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Document 52003SC0717
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council Directive on the safety of third countries aircraft using Community airports
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari
/* SEC/2003/0717 def. - COD 2002/0014 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari /* SEC/2003/0717 def. - COD 2002/0014 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari 2002/0014 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari 1- ITER PROCEDURALE Data di trasmissione della proposta al PE ed al Consiglio (documento COM(2002) 8 def. - 2002/0014(COD)): // 14 gennaio 2002 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 17 luglio 2002 Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 3 settembre 2002 Data di trasmissione della proposta modificata: // 26 novembre 2002 Data di adozione della posizione comune: // 13 giugno 2003 2- FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La proposta di direttiva intende accrescere la sicurezza dei trasporti aerei imponendo agli aeromobili dei paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari l'osservanza delle norme internazionali di sicurezza. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a provvedere alla raccolta ed alla diffusione di ogni utile informazione sulla base della quale possano essere assunte le decisioni necessarie a garantire la sicurezza dei viaggiatori, come pure quella della popolazione al suolo. Alcune disposizioni prevedono che gli aeromobili dei paesi terzi, il loro esercizio e il loro equipaggio siano oggetto di ispezioni, in particolare ogniqualvolta vi sia il ragionevole sospetto che le norme internazionali di sicurezza non vengano osservate. Qualora si rilevi la necessità di assicurare la sicurezza immediata dell'aeromobile, tali apparecchi saranno oggetto di fermo e verranno prese ed applicate le opportune misure correttive per rimediare alle carenze constatate. 3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1. Considerazioni generali sulla posizione comune Il Consiglio ha adottato all'unanimità un gran numero di emendamenti alla proposta della Commissione. Alcuni di essi sono essenzialmente mirati a chiarire il testo iniziale della proposta. Nell'insieme, si può affermare che gli obbiettivi della proposta sono stati salvaguardati. 3.2. Seguito dato agli emendamenti del Parlamento Nella seduta plenaria del 3 settembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva del PE e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, presentata dalla Commissione, con una serie di emendamenti. Dei diciannove emendamenti approvati dal Parlamento, la Commissione ne ha accettati tredici: sei interamente (nn. 1, 4, 5, 13, 16, 22), sei con lievi modifiche testuali (nn. 2, 9, 11, 18, 20, 21) ed uno in parte, proponendo una formula testuale diversa che però ne recepisce la ratio (n. 12). Dato che diversi articoli sono stati interamente riscritti, alcune soluzioni testuali proposte dal Parlamento europeo e recepite nella proposta modificata della Commissione sono cambiate nel corso del procedimento (emendamenti nn. 2, 4, 5, 13, 18 e 20). Tuttavia, gli emendamenti nn. 9, 11, 12 e 16 sono ora inclusi nella posizione comune. Gli emendamenti nn. 1, 21 e 22 non sono stati recepiti ma ciò non incide sulle finalità principali della direttiva. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la presente posizione comune recepisca cambiamenti importanti (come l'effettuazione di controlli sul posto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, come richiesto dal PE) e faccia propria in larga misura la ratio di altri suggerimenti avanzanti dal Parlamento europeo in prima lettura. 3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e relativo parere della Commissione Gli emendamenti di maggior rilievo tra quelli inseriti dal Consiglio nella posizione comune sono i seguenti: * Articolo 1 - Obbiettivo e articolo 2 - Ambito di applicazione: questi due articoli sono stati fusi in un unico articolo che rafforza la dichiarazione secondo cui la direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di effettuare ispezioni sugli aeromobili e di assumere le misure necessarie per garantire la sicurezza. Questo cambiamento risponde al desiderio - espresso dal Parlamento europeo e da vari Stati membri - di veder riconosciuta in modo accettabile sul piano giuridico la facoltà degli Stati membri di procedere ad ispezioni degli aeromobili dei paesi della Comunità senza ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (il che avrebbe posto alcuni problemi sul piano legislativo ed attuativo). La Commissione ritiene che questa modifica sia accettabile. * Articolo 4 - Ispezioni a terra: il nuovo paragrafo 2 è una versione rivista del testo proposto dalla Commissione, il quale si basava su un emendamento del Parlamento europeo. La Commissione ritiene accettabile questa nuova formulazione. * Articolo 6 - Protezione e diffusione delle informazioni: è stato modificato il testo per allinearlo maggiormente sul testo del regolamento (CE) n. 1592/2002 [1] recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché col testo della proposta di direttiva del PE e del Consiglio relativa alle segnalazioni di eventi nel settore dell'aviazione civile, attualmente in fase di conciliazione. [1] GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. * Articolo 6, paragrafo 2 - Pubblicazione delle informazioni accessibili al pubblico: nella sua proposta la Commissione chiedeva che gli Stati membri pubblicassero una relazione che informasse il pubblico in merito ai progressi e ai risultati raggiunti nell'applicazione della direttiva. Nel testo della posizione comune il Consiglio ha deciso di incaricare la Commissione di svolgere questo compito. Non è chi non veda come tale compito si concreti in un onere amministrativo supplementare per i servizi della Commissione; quest'ultima ritiene pertanto opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ne tengano conto attribuendo alla Commissione le risorse necessarie per dare concreta attuazione alla nuova disposizione. * Articolo 7 - Fermo di un aeromobile: il testo è stato modificato per prendere in considerazione le prassi vigenti a livello internazionale. Poiché la modifica non incide sulle finalità dell'articolo, la Commissione la ritiene accettabile. * Articolo 9 - Divieti o condizioni per l'esercizio dell'attività: il testo dell'articolo è stato modificato nel senso di limitare ad una semplice raccomandazione la possibile estensione all'intera Comunità di un provvedimento assunto da uno Stato membro nei confronti di un operatore che non garantisce la conformità alle norme (la proposta della Commissione conteneva, al contrario, una disposizione più vincolante in relazione a tale estensione). * Articolo 10 - Procedura decisionale: l'articolo è stato modificato tramite aggiunta del nuovo paragrafo 3 che tiene conto dei cambiamenti intervenuti nell'articolo 9. * Articolo 11 - Attuazione: il termine ultimo per l'attuazione della direttiva, inizialmente fissato a due anni decorrenti dall'entrata in vigore del provvedimento, è stato portato a tre anni per volontà del Consiglio. 4- CONCLUSIONI La Commissione approva il testo della posizione comune adottato all'unanimità dal Consiglio, nella considerazione che esso rispetti i principi essenziali della proposta originaria. La posizione comune tiene inoltre conto in larga misura degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura.