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Document 52003PC0465

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

/* COM/2003/0465 def. - COD 2003/0176 */

52003PC0465

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo /* COM/2003/0465 def. - COD 2003/0176 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 179 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio adotta, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 177 del trattato.

La politica della Comunità in questo settore mira a favorire la lotta contro la povertà, lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo e il loro inserimento nell'economia mondiale.

Migliorare costantemente la parità fra i sessi e conferire maggiori responsabilità alle donne nei paesi in via di sviluppo significa dare un notevole contributo allo sviluppo e alla riduzione della povertà. Dopo la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne del 1995, la promozione della parità fra i sessi nei paesi in via di sviluppo ha fatto nel complesso progressi considerevoli, primo dei quali la definizione di una strategia globale d'integrazione delle questioni di genere nel quadro generale della cooperazione allo sviluppo dell'UE. Il principale documento politico di riferimento al riguardo è il programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi (COM (2001) 295). Anche se si stanno definendo le priorità, tuttavia, c'è ancora molto da fare prima di poter ottenere qualche risultato. Occorrerà migliorare, fra l'altro, la condizione della donna nei paesi in via di sviluppo entro tempi ben precisi. Si dovrà inoltre dar prova del massimo impegno a livello nazionale per perfezionare ulteriormente le politiche pertinenti e sostenere maggiormente le iniziative in corso.

Nel 1998, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2836/98 relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo, che scade il 31 dicembre 2003, onde promuovere l'integrazione sistematica delle questioni di genere nelle politiche e nelle azioni comunitarie di cooperazione allo sviluppo e l'attuazione di piani nazionali volti ad applicare gli elementi principali della piattaforma d'azione di Pechino. Per conseguire questi obiettivi, che sono ancora validi, occorre tuttavia procedere a ritmo più spedito e moltiplicare le iniziative pertinenti. Va segnalato inoltre che il trattato CE (articolo 3, paragrafo 2) insiste sulla necessità di eliminare le disuguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie.

Occorre quindi definire un'impostazione più globale per migliorare l'attuazione del programma d'azione 2001. Il presente regolamento intende precisare, in particolare, l'importanza strategica della politica comunitaria riguardante le questioni di genere nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Un'impostazione più decisa renderà il processo più chiaro e più visibile e agevolerà l'introduzione dei cambiamenti necessari per promuovere la parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo.

Così facendo, si integreranno efficacemente le questioni di genere nel processo di riduzione della povertà conformemente al programma d'azione 2001. Il concetto di "integrazione delle questioni di genere" contenuto nel regolamento 2836/98, che è stato ripreso nel programma d'azione del 2001, deve essere integrato da una solida componente politica volta a promuovere la parità fra i sessi e a conferire alle donne un ruolo più importante, conformemente a uno degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) definiti dalle Nazioni Unite.

La parità fra i sessi sarà promossa attraverso l'integrazione delle questioni di genere e altre misure specifiche. Oltre ad integrare sistematicamente le priorità e le esigenze di donne e uomini di tutte le età nelle politiche di sviluppo e di cooperazione, si dovrà prendere tutta una serie di misure specifiche per potenziare il ruolo della donna a livello economico, sociale e ambientale.

La necessità di un'azione a lungo termine volta a promuovere la parità fra i sessi impone di mantenere la linea di bilancio corrispondente rafforzando al tempo stesso il ruolo catalizzatore e strategico del presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione del programma d'azione 2001. Questa posizione è stata confermata dalla recente valutazione tematica sull'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo della CE con i paesi terzi completata dalla Commissione nel marzo 2003.

Gli interventi previsti dal presente regolamento rientrano nelle politiche comunitarie globali riguardanti le questioni di genere e la riduzione della povertà nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. In tale contesto, è di fondamentale importanza garantire coordinamento, coerenza e complementarità con gli altri strumenti di aiuto di cui dispone la CE e con le politiche attuate a livello nazionale, regionale e internazionale.

Come ha confermato la valutazione tematica, occorre dar prova di una maggiore volontà politica in favore della parità fra i sessi. Affinché gli interventi possano proseguire al di là del 31 dicembre 2003, quindi, s'impone una revisione della legislazione esistente. La Commissione propone pertanto al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare il presente regolamento.

2003/0176 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) la parità fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano tra gli obiettivi di sviluppo del millennio [2], che stabiliscono traguardi ben precisi in materia di istruzione da raggiungere entro il 2015;

[2] http://www.un.org/millenniumgoals/

(2) conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE tutte le attività comunitarie di cui all'articolo 3, compresa la politica di cooperazione allo sviluppo, devono mirare a eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne;

(3) poiché le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei poveri di tutto il mondo, è indispensabile promuovere la parità fra i sessi onde raggiungere l'obiettivo globale di riduzione della povertà entro il 2015;

(4) per arrivare alla parità fra donne e uomini di tutte le età, la cui importanza per una lotta efficace contro la povertà è stata ampiamente riconosciuta, si deve combinare questo obiettivo con misure specifiche a favore delle donne, indipendentemente dall'età, nell'ambito di una strategia d'integrazione delle questioni di genere;

(5) il contributo delle donne allo sviluppo è condizionato da un gran numero di ostacoli, che sminuiscono i risultati della loro attività e riducono i vantaggi che ne conseguono per le donne e per l'intera società. L'importanza del ruolo economico, sociale e ambientale svolto dalle donne nei paesi in via di sviluppo ha confermato, a livello internazionale, che la loro partecipazione totale e senza discriminazioni è indispensabile ad uno sviluppo sostenibile ed efficace;

(6) la Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato la dichiarazione e la piattaforma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995, che ha insistito sulla necessità di agire a livello mondiale per eliminare gli ostacoli alla parità fra i sessi e di integrare le questioni di genere nella strategia attuata a tal fine;

(7) i firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne hanno deciso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere questo fenomeno, che considerano un ostacolo allo sviluppo;

(8) il regolamento (CE) n. 2836/98 relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo [3] intende promuovere l'integrazione sistematica delle questioni di genere nelle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e l'inclusione di interventi volti ad eliminare le principali disparità fra i sessi. Al tempo stesso, la parità uomo-donna viene promossa nei piani nazionali volti ad applicare gli elementi principali della piattaforma d'azione di Pechino. Il regolamento scade il 31 dicembre 2003;

[3] GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5

(9) la dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea, adottata dal Consiglio Sviluppo il 10 novembre 2000, definisce la parità fra i sessi una questione trasversale;

(10) la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione comunitaria allo sviluppo del 21 giugno 2001 (COM (2001)295 def.) definisce il necessario quadro di attuazione. Il programma d'azione è stato approvato dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2001;

(11) nella risoluzione dell'aprile 2002 sul programma d'azione suddetto, il Parlamento europeo ha ribadito quanto sia importante integrare le questioni di genere per arrivare alla parità fra i sessi e migliorare la condizione delle donne nei paesi in via di sviluppo;

(12) il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario che costituisce per l'autorità di bilancio, durante la procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato di cui al paragrafo 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [4];

[4] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(13) le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5];

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(14) conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'obiettivo dell'azione proposta, cioè la promozione della parità fra i sessi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, non può essere raggiunto dai soli Stati membri; la portata e gli effetti dell'azione proposta impongono quindi un'azione della Comunità. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per la realizzazione dell'obiettivo suddetto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Campo di applicazione

Articolo 1

1. Il presente regolamento attua misure volte a promuovere la parità fra i sessi nelle politiche, nelle strategie e negli interventi comunitari di cooperazione allo sviluppo.

A tal fine, la Comunità fornirà assistenza finanziaria e consulenze onde promuovere la parità fra i sessi in tutte le politiche e in tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati nei paesi via di sviluppo.

2. Il sostegno comunitario completerà e rafforzerà la politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo, nonché l'assistenza fornita attraverso gli altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a) "l'integrazione delle questioni di genere" riguarda la pianificazione, la (ri)organizzazione, il miglioramento e la valutazione dei processi politici, affinché la parità fra i sessi sia integrata sistematicamente da tutte le persone competenti nelle politiche, nelle strategie e negli interventi, a tutti i livelli e in tutte le fasi;

b) si possono prendere o mantenere misure specifiche volte ad evitare o a compensare le discriminazioni legate al sesso onde garantire di fatto la parità tra uomini e donne; le misure suddette devono mirare anzitutto a migliorare la situazione delle donne nel settore contemplato dal presente regolamento.

Articolo 3

Nell'intento di promuovere la parità fra i sessi e il ruolo della donna, conformemente agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, il presente regolamento si prefigge di:

a) sostenere l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, adottando al tempo stesso misure specifiche a favore delle donne, al fine di promuovere la parità fra i sessi contribuendo in misura considerevole alla riduzione della povertà;

b) creare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte a promuovere e a farsi carico della promozione delle questioni di genere.

Articolo 4

1. Fra le attività di promozione della parità fra i sessi che potrebbero essere finanziate figura il sostegno:

a) alle misure specifiche riguardanti l'accesso a/il controllo di risorse e servizi destinati alle donne, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione, le possibilità di lavoro e l'adozione delle decisioni politiche;

b) all'analisi e al miglioramento delle statistiche per sesso e per età; allo sviluppo e alla diffusione di metodologie, orientamenti, valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, studi tematici, indicatori e altri strumenti operativi;

c) alle azioni di sensibilizzazione e di propaganda;

d) alle attività volte a rafforzare la capacità istituzionale e operativa dei principali responsabili del processo di sviluppo, come l'invio di esperti delle questioni di genere, la formazione e l'assistenza tecnica.

2. Nel quadro delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si finanzieranno:

a) studi metodologici e organizzativi sull'integrazione delle questioni di genere riguardanti tutte le fasce di età;

b) assistenza tecnica, comprese valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, formazione o altri servizi;

c) forniture, revisioni dei conti e missioni di controllo/valutazione.

3. I finanziamenti comunitari possono coprire:

a) i progetti di investimento, escluso l'acquisto di beni immobili, e

b) le spese di funzionamento dell'organismo beneficiario, comprese le spese correnti di gestione e manutenzione.

Di norma le sovvenzioni per il funzionamento saranno erogate in modo decrescente.

Articolo 5

In sede di selezione e di esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si cercherà in particolare di:

a) potenziare il ruolo catalizzatore e moltiplicatore degli interventi e dei programmi a sostegno dell'integrazione generalizzata delle questioni di genere nelle azioni comunitarie;

b) contribuire al rafforzamento dei partenariati strategici e avviare una cooperazione transnazionale, che si aggiungerà alla cooperazione regionale riguardante la parità fra i sessi;

c) programmare gli interventi in modo da ottenere un buon rapporto qualità-prezzo e un impatto sostenibile;

d) definire chiaramente obiettivi e indicatori e sorvegliarne l'andamento;

e) promuovere le sinergie con le politiche e i programmi riguardanti l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi, le malattie legate alla povertà, le bambine e le ragazze, compresa la loro istruzione, gli anziani e l'ambiente.

Capitolo II

Esecuzione degli aiuti

Articolo 6

1. I finanziamenti comunitari di cui al presente regolamento saranno concessi tramite sovvenzioni o convenzioni.

2. La sovvenzione potrà coprire la totalità delle spese solo qualora sia dimostrato che la stessa è indispensabile alla realizzazione dell'azione, fatta eccezione per le azioni che dipendono dall'esecuzione di accordi finanziari con paesi terzi o le azioni gestite da organizzazioni internazionali. Diversamente, per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei beneficiari di cui all'articolo 7. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si terrà conto della capacità dei partner e della natura dell'azione.

3. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, segnatamente gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo internazionali o regionali o le istituzioni finanziarie.

Articolo 7

1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:

a) enti amministrativi e agenzie governative a livello nazionale, regionale e locale;

b) enti locali e altri organi decentrati;

c) comunità locali, ONG, organizzazioni a base comunitaria, sindacati e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro;

d) organizzazioni regionali;

e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico e settore privato;

f) istituti di ricerca e sviluppo e università.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria prestata tramite sovvenzione è riservata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché si tratti effettivamente dell'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, l'ufficio in questione può essere ubicato in un altro paese terzo. Si privilegeranno le strutture endogene atte a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni di genere.

Articolo 8

1. Quando le azioni comportino accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia a carico della Comunità.

2. Ogni accordo di finanziamento, di sovvenzione, o contratto concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Si prendono le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare e l'attribuzione dei contratti di fornitura è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi assimilati e di tutti i paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere estesa ad altri paesi terzi a condizioni di reciprocità.

2. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. Nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

Articolo 10

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di queste azioni, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni già finanziate e su quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento in loco delle azioni, attraverso incontri e scambi d'informazioni periodici tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, le autorità locali e gli altri organi decentrati nel paese beneficiario.

2. La Commissione può indire riunioni con rappresentanti degli Stati membri e dei paesi partner onde dare maggiore risalto alle questioni di genere nei settori emergenti della cooperazione allo sviluppo.

3. La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

Capitolo III

Disposizioni finanziarie e procedure decisionali

Articolo 11

1. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2004-2006 è fissato a 9 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per i settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è pluriennale e indicativa.

2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi una volta all'anno nel comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 13

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Il programma di lavoro sarà adottato secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

Capitolo IV

Relazioni

Articolo 15

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio contenente informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e le conclusioni della Commissione sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente.

Nella sintesi figurano, in particolare, gli aspetti positivi e negativi delle azioni, i contratti conclusi e i risultati di tutte le valutazioni indipendenti delle singole azioni.

2. Un anno prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se gli obiettivi sono stati realizzati e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del regolamento e sulle eventuali modifiche.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): Sviluppo e relazioni con i paesi ACP

Attività: Politiche di cooperazione allo sviluppo e strategie settoriali

Denominazione dell'azione: promuovere la parità fra i sessi nei paesi in via di sviluppo

1. LINEA + VOCE DI BILANCIO - B7-622 - Integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): 9 milioni di euro

2.2. Periodo di applicazione: 1.1.2004 - 31.12.2006

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario). SI/SP previsti per il periodo 2004-2006 e i pagamenti per il 2007 e seguenti.

migliaia di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di sostegno. SI/SP programmati dal 2004 al 2006

migliaia di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Totale parziale a+b migliaia di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative

migliaia di euro (al terzo decimale)

Impegni/ pagamenti // 224 400 euro + 100 000 EUR/anno (2004-2006)

Totale parziale a+b+c migliaia di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione e con le prospettive finanziarie

[x] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

ñ La proposta comporta una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

ñ Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

[x] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 179 del trattato che istituisce la Comunità europea

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi

Nell'intento di promuovere la parità fra i sessi e il ruolo della donna, conformemente agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, il presente regolamento si prefigge di:

a) sostenere l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, adottando al tempo stesso misure specifiche a favore delle donne, al fine di promuovere la parità fra i sessi contribuendo in misura considerevole alla riduzione della povertà;

b) creare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte a promuovere e a farsi carico della promozione delle questioni di genere.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

La Commissione ha partecipato attivamente fin al 1995 all'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo, in base agli impegni politici contenuti nella prima risoluzione del Consiglio in materia, che risale al dicembre 1995. Il Consiglio ha poi adottato il regolamento del 22 dicembre 1998 relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo onde fornire una base giuridica per l'utilizzazione della linea di bilancio corrispondente e garantire la flessibilità necessaria per integrare le questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo della CE. A norma dell'articolo 11 del regolamento del 1998, "Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte per l'applicazione futura del regolamento stesso".

Nell'intento di fornire la base necessaria per rivedere e migliorare le politiche, le strategie e l'attuazione, la Commissione ha inserito la valutazione tematica sull'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo della CE con i paesi terzi in una prospettiva a lungo termine (1995-2001), ampliandone inoltre il campo di applicazione politico e tematico. La valutazione suddetta, che si è conclusa nel marzo 2003, analizza tutti gli interventi volti ad integrare le questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo della CE e contiene pertanto una sintesi attendibile delle misure prese dalla Commissione per rendere operative le sue politiche. È attualmente in corso, sotto il controllo della Commissione, una valutazione specifica supplementare per i progetti finanziati a norma del regolamento del 1998, che contribuirà a migliorare la conoscenza del modo in cui viene applicato il regolamento.

La valutazione tematica contiene alcune conclusioni particolarmente istruttive e pertinenti per quanto riguarda il presente regolamento:

- nel periodo 1995-2001, gli impegni politici della CE sono stati rispettati solo in parte, principalmente perché non si disponeva delle risorse finanziarie e umane necessarie all'attuazione delle politiche;

- la scarsa disponibilità di informazioni e di basi dati ha impedito di procedere a verifiche e valutazioni sistematiche. A parte qualche eccezione specifica (in particolare determinati aspetti della sanità e dell'istruzione), questa carenza risulta particolarmente evidente a livello dei progetti e dei programmi, nonché per quanto riguarda il sostegno nazionale e settoriale;

- le risorse finanziarie sono risultate insufficienti. La linea di bilancio per le questioni di genere (B7-6220) ha rappresentato la principale fonte di sostegno all'integrazione delle questioni di genere nel periodo 1995-2001;

- la dotazione effettiva della linea di bilancio per le questioni di genere è stata notevolmente ridotta dal 1999 in poi.

La valutazione evidenzia inoltre una tendenza a confondere l'integrazione delle questioni di genere (la strategia) con la parità fra i sessi (l'obiettivo). Per di più, ci si limiterebbe ad "integrare le questioni di genere nello sviluppo" anziché utilizzarle per promuovere la parità fra i sessi. In molti casi, quando si parla di "questioni di genere" si pensa esclusivamente alle donne, mentre la parità fra i sessi viene vista come la necessità di garantire un equilibrio fra uomini e donne nell'organico. La duplice impostazione della CE riguardo all'integrazione delle questioni di genere, che tiene sistematicamente conto della parità fra i sessi in tutti gli strumenti e interventi e in tutte le fasi del ciclo ricorrendo, se del caso, ad azioni specifiche, non risulta ancora sufficientemente chiara per tutti.

Oltre a ribadire l'importanza di un nuovo regolamento, le conclusioni suddette e le esperienze passate impongono alla Commissione di utilizzare la nuova linea di bilancio in modo più efficiente e sostenibile, attuando una strategia complementare chiara e visibile.

La nona ed ultima raccomandazione della valutazione riguarda le potenzialità specifiche e i limiti della linea di bilancio:

Pur disponendo di risorse estremamente limitate, la linea di bilancio per le questioni di genere deve svolgere, come risulta dal programma d'azione, un ruolo catalizzatore, promuovendo le iniziative pilota e sviluppando/diffondendo le pratiche migliori. È indispensabile tuttavia evitare l'emarginazione e la mancata sostenibilità che hanno caratterizzato numerosi interventi per l'integrazione delle questioni di genere finanziati in passato mediante la linea di bilancio corrispondente. I fondi della linea di bilancio per le questioni di genere devono essere assegnati in funzione della sostenibilità finanziaria a più lungo termine e della responsabilizzazione dei diretti interessati per quanto riguarda le iniziative pilota, onde garantire il massimo impatto in termini di cooperazione allo sviluppo della CE.

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

La gestione degli interventi finanziati sulla linea di bilancio sarà sorvegliata costantemente mediante un sistema di controllo affidato ai partner e alle altre parti in causa, i quali si baseranno su indicatori di progresso e di risultato ben precisi (cfr. paragrafo 5.1.2). Si procederà ad una valutazione ex post riguardante le risorse umane e finanziarie assegnate a tutti i programmi e interventi coperti da questa linea di bilancio e i risultati ottenuti, onde accertare che siano conformi agli obiettivi fissati. A tal fine, si fisserà un calendario che consenta di tener conto dei risultati della valutazione prima di prendere qualsiasi decisione in merito al proseguimento, alla modifica o alla sospensione del programma o dell'azione.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Si fornirà un sostegno finanziario agli interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui sopra, e in particolare a sostenere:

a) le misure specifiche riguardanti l'accesso a/il controllo di risorse e servizi destinati alle donne, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione, le possibilità di lavoro e l'adozione delle decisioni politiche;

b) l'analisi e il miglioramento delle statistiche per sesso e per età; allo sviluppo e alla diffusione di metodologie, orientamenti, valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, studi tematici, indicatori e altri strumenti operativi;

c) le azioni di sensibilizzazione e di propaganda;

d) le attività volte a rafforzare la capacità istituzionale e operativa dei principali responsabili del processo di sviluppo, come l'invio di esperti delle questioni di genere, la formazione e l'assistenza tecnica.

5.3. Modalità di attuazione

Nel quadro delle azioni di cui sopra, la Comunità potrà fornire sostegno sotto forma di:

a) studi metodologici e organizzativi sull'integrazione delle questioni di genere riguardanti tutte le fasce di età;

b) assistenza tecnica, comprese valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, formazione o altri servizi;

c) forniture, revisioni dei conti e missioni di controllo/valutazione.

Si privilegeranno il rafforzamento dei partenariati strategici e la cooperazione transnazionale, che si aggiungerà alla cooperazione regionale riguardante la parità fra i sessi, sfruttando in particolare il ruolo catalizzatore e moltiplicatore degli interventi e dei programmi a sostegno dell'integrazione generalizzata delle questioni di genere nelle azioni comunitarie.

Il finanziamento comunitario può coprire sia le spese d'investimento, tranne l'acquisto di beni immobili, che, in casi eccezionali e debitamente giustificati e tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di sostenibilità a medio termine, le spese correnti (spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), la cui gestione costituisce temporaneamente un onere per il partner.

I finanziamenti comunitari vengono stanziati sotto forma di aiuti non rimborsabili o di contratti.

L'efficacia dei programmi volti a sostenere le strategie nazionali per la parità fra i sessi presuppone, tra l'altro, un miglior coordinamento degli aiuti a livello europeo e internazionale, anche attraverso partenariati con il settore privato, e l'uso di procedure consone alle specificità delle attività e dei partner in questione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B

3,0 milioni di euro all'anno (2004 - 2006)

6.2. Calcolo delle spese per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [6]

[6] Per ulteriori informazioni, si veda la nota esplicativa a parte.

(Qualora si tratti di più azioni, precisare in modo sufficientemente dettagliato le misure specifiche adottate per ciascuna di esse onde consentire una stima del volume e dei costi dei risultati.)

Impegni (in milioni di euro al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Se necessario, illustrare il metodo di calcolo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

Le esigenze in termini di risorse umane ed amministrative sono coperte restando entro i limiti delle dotazioni concesse alle DG responsabili della programmazione e della gestione.

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. Le esigenze in termini di risorse umane ed amministrative sono coperte dallo stanziamento assegnato alla DG competente nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

1 Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) // 324 400 euro

1 anno

324 400 euro

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio contenente informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e le conclusioni della Commissione sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente. Nella sintesi figurano, in particolare, gli aspetti positivi e negativi delle azioni, i contratti conclusi e i risultati di tutte le valutazioni indipendenti delle singole azioni.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Si procede a consultazioni annuali in base agli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione.

Un anno prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se gli obiettivi sono stati realizzati e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del regolamento e sulle eventuali modifiche.

9. MISURE ANTIFRODE

Si procederà a valutazioni e revisioni congiunte, di concerto con i donatori e con i paesi partner, secondo le norme e gli standard comunitari concordati.

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