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Document 52003PC0295
Proposal for a Council Regulation extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1784/2000 on imports of certain malleable cast iron tube or pipe fittings originating in Brazil to imports of certain malleable cast iron tube or pipe fittings consigned from Argentina, whether declared as originating in Argentina or not, and terminating the investigation in respect of imports from one Argentinian exporter
Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1784/2000 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di un esportatore argentino
Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1784/2000 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di un esportatore argentino
/* COM/2003/0295 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1784/2000 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di un esportatore argentino /* COM/2003/0295 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1784/2000 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di un esportatore argentino (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nell'agosto del 2000, con regolamento (CE) n. 1748/2000, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping del 34,8 % sulle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile (o "accessori di ghisa malleabile") originari del Brasile. 2. In seguito a una richiesta presentata dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea, nel settembre del 2002 la Commissione ha avviato un'inchiesta circa la presunta elusione delle misure sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile per mezzo di importazioni di accessori di ghisa malleabile spediti dall'Argentina. 3. L'inchiesta ha accertato un notevole incremento delle importazioni di accessori di ghisa malleabile provenienti dall'Argentina verso la Comunità, un parallelo calo delle importazioni dal Brasile e un aumento delle esportazioni dal Brasile verso l'Argentina in misura grosso modo equivalente. Un tale mutamento della configurazione degli scambi si è verificato contemporaneamente all'imposizione del dazio sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile. Non si è potuta accertare alcuna motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile. 4. Si è appurato altresì che l'unico produttore esportatore argentino che ha collaborato all'inchiesta (DEMA S.A.) non aveva modificato la sua configurazione degli scambi e che aveva inoltre esportato la sua produzione soltanto nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. 5. Si propone pertanto che il dazio antidumping del 34,8 % imposto sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile con regolamento (CE) n. 1748/2000 del Consiglio venga esteso alle importazioni di accessori di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie dell'Argentina o meno, fatta eccezione per le esportazioni effettuate dalla DEMA S.A.. 6. Si deve inoltre osservare che l'applicazione del dazio esteso sarà sospesa con decisione xxx/2003 della Commissione per i motivi ivi esposti. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1784/2000 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di un esportatore argentino IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 [2], in particolare l'articolo 13, [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. [2] GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...] considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Misure in vigore (1) Nell'agosto del 2000, con regolamento (CE) n. 1748/2000 [4], il Consiglio ha imposto un dazio antidumping del 34,8 % sulle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile (di seguito: "accessori di ghisa malleabile") originari del Brasile. [4] GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8. 2. Richiesta (2) Il 12 agosto 2002 la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (di seguito: "il regolamento di base"), da parte del Comitato di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea. La richiesta è stata presentata per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di accessori di ghisa malleabile. (3) Secondo quanto affermato nella richiesta, a seguito dell'istituzione delle misure sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile, si sarebbe registrato un significativo mutamento della configurazione degli scambi per quanto riguardava le esportazioni dal Brasile e dall'Argentina verso la Comunità. Tale mutamento della configurazione degli scambi sarebbe causato dal trasbordo attraverso l'Argentina di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile. Si era registrato un notevole incremento delle importazioni dall'Argentina, mentre le importazioni dal Brasile erano diminuite in misura grosso modo equivalente. (4) La richiesta conclude pertanto che non vi è una motivazione o giustificazione economica sufficiente per i suddetti mutamenti della configurazione degli scambi oltre all'esistenza del dazio antidumping sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile. (5) Infine, anche l'industria comunitaria ha presentato elementi di prova, considerati sufficienti ad avviare un'inchiesta antielusioni, del fatto che gli effetti riparatori del dazio in questione venivano ad essere indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzi nonché del fatto che i prezzi degli accessori di ghisa malleabile provenienti dall'Argentina erano in dumping rispetto ai valori normali accertati in precedenza per gli accessori di ghisa malleabile originari del Brasile. 3. Apertura (6) Con regolamento (CE) n. 1693/2002 [5] (di seguito: "il regolamento di apertura"), la Commissione ha aperto un'inchiesta e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare le importazioni di accessori di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno, a partire dal 26 settembre 2002. La Commissione ha avvisato dell'apertura dell'inchiesta le autorità del Brasile e dell'Argentina. [5] GU L 258 del 26.9.2002, pag. 27. 4. Inchiesta (7) Sono stati inviati questionari agli importatori comunitari, agli esportatori di accessori di ghisa malleabile situati in Brasile e in Argentina menzionati nella richiesta, agli esportatori noti dall'inchiesta iniziale e alle altre parti interessate manifestatesi entro il termine fissato. È stato comunicato agli importatori e agli esportatori che l'omessa collaborazione può comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. (8) Alcuni importatori comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto dichiarando di non aver effettuato importazioni di accessori di ghisa malleabile dall'Argentina. (9) Ha risposto al questionario un produttore esportatore argentino, la DEMA S.A., San Justo, Buenos Aires. La Commissione ha svolto una visita di verifica presso la sede di tale società. 5. Periodo dell'inchiesta (10) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002 (di seguito: "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). Per accertare la presunta modificazione della configurazione degli scambi, sono stati raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 1998 e la fine del PI. B. ESITO DELL'INCHIESTA 1. Osservazioni di carattere generale/livello di collaborazione (11) I produttori o gli esportatori di accessori di ghisa malleabile del Brasile non hanno collaborato in alcun modo all'inchiesta. Ha invece collaborato, fornendo informazioni, un produttore esportatore argentino, la DEMA S.A., che produceva accessori di ghisa malleabile e li esportava nella Comunità durante il PI. Questa società argentina rappresentava una percentuale trascurabile, sia in termini di volume che di valore, delle importazioni totali di accessori di ghisa malleabile dall'Argentina nella Comunità effettuate durante il PI (dati Eurostat). (12) Inoltre, nel corso dell'inchiesta le autorità argentine hanno presentato richiesta, entro il termine fissato nel regolamento di apertura, per essere considerate parte interessata. I dati e le statistiche relativi alle importazioni ed esportazioni realizzate dall'Argentina sono stati ottenuti dalle autorità argentine. (13) Nel dicembre del 2002, cioè un mese dopo lo scadere del termine fissato per ricevere le risposte al questionario, la Commissione ha ricevuto una comunicazione per conto della società Industrias Aguila Blanca S.A. (Argentina), la quale affermava di essere un produttore di accessori di ghisa malleabile dell'Argentina. La comunicazione conteneva la richiesta da parte della società in questione di essere considerata parte interessata all'inchiesta e una domanda di esenzione dall'estensione delle misure. Dal momento che la comunicazione è pervenuta alla Commissione quando l'inchiesta era ormai in una fase così avanzata e ben oltre il termine stabilito dall'articolo 3 del regolamento di apertura, e dato inoltre che le affermazioni ivi contenute avrebbero richiesto ulteriori chiarimenti e verifiche, la società è stata informata che non è stato possibile considerarla come parte che aveva collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, alla società è stato comunicato che le risultanze per quanto la riguardava hanno dovuto essere elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. 2. Prodotto in esame e prodotto simile (14) I prodotti in esame, definiti nell'inchiesta iniziale, sono gli accessori filettati per tubi di ghisa malleabile attualmente classificabili al codice NC ex 7307 19 10. (15) L'inchiesta ha dimostrato che gli accessori di ghisa malleabile esportati nella Comunità dal Brasile e quelli spediti dall'Argentina nella Comunità presentano le stesse caratteristiche di base e hanno le stesse applicazioni, e devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. Mutata configurazione degli scambi Esportatore argentino che ha collaborato all'inchiesta (16) Nel corso del PI, la DEMA S.A., l'esportatore che ha collaborato all'inchiesta, aveva esportato soltanto un container nella Comunità. Non ha registrato altre esportazioni durante il PI o nel periodo in relazione al quale erano stati raccolti i dati. Anzi, la sola esportazione precedente a quella registrata durante il PI era stata effettuata nel 1992. Di conseguenza, la configurazione degli scambi prima o dopo l'istituzione delle misure riguardanti le esportazioni brasiliane nella Comunità non appariva chiaramente delineata, e pertanto non aveva registrato neppure alcun mutamento. Inoltre, si è appurato che la DEMA S.A. è sia fabbricante che esportatore di accessori di ghisa malleabile, e dispone di impianti di produzione per il processo produttivo completo del prodotto in esame. L'azienda vende unicamente la sua produzione propria e non ha mai acquistato accessori di ghisa malleabile dal Brasile durante il PI. (17) Alla luce di quanto precede, la DEMA S.A. ha dimostrato che non si erano verificati mutamenti della configurazione degli scambi per quanto riguarda le sue esportazioni verso la Comunità. È quindi opportuno chiudere l'inchiesta per quanto riguarda le esportazioni di accessori di ghisa malleabile realizzate dalla DEMA S.A.. Esportatori argentini che non hanno collaborato all'inchiesta (18) Per quanto riguarda gli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha dovuto determinare le esportazioni nella Comunità in base agli elementi disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Si è ritenuto che i dati Eurostat a livello di registrazione dei codici NC fossero quelli più attendibili per elaborare risultanze in merito alle esportazioni nella Comunità effettuate dopo l'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile. Il prezzo all'esportazione del prodotto in esame dall'Argentina verso la Comunità è stato determinato in base al valore e al quantitativo (in tonnellate) totali delle esportazioni registrati da Eurostat a livello di codici NC, una volta detratti i quantitativi e i valori esportati dalla società argentina che ha collaborato. Inoltre si è ritenuto che, per quanto riguardava i dati raccolti prima dell'istituzione delle misure, i dati Eurostat a livello di codici NC fossero quelli più attendibili. (19) Il netto incremento delle importazioni dall'Argentina verso l'UE a danno di quelle dal Brasile verso l'UE è coinciso con l'entrata in vigore delle misure antidumping imposte dalla Comunità sugli accessori di ghisa malleabile originari del Brasile (agosto del 2000). In seguito all'istituzione delle misure antidumping da parte della Comunità, le importazioni di accessori di ghisa malleabile dal Brasile verso la Comunità hanno registrato una sostanziale diminuzione, passando da 3 737 tonnellate nel 2000 a 181 tonnellate nel 2001. Nello stesso periodo, le importazioni nella Comunità di accessori di ghisa malleabile dall'Argentina sono aumentate, passando da 15 tonnellate nel 2000 a 3 087 tonnellate nel 2001. La medesima configurazione degli scambi è stata osservata nel corso del primo semestre del PI. Tuttavia, durante la seconda metà del PI il mutamento della configurazione degli scambi ha registrato un'inversione di tendenza per via dell'inchiesta antidumping in corso sull'Argentina relativa alle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile. Di conseguenza, le esportazioni dall'Argentina sono diminuite passando da 3 087 tonnellate nel 2001 a 202 tonnellate nel 2002. Tuttavia, in attesa dei risultati di questa inchiesta antidumping sull'Argentina, non si può escludere che il mutamento della configurazione degli scambi sopra descritto sia soltanto temporaneo. (20) Per quanto riguarda le società che non hanno collaborato all'inchiesta si è nondimeno osservato e accertato un evidente mutamento della configurazione degli scambi, il quale è palesemente coinciso con l'entrata in vigore, nell'agosto del 2000, delle misure antidumping imposte dalla Comunità sugli accessori di ghisa malleabile originari del Brasile. 4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica (esportatori argentini che non hanno collaborato all'inchiesta) (21) Dai dati forniti dalle autorità argentine si ricava che le importazioni di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile verso l'Argentina hanno registrato un notevole incremento nel 2001, ad un ritmo analogo a quello osservato per l'aumento delle esportazioni dall'Argentina verso la Comunità nello stesso periodo. In assenza di collaborazione, a partire da questo parallelismo nell'andamento delle importazioni e delle esportazioni si può quindi supporre che le importazioni dal Brasile verso l'Argentina non fossero destinate al mercato argentino ma ad essere successivamente esportate verso la Comunità, una conclusione che appare confermata dalle statistiche sulle esportazioni argentine messe a disposizione dalle autorità argentine. (22) Vista la mancata collaborazione, e considerato che le importazioni dall'Argentina sono subentrate alle importazioni dal Brasile subito dopo l'istituzione dei dazi antidumping, si deve concludere, in assenza di altre spiegazioni, che la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta all'istituzione del dazio piuttosto che ad altre motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base. (23) Alla luce di quanto precede, si può ragionevolmente concludere che la stragrande maggioranza delle esportazioni di accessori di ghisa malleabile dal Brasile verso l'Argentina sono state semplicemente trasbordate attraverso quest'ultimo paese verso la Comunità. 5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili (esportatori argentini che non hanno collaborato all'inchiesta) (24) Risulta evidente dalla cifre riportate al considerando (19) che da quando sono state istituite le misure si è verificato un netto mutamento quantitativo nella configurazione delle importazioni comunitarie. Infatti nel 1999, prima dell'istituzione delle misure, le esportazioni nella Comunità di accessori di ghisa malleabile originari del Brasile ammontavano a 4 518 tonnellate secondo le cifre riportate da Eurostat a livello di registrazione di codici NC. Dette esportazioni erano scese a 3 737 tonnellate nel 2000 e precipitate a 15 tonnellate nel 2001. Nello stesso anno 2001 queste esportazioni erano state sostituite dalle esportazioni effettuate dagli esportatori argentini che non hanno collaborato all'inchiesta (che ammontavano a 3 087 tonnellate). Questa pronunciata alterazione dei flussi commerciali ha indebolito gli effetti riparatori delle misure per quanto riguarda i quantitativi importati sul mercato comunitario. (25) Quanto invece ai prezzi, e vista la scarsa collaborazione ottenuta, si è dovuto ricorrere ai dati più attendibili a disposizione, ossia le cifre riportate da Eurostat a livello di registrazione di codici NC. Dai dati Eurostat è emerso che i prezzi all'esportazione adeguati del prodotto in esame dall'Argentina erano inferiori di circa il 5 % rispetto ai prezzi all'esportazione del prodotto in esame esportato dal Brasile dell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, si deve presumere che i prezzi delle esportazioni dall'Argentina siano inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio dei prezzi comunitari stabilito nell'inchiesta iniziale. (26) Si conclude pertanto che le importazioni in questione hanno indebolito gli effetti riparatori del dazio in termini sia di quantitativi che di prezzi. 6. Elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari (esportatori argentini che non hanno collaborato all'inchiesta) (27) Al fine di individuare eventuali elementi di prova dell'esistenza del dumping riguardo agli accessori di ghisa malleabile esportati dall'Argentina nella Comunità, durante il PI, dagli esportatori che non hanno collaborato, si è fatto ricorso ai dati Eurostat relativi alle esportazioni a livello di registrazione di codici NC, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Metodo basato sui dati Eurostat relativi alle esportazioni (28) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale da utilizzare nelle inchieste antielusioni è il valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale. (29) Nell'inchiesta iniziale, sono stati determinati valori normali diversi per il Brasile a seconda del tipo di accessori di ghisa malleabile. Nella presente inchiesta antielusioni i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat, nei quali le cifre relative ai prezzi all'esportazione non sono riportate per singoli tipi di accessori di ghisa malleabile, ma solo per tonnellata e in base al codice NC. Vista la mancata collaborazione, ai fini di un confronto tra questi prezzi all'esportazione e il valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, la gamma di prodotti dei produttori esportatori argentini che non hanno collaborato è stata valutata in base alla gamma di prodotti delle vendite per l'esportazione nella Comunità dell'inchiesta iniziale. Questo tipo di confronto è stato ritenuto ragionevole in quanto si è accertato che le esportazioni dall'Argentina venivano fornite dallo stesso esportatore brasiliano responsabile della maggior parte delle esportazioni nell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, è stata calcolata una media ponderata del valore normale per tonnellata sulla base di una gamma di prodotti identica alla gamma di prodotti dell'inchiesta iniziale. (30) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda le spese di trasporto e assicurazione, e sulla base delle esportazioni realizzate dalla DEMA S.A.. (31) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, è emerso un livello di dumping superiore al 40 %. C. RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL'ESTENSIONE DEL DAZIO (32) Due produttori esportatori argentini, la Industrias Aguila Blanca S.A. e la DEMA S.A., hanno chiesto alla Commissione di essere esentati dalla registrazione e dai dazi. Come si è già spiegato al considerando (11), la Commissione non ha ritenuto che il primo produttore citato avesse collaborato all'inchiesta e pertanto la richiesta di esenzione presentata da questa società non è stata presa in considerazione nel corso della presente inchiesta. (33) Con il regolamento (CE) n. xxx/2003 [6], la Commissione ha modificato il regolamento di apertura sospendendo la registrazione delle importazioni di accessori di ghisa malleabile realizzate dalla società argentina per la quale si è accertato che non ha eluso i dazi antidumping, cioè la DEMA S.A.. [6] xxx (34) Dal momento che si è accertato che questa società non ha eluso i dazi antidumping in vigore, essa dovrebbe essere anche esentata dall'estensione prevista dei dazi. D. MISURE (35) Viste le suddette risultanze sull'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, le misure antidumping attualmente applicabili agli accessori di ghisa malleabile originari del Brasile dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dall'Argentina, a prescindere dal fatto che venga dichiarato o meno originario dell'Argentina, fatta eccezione per i prodotti fabbricati dal produttore esportatore DEMA S.A. che ha collaborato all'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base. (36) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevede l'applicazione di un'eventuale estensione delle misure nei confronti delle importazioni registrate a decorrere dalla data della registrazione, il dazio antidumping sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, assoggettati a registrazione all'ingresso nella Comunità in forza del regolamento di apertura, è riscosso tranne che per gli accessori di ghisa malleabile fabbricati dalla società DEMA S.A.. (37) La decisione di non estendere i dazi alle importazioni nella Comunità degli accessori di ghisa malleabile esportati dalla DEMA S.A. è stata presa in base alle risultanze della presente inchiesta. Di conseguenza, la non estensione si applica unicamente alle importazioni di accessori di ghisa malleabile spediti dall'Argentina e prodotti da tale specifica persona giuridica. Le importazioni di accessori di ghisa malleabile fabbricati o spediti da qualsiasi altra società non specificamente menzionata, con nome e indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell'esenzione e sono assoggettate all'aliquota del dazio imposta dal regolamento (CE) n. 1784/2000. (38) Le eventuali richieste di applicazione dell'esenzione dall'estensione dei dazi devono essere inviate alla Commissione complete di tutte le informazioni utili, segnatamente le eventuali modifiche delle attività della società collegate alla produzione e alle vendite per l'esportazione. (39) Gli esportatori argentini che chiedono un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base devono solitamente compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno; la Commissione dovrebbe inoltre procedere, di norma, a visite di verifica presso tali società. (40) Qualora ritenga opportuna l'esenzione, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, modificherà il regolamento di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione. E. PROCEDURA (41) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre di estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte interessata ha sollevato obiezioni in proposito, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1784/2000 sulle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile di cui al codice NC ex 7307 19 10, originari del Brasile, è esteso alle importazioni dei medesimi accessori filettati per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno) (codici TARIC 7307 19 10*11 e 7307 19 10*19, rispettivamente), fatta eccezione per quelli prodotti dalla DEMA S.A., Av. Pte. Perón 3750, San Justo, Buenos Aires, Argentina (codice addizionale TARIC A438). 2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1693/2002 nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, fatta eccezione per gli accessori di ghisa malleabile prodotti dalla DEMA S.A., Av. Pte. Perón 3750, San Justo, Buenos Aires, Argentina. 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità, firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente e inviate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio: J-79 05/17 B - 1049 Bruxelles Fax (32 2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877. 2. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni per le quali sia stato dimostrato che non eludono il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1784/2000 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento. Articolo 3 Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni imposta in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1693/2002. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente