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Document 52002DC0186

Comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca

/* COM/2002/0186 def. */

52002DC0186

Comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca /* COM/2002/0186 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca

INDICE

1. Introduzione

2. Finalità

3. Principi orientativi

4. Misure prioritarie

5. Misure complementari

6. Controllo

7. Consultazioni

8. Obiettivi e calendario (programma di lavoro)

9. Revisione

ALLEGATO

1. Introduzione

L'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nelle politiche comunitarie è un obbligo previsto dall'articolo 6 del trattato. Il presente documento fa seguito alle conclusioni del Consiglio "Pesca" del 25 aprile 2001 sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica comune della pesca, in cui il Consiglio aveva invitato la Commissione a presentare proposte concrete in tal senso nel quadro della riforma della politica comune della pesca (PCP).

Sulla base di un'analisi della situazione attuale e del dibattito internazionale in materia di pesca responsabile [1], la Commissione ha già esposto le proprie idee sull'integrazione delle esigenze ambientali in una serie di documenti programmatici [2]. Il presente documento intende tradurre tali idee in un piano d'azione che comprenda obiettivi e principi, mezzi, obiettivi e calendario per consentire alla PCP di affrontare in modo efficiente le sfide in campo ambientale. Nell'elaborare il presente piano d'azione la Commissione ha tenuto conto delle conclusioni del Consiglio e del Parlamento europeo e del parere del Comitato consultivo per la gestione della pesca e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca sui documenti programmatici sopramenzionati.

[1] Come illustrato dalle discussioni che hanno portato alla definizione del Codice di condotta per una pesca responsabile.

[2] COM(1999)363 (Gestione alieutica e conservazione della natura in ambiente marino), COM(2001)143 (Elementi di una strategia di integrazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca ), COM(2001)162 (BAP)

2. Finalità

L'obiettivo del presente piano d'azione è quello di integrare le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella PCP mediante la definizione di principi orientativi, misure di gestione e un programma di lavoro allo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile.

3. Principi orientativi

L'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella PCP si basa sui seguenti principi:

- la PCP, fatti salvi i suoi obiettivi di natura economica e sociale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi in materia ambientale fissati all'articolo 174 del trattato;

- la PCP si basa sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione alla fonte e sul principio "chi inquina paga";

- la PCP punta alla progressiva attuazione di una strategia basata sull'ecosistema, nella misura consentita dalle conoscenze scientifiche;

- la Comunità mantiene lo stesso livello di adesione a tali principi sia nelle decisioni che riguardano la gestione della politica della pesca come pure a livello internazionale.

4. Misure prioritarie

Gli interventi di gestione nel quadro della PCP volti a integrare le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono dare la massima priorità:

- nel quadro dei piani di gestione pluriennali, a una riduzione a livelli sostenibili della pressione sulle risorse ittiche nelle zone di pesca; laddove possibile, e sulla base di una valutazione scientifica, la riduzione dovrebbe interessare le attività di pesca che incidono negativamente sulla sostenibilità degli stock ittici e sulla buona conservazione degli habitat e delle specie non commerciali;

- a un miglioramento dei metodi di pesca al fine di ridurre i rigetti in mare, le catture accessorie accidentali e l'impatto sugli habitat. Nei prossimi mesi la Commissione metterà a punto un piano d'azione sui rigetti in mare e definirà proposte adeguate per proteggere squali, cetacei e uccelli marini dagli effetti negativi della pesca.

- all'eliminazione degli aiuti pubblici all'ammodernamento o al rinnovo della flotta da pesca, fatta eccezione per gli aiuti destinati a migliorare la sicurezza o la qualità dei prodotti senza incrementare la capacità di pesca.

La PCP dovrebbe inoltre affrontare i seguenti aspetti: x x

- le misure indicate nel piano d'azione a favore della biodiversità nel settore della pesca [3] e non menzionate specificamente nella presente comunicazione; particolare attenzione deve essere dedicata alla definizione di piani di gestione di lungo termine per gli stock ittici più importanti e vulnerabili, all'individuazione dei principali habitat e biotopi, all'introduzione di fermi temporanei e spaziali, incluse le "zone chiuse", e alla definizione di orientamenti per le migliori pratiche di pesca;

[3] COM (2001) 164, vol. IV.

- misure atte a stimolare le pratiche di pesca che presentano un valore aggiunto per l'integrazione delle esigenze ambientali, come indicato negli articoli 13, 14, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione devono collaborare nel quadro del partenariato previsto dall'articolo 8 del regolamento n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il miglioramento della valutazione scientifica sullo stato degli stock ittici, sia nelle acque comunitarie che non comunitarie;

- l'integrazione delle esigenze ambientali nel settore dell'acquacoltura;

- l'adozione di una strategia comunitaria per la pesca in acque lontane per contribuire alla pesca sostenibile al di fuori delle acque comunitarie mediante partenariati globali e bilaterali a livello nazionale e/o regionale.

Come integrazione ai sopracitati interventi prioritari di gestione nel quadro della PCP, gli Stati membri devono cercare di adempiere, quanto prima, agli obblighi che incombono loro in virtù delle direttive sulla protezione della natura [4], in particolare quelle relative alla designazione e alla gestione delle zone marine che rientrano nel quadro di natura 2000. Laddove il rispetto di tali obblighi richiede l'adozione di misure di gestione della pesca, dovrà essere informata la Commissione, che a sua volta valuterà l'opportunità di presentare proposte al Consiglio.

[4] Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

5. Misure complementari

Per rafforzare il processo di integrazione, e accelerarne l'attuazione, devono essere adottate le seguenti azioni:

- nell'ambito del Sesto programma quadro per la ricerca comunitaria la Commissione intende favorire una migliore comprensione degli ecosistemi marini finalizzato alla progressiva adozione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi;

- la Commissione intende estendere le misure di gestione alla protezione degli habitat e delle specie non commerciali dagli effetti delle attività di pesca e di acquacoltura e studiare i requisiti operativi di un'applicazione completa del principio di precauzione a tutti gli aspetti della PCP che comportano rischi per l'ambiente;

- la Commissione intende analizzare le conseguenze dell'applicazione dei principi di azione preventiva e correzione alla fonte e del principio "chi inquina paga" nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

- nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1543/2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, e a sostegno degli obblighi che risultano dalle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, gli Stati membri devono avviare studi e progetti pilota sulla raccolta delle informazioni fondamentali relative al rapporto della pesca e dell'acquacoltura con l'ambiente;

- la Commissione e gli Stati membri devono collaborare strettamente per progredire nell'attuazione dei programmi di gestione integrata delle zone costiere, strumento per affrontare gli aspetti complessi e sensibili dello sviluppo sostenibile nelle zone costiere;

- nell'ambito dei programmi di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, la Commissione e gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione a tenere informati gli operatori del settore e il grande pubblico sulla situazione della pesca e dell'acquacoltura nell'ecosistema marino e sulle motivazioni, l'attuazione e i risultati delle misure adottate dalla Commissione nel campo dell'integrazione ambientale;

- la Commissione prenderà in considerazione l'adozione di misure commerciali compatibili con gli obblighi della Comunità in seno all'OMC al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili ed ecocompatibili. Le misure adottate nelle sedi internazionali, siano esse vincolanti o meno per la UE, saranno esaminate in vista di una loro possibile adozione da parte della Comunità;

- Gli Stati membri e la Commissione prenderanno in considerazione le potenzialità dell'etichettatura ecologica per stimolare pratiche di pesca ecocompatibili;

- laddove è dimostrato che attività umane non disciplinate dalla politica comune della pesca hanno un impatto negativo sull'ambiente marino che potrebbe ridurre la produttività e il rendimento della pesca o determinare una minore qualità e idoneità delle catture o della produzione dell'acquacoltura, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero richiamare l'attenzione delle pertinenti autorità al fine di trovare una soluzione.

6. Controllo e valutazione

Il processo di integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella PCP deve essere monitorato mediante un sistema basato su indicatori. Per mettere in atto un tale sistema,

- come primo passo, la Commissione consulterà il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca in merito alla possibilità di definire, in via sperimentale, e tenendo conto dei progressi realizzati dagli organismi pertinenti, indicatori preliminari per valutare l'efficienza ecologica della gestione della pesca. Sulla base del parere del CSTEP, la Commissione metterà a punto un sistema sperimentale di monitoraggio basato su tali indicatori per renderlo operativo nel 2003;

- sulla base del sistema sperimentale di monitoraggio, la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'efficienza ecologica della PCP;

- nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca, e in stretta collaborazione con gli organismi di ricerca e le agenzie per l'ambiente, gli Stati membri sono invitati a promuovere studi sull'efficienza del citato sistema di monitoraggio nel fornire informazioni di interesse per la PCP, allo scopo di svilupparlo in direzione di un sistema di monitoraggio più completo, comprendente parametri di riferimento e indicatori sulle forze trainanti, le pressioni, la situazione, l'impatto e le risposte.

7. Consultazioni

Tutte le decisioni adottate nel contesto dell'integrazione delle esigenze ambientali devono prevedere una consultazione più ampia possibile con gli operatori del settore nelle primissime fasi del processo decisionale, in particolare in sede di Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e, se del caso, di Consigli consultivi regionali.

8. Obiettivi e calendario (programma di lavoro)

Il presente piano d'azione deve essere attuato secondo le modalità indicate in allegato.

9. Revisione

Nelle relazioni previste per il 2005, la Commissione valuterà se sia necessaria o meno una revisione delle azioni, degli obiettivi e dei termini sopradelineati.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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