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Document 52004IP0067

Risoluzione del Parlamento europeo sul Tibet, in particolare sul caso di Tenzin Delek Rinpoche

GU C 201E del 18.8.2005, pp. 122–123 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52004IP0067

Risoluzione del Parlamento europeo sul Tibet, in particolare sul caso di Tenzin Delek Rinpoche

Gazzetta ufficiale n. 201 E del 18/08/2005 pag. 0122 - 0123


P6_TA(2004)0067

Tibet (caso di Tenzin Delek Rinpoche)

Risoluzione del Parlamento europeo sul Tibet, in particolare sul caso di Tenzin Delek Rinpoche

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Tibet e sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina nonché le sue risoluzioni sui diritti dell'uomo nel mondo,

- vista la sua risoluzione del 19 dicembre 2002 [1] sui casi di Tenzin Delek Rinpoche e Lobsang Dhondup,

- visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il 2 dicembre 2002 il Tribunale popolare di grado intermedio di Kardze (Ganzi) nella Prefettura autonoma tibetana di Kardze nella Provincia del Sichuan ha condannato Tenzin Delek Rinpoche, un influente lama buddista, alla pena capitale con una sospensione di due anni dell'esecuzione della sentenza, e che il suo assistente Lobsang Dhondup è stato giustiziato il 26 gennaio 2003 - in ambedue i casi per presunti reati politici,

B. considerando che entrambi i monaci erano stati arrestati all'inizio di aprile 2002 a seguito dell'esplosione di una bomba a Chengdu, capitale della Provincia del Sichuan, il 3 aprile 2002,

C. considerando che Tenzin Delek Rinpoche era stato accusato di "aver provocato esplosioni" e di "aver incitato al separatismo", e che la sua colpevolezza non è stata provata,

D. considerando che secondo alcune fonti Tenzin Delek Rinpoche è stato tenuto in isolamento dal suo arresto fino ad oggi ed è stato torturato per diversi mesi,

E. profondamente preoccupato per il fatto che il termine della sospensione dell'esecuzione di Tenzin Delek Rinpoche scadrà il 2 dicembre 2004,

F. considerando che, su richiesta del Consiglio europeo, il Consiglio sta attualmente riesaminando l'embargo sulle vendite di armi alla Cina, che era stato approvato e applicato nel 1989,

G. considerando che il governo della Repubblica popolare cinese ha recentemente ricevuto rappresentanti di Sua Santità il Dalai Lama,

1. ribadisce il proprio appello per l'abolizione della pena di morte, sollecita una moratoria immediata sulla pena capitale in Cina ed esorta le autorità cinesi a commutare senza indugio la pena di morte comminata a Tenzin Delek Rinpoche;

2. condanna energicamente l'esecuzione di Lobsang Dhondup avvenuta il 26 gennaio 2003;

3. esorta il Procuratore capo della Procura popolare della Provincia del Sichuan e il Governatore del governo popolare della Provincia del Sichuan a adoperarsi in ogni modo per impedire l'esecuzione di Tenzin Delek Rinpoche;

4. esorta le autorità a garantire che Tenzin Delek Rinpoche non subisca maltrattamenti in carcere, chiede l'immediata revisione del caso ed invita le autorità cinesi a fare tutto quanto è in loro potere per imporre il rispetto delle norme giuridiche umanitarie e dei diritti umani internazionali e, in particolare, per garantire processi legali internazionalmente riconosciuti per le persone arrestate;

5. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad esortare il governo della Repubblica popolare cinese a rispettare le libertà e i diritti religiosi del popolo tibetano e, in particolare, ad impedire l'esecuzione di Tenzin Delek Rinpoche e a sollecitare un nuovo ed equo processo;

6. invita la Commissione e il Consiglio ad esprimere la propria preoccupazione in merito al caso di Tenzin Delek Rinpoche durante il prossimo Vertice UE-Cina;

7. invita il Consiglio e gli Stati membri a mantenere l'embargo UE sul commercio di armi con la Repubblica popolare cinese e a non allentare le restrizioni nazionali vigenti su tali vendite di armi; ritiene che tale embargo vada mantenuto finché l'UE non avrà adottato un codice di condotta giuridicamente vincolante sulle esportazioni di armi e finché la Repubblica popolare cinese non avrà compiuto passi concreti verso un miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo nel paese, tra l'altro ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e rispettando pienamente i diritti delle minoranze;

8. si compiace della liberazione di Ngawang Sangdrol e Jigme Sangpo, i prigionieri di coscienza tibetani che hanno scontato le condanne più lunghe, ed esorta le autorità cinesi a continuare a rilasciare prigionieri;

9. invita il governo della Repubblica popolare cinese ad intensificare il dialogo in corso con i rappresentanti del Dalai Lama, al fine di giungere quanto prima ad una soluzione della questione del Tibet che sia accettabile per ambe le parti;

10. ribadisce al riguardo la sua esortazione al Consiglio a nominare un Rappresentante speciale dell'Unione europea per la questione tibetana, in modo da contribuire efficacemente ad una soluzione pacifica della medesima;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo della Repubblica popolare cinese, al Governatore della Provincia del Sichuan e al Procuratore capo della Procura popolare della Provincia del Sichuan.

[1] GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 264.

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