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Document 52002SC0772

Comunicazione della Commmissione al Parlamento Europeo conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE riguardante la Posizione comune adottata dal Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

/* SEC/2002/0772 def. - COD 2000/0221 */

52002SC0772

Comunicazione della Commmissione al Parlamento Europeo conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE riguardante la Posizione comune adottata dal Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio /* SEC/2002/0772 def. - COD 2000/0221 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE riguardante la Posizione comune adottata dal Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

1. ITER DEL FASCICOLO

Data di trasmissione della proposta iniziale - COM(2000) 529 def. - 2000/0221(COD) - al Parlamento e al Consiglio: // 19 settembre 2000

Data del parere del Comitato economico e sociale (GU C 116 del 24.4.2001, pag. 54): // 29 novembre 2000

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura (GU C 27E del 31.1.2002, pag. 55): // 3 maggio 2001

Il Comitato delle Regioni ha deciso di non emettere un parere. //

Data di trasmissione della proposta modificata COM(2001) 349 def. -: // 22 giugno 2001

Data di adozione della posizione comune del Consiglio: // 27 giugno 2001

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta modificata di regolamento del Parlamento e del Consiglio è intesa a stabilire norme comuni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

Per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione, in una prima fase una autentica armonizzazione non è fattibile, a causa del problema specifico della rabbia e della rilevanza particolare di questo problema per tre Stati membri (Regno Unito, Irlanda e Svezia). Questi paesi hanno infatti una lunga tradizione di paesi indenni nei quali non è praticata la vaccinazione antirabbica e solo di recente hanno adottato un regime alternativo a quello della quarantena di sei mesi per le introduzioni di animali carnivori sul loro territorio. La proposta prevede quindi due regimi per i movimenti intracomunitari.

Per quanto riguarda i paesi terzi, sono proposti due regimi, uno per i paesi il cui status nei riguardi della rabbia può essere considerata equivalente a quella degli Stati membri "continentali" e un altro, più rigoroso, per i paesi terzi nei quali la rabbia è endemica. La proposta prevede quindi le modalità e i criteri che permettono di classificare i paesi terzi.

La proposta prevede inoltre le modalità di adozione di un modello di "passaporto veterinario europeo".

Dopo un periodo transitorio di otto anni si propone l'identificazione elettronica come unico strumento di identificazione accettato per i movimenti (il tatuaggio rimarrebbe autorizzato nel periodo in questione).

Sono inoltre previste disposizioni per consentire ad uno Stato membro di chiedere garanzie supplementari quando ciò sia giustificato da una situazione particolare.

Infine è stato considerato anche il caso delle specie diverse da quelle interessate dalla rabbia per agevolarne i movimenti all'interno della Comunità.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

La Commissione nota con soddisfazione che il Consiglio ha approvato l'impostazione generale della proposta modificata della Commissione.

La posizione comune adottata all'unanimità riprende gli emendamenti adottati dal Parlamento e ripresi dalla Commissione nella sua posizione modificata.

Nuove disposizioni sono state tuttavia introdotte dal Consiglio.

Nella sua struttura generale, la posizione comune del Consiglio si distingue dalla proposta modificata per l'integrazione, nel corpo del testo, di diversi requisiti sanitari, in funzione del tipo di movimento, che inizialmente si trovavano nell'allegato. Lo scopo di tale modifica è di distinguere con chiarezza gli elementi di base dell'atto, di natura legislativa, dagli elementi tecnici, che rientrano nelle misure di esecuzione (comitologia). Questo non rimette in causa lo spirito della proposta e le condizioni a termine dell'evoluzione del dispositivo verso un'autentica armonizzazione.

La posizione comune del Consiglio peraltro precisa o rafforza alcuni punti della proposta modificata della Commissione:

Segnatamente:

- modifica la direttiva applicabile agli scambi commerciali degli stessi animali (92/65/CEE) per armonizzare quanto prima i due testi;

- prevede, in alcuni casi, deroghe al principio generale della vaccinazione antirabbica per i giovani animali;

- propone la vaccinazione antirabbica per i furetti come principio generale al quale sono subordinati tutti i loro movimenti;

- fissa un periodo transitorio di cinque anni al termine del quale le disposizioni particolari per i movimenti a destinazione dei tre Stati membri sensibili (RU, IRL, S) saranno riesaminate alla luce dell'evoluzione della situazione della rabbia nell'Unione;

- precisa le garanzie supplementari accordate ad alcuni Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni.

Tali modifiche, che sono il risultato di un compromesso scrupolosamente equilibrato, non pregiudicano l'economia generale della proposta nonché i suoi obiettivi a termine.

3.2. Esame degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura

Emendamenti adottati dal Parlamento e ripresi dalla Commissione nella sua proposta modificata e nella posizione comune

Gli emendamenti 8, 9, 11 e 15 sono ripresi nella posizione comune del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2), articolo 8 ter, punto ii), articolo 11 e articolo 5, paragrafo 1, lettera b) rispettivamente).

L'emendamento 4 proponeva in un considerando che la Commissione prendesse le disposizioni necessarie per armonizzare la normativa sugli scambi commerciali. Il Consiglio nella sua posizione comune riprende ed amplia l'auspicio del Parlamento, modificando direttamente la direttiva 92/65/CEE relativa a tali questioni (articolo 22).

Infine, l'emendamento 6 è stato modificato leggermente. Esso proponeva che allo scadere del periodo transitorio di 8 anni e in maniera automatica sarebbe stata riconosciuta soltanto l'identificazione elettronica. Il Consiglio non propone questo automatismo. Il caso particolare degli Stati membri che chiedono già l'identificazione elettronica per le introduzioni sul loro territorio (RU) è esaminato a parte (articolo 6, paragrafo 1, primo trattino).

3.3. Nuove disposizioni o modifiche introdotte dal Consiglio

Come indicato sopra nelle osservazioni generali, le modifiche apportate dal Consiglio non rimettono in causa né lo spirito generale della proposta né i suoi obiettivi.

Esse sono il risultato di un difficile compromesso tra gli Stati membri che spesso hanno posizioni molto diverse su questi punti. Nella ricerca di un compromesso il Consiglio ha dovuto tener conto delle diverse situazioni nazionali o locali che potevano giustificare deroghe alla regola generale.

Su tre punti importanti, le modifiche apportate dal Consiglio costituiscono un contributo positivo nella prospettiva di una vera e propria armonizzazione.

Il Consiglio propone infatti :

- disposizioni per i movimenti di giovani animali tra Stati membri con status equivalente per quanto riguarda la rabbia;

- un periodo transitorio di 5 anni allo scadere del quale le disposizioni particolari previste per il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia saranno riesaminate alla luce delle esperienze acquisite e dell'evoluzione della rabbia nella Comunità;

- di modificare direttamente le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative agli scambi commerciali di specie esposte alla rabbia.

La Commissione approva complessivamente le modifiche operate dal Consiglio.

4. CONCLUSIONI

La Commissione sostiene la posizione comune adottata dal Consiglio il 27 giugno 2002.

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