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Document 52003PC0091

Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi

/* COM/2003/0091 def. - CNS 2003/0038 */

52003PC0091

Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi /* COM/2003/0091 def. - CNS 2003/0038 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

1. Il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 [1] del Consiglio relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei è limitato ai trasporti aerei tra gli aeroporti della Comunità [2]. Il regolamento (CE) n. 1/2003 [3] del Consiglio che sostituirà le regole di procedura del regolamento (CEE) n. 3975/87 a partire dal 1° maggio 2004 lascia immutato tale aspetto [4]. Di conseguenza, in materia di trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi la Commissione dispone solo di poteri limitati per garantire l'applicazione delle regole di concorrenza, ad esempio, conducendo indagini e costringendo le imprese a porre fine alle infrazioni imponendo misure correttive e infliggendo sanzioni.

[1] GU L 374 del 31.12.1987, modificato dal regolamento (CEE) n° 1284/91 del Consiglio (GU L 122 del 17.5.1991), regolamento (CEE) n. 2410/92 del Consiglio (GU L 240 del 24.8.1992) e regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

[2] Articolo 1 di tale regolamento.

[3] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

[4] L'articolo 32, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 esclude dal suo campo di applicazione i trasporti aerei tra gli aeroporti della Comunità e i paesi terzi.

2. Dal punto di vista regolamentare si tratta di un'anomalia. Infatti i regolamenti di procedura relativi agli altri settori economici, con rare eccezioni, sono stati adottati e sono interamente applicabili quando accordi anticoncorrenziali o pratiche abusive incidono sul mercato dell'Unione europea [5]. Inoltre, il regolamento sulle concentrazioni [6] non effettua distinzioni tra il traffico aereo intracomunitario e il traffico aereo tra la Comunità e i paesi terzi. Ne consegue che operazioni strutturalmente simili - le alleanze (mondiali) tra compagnie aeree, da un lato e le concentrazioni vere e proprie, dall'altro - sono sottoposte a regimi di applicazione delle regole di concorrenza diversi. Tuttavia sotto il profilo regolamentare, in particolare della politica di concorrenza, qualsiasi decisione relativa a cambiamenti strutturali nel settore del trasporto aereo dovrebbe essere motivata dalle esigenze dei singoli attori e non dovrebbero intervenire fattori quali i vantaggi o svantaggi istituzionali dei diversi regimi esistenti di applicazione delle norme di concorrenza. È innegabile che la situazione regolamentare attuale non offre al settore aereo la necessaria parità delle condizioni di concorrenza. L'Unione europea deve dunque fare in modo che le stesse norme di concorrenza e gli stessi strumenti d'esecuzione si applichino alle linee internazionali e a quelle intracomunitarie.

[5] Tali eccezioni sono rappresentate dai trasporti marittimi internazionali non di linea e i trasporti marittimi che si effettuano esclusivamente fra i porti di uno stesso Stato membro (si veda l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione delle regole di concorrenza CE ai trasporti marittimi; tali eccezioni sono anche previste dall'articolo 32, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1/2003.

[6] Regolamento (CEE) n. 4064/89, modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

3. In passato la Commissione ha presentato al Consiglio svariate proposte volte ad estendere il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. In effetti la proposta iniziale di regolamento (CEE) n. 3975/87, presentata dalla Commissione nel 1981, riguardava anche i trasporti aerei internazionali con i paesi terzi [7]. Tuttavia, nel corso della discussione della proposta della Commissione al Consiglio è apparso chiaro che perché si potesse raggiungere un accordo era necessario che il campo d'applicazione della proposta fosse limitato ai trasporti aerei internazionali all'interno della Comunità [8].

[7] Presentata dalla Commissione al Consiglio il 10 agosto 1981 (GU C 291 del 12.11.1981, pag. 4).

[8] Tale modifica è stata apportata dalla relazione n. 2 e inserita nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1). Inizialmente le competenze della Commissione non comprendevano dunque neppure i trasporti nazionali. Tuttavia, nel quadro del terzo pacchetto di misure per la liberalizzazione dei trasporti aerei il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 è stato esteso ai trasporti aerei all'interno di uno Stato membro (regolamento (CEE) n. 2410/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18).

4. Nel 1989 la Corte di giustizia ha confermato, nella sentenza dell'11 aprile 1989 nella causa Ahmed Saeed [9], la sentenza che aveva reso nella causa Nouvelles Frontières [10] relativamente all'applicazione dell'articolo 81 del trattato e ha stabilito che l'articolo 82 del trattato era direttamente applicabile dai tribunali nazionali anche in mancanza di un regolamento d'applicazione ai sensi dell'articolo 83 del trattato o di un avvio di un'azione da parte dell'autorità di concorrenza di uno Stato membro o della Commissione (in virtù rispettivamente degli articoli 84 e 85 del trattato). Alla luce di tale sentenza la Commissione ha nuovamente proposto al Consiglio di adottare regolamenti che estendano i suoi poteri di applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi [11], ma il Consiglio non ha dato seguito a questa proposta.

[9] Causa 66/86, Raccolta 1989, pag. 803.

[10] Cause riunite 209-213/84, Raccolta 1986, pag. 1425.

[11] COM(89) 417 def. dell'8.9.1989 (GU C 248 del 29.9.1989, pag. 7).

5. Nel 1997 la Commissione ha ritenuto che la comparsa di una serie di fattori nuovi rendesse necessario che relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi le venissero conferiti gli stessi poteri d'azione di cui dispone riguardo ai trasporti aerei intracomunitari in virtù del regolamento (CEE) n. 3975/87 [12]. In particolare la Commissione ha fatto riferimento al quadro regolamentare che era mutato sensibilmente dopo l'adozione del terzo pacchetto di misure per la liberalizzazione dei trasporti aerei che ha preso effetto nel 1993. La Commissione ha constatato che l'eliminazione delle restrizioni regolamentari sul comportamento commerciale dei vettori aerei ha reso i problemi di concorrenza più pressanti. La Commissione ha dunque concluso che doveva dotarsi di strumenti di applicazione sufficienti per evitare che gli effetti positivi del processo di liberalizzazione fossero parzialmente annullati dalle pratiche restrittive o abusive di operatori commerciali europei o non europei, a scapito dei consumatori. Inoltre la Commissione ha sottolineato la debolezza della dimensione esterna del mercato dei trasporti aerei, disciplinato da un sistema di accordi bilaterali tra Stati membri della Comunità e paesi terzi e la necessità di stabilire un quadro giuridico meglio strutturato.

[12] COM(97) 218 def. del 16.5.1997 (GU C 165 del 31.5.1997, pag. 13).

6. Le ragioni esposte sopra sono tuttora valide. Inoltre, visti i recenti eventi, è tanto più urgente adottare strumenti che permettano di applicare le regole di concorrenza ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. In primo luogo, le alleanze aeree internazionali sono diventate sempre più importanti ed esercitano oggi un'influenza sensibile sul gioco della concorrenza nel settore aereo. In secondo luogo, la recente sentenza della Corte nelle cause "open sky" ha messo in evidenza la necessità di una politica coerente in materia di trasporti aerei internazionali e in particolare di un'applicazione effettiva delle regole di concorrenza comunitarie. Questi due fattori di evoluzione del settore aereo sono descritti di seguito.

2. Crescente importanza degli accordi di cooperazione internazionale nel settore aereo

7. Il numero di alleanze internazionali e di altre forme di accordi di cooperazione conclusi nel settore aereo, tra le compagnie aeree della Comunità e quelle dei paesi terzi, è fortemente aumentato negli ultimi anni. Come le alleanze aeree intracomunitarie, questi accordi di cooperazione internazionale prevedono spesso una cooperazione stretta su aspetti essenziali per i quali normalmente le compagnie aeree sono tra loro in concorrenza, come gli orari, le capacità, le tariffe, le entrate, i programmi di fidelizzazione, ecc. che in linea di principio rientrano nel campo di applicazione delle regole di concorrenza comunitarie [13].

[13] Si osservi che la normativa comunitaria in materia di concorrenza si applica solo se vi sono effetti sugliscambi tra Stati membri. Tali effetti dovrebbero essere stabiliti caso per caso.

8. La Commissione ha in particolare effettuato indagini su un certo numero di alleanze tra compagnie aeree della Comunità e compagnie aeree degli Stati Uniti per valutarne la compatibilità con le regole di concorrenza comunitarie. Nel 1996 la Commissione ha avviato procedimenti per molti casi di tale genere volgendo in particolare la sua attenzione alle linee transatlantiche oggetto di tali alleanze [14]. In mancanza di uno specifico regolamento di applicazione delle regole di concorrenza comunitarie ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, la base giuridica per tali procedimenti era l'articolo 85 (ex articolo 89) del trattato, in base al quale la Commissione, se constata l'esistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza comunitarie, ha il potere di proporre i mezzi atti a porre termine all'infrazione e, qualora ciò non venga fatto, di constatare l'infrazione con una decisione motivata e di autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

[14] Relazione annuale sulla politica di concorrenza 1996.

9. L'esperienza acquisita dalla Commissione nell'esame di tali casi ai sensi dell'articolo 85 del trattato ha dimostrato che anche se alla fine è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente per i problemi di concorrenza sollevati dai casi in questione [15] l'assenza di poteri d'applicazione è deplorevole sia sul piano dell'applicazione delle norme di concorrenza che su quello dell'efficacia (in termini di tempi e difficoltà). In particolare, la Commissione non dispone degli strumenti necessari per il processo di accertamento dei fatti. Benché la Commissione applichi per quanto possibile, mutatis mutandis, le procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87, di fatto essa deve fare affidamento sulla disponibilità delle parti a trasmetterle i dati necessari. Inoltre la Commissione, sulla base dell'articolo 85 del trattato ha il potere di constatare un'infrazione con una decisione motivata. Tuttavia essa non può, ai sensi di tale articolo, costringere mediante decisione le imprese interessate a porre termine all'infrazione constatata né imporre loro le misure correttive necessarie per risolvere i problemi di concorrenza, come previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003. Tali misure devono essere adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Benché la Commissione abbia collaborato strettamente con le autorità nazionali competenti nel quadro della sua recente indagine sulle alleanze aeree transatlantiche è chiaro che tale prassi non permette di garantire in pieno un'applicazione effettiva ed uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza. L'Unione europea deve dunque far sì che i trasporti aerei internazionali e intracomunitari siano soggetti alle stesse norme di concorrenza e di applicazione.

[15] Il 24 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento relativo alle alleanze tra KLM e NortWest e tra Lufthansa, SAS e United dopo che le parti, nel secondo caso, avevano proposto alcune misure correttive per risolvere i problemi di concorrenza che erano stati individuati.

10. Se le norme di applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza disciplinassero anche i trasporti aerei internazionali con partenza e destinazione nella Comunità, le compagnie aeree beneficerebbero di un sistema di applicazione delle regole di concorrenza comune a livello europeo e quindi di una maggiore sicurezza giuridica in merito alla legalità dei loro accordi rispetto a tali regole: la procedura sarebbe meno pesante e più diretta di quella prevista dall'articolo 85 del trattato. Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 la Commissione continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza nel settore dei trasporti aerei internazionali. Per garantire un'applicazione uniforme delle norme di concorrenza all'interno della rete delle autorità di concorrenza comunitarie la Commissione intende continuare a definire la politica di concorrenza attraverso la sua prassi decisionale nei casi di sua competenza. È soltanto eliminando gli ostacoli che la Commissione deve affrontare attualmente in fase di indagine e di applicazione delle norme che si potranno offrire al settore aereo condizioni di concorrenza paritarie per tutte le attività di trasporto aereo, condizioni necessarie per la crescita e la soddisfazione dei consumatori.

3. Le sentenze della Corte nelle cause "open sky"

11. Si prevede che le recenti sentenze "open sky" [16] della Corte accelerino il ritmo dei cambiamenti nel settore aereo. Infatti, con la modifica del quadro regolamentare internazionale diventerà più facile per le compagnie aeree europee ristrutturare le loro attività e raggrupparsi concludendo alleanze o procedendo a fusioni e acquisizioni. Inoltre, l'adozione dello statuto della società europea consentirà loro di diventare autentiche imprese europee che esercitano le loro attività a livello europeo.

[16] Cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98 contro Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Germania. La sentenza stabilisce che gli Stati membri hanno agito illegalmente nel concludere accordi con gli Stati Uniti su una serie di questioni che sono regolamentate dalla legislazione comunitaria. Nella sentenza in particolare vengono individuate come questioni di competenza comunitaria gli slot, le tariffe intracomunitarie e i sistemi telematici di prenotazione. La Corte ha anche stabilito che gli Stati membri avevano agito illegalmente nello stipulare accordi bilaterali che stabiliscono una distinzione tra i vettori aerei della Comunità sulla base della nazionalità dei loro proprietari.

12. La Corte ha stabilito che gli Stati membri avevano agito illegalmente nel concludere accordi bilaterali che creano una distinzione tra i vettori aerei della Comunità sulla base della nazionalità dei loro proprietari. Secondo il diritto comunitario tale forma di discriminazione è illegale e tutti i vettori aerei della Comunità, purché siano stabiliti in una qualche maniera in uno Stato membro, devono poter esercitare rotte internazionali a partire da quello Stato membro, a prescindere dallo Stato membro in cui si trova la loro sede principale o di cui sono originari i loro proprietari. Dalle sentenze della Corte si deduce che il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità si applica a tutti gli accordi, anche se gli accordi di trasporto aereo sono stipulati bilateralmente dagli Stati membri senza che entrino in gioco la competenze della Comunità, cosa che giustificherebbe un'autorizzazione della medesima.

13. Gli Stati membri sono obbligati ad aprire il loro traffico alle compagnie aeree degli altri Stati membri. A tali condizioni il settore dei trasporti aerei non può più essere considerato frammentato in base alle frontiere nazionali. Non c'è più ragione che le norme di concorrenza applicate ai trasporti aerei nella Comunità siano diverse da quelle che disciplinano i trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. La Commissione deve dunque disporre degli stessi poteri nell'esame di una cooperazione intracomunitaria tra compagnie aeree e nella valutazione di accordi di cooperazione stipulati tra una compagnia aerea della Comunità ed un vettore aereo di un paese terzo.

14. Inoltre a seguito della sentenza della Corte la Commissione ha chiesto al Consiglio di concederle un mandato per avviare negoziati con gli Stati Uniti allo scopo di definire una politica coerente nel settore dei trasporti aerei internazionali [17]. L'attuazione effettiva delle regole di concorrenza comunitarie costituisce un aspetto essenziale di una politica internazionale coordinata nel settore dei trasporti aerei. Il regime attuale non garantisce condizioni paritarie né al settore in questione né agli Stati membri poiché il traffico aereo intracomunitario e quello internazionale con partenza o destinazione nell'UE sono soggetti a regimi di applicazione diversi anche se le compagnie e le alleanze li considerano una sola e stessa attività. Di conseguenza le sentenze "open sky" della Corte hanno messo ancora più in evidenza la necessità di un'applicazione effettiva delle regole di concorrenza comunitarie al trasporto aereo internazionale.

[17] Dichiarazione della Commissione europea relativa alle conseguenze delle sentenze della Corte del 5 novembre 2002 sulla politica europea dei trasporti aerei (COM(2002)649 def.).

4. Non è più necessario mantenere il regolamento (CEE) n. 3975/87

15. Come è stato già indicato, il regolamento (CE) n. 1/2003 sostituirà, a partire dal 1° maggio 2004, le norme di procedura del regolamento (CEE) n. 3975/87 [18]. Le norme sostanziali di quest'ultimo regolamento resteranno tuttavia applicabili.

[18] Articolo 39 del regolamento.

16. Le norme del regolamento (CEE) n. 3975/87 che non sono abrogate dal regolamento (CE) n° 1/2003 sono l'articolo 1 (che definisce il campo di applicazione del regolamento), l'articolo 2 (che prevede un'eccezione per taluni accordi tecnici) e l'articolo 20 (che precisa la data dell'entrata in vigore del regolamento). Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 3 continua ad applicarsi come regime transitorio alle esenzioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 concesse prima del 1° maggio 2004, fino alla scadenza delle suddette decisioni. La portata pratica dell'articolo 1 si ridurrà se, come previsto, le norme di applicazione si applicheranno anche ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi e verrà così eliminata questa limitazione del campo d'applicazione previsto dall'articolo 1. L'articolo 20 ha solo funzione ausiliaria. Di conseguenza, la sola norma sostanziale rimanente del regolamento (CEE) n. 3975/87 sarebbe l'articolo 2 che prevede un'eccezione per talune categorie di accordi tecnici [19].

[19] Il regolamento (CEE) n. 3975/87 si distingue a tale riguardo dagli altri regolamenti relativi al settore dei trasporti, in particolare dal regolamento (CEE) n. 1017/68 (trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili) e dal regolamento (CEE) n. 4056/86 (trasporti marittimi), che prevedono entrambi esenzioni per categoria.

17. L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 è stato interpretato in modo molto restrittivo dalla Commissione, che considera che si applica soltanto agli accordi puramente tecnici [20]. Non è stato fino ad oggi mai applicato formalmente ed è di natura puramente declaratoria [21]. Inoltre in alcuni casi la Commissione disporrebbe di altri mezzi per pronunciarsi su disposizioni puramente tecniche che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, ad esempio decidendo in un caso determinato che l'articolo 81 non è applicabile, qualora l'interesse comunitario lo richieda, o eventualmente pubblicando una comunicazione.

[20] Cioè gli accordi il cui solo oggetto ed effetto è di apportare miglioramenti tecnici o di instaurare una cooperazione sul piano tecnico.

[21] Si vedano al riguardo le decisioni della Commissione sui casi FEFC (GU L 378 del 31.12.1994, pag. 17, punto 66) e FETTCSA (GU L 268 del 20.10.2000, pag. 1, punti 146 e 147), per quanto riguarda una disposizione simile sugli accordi tecnici, rispettivamente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

18. Dato che dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 non sarà più realmente giustificato mantenere il regolamento (CE) n. 3975/87 si propone, invece di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3975/87, di abrogare completamente le disposizioni rimanenti del regolamento (CE) n. 3975/87 e di realizzare la prevista estensione delle norme di applicazione in materia di concorrenza ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi modificando di conseguenza il regolamento (CE) n. 1/2003. Ne risulterà una considerevole semplificazione della legislazione poiché tutte le forme di trasporti aerei rientreranno nel disposto del regolamento (CE) n. 1/2003.

5. Data di applicazione

19. Al fine di evitare un complicato regime transitorio sarebbe auspicabile applicare il regolamento proposto a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 3975/87 dal regolamento (CEE) n. 1/2003, cioè dal 1° maggio 2004. Dopo tale data solo l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3975/87 dovrebbe continuare ad applicarsi alle decisioni di esenzione esistenti fino alla loro scadenza.

6. Autorizzazione a concedere talune esenzioni per categoria

20. Le modifiche proposte, che consistono nell'estendere le norme di applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, dovrebbero logicamente essere accompagnate dal conferimento alla Commissione del potere di accordare anche esenzioni per categoria per tali casi, potere di cui essa già dispone relativamente ai trasporti aerei intracomunitari in virtù del regolamento (CEE) n. 3976/87 [22] del Consiglio.

[22] GU 374 del 31.12.1987, pag. 9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2411/92 (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 19).

21. Nel quadro delle varie serie di misure di liberalizzazione del mercato interno dei trasporti aerei e della contemporanea applicazione delle norme di concorrenza applicabili alle compagnie aeree, il Consiglio ha conferito al tempo stesso alla Commissione il potere di adottare regolamenti di esenzione per categoria.

22. Secondo l'esperienza generale della Commissione in materia di esenzioni per categoria queste ultime rispondono ad una vera necessità di certezza giuridica da parte dei vettori aerei e degli altri operatori del mercato e li incentivano al tempo stesso a rinunciare a precedenti accordi più restrittivi. Tale necessità esiste anche nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi.

23. Per quanto riguarda la contemporanea proposta di estendere le norme di applicazione delle regole di concorrenza comunitarie al trasporto aereo tra la Comunità e i paesi terzi, la Commissione ritiene che le dovrebbe essere conferito il potere di concedere esenzioni per categoria a favore di tali collegamenti analogamente al potere che le è già conferito dal regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio relativamente al settore dei trasporti aerei tra aeroporti comunitari.

24. Di conseguenza si propone di estendere il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. Verrà così conferito alla Commissione il potere di concedere esenzioni per categoria ad accordi, decisioni e pratiche concordate, nel settore dei trasporti aerei internazionali tra la Comunità e i paesi terzi, aventi per oggetto la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari dei voli, lo svolgimento di consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei passeggeri e relativi bagagli, nella misura in cui esse sono essenziali per l'interlining, lo svolgimento di consultazioni sulle tariffe per il trasporto di merci su voli di linea, il servizio congiunto su una rotta nuova o con poco traffico, la ripartizione degli slot negli aeroporti e l'acquisto, lo sviluppo e il funzionamento comuni dei sistemi di prenotazione telematica.

25. La Commissione riconosce che le limitazioni della concorrenza sulle rotte tra la Comunità e i paesi terzi possono produrre distorsioni all'interno della Comunità analogamente alle limitazioni sulle rotte intracomunitarie.

26. La Commissione intende dunque adottare, in virtù dei poteri che le devono essere conferiti con la proposta estensione del campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3976/87, un regolamento di esenzione per categoria, subordinatamente al rispetto di talune condizioni ed obblighi, tenendo conto della situazione derivante dall'esenzione per categoria attualmente applicabile nel settore dei trasporti aerei tra aeroporti comunitari [23]. Tale esenzione dovrebbe essere concessa per un periodo di tempo limitato riesaminandone periodicamente il campo di applicazione nella prospettiva di una prevedibile evoluzione verso una situazione di maggiore concorrenza.

[23] Attualmente il solo regolamento di esenzione per categoria della Commissione basato sul regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio è il regolamento (CEE) n. 1617/93 (GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2002. Tale regolamento prevede un'esenzione per categoria, subordinatamente a talune condizioni ed obblighi, relativamente alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri e alla ripartizione degli slot fino al 30 giugno 2005.

7. Conclusione

27. La Commissione invita dunque il Consiglio ad adottare la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87, il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 e che autorizza la Commissione a far applicare le regole di concorrenza comunitarie e ad adottare esenzioni per categoria per le attività di trasporto aereo tra la Comunità e i paesi terzi.

28. La proposta di regolamento recherà le seguenti modifiche a detti regolamenti:

a) abrogazione del regolamento (CEE) n. 3975/87, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3 che contiene una disposizione transitoria in virtù della quale la Commissione può revocare o modificare decisioni di esenzione esistenti;

b) soppressione delle parole "tra aeroporti della Comunità" all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3976/87;

c) soppressione dell'articolo 32, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 che esclude dal suo campo di applicazione i trasporti aerei fra aeroporti della Comunità e paesi terzi.

29. Il Consiglio è dunque invitato ad adottare la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87, il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003. La proposta di regolamento sostituisce le proposte presentate dalla Commissione nel 1997 [24] che sono di conseguenza ritirate.

[24] COM(97) 218 def., GU C 165 del 31.5.1997 pag. 13.

30. La proposta di regolamento presentata dalla Commissione con la presente relazione rientra nel campo di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ed è dunque rilevante ai fini di quest'ultimo.

2003/0038 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione [25],

[25] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [26],

[26] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [27],

[27] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Né il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei [28], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 [29], né il regolamento (CE) n. 1/2003 stesso si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi.

[28] GU L 374 del 31.12.1987, pag.1.

[29] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2) Ne consegue che la Commissione, nei casi di infrazione agli articoli 81 e 82 del trattato nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, non ha i poteri di indagine e di applicazione di cui dispone invece per i trasporti aerei intracomunitari. In particolare non dispone degli strumenti indispensabili per accertare i fatti e del potere di imporre le misure correttive necessarie per porre termine alle infrazioni né di infliggere sanzioni qualora sia stata constatata l'infrazione. Inoltre, i diritti e i poteri specifici che il regolamento n. 1/2003 conferisce alle giurisdizioni nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nonché gli obblighi particolari che impone loro, non si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi; lo stesso dicasi per il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri previsto dal regolamento n. 1/2003.

(3) Le pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Dato che i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato possono essere utilizzati anche per applicare le regole di concorrenza ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, il campo d'applicazione di tale regolamento va esteso a tali tipi di trasporti.

(4) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 ha natura puramente declaratoria e va quindi soppresso. Ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3 che deve continuare ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato prima della data di applicazione del presente regolamento fino alla data di scadenza delle suddette decisioni, il regolamento (CEE) n. 3975/87 cesserà di avere una funzione in quanto la maggior parte delle sue disposizioni sarà eliminata dal regolamento (CE) n. 1/2003 e va quindi abrogato.

(5) Per la stessa ragione va modificato in tal senso il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei [30], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1/2003. Tale regolamento, che autorizza la Commissione a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1 è inapplicabile a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, attualmente è espressamente limitato ai soli trasporti aerei tra aeroporti della Comunità.

[30] GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9.

(6) La Commissione deve essere autorizzata a concedere esenzioni per categoria nel settore dei trasporti aerei relativamente al traffico tra la Comunità e i paesi terzi così come a quello intracomunitario. Il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3976/87 va dunque esteso in modo da eliminare la sua limitazione ai trasporti aerei tra aeroporti comunitari.

(7) Il regolamento (CEE) n. 3975/87 va dunque abrogato e il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 vanno modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è abrogato ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3 che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 fino alla data di scadenza di tali decisioni.

Articolo 2

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3976/87 sono soppresse le parole "tra aeroporti della Comunità".

Articolo 3

Nell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003 la lettera (c) è soppressa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

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