Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE0308

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2003) 424 def. - 2003/0165 (COD))

    GU C 110 del 30.4.2004, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 110/18


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

    (COM(2003) 424 def. - 2003/0165 (COD))

    (2004/C 110/05)

    Il Consiglio, in data 29 luglio 2003, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 95 e 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere, in data 5 febbraio 2004 sulla base del progetto predisposto dalla relatrice DAVISON.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 febbraio 2004, nel corso della 406a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere all'unanimità.

    1.   Introduzione

    1.1

    In linea di principio il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore il regolamento della Commissione, incentrato sulla nutrizione e sulla salute. Tale regolamento arriva proprio quando l'OMS (sezione europea) ha rilevato che circa il l 20-30 % degli adulti sono sovrappeso, e che le malattie cardiovascolari sono legate anche ad una dieta scorretta e alla mancanza di attività fisica. Anche i governi riconoscono sempre più spesso l'esistenza di una correlazione tra alimentazione e salute e benessere, e sono consapevoli delle ripercussioni che un cattivo stato di salute, se generalizzato, può avere sulle varie economie nazionali.

    1.2

    La proposta di regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari giunge inoltre in un momento in cui la dieta, l'alimentazione e la consapevolezza circa la propria salute godono di grande attenzione da parte dei mezzi di comunicazione, e i consumatori hanno più che mai bisogno di informazioni accurate e documentate, che consentano loro di scegliere e decidere con cognizione di causa. Il Comitato attribuisce grande importanza all'informazione e alla protezione dei consumatori.

    1.3

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione, ad integrazione della direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, ha proposto il regolamento in esame, che fissa dei criteri per i produttori che desiderino fornire tali indicazioni su base volontaria. Così facendo essa intende creare parità di condizioni in un settore nel quale l'interpretazione differisce da un paese all'altro, e fornire ai consumatori informazioni obiettive, ovviando così, almeno in parte, alla scarsa chiarezza in proposito, dovuta all'attuale direttiva sulla pubblicità.

    2.   Sintesi della proposta

    2.1

    La direttiva 2000/13/CE impone il divieto generale di utilizzare informazioni che possano indurre in errore l'acquirente o che attribuiscano ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Il nuovo regolamento intende fornire linee guida più specifiche riguardanti le indicazioni nutrizionali e sulla salute:tale intervento si è rivelato necessario proprio per il proliferare di queste indicazioni, alcune delle quali sono dubbie perché mancano dati scientifici chiari a loro sostegno. Inoltre le attuali etichette sono spesso fonte di confusione per i consumatori (1).

    2.2

    I principali obiettivi della proposta in esame sono i seguenti:

    raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori mediante la fornitura volontaria di ulteriori informazioni, che si aggiungano a quelle già obbligatoriamente previste dalla legislazione UE,

    migliorare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

    accrescere la certezza giuridica per gli operatori economici,

    garantire una concorrenza leale nel settore dei prodotti alimentari,

    promuovere e tutelare l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari.

    2.3

    L'articolo 3 della proposta di regolamento stabilisce che l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

    a)

    essere falso o fuorviante;

    b)

    dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o l'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;

    c)

    affermare o far credere che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive;

    d)

    fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee in termini impropri o allarmanti, sia mediante il testo scritto che mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.

    2.4

    L'articolo 4 prevede che, per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, gli alimenti debbano rispettare dei profili nutrizionali minimi: le bevande alcoliche, ad esempio, non possono recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, ad eccezione di quelle relative ad una riduzione del contenuto alcolico o energetico.

    2.5

    Le indicazioni nutrizionali o sulla salute possono essere utilizzate solo se, sulla base di dati scientifici e generalmente accettati, e aggiornati in funzione dei progressi tecnologici, si può dimostrare che esiste un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, se tale effetto è significativo e se le indicazioni nutrizionali risultano comprensibili al consumatore.

    2.6

    Le indicazioni sulla salute devono essere accompagnate da ulteriori informazioni, ad esempio sull'importanza di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano.

    2.7

    Non sono consentite le indicazioni che fanno riferimento a funzioni psicologiche e comportamentali, al dimagrimento o al controllo del peso, al parere dei medici e di altri professionisti della salute o delle associazioni di volontariato, né quelle che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento. Le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia devono essere autorizzate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e devono recare una dicitura indicante che alle malattie sono legati molteplici fattori di rischio.

    2.8

    L'allegato contiene un elenco delle indicazioni nutrizionali, con le relative condizioni d'uso.

    3.   Osservazioni di carattere generale

    3.1

    Il Comitato accoglie con favore la proposta di istituire un quadro normativo europeo, nell'interesse sia della protezione dei consumatori che dell'armonizzazione del mercato interno. Riconosce la necessità di affrontare il problema della molteplicità delle norme nazionali, che attualmente operano mediante codici di prassi nazionali di autoregolamentazione. Il nuovo regolamento fornirà lo strumento legislativo necessario a far sì che l'effetto diretto dei risultati auspicati sia garantito in maniera omogenea in tutti gli Stati membri.

    3.2

    È tuttavia possibile che i prodotti importati possano violare il regolamento, sotto il profilo sia delle indicazioni che dell'etichettatura, se queste compaiono solo in lingue non europee. Sussiste qualche timore anche per i prodotti ottenuti via Internet da fonti esterne all'UE.

    3.3

    Il Comitato sottolinea la necessità di una legislazione congrua, trasparente, attuata correttamente e soprattutto pratica, e teme che alcune delle disposizioni relative alla fondatezza delle indicazioni possano risultare inutilmente complesse e farraginose. È necessario introdurre procedure attuabili, che prevedano tempi ben definiti, in modo da evitare inutili ritardi nel processo di approvazione. Il Comitato si chiede inoltre se l'onere operativo che graverà sull'EFSA non sarà eccessivo.

    3.4

    Il Comitato fa osservare che la legislazione deve essere affiancata dall'educazione del consumatore lungo tutto l'arco della vita, il che include l'accettazione della responsabilità personale. In un momento in cui soprattutto l'obesità va aumentando rapidamente anche fra i bambini, occorre sottolineare l'importanza di una dieta equilibrata, che tuttavia preservi il piacere del cibo e delle bevande, e che sia accompagnata dall'esercizio fisico. Il Comitato riconosce la difficoltà di trasmettere ai consumatori questo importante messaggio di equilibrio, moderazione e astensione dagli eccessi.

    3.5

    Ciononostante, prende atto della necessità che le responsabilità vengano assunte e, per quanto possibile coordinate, da tutti gli interessati: produttori, distributori e commercianti al dettaglio, organi preposti all'attuazione quali enti di normalizzazione commerciale, ministeri, organizzazioni professionali, sociali e di consumatori. Per far presa sul grande pubblico è poi necessario il sostegno dei mezzi di comunicazione.

    3.6

    Il Comitato sottolinea inoltre la necessità di incoraggiare i singoli Stati membri a sviluppare programmi di educazione dei consumatori nelle scuole, integrandoli in materie già esistenti, quali lingue, economia domestica o educazione civica, e iniziando dai bambini più piccoli. Anche altri gruppi, quali gli anziani, i disabili e le minoranze etniche, hanno bisogno di particolare aiuto, che può essere fornito da organizzazioni sociali a carattere locale. A livello europeo potrebbero essere poi raccolti e integrati esempi delle migliori prassi esistenti.

    3.6.1

    Il Comitato incoraggia la Commissione a promuovere campagne sulla salute e sulla nutrizione, avvalendosi dei propri programmi sulla salute pubblica.

    3.7

    Piuttosto che designare categoricamente alcuni alimenti come «buoni» o «cattivi», il Comitato tenderebbe invece a sottolineare l'importanza di una dieta generale equilibrata e moderata. Quanto all'articolo 4 sui profili nutrizionali, le proposte della Commissione devono essere più specifiche, in modo che i produttori sappiano esattamente come profilarsi.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1

    Articolo 1, paragrafo 2. Il Comitato condivide l'inclusione in questo articolo delle indicazioni relative ai prodotti alimentari destinati agli ospedali, ai ristoranti e alle scuole, visto il numero elevato di consumatori interessati, molti dei quali vulnerabili, ma mette in discussione la praticità della proposta per quanto riguarda sia la sua attuazione che la sua applicazione.

    4.1.1

    Articolo 1, paragrafo 4. Il Comitato fa osservare la particolare importanza degli alimenti per specifici usi nutrizionali destinati a categorie di consumatori vulnerabili.

    4.2

    Articolo 2, Definizioni, paragrafo 1. Il Comitato si chiede se si possano sviluppare nomi commerciali per esprimere particolari caratteristiche nutrizionali o mediche, in modo da evitare di giustificare le indicazioni implicite.

    4.2.1

    Articolo 2, paragrafo 2. Fra i nutrienti elencati figura il sodio. I riferimenti sia al sale che al sodio confondono i consumatori, e devono quindi essere chiariti.

    4.2.2

    Articolo 2, paragrafo 3. Articolo 2, paragrafo 3: la definizione fornita è eccessivamente generica: sarebbe quindi opportuno specificare che si fa riferimento ad ogni sostanza che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico, compresi i fattori probiotici e gli enzimi contenuti in molti alimenti, tra cui gli yogurt, il miele, ecc.

    4.2.3

    Articolo 2, paragrafo 8. Il Comitato osserva che la Commissione fa propria la definizione di «consumatore medio» fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, e teme che molti consumatori con scarsa preparazione scolastica e limitate competenze alimentari non siano in grado di capire le implicazioni di determinate indicazioni, soprattutto di quelle espresse in percentuali, né le etichettature che le illustrano.

    4.3

    Articolo 4, paragrafo 1. Il Comitato giudica significativo che questo articolo sul profilo nutrizionale non compaia nella versione originaria della proposta. Benché approvato dall'OMS e dagli Stati membri, l'industria alimentare lo considera infatti poco pratico e inutilmente restrittivo: sono i consumatori stessi che dovrebbero essere responsabili delle proprie scelte in materia di alimentazione generale. Ciononostante, il Comitato riconosce che i consumatori sono talmente influenzati dalle indicazioni sui benefici degli alimenti, specifici e comprovati (esempio: basso tenore di grassi, zuccheri o sale), che potrebbero ignorare la possibilità che tali alimenti contengano anche un'elevata percentuale di altri nutrienti indesiderati (esempio: i dessert a base di gelato, acquistati perché sono per il 98 % esenti da grassi, ma che tuttavia contengono enormi quantità di zuccheri, cosa di cui i consumatori non sono consapevoli). Sottolineare la comprovata «virtù» di un prodotto, omettendone i suoi altri «vizi», può essere sì veritiero ed accurato, ma risultare fuorviante per i consumatori.

    4.3.1

    Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di esprimersi in termini nettamente più chiari nelle proposte in materia di profilo nutrizionale e, come compromesso provvisorio, di limitare le indicazioni sulla salute riportate sui prodotti alimentari agli ingredienti soggetti ad eccessivo consumo e nocivi per la salute.

    4.3.2

    Il Comitato è consapevole che i risultati non sempre saranno chiari: per alcuni prodotti «borderline» (quali i succhi di frutta e il latte intero) ci saranno infatti aree e«grigi», che richiederanno una particolare valutazione da parte dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

    4.4

    Articolo 6, paragrafo 3. Il ruolo delle «autorità competenti», cui fa riferimento anche l'articolo 24, dovrebbe essere esteso, e le loro relazioni con l'EFSA andrebbero definite.

    4.5

    Capitolo III. Pur condividendo la necessità di raffronti, il Comitato osserva che sarebbe opportuno che i caratteri di stampa utilizzati per esprimere il confronto fossero leggibili (per esempio: l'etichetta «30 % in meno di grassi» e, in lettere più piccole, «rispetto alla marca standard»). La proposta dovrebbe inoltre chiarire che non è necessario indicare le sostanze che non sono presenti nel prodotto (es: «Questo prodotto non contiene vitamine A o C»).

    4.6

    Capitolo IV, articolo 10. Il Comitato accoglie con favore le condizioni specifiche cui devono ottemperare le indicazioni sulla salute: è infatti necessaria particolare attenzione per quei prodotti la cui scelta è più esposta a fattori emotivi, e i cui consumatori probabilmente non conoscono i termini scientifici. Auspica che la Commissione faccia in modo che le indicazioni fornite siano proprie del prodotto in oggetto, e non di altri usati in concomitanza (esempio: si indica che alcuni cereali destinati alla colazione contribuiscono alla «salute delle ossa», mentre è il latte che li accompagna a fornire l'apporto di calcio).

    4.7

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera d). Il Comitato riconosce il ruolo di determinate organizzazioni professionali e di volontariato nel promuovere una dieta più sana, come mezzo per prevenire malattie specifiche, e auspica che esse forniscano consulenza specialistica. Sarebbe tuttavia opportuno controllarne la possibile dipendenza da aiuti finanziari o da sponsor: esse potrebbero infatti avallare determinati alimenti per motivi semplicemente promozionali, non basati su alcuna norma né aperti alla concorrenza di altre marche. È inoltre necessario mettere a punto criteri chiari a proposito dell'accettabilità dello sponsor.

    4.8

    Il Comitato si chiede se alcune indicazioni sulla salute o sul benessere generale (ad esempio la dicitura «prodotto senza coloranti») oppure sulle proprietà dimagranti del prodotto possano essere accettate, se adempiono alle condizioni previste.

    4.9

    Articolo 14, paragrafo 1, lettera c). Questo e altri punti contengono riferimenti alla disponibilità di documentazione per il pubblico. Il Comitato approva tale pubblicità, ma auspica che ci si adoperi per raggiungere anche il grande pubblico. (Cfr. anche articolo 15, paragrafo 6, e articolo 17, paragrafo 2).

    4.9.1

    Articolo 14, paragrafo 2. Il Comitato si chiede se le procedure di conformità esposte dalla Commissione non siano inutilmente complesse. Le disposizioni in materia di approvazione preventiva potrebbero essere modificate, e si potrebbe fare maggiore affidamento sul registro dell'EFSA. Si chiede inoltre se il funzionamento dell'EFSA non sarà rallentato da queste nuove procedure. La formulazione del paragrafo 2 deve essere chiarita: il Comitato propone che solo le indicazioni debbano essere tradotte nelle lingue ufficiali dell'UE, ricordando che, per esigenze di marketing l'industria deve disporre di una certa flessibilità in materia di traduzione. Analogamente, per quanto riguarda l'articolo 15, si chiede se i termini siano ragionevoli o troppo lunghi, con conseguenti inutili ritardi nel processo di approvazione, dato che i paragrafi 1 e 2 lasciano all'EFSA il controllo dei tempi.

    4.10

    ALLEGATO. In linea di principio il Comitato accoglie con favore l'aggiunta dell'allegato, che cerca di chiarire le definizioni e di fornire una guida pratica ai produttori. Riconosce la necessità che, in una società globale, questo allegato tenga pienamente conto del Codex Alimentarius e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Chiede inoltre alla Commissione di far intervenire un esperto, che proceda ad una precisazione immediata e dettagliata di ogni clausola (esempio: l'uso dei termini «naturale» e «naturalmente») prima che il regolamento sia adottato e l'argomento sia quindi definitivamente chiuso. Trova discutibile l'interpretazione di «leggero»: è infatti più probabile che i consumatori lo interpretino come a basso contenuto di grassi «piuttosto che »a tasso ridotto di grassi, come invece propone la Commissione.

    5.   Conclusioni

    5.1

    Il Comitato considera la proposta in esame come un importante passo in avanti, sia per la protezione dei consumatori che per l'armonizzazione delle norme nel mercato interno. Attende con interesse di vedere dei progressi sull'etichettatura nutrizionale obbligatoria, pur riconoscendo che non è questa l'unica soluzione al problema della comunicazione con i consumatori.

    5.2

    Condivide gli obiettivi generali della proposta in esame, ma fa presente la necessità di semplificare le procedure e di procedere ad un'attenta verifica dei tempi. Inoltre, il Comitato raccomanda alcuni compromessi, che potrebbero rivelarsi necessari per trovare un equilibrio tra, da parte dei consumatori, la richiesta di informazioni più documentate,e, da parte dell'industria, la necessità di operare in un mercato libero da restrizioni. Sottolinea l'importanza dell'educazione dei consumatori ed il ruolo che tutti gli interessati devono svolgere per contribuirvi.

    Bruxelles, 26 febbraio 2004.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger BRIESCH


    (1)  Cfr. Indagine effettuata dalla Consumers' Association britannica nell'aprile del 2000.


    Top