellare le diciture non pertinenti. 2 Deve essere compilato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, per la Svizzera, dal veterinario preposto al controllo all'esportazione. 3 La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare. 4 Per la Svizzera, secondo il RO 2002 2147 e l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999. ». 12. Modello di certificato sanitario per gli animali della specie bovina che ritornano dal pascolo frontaliero. « CERTIFICATO SANITARIO per il ritorno dal pascolo frontaliero degli ANIMALI DELLE SPECIE BOVINE (ritorno normale o anticipato) Numero del certificato1 Numero del certificato di riferimento2 A) Descrizione della Partita Data di partenza : Elenco degli animali al momento del ritorno anticipato3 o Elenco degli animali che figurano sul certificato sanitario di riferimento3 4 Numero totale di animali: Identificazione dell'animale/degli animali: Numero // Identificazione ufficiale (marchio auricolare) 1. // 2. // 3. // 4. // 5. // 6. // 7. // 8. // 9. // 10. // 11. // 12. // 13. // 14. // 15. // 16. // 17. // 18. // 19. // 20. // 21. // 22. // 23. // 24. // 25. // Se del caso allegare un elenco supplementare, recante la firma e il timbro del veterinario ufficiale o riconosciuto5. B) Destinazione degli animali Indirizzo dell'azienda di destinazione in Svizzera o nello Stato membro di destinazione3 (compilare in stampatello): Nome: Via: Contea/Provincia: Codice postale:.............................. Stato membro: o Svizzera3 C) Mezzo di trasporto Numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km: Mezzo di trasporto:................................. Numero d'immatricolazione: D) Informazioni sanitarie Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1. in data (inserire la data) i suddetti animali sono, al momento del carico o nelle 48 ore precedenti la partenza prevista, stati oggetto di un'ispezione e non hanno manifestato nessun segno di malattia infettiva o contagiosa; 2. l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi o leucosi nel corso del periodo di pascolo. Certificazione5 >SPAZIO PER TABELLA> Nome e qualifica in lettere maiuscole: Informazioni complementari 1. Il presente certificato deve recare il timbro e la firma in colore diverso dalla stampa. 2. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro di origine. 3. I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, il giorno del rilascio del certificato o almeno entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali. 1 Numero attribuito dall'autorità competente. 2 Numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento di entrata nella zona di pascolo. 3 Cancellare le diciture non pertinenti. 4 Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda di origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale. 5 Deve essere compilato dal veterinario ufficiale .». »