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Document 52003AG0053

    Posizione comune (CE) n. 53/2003, del 26 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

    GU C 270E del 11.11.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AG0053

    Posizione comune (CE) n. 53/2003, del 26 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

    Gazzetta ufficiale n. C 270 E del 11/11/2003 pag. 0001 - 0006


    Posizione comune (CE) n. 53/2003

    definita dal Consiglio il 26 giugno 2003

    in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

    (2003/C 270 E/01)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4)

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 91/440/CEE(5), del Consiglio del 29 luglio 1991, stabilisce che le imprese ferroviarie titolari di licenza ottengano diritti di accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci e, entro il 2008, all'intera rete per i servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci.

    (2) L'estensione di tali diritti di accesso per i servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci a tutta la rete dal 1o gennaio 2006 dovrebbe consentire l'aumento dei vantaggi previsti in termini di trasferimento fra modi e di sviluppo del trasporto ferroviario internazionale di merci.

    (3) L'estensione di tali diritti di accesso a tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci, a decorrere dal 1o gennaio 2008, conformemente al principio della libera prestazione dei servizi, migliorerebbe l'efficienza del trasporto ferroviario rispetto agli altri modi di trasporto. Contribuirebbe inoltre ad un sistema di trasporti sostenibili tra gli Stati membri e al loro interno, stimolando la concorrenza e attirando nuovi capitali e nuove imprese.

    (4) La Commissione dovrebbe esaminare l'evoluzione del traffico, della sicurezza, delle condizioni di lavoro e della situazione degli operatori derivata dall'attuazione del primo pacchetto ferroviario e dovrebbe presentare entro il 1o gennaio 2007 una relazione su tale evoluzione corredata, se del caso, di nuove proposte che permettano di assicurare le migliori condizioni possibili per le economie degli Stati membri, per le imprese ferroviarie e i loro lavoratori dipendenti, come per gli utenti.

    (5) I servizi di trasporto ferroviario di merci offrono notevoli opportunità in termini di creazione di nuovi servizi di trasporto e di miglioramento dei servizi esistenti a livello nazionale ed europeo.

    (6) Per essere pienamente competitivo, il trasporto ferroviario di merci deve sempre più offrire servizi completi, compresi i servizi di trasporto tra gli Stati membri e al loro interno.

    (7) Poiché la sicurezza ferroviaria è disciplinata dalla direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie(6), nell'ambito di un nuovo e coerente quadro normativo comunitario relativo al settore ferroviario, è opportuno abrogare le disposizioni della direttiva 91/440/CEE relative alla sicurezza.

    (8) È opportuno pertanto apportare le necessarie modifiche alla direttiva 91/440/CEE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 91/440/CEE è modificata come segue:

    1. all'articolo 7, il paragrafo 2 è abrogato alla data di entrata in vigore della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

    2. l'articolo 10 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 è riconosciuto, a condizioni eque, l'accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci di cui all'articolo 10 bis e all'allegato I e, entro il 1o gennaio 2006, all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale di merci.

    Inoltre, entro il 1o gennaio 2008, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 è consentito, a condizioni eque, l'accesso all'infrastruttura in tutti gli Stati membri per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci.";

    b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5. Le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza(7).";

    c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    "6. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali e nei porti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a condizioni di mercato.";

    d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    "8. Entro il 1o gennaio 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni ed al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

    Tale relazione riguarda:

    - l'attuazione della presente direttiva negli Stati membri e il lavoro effettivo dei vari organismi coinvolti;

    - lo sviluppo del mercato, in particolare le tendenze del traffico internazionale, la divisione delle attività e del mercato di tutti gli operatori del mercato, inclusi i nuovi operatori;

    - l'impatto sul settore globale dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il trasferimento fra modi;

    - l'impatto sul livello di sicurezza in ciascuno Stato membro;

    - le condizioni di lavoro nel settore, per ciascuno Stato membro.

    Se necessario, essa sarà corredata di proposte adeguate o di raccomandazioni sull'azione permanente della Comunità per sviluppare il mercato ferroviario e il quadro giuridico che lo disciplina.";

    3. all'articolo 10 ter, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) lo stato della rete ferroviaria europea";

    4. l'articolo 14 è abrogato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    (1) GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 1.

    (2) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 131.

    (3) GU C 66 del 19.3.2003, pag. 5.

    (4) Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).

    (6) GU L ...

    (7) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29. Direttiva modificata dalla decisione 2002/844/CE della Commissione (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 30).

    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO(1)

    I. INTRODUZIONE

    Visto l'articolo 71 del trattato CE nonché l'articolo 156 nel caso specifico della proposta legislativa sull'interoperabilità e nel quadro della procedura di codecisione ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE, in data 25 giugno 2003 il Consiglio ha adottato le sue posizioni comuni per quattro proposte legislative facenti parte del cosiddetto "secondo pacchetto ferroviario"(2)(3).

    Nell'elaborare le sue posizioni, il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo in prima lettura del 14 gennaio 2003(4), del Comitato economico e sociale(5) e del Comitato delle Regioni(6).

    L'obiettivo generale del pacchetto di proposte legislative è quello di rivitalizzare il settore ferroviario nell'Unione europea; tale processo consisterebbe essenzialmente nel completamento del mercato interno per il settore ferroviario europeo sia per i fornitori di servizi sia per i fabbricanti. Attraverso l'abolizione dei regimi di quasi-monopolio ed un aumento della concorrenza, possono essere realizzati risparmi sui costi relativi alle economie di scala, nonché maggiori innovazioni, fattori che costituiscono un presupposto allo sviluppo di un'industria ferroviaria di livello mondiale nell'UE. Le misure proposte aiuterebbero inoltre ad accrescere la competitività di tale modo di trasporto rispetto ad altri modi, contribuendo in tal modo a riequilibrare la ripartizione modale - in particolare nel settore del trasporto merci - con conseguenti effetti positivi alla riduzione della congestione e dell'inquinamento.

    Nel contesto descritto poc'anzi, il secondo pacchetto intende compiere i necessari progressi nel settore dell'interoperabilità, della sicurezza e dell'accesso al mercato (per quanto concerne il trasporto merci). Inoltre, al fine di svolgere le mansioni altamente tecniche e complesse volte a definire gli strumenti necessari - quali le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e i metodi comuni di sicurezza (CSM) - per realizzare tali progressi, si propone la creazione di un polo di competenza europeo, sotto forma di Agenzia ferroviaria europea, che avrebbe un ruolo puramente consultivo. Gli esperti dell'Agenzia ferroviaria europea costituirebbero pertanto un polo di competenza e contribuirebbero a sviluppare la futura legislazione comunitaria in materia. Essi dovrebbero fornire consulenze tecniche indipendenti ed opererebbero in una prospettiva europea più che nazionale.

    II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

    Introduzione

    Alla luce delle loro evidenti interconnessioni operative, la Commissione ha presentato le varie proposte legislative come un pacchetto, chiedendo che sia analizzato in quanto tale. Il Consiglio ha rispettato tale impostazione ed è giunto ad un unico accordo globale sul pacchetto, includendo le quattro proposte legislative soggette alla procedura di codecisione(7).

    Il Consiglio, adottando la sua posizione comune sul secondo pacchetto ferroviario, ha espresso il suo sostegno globale sull'orientamento generale del pacchetto legislativo. Ciò risponde alla volontà ed alla determinazione del Consiglio di realizzare la necessaria ripresa del settore delle ferrovie nell'UE in modo da consentire ad esso di riacquistare la parte del mercato che gli spetta. È tuttavia importante tener conto anche della complessità del settore ferroviario, alla luce di una serie di considerazioni di carattere tecnico, finanziario, socioeconomico e, in alcuni casi, politico.

    Osservazioni specifiche relative ai singoli progetti di direttive e di regolamento

    a) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

    Gli sforzi per rendere più efficiente il sistema ferroviario europeo non dovrebbero compromettere gli attuali alti livelli di sicurezza del sistema. In realtà, qualsiasi impostazione armonizzata deve non soltanto mantenere tali livelli di sicurezza, ma cercare di migliorarli laddove possibile, rispettando al tempo stesso i principi alla base del funzionamento del mercato interno. Nel perseguire tale obiettivo, il Consiglio ha esaminato con estrema attenzione tutte le disposizioni pertinenti di questa direttiva.

    Per ragioni di chiarezza sono stati creati articoli distinti relativi agli obiettivi comuni di sicurezza (CST) (articolo 7) e metodi comuni di sicurezza (CSM) (articolo 6); è stata inoltre prevista un'introduzione più graduale di tali articoli. Sono stati pertanto previsti termini specifici per lo sviluppo di una prima e di una seconda serie di CST e CSM, nonché ulteriori dettagli sui loro contenuti rispettivi.

    Il Consiglio conviene che la creazione di un quadro regolamentare comune non deve impedire agli Stati membri di cercare di migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza - al di là di quelli derivanti dalle norme comuni - dei rispettivi sistemi ferroviari; al tempo stesso, il corretto funzionamento del mercato interno non deve essere compromesso. Su tale base la posizione comune del Consiglio (articolo 8, paragrafo 4) prevede che gli Stati membri siano autorizzati ad introdurre, dopo l'adozione dei CST, nuove norme nazionali di sicurezza che prescrivano un livello di sicurezza superiore ai CST. L'adozione di tali norme più rigorose dovrebbe tuttavia essere preceduta da una consultazione delle parti interessate e dalla presentazione di informazioni alla Commissione. Nei casi in cui tali nuove norme dovessero riguardare operazioni di imprese ferroviarie di altri Stati membri nel territorio dello Stato membro interessato, si applica una specifica procedura di notifica alla Commissione (articolo 8, paragrafo 5).

    La posizione comune del Consiglio contiene inoltre un nuovo articolo relativo all'autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura (articolo 11). Per quanto riguarda l'articolo 13, le disposizioni per l'accesso alle strutture di formazione sono state rafforzate; al tempo stesso, i requisiti di base prescritti per il personale viaggiante sono stati soppressi, poiché saranno presto definiti nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Per quanto riguarda l'armonizzazione dei certificati di sicurezza (articolo 15), la fase intermedia con orientamenti non vincolanti non è stata ritenuta necessaria.

    Sono state inserite numerose altre modifiche di natura tecnica, tra cui quelle relative ai compiti dell'autorità preposta alla sicurezza (articolo 16), e varie modifiche degli allegati tecnici.

    Il Consiglio ha potuto accettare gli emendamenti 4 e 61, ed in una certa misura la sostanza degli emendamenti 12, 16, 37, 56, 57 e 59.

    b) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

    La posizione comune del Consiglio mantiene il principio di applicare le disposizioni della direttiva all'intera rete ferroviaria dell'Unione europea. Tuttavia, a causa di una serie di considerazioni finanziarie ed economiche, essa prevede un'introduzione più graduale delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) rispetto a quanto proposto dalla Commissione. Un primo gruppo di modifiche di STI dovrebbe essere elaborato entro il 1o gennaio 2009 (articolo 2, paragrafo 2); inoltre, il tema del primo gruppo di nuove STI è stato adesso definito (articolo 2, paragrafo 15). Ai fini dell'attuazione di una STI specifica sono state aggiunte all'allegato III ulteriori linee e materiale rotabile, nonché la possibilità di suddividere ulteriormente tali categorie a seconda delle necessità. Ciò consentirà l'applicazione della STI specifica nel modo più efficace dal punto di vista dei costi. L'articolo 1, paragrafo 6 e l'articolo 2, paragrafo 2 estendono le possibilità di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di una STI.

    Ulteriori modifiche contenute nella posizione comune del Consiglio rispetto alla proposta della Commissione riguardano svariate questioni tecniche di minore rilevanza, comprese quelle relative agli allegati.

    Il Consiglio ha accettato l'emendamento 8 e ritiene che la sua posizione comune contenga nella sostanza quanto formulato negli emendamenti 6, 13 e 15.

    c) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea

    Il Consiglio riconosce che un'Agenzia ferroviaria europea possa fornire un utile contribuito al processo legislativo e ad altri aspetti relativi alla ripresa delle ferrovie europee. In tale contesto, le modifiche introdotte nella posizione comune del Consiglio non alterano in modo significativo la sostanza della proposta della Commissione. Tali modifiche riguardano i compiti e le responsabilità dell'agenzia, la consultazione di altre parti, la composizione dei suoi gruppi di lavoro e del consiglio di amministrazione, nonché le lingue di lavoro. Il Consiglio ha scelto a più riprese di richiamarsi a disposizioni analoghe contenute nei regolamenti che istituiscono altri organismi della Comunità, quali l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

    La posizione comune del Consiglio rispecchia per molti aspetti, in parte o nella sostanza, gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, ad esempio gli emendamenti 9, 22, 32 e 36. Per quanto riguarda gli emendamenti 2, 5, 14 e 35 che riguardano la composizione dei gruppi e del consiglio di amministrazione, la posizione comune del Consiglio prevede che i gruppi siano composti sia da rappresentanti del settore ferroviario sia dagli utenti interessati (articolo 3); analogamente, la composizione del consiglio di amministrazione è stata anch'essa modificata, aggiungendo in particolare alla sua formazione un rappresentante per Stato membro (articolo 26).

    Per quanto riguarda le visite dei rappresentanti dell'Agenzia negli Stati membri, il Consiglio ritiene che l'articolo 33 della sua posizione comune corrisponda ampiamente all'emendamento 37 del Parlamento.

    Riguardo alla questione delle disposizioni linguistiche per l'Agenzia, l'articolo 35 della posizione comune prevede che le decisioni in materia sono prese dal consiglio di amministrazione; dopo aver preso in considerazione tutti i fattori in gioco, come i costi e l'efficacia, il Consiglio ha ritenuto tale sede come la più idonea ad adottare tale decisione. Il Consiglio non ha pertanto potuto accettare l'emendamento 38, che a suo parere avrebbe imposto un onere eccessivo al funzionamento dell'Agenzia e sarebbe stato deleterio alla luce delle restrizioni imposte al bilancio delle Comunità in generale, tenendo conto anche dell'adesione dei nuovi Stati membri il 1o maggio 2004.

    d) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

    Nel quadro dell'accordo globale sulla posizione comune del Consiglio, la portata ed il calendario dell'accesso al mercato sono ovviamente elementi importanti del compromesso politico globale raggiunto dal Consiglio. Il Consiglio non ha potuto pertanto accettare gli emendamenti 2 e 4, che mirano ad ampliare notevolmente il campo di applicazione di tale direttiva includendo il trasporto ferroviario di passeggeri.

    Le disposizioni relative all'accesso al mercato nella posizione comune del Consiglio possono essere riassunte come segue:

    - alle imprese ferroviarie è riconosciuto l'accesso, a condizioni eque, entro il 1o gennaio 2006, all'intera rete ferroviaria per l'esercizio di servizi di trasporto internazionale di merci;

    - entro il 1o gennaio 2008 al più tardi, alle imprese ferroviarie è riconosciuto l'accesso, a condizioni eque, all'infrastruttura in tutti gli Stati membri per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci.

    Inoltre, entro il 1o gennaio 2007 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione della direttiva sull'accesso al mercato. Occorre altresì notare a tale riguardo che la Commissione ha presentato una dichiarazione in cui esprime la sua intenzione di sottoporre entro la fine del 2003 al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa all'introduzione di una patente di guida europea per i conducenti di treni.

    Riguardo alle disposizioni summenzionate relative all'accesso al mercato, nonché alla data di entrata in vigore, il Consiglio ha menzionato - per ragioni di chiarezza - date specifiche piuttosto che fare riferimento alla data finale di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come proposto in un primo momento; esso ha pertanto accettato l'emendamento 11. Il Consiglio ritiene che tale presentazione sia un segnale chiaro per tutte le parti interessate. Il Consiglio ha inoltre concordato sulla sostanza degli emendamenti 1, 5, 7 e 9 miranti a mantenere i riferimenti alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci (TERFN). In realtà gli emendamenti 7 e 9 sono stati accettati alla lettera, mentre gli altri emendamenti sono stati presi in considerazione in ampia misura (cfr. articolo 1, paragrafo 2).

    (1) La presente motivazione si applica a tutte le posizioni comuni relative alle tre direttive ed al regolamento contenuti nel "secondo pacchetto ferroviario".

    (2) La Commissione ha presentato le sue proposte il 25 gennaio 2002.

    - Sicurezza: GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 332.

    - Interoperabilità: GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 312.

    - Agenzia ferroviaria europea: GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 323.

    - Sviluppo delle ferrovie comunitarie: GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 1.

    (3) Il pacchetto contiene inoltre la "Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare le condizioni di adesione della Comunità alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999" (doc. 5726/02 TRANS 20).

    (4) Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

    (5) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 131.

    (6) GU C 66 del 19.3.2003, pag. 5.

    (7) Tale accordo politico riguarda il pacchetto nel suo insieme ed include pertanto anche l'adozione della decisione del Consiglio di cui alla nota in calce n. 3.

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