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Document 52002IG0705(01)

    Iniziativa del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol

    GU C 161 del 5.7.2002, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002IG0705(01)

    Iniziativa del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol

    Gazzetta ufficiale n. C 161 del 05/07/2002 pag. 0016 - 0022


    Iniziativa del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol

    (2002/C 161/07)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)(1), in particolare l'articolo 30,

    vista l'iniziativa del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Europol,

    considerando quanto segue:

    (1) È auspicabile modificare lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol, come indicato nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998(2), in particolare al fine di stabilire le procedure per la nomina del direttore e dei vicedirettori e per l'esercizio di altri poteri nei loro confronti da parte dell'autorità che ha il potere di nomina.

    (2) Spetta al Consiglio stabilire all'unanimità le norme dettagliate applicabili ai dipendenti dell'Europol e le successive modifiche,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO:

    Articolo 1

    Lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (in seguito denominato: "statuto del personale") è modificato come segue:

    1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente: "In particolare, le procedure riguardanti la selezione e il collocamento a riposo nonché l'esercizio di poteri disciplinari figurano nell'allegato 8.";

    2) l'allegato 8 è sostituito(3) dal seguente:

    "Allegato 8

    Disposizioni particolari riguardanti il direttore e i vicedirettori

    INDICE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    CAPITOLO 1

    PROCEDURE DI SELEZIONE

    Articolo 1

    Il parere del consiglio di amministrazione sulla nomina del direttore o di un vicedirettore, che deve essere presentato al Consiglio a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della convenzione Europol, è elaborato ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

    Articolo 2

    La selezione per il posto di direttore o vicedirettore dell'Europol persegue l'obiettivo di assicurare all'Europol la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.

    Articolo 3

    1. Il posto di direttore o vicedirettore dell'Europol è ritenuto vacante:

    - a decorrere dal nono mese precedente la fine del mandato del direttore o vicedirettore,

    - in seguito alla ricezione da parte del Consiglio di una lettera di dimissioni del direttore o vicedirettore, a norma dell'articolo 14,

    - in seguito a una decisione del Consiglio relativa alle dimissioni d'ufficio, a norma dell'articolo 15,

    - in seguito a una decisione del Consiglio relativa alla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, a norma dell'articolo 16,

    - in seguito a una decisione del Consiglio relativa al licenziamento, a norma dell'articolo 17,

    - a decorrere dal nono mese precedente la data in cui il direttore o vicedirettore compie 65 anni,

    - in seguito al decesso del direttore o vicedirettore.

    2. Per ciascun posto vacante viene pubblicato dall'Europol un avviso con la descrizione dettagliata della natura del posto, compresa la retribuzione, dei compiti da espletare e delle qualifiche, delle competenze e delle esperienze richieste. Il profilo è elaborato dall'Europol e adottato a maggioranza semplice dal consiglio di amministrazione.

    I candidati presentano al presidente del consiglio di amministrazione una domanda scritta, corredata di un curriculum vitae, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma, come precisato nell'avviso stesso.

    L'avviso contiene inoltre informazioni sulle indagini di sicurezza che devono essere effettuate sul candidato prescelto, ai sensi delle norme in materia di riservatezza adottate a norma dell'articolo 31 della convenzione Europol.

    Articolo 4

    1. Gli avvisi di posti vacanti di direttore o vicedirettore sono pubblicati in tutti gli Stati membri direttamente dall'Europol, attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e altri mezzi di comunicazione in modo da assicurare la massima pubblicità in tutti gli Stati membri.

    L'Europol informa inoltre le unità nazionali Europol in merito ai posti vacanti di direttore o vicedirettore. Le unità nazionali informano del posto vacante i rispettivi servizi dei loro Stati membri. I servizi nazionali competenti assicurano che i servizi e tutto il personale interessato siano informati del posto vacante.

    2. Per tutti i posti vacanti sono prese in considerazione domande sia interne che esterne.

    3. L'Europol invia ai candidati un avviso di ricevimento.

    Articolo 5

    1. Il consiglio di amministrazione nomina una commissione ad hoc (in seguito denominata: "commissione giudicatrice"), incaricata di elaborare il parere sull'idoneità dei candidati da sottoporre al Consiglio a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della convenzione Europol.

    2. Per il posto di vicedirettore la commissione giudicatrice è composta dal direttore o da un suo rappresentante. Inoltre, quattro Stati membri, indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione, designano un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice.

    3. Per il posto di direttore cinque Stati membri, indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione, designano un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice.

    4. I membri della commissione giudicatrice designati a norma dei paragrafi 2 e 3 esercitano le loro funzioni fino al termine della procedura di selezione.

    5. Qualora vi sia motivo di ritenere che un membro della commissione giudicatrice sia legato da relazioni personali con uno dei candidati al posto, non partecipa alla procedura di selezione. In tali casi, lo Stato che ha presentato il membro propone al consiglio di amministrazione che sia sostituito.

    6. Il segretariato del consiglio di amministrazione fornisce il segretariato della commissione giudicatrice.

    Articolo 6

    1. Nella prima riunione della commissione giudicatrice del consiglio di amministrazione i membri eleggono al proprio interno un presidente.

    2. La commissione giudicatrice del consiglio di amministrazione può richiedere l'assistenza di uno o più consulenti per l'adempimento delle sue mansioni. Tale richiesta è rivolta al presidente del consiglio di amministrazione che decide in materia. I consulenti non hanno lo status di membri della commissione giudicatrice del consiglio di amministrazione.

    3. Nelle mansioni della commissione giudicatrice del consiglio di amministrazione rientrano:

    a) procedere a una selezione iniziale dei candidati in base alle domande ricevute;

    b) effettuare colloqui con i candidati selezionati;

    c) riferire al consiglio di amministrazione.

    Articolo 7

    1. La commissione giudicatrice effettua una selezione iniziale delle domande ricevute in base alle qualifiche, alle esperienze, ai profili richiesti e all'eventuale preselezione di cui all'articolo 24 dello statuto.

    2. Qualora ciò sia ritenuto appropriato, la commissione giudicatrice può decidere di organizzare una procedura scritta specifica per il posto o qualsiasi altra procedura di prova. La commissione giudicatrice decide in merito alle necessità specifiche.

    In tal caso la prova (le prove) sono preparate dalla commissione giudicatrice al fine di valutare le capacità e le qualifiche specifiche dei candidati per il posto in questione. I risultati della prova (delle prove) sono contrassegnati - nel rispetto dell'anonimato - dalla commissione giudicatrice.

    3. La commissione giudicatrice procede a un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 2, al fine di valutare le loro qualifiche ed esperienze professionali. Tali colloqui servono altresì a verificare la conoscenza da parte dei candidati delle lingue ufficiali dell'Unione europea, in riferimento all'articolo 30, paragrafo 2, della convenzione Europol e all'articolo 1 del presente allegato.

    4. Qualora la commissione giudicatrice lo ritenga necessario, può aver luogo un secondo giro di colloqui per tutti o alcuni candidati.

    Articolo 8

    Le prove e i colloqui si svolgono all'Aia. Le spese di viaggio nonché di vitto ed alloggio sono rimborsate ai candidati, ai membri della commissione giudicatrice e ai consulenti ai sensi delle norme di cui all'allegato 5.

    Articolo 9

    Dopo aver completato i colloqui, la commissione giudicatrice redige una relazione contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, seguendo l'ordine che, secondo la commissione, rispecchia l'idoneità alla nomina. La decisione della commissione giudicatrice è presa a maggioranza semplice. Detta relazione, corredata dei curriculum vitae dei candidati, è trasmessa al consiglio di amministrazione al più presto dopo i colloqui.

    La commissione giudicatrice provvede affinché i candidati che figurano nell'elenco da trasmettere al consiglio di amministrazione rispettino le condizioni di assunzione previste dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, dello statuto del personale.

    Articolo 10

    Il consiglio di amministrazione, basandosi sulla relazione ricevuta dalla commissione giudicatrice, redige il suo parere in forma di terna di candidati in ordine di merito. Ove lo ritenga necessario, il consiglio di amministrazione può sentire alcuni o tutti i candidati idonei prima di formulare il suo parere. Tale parere è adottato alla maggioranza dei due terzi. Qualora si verifichi che nell'elenco dei candidati figura anche un membro della commissione giudicatrice, egli non può essere presente al momento della formulazione del parere del consiglio di amministrazione.

    Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette al Consiglio il parere del consiglio di amministrazione come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, della convenzione Europol.

    Articolo 11

    I membri della commissione giudicatrice, i consulenti nonché i membri del consiglio di amministrazione e gli agenti Europol interessati mantengono la massima riservatezza per quanto riguarda i candidati e i risultati della procedura di selezione.

    Articolo 12

    Qualora il mandato del direttore o di un vicedirettore possa essere prorogato a norma dell'articolo 29, paragrafo 1 o paragrafo 2, della convenzione Europol, il consiglio di amministrazione può decidere a maggioranza di derogare alla procedura stabilita dal presente capitolo. In tal caso il consiglio di amministrazione redige, almeno dodici mesi prima della fine del mandato, un parere che invita il Consiglio a rinnovare il mandato. La procedura prevista dal presente capitolo è seguita quando il Consiglio decide di non rinnovare il mandato o non adotta una decisione al riguardo entro tre mesi dalla ricezione del parere del consiglio di amministrazione.

    CAPITOLO 2

    CESSAZIONE DAL SERVIZIO

    Articolo 13

    La cessazione dal servizio del direttore o di un vicedirettore dell'Europol è determinata:

    a) dalle dimissioni;

    b) dalle dimissioni d'ufficio;

    c) dalla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio;

    d) dal licenziamento;

    e) dal collocamento a riposo; oppure

    f) dal decesso.

    SEZIONE 1

    Dimissioni

    Articolo 14

    1. Il direttore o vicedirettore che desideri dimettersi prima della fine del mandato dichiara in modo inequivocabile per iscritto l'intenzione di porre fine al servizio presso l'Europol. La lettera di dimissioni è indirizzata al presidente del Consiglio e una copia al presidente del consiglio di amministrazione.

    2. Il Consiglio adotta la decisione di conferma delle dimissioni entro due mesi dalla ricezione della lettera di dimissioni. Il Consiglio può tuttavia respingere le dimissioni se alla data di ricezione della lettera una procedura disciplinare avverso la persona interessata è già in corso oppure viene iniziata nei sessanta giorni seguenti.

    3. Le dimissioni decorrono dalla data fissata dal Consiglio. Questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dall'interessato nella lettera di dimissioni. Tuttavia, il Consiglio può stabilire che le dimissioni non abbiano effetto fino a che un successore abbia assunto il mandato.

    SEZIONE 2

    Dimissioni d'ufficio

    Articolo 15

    Il direttore o un vicedirettore può essere dimesso d'ufficio dal Consiglio su richiesta del consiglio di amministrazione, senza preavviso, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, lettera b) o lettera c), dello statuto del personale.

    SEZIONE 3

    Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

    Articolo 16

    1. Il direttore o un vicedirettore può essere dispensato dall'impiego nell'interesse dell'Europol mediante decisione del Consiglio. Il Consiglio prende una siffatta decisione previo parere del consiglio di amministrazione, sentito l'interessato, a maggioranza dei due terzi. La dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio non ha carattere di provvedimento disciplinare.

    2. Il direttore o vicedirettore in tal modo dispensato dall'impiego gode delle indennità seguenti:

    a) per tre mesi indennità mensile pari allo stipendio base;

    b) dal quarto al sesto mese indennità mensile pari all'85 % dello stipendio base;

    c) per il periodo successivo fino alla data prevista per la fine del suo mandato, indennità mensile pari al 70 % del suo stipendio base.

    3. I redditi percepiti dall'interessato da qualsiasi nuova funzione durante il periodo in cui ricevono un'indennità a norma del paragrafo 2 vengono dedotti dall'indennità prevista al paragrafo 2 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. L'interessato fornisce le prove scritte richieste e informa l'Europol di tutti i fatti che possano incidere sul suo diritto.

    4. Durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità e per i sei mesi successivi, l'interessato ha diritto, per se stesso e per le persone coperte dalla sua assicurazione, ai benefici previsti dal regime di assicurazione malattia di cui all'articolo 56 dello statuto del personale, a condizione che versi un congruo contributo calcolato, a seconda dei casi, in riferimento al suo stipendio base o alla percentuale di quest'ultimo indicata al paragrafo 2 del presente articolo e che non possa essere coperto da un altro regime pubblico contro gli stessi rischi.

    5. Al termine del periodo di cui al paragrafo 4 e alle condizioni ivi stabilite, l'interessato può, su sua richiesta, continuare a godere dei benefici del regime di assicurazione malattia a condizione che assuma a suo carico tutti i contributi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, dello statuto del personale. Quando termina il diritto all'indennità, il contributo è calcolalo in riferimento all'ultima indennità percepita.

    SEZIONE 4

    Licenziamento

    Articolo 17

    Previo espletamento dei procedimenti disciplinari previsti nel capitolo 3 il Consiglio può porre termine al servizio a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto il direttore o un vicedirettore, commessa volontariamente o per negligenza.

    SEZIONE 5

    Collocamento a riposo

    Articolo 18

    Il direttore o un vicedirettore è collocato a riposo l'ultimo giorno del mese in cui compie il sessantacinquesimo anno di età.

    CAPITOLO 3

    PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

    SEZIONE 1

    Sanzioni disciplinari

    Articolo 19

    1. Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il direttore o un vicedirettore è soggetto ai sensi del presente statuto o della convenzione Europol, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

    Tra tali mancanze rientrano il fatto di fornire deliberatamente false informazioni circa la sua capacità professionale o circa i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dello statuto del personale, qualora l'informazione falsa sia stata un fattore determinante per l'assunzione.

    2. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

    a) ammonimento scritto,

    b) nota di biasimo,

    c) riduzione dello stipendio base mensile fino al 25 % per un periodo non superiore a sei mesi,

    d) destituzione con eventuale riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità.

    3. In caso di procedimenti disciplinari nei confronti del direttore o di un vicedirettore si applica l'articolo 88, paragrafi da 3 a 6, dello statuto del personale.

    Articolo 20

    1. Il direttore ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo nei confronti di un vicedirettore di propria iniziativa senza consultare una commissione di disciplina. L'interessato ne è informato per iscritto ed è sentito dal direttore prima che sia sottoposto a tale sanzione.

    2. Il consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo nei confronti del direttore di propria iniziativa senza consultare una commissione di disciplina. L'interessato ne è informato per iscritto ed è sentito dal consiglio di amministrazione prima che sia sottoposto a tale sanzione.

    Articolo 21

    In caso di colpa grave addebitata al direttore o a un vicedirettore, sia che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di diritto comune, il consiglio di amministrazione, deliberando alla maggioranza dei due terzi e dopo aver dato all'interessato la possibilità di far valere il suo punto di vista, può sospenderlo immediatamente, alle condizioni stabilite dall'articolo 90 dello statuto del personale. La decisione deve essere debitamente motivata.

    SEZIONE 2

    Disposizioni particolari per il caso previsto all'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol

    Articolo 22

    1. Fatto salvo l'articolo 20, il Consiglio può decidere di comminare una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previo espletamento dei procedimenti disciplinari previsti dalla presente sezione. I procedimenti disciplinari sono avviati con decisione del consiglio di amministrazione di propria iniziativa dopo aver sentito l'interessato.

    2. Il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina incaricata di preparare il parere del consiglio di amministrazione circa la necessità di comminare le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 20, paragrafo 2, parere che deve essere sottoposto al Consiglio a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol.

    3. La commissione di disciplina è composta da un rappresentante dello Stato membro che esercitava la presidenza del consiglio di amministrazione alla data in cui il consiglio di amministrazione ha preso la decisione di cui al paragrafo 1, da un rappresentante dello Stato membro che esercitava la presidenza immediatamente precedente, da un rappresentante dello Stato membro che eserciterà la presidenza immediatamente successiva e da rappresentanti di due Stati membri da determinare mediante sorteggio.

    4. Anche il presidente della commissione di disciplina è determinato mediante sorteggio, ma non può essere il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza. I rappresentanti devono essere di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quello del direttore o vicedirettore interessati, e non possono essere nel contempo membri del consiglio di amministrazione.

    5. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, il direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare può ricusare uno dei membri della commissione.

    Entro lo stesso termine i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione.

    La commissione di disciplina procede, ove occorra, a una nuova estrazione a sorte per coprire i posti vacanti, provvedendo affinché non ci sia più di un rappresentante per Stato membro nella commissione di disciplina.

    6. I membri della commissione di disciplina designati a coprire i posti vacanti come stabilito nel paragrafo 5 esercitano tale funzione fino a che quest'ultima ha esaurito le sue funzioni per quanto riguarda il procedimento disciplinare.

    7. Quando vi è motivo di ritenere che un membro della commissione di disciplina risulta legato da relazioni personali con il direttore o il vicedirettore sottoposto a procedimento non partecipa ai lavori della commissione di disciplina. In tali casi, lo Stato membro che ha proposto il membro propone al consiglio di amministrazione che sia sostituito.

    8. I membri della commissione di disciplina esercitano il loro mandato in tutta indipendenza. I lavori della commissione non sono resi pubblici.

    9. Il segretariato del consiglio di amministrazione fornisce il segretariato della commissione di disciplina.

    Articolo 23

    1. Alla commissione di disciplina viene sottoposto il rapporto del consiglio di amministrazione in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.

    2. Il consiglio di amministrazione nomina un rappresentante per il procedimento disciplinare.

    3. Il rapporto di cui al paragrafo 1 è trasmesso al presidente della commissione di disciplina che lo porta a conoscenza dei membri di detta commissione e del direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare.

    4. Non appena ricevuto detto rapporto, il direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti pertinenti del procedimento.

    Articolo 24

    Alla prima riunione della commissione di disciplina, i membri nominano un presidente scelto nel loro ambito e incaricano uno dei membri di svolgere una relazione sul caso in questione.

    Articolo 25

    1. Il direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare dispone, per preparare la difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.

    2. Dinanzi alla commissione di disciplina il direttore o vicedirettore può presentare osservazioni scritte o orali, citare testimoni e farsi assistere da un difensore di propria scelta.

    Articolo 26

    Anche il consiglio di amministrazione ha il diritto di citare testi.

    Articolo 27

    1. La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, può ordinare un'inchiesta in contraddittorio.

    2. L'inchiesta è svolta dal relatore. Ai fini dell'inchiesta, la commissione di disciplina può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto.

    Articolo 28

    Sulla base dei documenti presentati e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o orali del direttore o vicedirettore interessato e dei testi, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere debitamente motivato sulla sanzione che a suo giudizio i fatti addebitati dovrebbero comportare e trasmette il parere al consiglio di amministrazione e al direttore o vicedirettore interessato, entro un mese a decorrere dal giorno in cui le è stato sottoposto il rapporto. Il termine è prorogato a tre mesi, qualora la commissione abbia ordinato un'inchiesta.

    Articolo 29

    1. Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina.

    2. I testi appongono la loro firma al verbale delle loro deposizioni.

    3. Il parere debitamente motivato di cui all'articolo 28 è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina.

    Articolo 30

    Le spese cui l'iniziativa del direttore o vicedirettore interessato ha dato luogo nel corso del procedimento e, in particolare, gli onorari dovuti al difensore rimangono a carico del direttore o vicedirettore interessato qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) o d).

    Articolo 31

    1. Non appena ricevuto il rapporto della commissione di disciplina, il consiglio di amministrazione decide se occorra presentare al Consiglio un parere a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol e, in caso affermativo, formula un parere debitamente motivato sulla sanzione disciplinare indicata all'articolo 19, paragrafo 2, appropriato in base ai fatti contestati.

    2. Il consiglio di amministrazione adotta quanto prima possibile la decisione di cui al paragrafo 1. Prima di formulare il suo parere offre al direttore o vicedirettore interessato la possibilità di essere sentito.

    3. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette al Consiglio il parere del consiglio di amministrazione, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol e una copia al direttore o vicedirettore sottoposto a procedimento disciplinare.

    4. Qualora decida che non occorre presentare al Consiglio un parere a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol, il consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo a norma dell'articolo 20.

    Articolo 32

    1. Non appena ricevuto il parere del consiglio di amministrazione il Consiglio decide, a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, della convenzione Europol, dopo aver offerto al direttore o vicedirettore interessato la possibilità di far valere il proprio punto di vista, se occorra comminare una sanzione disciplinare.

    2. Qualora decida che occorre comminare una sanzione disciplinare di cui all'articolo 19, paragrafo 2, nella decisione il Consiglio indica la natura esatta della sanzione, nonché la data dalla quale essa deve essere comminata. La decisione è debitamente motivata e notificata all'interessato e all'Europol.

    3. Il Consiglio commina la sanzione di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.

    Articolo 33

    1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto a domanda del direttore o vicedirettore interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

    2. Qualora la sanzione disciplinare definitiva sia stata comminata dal direttore, la domanda è rivolta a quest'ultimo. Il direttore decide se accogliere la domanda del vicedirettore.

    3. Qualora la sanzione disciplinare definitiva sia stata comminata dal consiglio di amministrazione, la domanda è rivolta a quest'ultimo. Il consiglio di amministrazione decide se accogliere la domanda del direttore o vicedirettore.

    4. Qualora la sanzione disciplinare definitiva sia comminata dal Consiglio, la domanda è rivolta al consiglio di amministrazione. Quest'ultimo decide se presentare un parere al Consiglio per invitare quest'ultimo ad accogliere la domanda del direttore o del vicedirettore.

    CAPITOLO 4

    MEZZI DI RICORSO

    Articolo 34

    1. I reclami ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, dello statuto del personale sono indirizzati all'autorità che ha adottato la decisione definitiva in questa materia e trattati da quest'ultima.

    2. I ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93 dello statuto del personale sono ricevibili solo se l'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo ha ricevuto un reclamo ai sensi del paragrafo 1 e tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Tuttavia l'interessato, dopo aver presentato un reclamo ai sensi del paragrafo 1, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 4, dello statuto del personale.

    CAPITOLO 5

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL DIRETTORE

    Articolo 35

    1. Qualora il direttore desideri esercitare un diritto che è stato conferito agli agenti dell'Europol dallo statuto del personale e che riguarda la sua persona, e il potere di adottare una decisione al riguardo ai sensi dello statuto del personale sia conferito al direttore stesso, egli ne informa il presidente del consiglio di amministrazione. In tal caso il presidente può decidere di sottoporre il caso al consiglio di amministrazione affinché adotti una decisione definitiva.

    2. Ove il direttore si trovi temporaneamente nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni per un periodo superiore a un mese, o il posto del direttore sia vacante, le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore. Il consiglio di amministrazione indica l'ordine della sostituzione in occasione di ogni nomina di un vicedirettore."

    Articolo 2

    Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

    Articolo 3

    Il presente atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ...

    (1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

    (2) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

    (3) Le disposizioni in materia fiscale della versione originaria dell'allegato 8 dell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 sono contenute nella decisione del Consiglio di amministrazione dell'Europol del 16 dicembre 1999 (GU C 65 del 28.2.2001).

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